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Risposta quesiti 18 febbraio 2000, prot. 813/A1

Coordinatori d'educazione fisica - risposta a quesiti

Pervengono richieste di chiarimento riguardanti l'applicazione della regola di incompatibilità inserita nello status di coordinatore di educazione fisica.

Si chiede, in particolare, se la disposizione debba applicarsi, con efficacia ex nunc, limitatamente alle nuove figure di coordinatore scaturenti dalla rinnovata procedura concorsuale lasciando salve le posizioni già esistenti, oppure, includere anche queste ultime.

Sembra opportuno considerare, al riguardo, che l'affermato principio della incompatibilità esprime un valore tale da collocare la figura del coordinatore in una posizione di assoluta trasparenza ed imparzialità secondo i canoni propri di una Amministrazione pubblica che voglia competere nel consesso europeo.

Tuttavia bisogna tener conto della circostanza rappresentata, di non secondario rilievo, che i coordinatori di educazione fisica, accettando, quando era consentito, altri incarichi, quale ad esempio quello di Presidente provinciale del CONI, hanno assunto una serie di impegni che cadono nella sfera di azione di altri soggetti, istituzionali o non, la cui attività verrebbe a risentirne con possibile ricaduta negativa sui risultati programmati.

Si ritiene, pertanto, proprio per non vanificare le azioni intraprese, nel contesto test‚ descritto, che la norma possa discrezionalmente applicarsi con gradualità, assumendo come termine ultimo di riferimento la naturale scadenza dalla carica esterna a suo tempo assunta.

Si prega di voler comunicare quanto sopra agli interessati.


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