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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72)

Ministro della Sanità

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale:
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce <<Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 dei precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;
Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I.

Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Allegato 1

REGIONE …………………...……………..….. U.S.L. …………..……………..………..…..

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Cognome …………………………………………….. nome ………………………………....…
nato a ……………………………………………………. il ………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………….…
n. iscrizione al S.S.N. ……………………………………………………………………………..

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

……………………. Il ……………………

Il medico
(timbro e firma)


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