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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 giugno 1997

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA


Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113/1991;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 che ha stabilito per l'anno 1996 "regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica";
Considerato che per l'anno finanziario 1997 la somma disponibile per le finalità della predetta legge n. 113/1991 è di L. 12.000.000.000, risultante dalla differenza tra la disponibilità complessiva del capo 2110 e la somma oggetto della ripartizione - il cui procedimento è attualmente in fase di definizione - per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale;
Considerata l'opportunità di rideterminare le modalità per la concessione dei contributi;
Considerata l'opportunità di determinare specifiche aree di intervento e di destinare per ognuna una quota di finanziamenti al fine di realizzare un miglior intervento coordinato di tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico - scientifica;
Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113/1991 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico - scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento attribuibile, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.
Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;
c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti cinque aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
a) una quota di lire 5.500.000.000 per progetti presentati da istituzioni ed associazioni che, sulla base delle esperienze acquisite, del patrimonio materiale ed immateriale di cui dispongono, della competenza dimostrata e dell'attività già svolta si sono chiaramente specializzate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica o nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico - scientifico e tecnologico;
b) una quota di lire 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di educazione ambientale;
c) una quota di lire 1.500.000.000 per progetti di diffusione e di formazione per e nella scuola presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti ed altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo della scienza, della ricerca e dell'industria;
d) una quota di lire 2.000.000.000 per altri progetti ed iniziative coerenti con le finalità della legge;
e) una quota di L. 1.000.000.000 per uno o più progetti di rilievo e dimensione nazionale, finalizzati alla preparazione, realizzazione, valorizzazione della prossima Settimana della cultura scientifica e tecnologica che si terrà dal 23 al 29 marzo 1998.
Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate, per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 3.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio I - Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto postale o bancario per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:
a) titolo e obiettivo del progetto;
b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;
c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;
d) il termine finale di realizzazione del programma.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:
a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;
b) studio di fattibilità del progetto da realizzare.

Art. 5.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute finanziate ai sensi della legge n. 113/1991.

Art. 6.

Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria propedeutica alla selezione delle domande che sarà effettuata da una apposita commissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

p. Il Ministro: Tognon
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 145