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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 3 ottobre 1959, n. 401, prot. n. 10168

Esoneri dalle lezioni di educazione fisica

In attesa che la materia possa essere oggetto di regolamentazione formale - specialmente per quanto si riferisce alla predeterminazione obiettiva delle infermità o malformazioni per le quali può essere concessa la dispensa dalle lezioni di educazione fisica - si osserveranno le seguenti istruzioni e modalità intendendosi abrogata ogni altra precedente disposizione.

1 - Autorità competente a concedere l'esonero
A norma dell'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, il "capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previi gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi".
Il capo d'istituto potrà prescindere da tali controlli medici quando trattasi di alunni che presentino gravi menomazioni o difetti fisici, congeniti od acquisiti, di immediata evidenza.
Gli accertamenti, ai fini dell'esonero, sono affidati al sanitario addetto al sevizio medico scolastico, ove esista, o a un medico di fiducia dell'Amministrazione scelto dal capo d'istituto (medico provinciale, ufficiale sanitario, ufficiale medico).
Ove, in base agli accertamenti eseguiti, ritenga comprovato l'impedimento, il capo d'istituto, sentito il parere dell'insegnante di educazione fisica, specialmente per quanto concerne la dispensa da determinate esercitazioni, dispone la concessione dell'esonero.
Agli alunni delle scuole e istituti nei quali sia stato organizzato il servizio medico scolastico ai sensi della C.M. 1 ottobre 1955, n. 8, l'esonero deve essere concesso d'ufficio, qualora dalle visite disposte in esecuzione della circolare stessa siano risultate infermità o anomalie che comportino la dispensa.

2 - Esonero totale
L'esonero totale esclude l'alunno dalle lezioni e dalle prove d'esame e può essere permanente o temporaneo.
E' permanente quando l'esclusione è concessa per l'intero corso di studi proprio della scuola o istituti frequentati; è temporaneo quando l'esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di esso.

3 - Esonero parziale
L'esonero parziale, sia temporaneo che permanente, ha il limitato effetto di escludere l'alunno o il candidato ad esami da alcuni determinati esercizi, fermo restando l'obbligo di frequentare le lezioni o di partecipare alle prove d'esame.

4 - Modalità per la concessione
Le domande di esonero devono essere presentate in carta legale al capo d'istituto e sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le veci.
I candidati esterni devono presentare la domanda di esonero in allegato alla domanda di ammissione agli esami che intendano sostenere.
E' in facoltà degli interessati di corredare le domande, di attestazioni diagnostiche, referti radiografici, radioscopici ed elettrocardiografici, relativi alle infermità denunciate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento all'ente o istituto designato dal preside o direttore, dell'importo della visita medica.

5 - Disposizioni speciali per gli alunni degli istituti magistrali

Per gli alunni delle ultime due classi degli istituti magistrali, per i quali i vigenti programmi comprendono una parte teorica, restano ferme le disposizioni impartite con C.M. 3 aprile 1958, n. 78, prot. 3190; pertanto, gli anzidetti alunni, ancorché dispensati totalmente o parzialmente dalle esercitazioni pratiche, sono obbligati a frequentare tutte le lezioni e debbono essere regolarmente scrutinati.
Resta, altresì fermo per i candidati agli esami di idoneità alla IV classe degli anzidetti istituti, o all'esame di abilitazione, che siano stati dispensati totalmente dalle esercitazioni pratiche, l'obbligo di sostenere la prova di educazione fisica, limitatamente alla parte teorica del programma.

6 - Assistenza degli insegnanti
I capi d'istituto possono disporre che gli aspiranti all'esonero siano condotti alla visita medica dall'insegnante di educazione fisica, il quale potrà fornire al sanitario le opportune indicazioni di carattere tecnico e didattico ai fini di una completa valutazione delle condizioni dell'alunno, senza peraltro presenziare materialmente alla visita stessa.

7 - Notificazione degli esoneri
Degli esoneri concessi deve essere data comunicazione al provveditore agli studi entro il 15 novembre.
Dovrà, invece, essere data immediatamente comunicazione allo stesso provveditore delle eventuali ulteriori concessioni per infermità sopravvenute nel corso dell'anno scolastico.
I provveditori agli studi dovranno inviare al Ministero, entro il 15 dicembre, un prospetto riepilogativo del numero degli esonerati, distinti per tipo d'istituto sia statale che non statale e per tipo di esonero, con l'indicazione dei relativi totali.


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