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C.M. 15 settembre 1986, n. 246, prot. n. 6282

Modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986 concernente l'attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado

Con la presente circolare, nei successivi punti da 1 a 6, si apportano modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986, indicata in oggetto.
Mentre si ribadisce la necessità che il termine di presentazione delle proposte fissato per il 15 ottobre venga improrogabilmente rispettato, si precisa, ad ogni buon fine, che le modifiche ed integrazioni predette attengono prevalentemente agli aspetti procedurali essendo riferite per lo più alla presentazione delle proposte di sperimentazione da parte degli istituti di istruzione secondaria di II grado.
1) Le proposte di sperimentazione relative alla prosecuzione ad esaurimento non devono essere inviate alle Direzioni generali, Ispettorati competenti, IRRSAE, Provveditorati agli studi, fatta salva comunque la necessità che continuino ad essere trasmesse tempestivamente le relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati conseguiti ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.
2) Per la richiesta di rinnovo senza modifiche devono essere inviate agli IRRSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti solo le delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto e la relazione del preside sul progetto presentato.
3) Le proposte riguardanti le sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni parziali) cioè quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento, presentate dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado non devono essere corredate dalla scheda di rilevazione elaborata dalla B.D.P. di Firenze.
4) All'Ufficio studi andranno inviate, per ogni proposta di sperimentazione, le schede di rilevazione per le sperimentazioni di solo ordinamento e per quelle globali, le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo, la relazione del preside o del direttore didattico sul progetto presentato. Le schede da utilizzare sono quelle allegate alla circolare n. 42 del 5 febbraio 1986.
5) Qualora ai sensi del citato art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE o dai Consigli scolastici distrettuali dovranno essere corredati dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto o di circolo e la relazione del preside).
6) Per quanto si riferisce alla scuola secondaria di primo grado, il secondo capoverso va integrato aggiungendo la lettera e): - una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica dell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980 n. 279, che consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale utilizzazione senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento della sperimentazione.
Nel far presente che, di conseguenza, restano invariate le parti relative alla scadenza dei termini; alla sperimentazione metodologico-didattica; alla sperimentazione di ordinamenti e
strutture; alla scuola materna ed elementare; all'istruzione secondaria di secondo grado e le istruzioni particolari per la provincia di Bolzano, si trasmette in allegato il testo delle disposizioni vigenti, quale risulta dal coordinamento della sopracitata C.M. n. 42 con la presente che vi apporta modifiche ed integrazioni.


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