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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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D.L.vo 16 aprile 1994, n. 279

(OMISSIS)

Art. 454.- Attività artistiche e sportive - 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dei criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta dei C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministro della P.I. può mettere a disposizione dei C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati dei mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici, di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico dei C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini dei compimento dei periodo di prova e dei diritto al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposti di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina
5. l posti che si rendono disponibili in applicazione dei presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.


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