Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE III  -  PERSONALE

TITOLO IV  -  NORME COMUNI AL PERSONALE

CAPO I - Diritti sindacali

Art. 590 - Libertà sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.

Art. 591 - Aspettative sindacali e trattamento economico
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8 Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

Art. 592 - Permessi sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.

Art. 593 - Spazi e sedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 594 - Ritenute per contributi sindacali

1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Art. 595 - Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.

Art. 596 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 luglio 1990, n. 146.

Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali
(commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, per le procedure di conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 598 - Trattamento di quiescenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

Art. 599 - Trattamento di previdenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.

Art. 600 - Competenze in materia di quiescenza

1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap

1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

CAPO III - Trattamento di servizio

Art. 602 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

TITOLO V  -  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

CAPO I - Norma finale

Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico

1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di preparazione specifica.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità di servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi quelli volti all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione degli stanziamenti di bilancio.

Art. 604 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.