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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso n. 10/97 - Interventi per la formazione degli italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea - Modalità e termini per la presentazione dei progetti (POM 940026/I/1) - Annualità 1998.


(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997)

1. Premessa.

Il presente avviso delinea gli obiettivi e le modalità generali di accesso agli interventi formativi previsti per la formazione degli italiani e delle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea. Tali attività già finanziate dal P.O. 940027/I/1, come deciso nei competenti comitati di sorveglianza, sono state poste a carico della Misura 2 del programma operativo 940026/I/1 "Emergenza occupazionale Sud" approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C (94) 3244 del 16 dicembre 1994.

2. Obiettivi dell'intervento.

L'intervento formativo è destinato agli italiani ed alle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva 76/486/CEE per:
- sostenere l'adeguamento professionale degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione europea a fronte dei cambiamenti della domanda di lavoro nei Paesi ospitanti sia rispetto alle esigenze di riqualificazione, che al sostegno del lavoro e della microimprenditorialità;
- promuovere l'integrazione degli italiani all'estero nei sistemi formativi dei Paesi aspiranti.
Esso si articola in quattro azioni all'interno della Misura 2:
a) corsi di formazione di base, di aggiornamento e di riqualificazione, in particolare nei casi in cui non siano disponibili o facilmente fruibili da parte degli italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;
b) iniziative formative di supporto e di sostegno alla microimprenditorialità, laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative degli italiani e si rilevi l'esigenza di fornire un sostegno formativo ed informativo a queste opzioni professionali;
b) studi e ricerche sulle esigenze formative degli italiani, al fine di registrare i cambiamenti intervenuti, prevedere gli esiti dei cambiamenti in corso e mirare adeguatamente le modalità di intervento;
d) azioni di orientamento professionale.
Il MLPS assicura, nell'ambito della presente Misura, la necessaria copertura finanziaria degli impegni assunti in occasione della stipula del protocollo congiunto fra Ministero del lavoro italiano e Ministero del lavoro tedesco relativo al progetto intergovernativo italo - tedesco BIPRO - 2 - 3 - 4 - 5.

3. Risorse comunitarie del programma.

Le risorse di FSE disponibili per le annualità 1997/1998 ammontano ad ECU 3.000.000. I cofinanziamenti nazionali sono pari a ECU 1.000.000.

4. Modalità di finanziamento.

Le iniziative sono finanziate come segue:
- il 75% del totale della spesa a carico del Fondo Sociale Europeo;
- il 25% del totale della spesa a carico dell'art. 18, lettera d), della legge n. 845/1978, gestita dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo istituito dall'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificata dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, dedotta l'eventuale partecipazione finanziaria di altri organismi pubblici o privati.

5. Proponenti.

Possono presentare progetti:
- gli enti di formazione;
- le istituzioni educative e le associazioni culturali operanti in favore degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione europea;
- gli organismi e le strutture di orientamento.
Gli stessi devono dichiarare, in sede di presentazione dei progetti, la disponibilità di proprie sedi operative ovvero di collegamenti con strutture formative nei Paesi dell'Unione europea ove intendono realizzare le azioni.

6. Durata degli interventi.

La durata delle iniziative non deve indicativamente superare i seguenti limiti:
- 700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione della professionalità;
- 600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e per la nuova imprenditorialità;
- 200 ore per le azioni di orientamento.
I progetti non possono avere una durata superiore a 12 mesi.

7. Costi ammissibili.

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE" n. 98 del 4 agosto 1995 così come integrata e modificata dalla circolare n. 130/95 "Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/1985", del 4 novembre 1995 e successive integrazioni e modificazioni.
Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente documentati anche in riferimento agli indici del costo della vita nei Paesi dell'Unione europea dove la formazione è realizzata.

8. Procedure di selezione.

8.1. Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
- pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti dal presente avviso;
- privi della domanda di richiesta di contributo, redatta secondo lo schema allegato, firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente e corredata del formulario allegato alla stessa domanda.

8.2. Valutazione dei progetti.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede alla selezione dei progetti mediante un comitato tecnico, nominato con apposito provvedimento ministeriale.
Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:
caratteristiche del proponente, con particolare riferimento a:
- collegamento con le parti sociali;
- esperienza nel settore o nell'attività proposta;
- capacità organizzativa.
Totale massimo conseguibile della macroarea: 250 punti;
caratteristiche di merito del progetto, con particolare riferimento a:
- descrizione degli obiettivi del progetto;
- coerenza tra azioni proposte e obiettivi dichiarati;
- collegamento del progetto con le parti sociali e/o imprese e/o altri soggetti rilevanti per l'efficacia dei risultati perseguiti;
- accordi intergovernativi;
- modalità di svolgimento e di attuazione dello stage, ove previsto;
- articolazione degli interventi proposti;
- modalità di attuazione delle attività;
- metodologie didattiche adottate;
- articolazione modulare delle azioni;
- sistema di valutazione del progetto;
- modalità di informazione e pubblicizzazione del progetto;
- modalità di certificazione delle competenze.
Totale massimo conseguibile della macroarea: 300 punti;
coerenza del progetto con le politiche del lavoro locali, con particolare riferimento a:
- occupazione dei formati;
- collegamento con le politiche del lavoro locali;
- accordi con le parti sociali;
- qualità dell'informazione prevista sull'occupabilità;
- tipo di occupazione dipendente prevista;
- tipo di lavoro autonomo previsto;
- promozione delle pari opportunità;
- raccordo tra formazione e lavoro;
- rispondenza del settore di attività alle priorità strategiche e allo sviluppo.
Totale massimo conseguibile della macroarea: 350 punti;
caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento a:
- rapporto fra costi e risultati previsti,
- coerenza dei costi con quanto previsto al punto 7 del presente avviso.
Totale massimo conseguibile della macroarea: 100 punti.

8.3. Priorità.

Costituiscono criterio di priorità:
- la preesistenza di accordi intergovernativi sulla formazione professionale;
- il raccordo con le istituzioni, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro e/o con le imprese;
- il cofinanziamento da parte di istituzioni locali.
Il comitato, al termine della selezione, predispone una graduatoria e indica la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.
Al termine della selezione il Ministero del lavoro approva i progetti presentati, comunicando tempestivamente l'esito della selezione al Ministero degli affari esteri, alle ambasciate, agli uffici consolari italiani interessati ed al soggetto proponente.
I decreti di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1996, n. 81.
Gli obblighi degli stessi sono contenuti nella convenzione che viene stipulata, dopo l'approvazione del progetto, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il soggetto deve altresì, inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale su modulistica predisposta dallo stesso, la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai fini dei successivi adempimenti comunitari.

10. Erogazione del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento sia per quanto a carico del FSE che per la quota nazionale, avviene con le seguenti modalità:
- 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15/1968;
- 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
- il restante 20% dopo la verifica della rendicontazione finale.
I consolati e le ambasciate italiane istituite presso i Paesi dell'Unione europea ricevono comunicazione dei singoli pagamenti e sono tenute ad effettuare le verifiche ex ante ed in itinere; con l'eventuale supporto di funzionari del Ministero del lavoro, effettuano le verifiche amministrative e contabili.

11. Modalità e termini di presentazione dei progetti.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, utilizzando il formulario allegato.
In calce a sinistra della busta di spedizione deve essere indicato il seguente riferimento: Formazione italiani all'estero - P.O. n. 940026/I/1.
Le domande così compilate e i relativi formulari debbono pervenire in busta chiusa, in originale e in copia, al Ministero del Lavoro UCOFPL, Div. VII, Vicolo d'Aste, 12 - 00153 Roma, entro il 30 settembre 1997.
Entro la stessa data una copia del progetto deve pervenire al Ministero degli affari esteri, D.G.E.A. 5, Ufficio V, e altra copia alle competenti autorità consolari nelle circoscrizioni in cui si svolge l'attività proposta.
Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro in allegato alla domanda di contributo.
Il mancato invio del progetto e della domanda relativa al finanziamento, nei termini suindicati anche al Ministero degli affari esteri ed all'ufficio consolare circoscrizionalmente competente, sarà motivo di esclusione dalla valutazione da parte del comitato tecnico di cui al punto 8.2.
Non fa fede la data del timbro postale di spedizione.
La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14 del giorno di scadenza. Le domande pervenute successivamente sono dichiarate inammissibili.
Le autorità consolari accertano l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, verificando la coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale ed esprimeranno il loro parere entro il 31 ottobre 1997 dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero degli affari esteri, informandone l'ambasciata.
I pareri pervenuti successivamente non saranno oggetto di esame.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu