Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO VII  -  NORME COMUNI

CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276 - Criteri generali

1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica

1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.
5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere.

Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

1. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

Art. 280 - Iscrizione degli alunni

1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui all'articolo 278 avviene a domanda.

Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni

1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Art. 282 - Criteri generali

1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

Art. 284 - Specifiche iniziative di aggiornamento

1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca

1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

Art. 286 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico didattica;
b) condurre studi e ricerca in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

Art. 289 - Organi degli istituti regionali

1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 290 - Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; e, sull'impiego delle tecnologie educative.

Art. 291 - Organi del Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 292 - Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attività:
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.
3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 293 - Conferenza dei presidenti

1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 294 - Personale degli istituti

1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni previa motivata richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 295 - Finanziamenti

1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.

Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 296 - Disposizioni speciali per il Trentino - Alto Adige

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89 la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.

Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196 con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

Art. 298 - Disposizioni speciali per la Sicilia

1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Sezione V - Norme finali

Art. 299 - Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

Art. 300 - Norme transitorie sul personale

1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 301 - Statuti e norme finali

1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

CAPO II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche

1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.

Art. 304 - Voto di educazione fisica

1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 305 - Sussidi

1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.

Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

Art. 307 - Servizi periferici  -  coordinatore

1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 308 - Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.

CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose

Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 315 - Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno

1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Art. 324 - Scuole con particolari finalità

1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio

Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

CAPO V - Norme sul diritto allo studio

Art. 327 - Interventi

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

CAPO VI - Disciplina degli alunni

Art. 328 - Sanzioni disciplinari

1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h), i) del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'articolo 19, lettera c) del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori sono stabilite con regolamento.

CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi

Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Art. 330 - Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.