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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della scuola

Nota 19 marzo 2007

Prot. n. 5491AOODGPER

Oggetto: Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi – inquadramento nel ruolo – quesiti -

E’ stato segnalato, da taluni Uffici scolastici regionali, che i modelli di decreti utilizzabili tramite le apposite funzioni del Sistema informativo del Ministero, per la ricostruzione di carriera dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), assunti in data successiva al 1° settembre 2003, hanno costituito oggetto di rilievo da parte di alcune delle locali Ragionerie provinciali.
In particolare, è stata eccepita l’inesattezza dei riferimenti normativi e le modalità indicate nei citati provvedimenti in quanto nei confronti del predetto personale, ad avviso dei citati Uffici, non possono trovare applicazione le norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo bensì quelle contemplate dal D.P.R 399/88 per effetto del quale viene, peraltro, prevista l’applicazione della c.d. temporizzazione.
In esito ai quesiti consequenziali, si evidenzia che con l’articolo 142 del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale.
Tra queste ultime viene specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.
Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 CCNL/95 e non l’istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato dall’articolo 142 in argomento.
Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il meccanismo della “temporizzazione”, contemplata dal citato D.P.R. n. 399/88.
Le SS.LL. sono pregate di invitare i dirigenti degli U.S.P. a dare la massima diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche di pertinenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori


Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota Tecnica 5 febbraio 2007

Prot. AOODGPER n. 1910

Oggetto: Modifica della funzione di ricostruzione carriera dei DSGA assunti dall’anno scolastico 2004/05

Si comunica che con decorrenza immediata la procedura del Sistema informativo di ricostruzione della carriera per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi, assunti con contratto a tempo indeterminato negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 è stata adeguata alla normativa vigente, così come, peraltro, indicata nei provvedimenti già disponibili allo stesso Sistema, all’atto della nomina.

La variazione concerne il riconoscimento dei servizi e dei benefici, ai sensi degli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo n. 297/1994, che per i DSGA deve decorrere, come disposto dal Decreto Ministeriale n. 59 del 23 luglio 2004 e dagli analoghi decreti concernenti gli anni scolastici successivi, “…dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione…”.

Pertanto, al fine dell’emanazione di provvedimenti di rettifica, le Segreterie Scolastiche devono porre in essere le seguenti procedure:

1. acquisire la data di conferma in ruolo (nodo KVCG), che deve coincidere con il 1° settembre successivo al superamento del corso di formazione;
2. aprire la pratica di ricostruzione della carriera (nodo KNBB) e completarla secondo il consueto procedimento;
3. nel caso in cui sia già presente una pratica di ricostruzione carriera prodotta con la vecchia procedura, è sufficiente riprendere l’istruttoria dal nodo KNBD, effettuando le operazioni di calcolo e stampa; solo nel caso in cui debba essere modificata la data di conferma in ruolo, è necessario cancellare e riaprire la pratica di carriera.

Si precisa infine, allo scopo di rimuovere taluni dubbi applicativi nell’utilizzo delle funzioni del SIMPI, che la “data di perfezionamento del rapporto di lavoro ai fini economici”, così come definita dalla normativa, non deve essere acquisita dagli Uffici con le funzioni, ma è automaticamente determinata dalla procedura di stampa del contratto a tempo indeterminato e dalla procedura di ricostruzione della carriera (1° settembre successivo al superamento del corso di formazione).

La data di “decorrenza economica”, che viene acquisita nei nodi KVCA, KVCB e KMBF, rappresenta, invece, la data di presa di servizio; l’eventuale indicazione errata di tale data potrebbe impedire la corretta acquisizione della data di conferma in ruolo. Pertanto, eventuali situazioni difformi devono essere preventivamente corrette, mediante le suddette funzioni o mediante richiesta al CED, da formulare con apposita comunicazione di servizio.

Si prega di procedere alla urgente diramazione della presente nota alle istituzioni scolastiche ed educative.

Il Dirigente
Vincenzo Maida


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