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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Il compenso annuo lordo dei Revisori dei Conti delle istituzioni scolastiche

di Giacomo D’Alterio

L’articolo 57 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni contabili” prevede che il riscontro di regolarità amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche sia affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri.

Il comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – legge finanziaria 2007 – ha previsto la riduzione dei componenti del collegio dei revisori dei conti da tre a due membri, questo ha comportato di fatto da una parte la fine della collegialità dell’organo di controllo amministrativo - contabile e dall’altra la funzione paritetica tra i due revisori dei conti nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo più quest’ultimo presidente del collegio dei revisori.

Tutto ciò ha comportato come diretta conseguenza, la rideterminazione del compenso annuo lordo spettante a ciascun revisore dei conti, che è stato fissato in € 1.810,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007, compenso che è stato determinato dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2007, così come previsto dall’articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

La nota n. 0099534 del 24 luglio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza precisa inoltre, che il compenso non è soggetto alla riduzione del 10% di cui all’articolo 1 comma 58 della Legge n. 266/2005, in quanto il nuovo organo di controllo è stato previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che è temporalmente successiva alla data del 30 settembre 2005, data di riferimento per l’eventuale decurtazione.

Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 aprile 2007 stabilisce anche, che ai revisori dei conti spetti se dovuto, il trattamento economico di missione nella misura e nelle modalità previste, per i dirigenti di 1^ fascia del comparto dell’area 1, dalla vigente normativa o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 – legge finanziaria 2006 – commi 213, 215 e 216, ha soppresso l’indennità di trasferta per missioni, nonché l’indennità supplementare spettante al personale inviato in missione (10% sui biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% sui viaggi aerei).

Il compenso ai revisori e il rimborso delle spese sostenute sono a carico dell’istituto scolastico capofila di ciascun ambito territoriale scolastico individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.

Tali spese graveranno sul bilancio dell’istituto capofila.

I suddetti istituti scolastici sono tenuti per gli aspetti fiscali e previdenziali in quanto sostituti d’imposta ad operare le ritenute alla fonte ed a rilasciare ai revisori la certificazione dei compensi liquidati.


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