Esistono disposizioni di legge e normative vincolanti per
la valutazione scolastica? |
Sì, e il Docente è tenuto a conoscerle e ad applicarle. |
Le può fornire? |
Il Docente ha l’obbligo di conoscere la Legge e non agire
per “sentito dire” o “perché così ha sempre fatto” |
L’Autonomia scolastica come s’inserisce nella questione? |
Il Collegio dei Docenti stabilisce – all’inizio dell’anno
scolastico – i criteri di verifica e di valutazione che,
fatti propri da ogni Consiglio di classe, vincolano tutti i
Docenti. |
Può un Docente, in nome della “libertà d’insegnamento”
disattendere, in tutto o in parte sia le disposizioni di
legge che i criteri deliberati? |
No, perché è pubblico dipendente e quindi è tenuto a
rispettare leggi e disposizioni e perché l’applicazione di
quelle mira anche alla tutela dei diritti di terzi. |
La valutazione “numerica” ha dei parametri fissi? |
La norma stabilisce che il Docente esprime un giudizio di
merito sulla prova e, in conformità a tale giudizio,
sancisce un voto che può essere espresso dal n. 1 al n. 10 |
La valutazione deve partire dagli elementi positivi o
negativi? |
L’abitudine – scorretta – è di valutare partendo dagli
errori commessi e non dagli elementi positivi, per quanto
minimi. Il voto è destinato all’incoraggiamento ad
apprendere, non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Gli
spiragli di luce indicano, a volte, la strada meglio del
sole accecante. |
A volte, per stare dietro a chi sbaglia, si trascurano
“le eccellenze” |
Una scuola con l’idea dell’apprendimento socializzato
utilizza le eccellenze non da sole o contro, ma a favore dei
punti deboli, con il principio del “partenariato” tra pari. |
Quali sono i parametri di riferimento per l’attribuzione
dei voti numerici? |
Consuetudine vuole che siano così definiti:
1 – preparazione nulla
2 – preparazione o prova del tutto manchevoli o con
numero considerevole di errori
3 – idem, con lieve minore gravità
4 – preparazione o prova insufficienti, con gravi errori
o carenze
5 – preparazione o prova mediocri
6 – preparazione o prova sufficienti
7 – preparazione o prova discrete
8 – preparazione o prova buone
9 – preparazione o prova ottime
10 – preparazione o prova lodevoli |
Il Docente è tenuto a dire il voto della prova orale
all’alunno? |
No, ma è tenuto ad esprimere apertamente il suo giudizio
sulla prova secondo i parametri che devono essere
preventivamente resi noti a tutta la classe. |
L’alunno può registrare la lezione o l’interrogazione? |
L’argomento è controverso: alcune sentenze consentono la
registrazione – come prova documentale – senza la preventiva
autorizzazione delle parti; altre, no. E’ il caso di
inserire apposito e specifico articolo nel Regolamento
d’Istituto. |
Nelle prove scritte è sufficiente mettere solo il voto
numerico? |
No, perché la norma esige che sia espresso, sotto il voto
numerico, anche un “breve giudizio motivato” |
E’ da considerare “breve giudizio motivato” anche la
semplice dizione: “Insufficiente” – “Sufficiente”? |
No perché va esplicitato – brevemente – perché la prova è
sufficiente o insufficiente. |
Nel breve giudizio motivato, sia nelle prove scritte sia
orali, il Docente si può consentire espressioni sulla
persona dell’alunno? |
Non è affatto consentito; anzi questo comportamento è
stato causa di contenzioso in sede legale. Il Docente potrà
sicuramente esprimere valutazioni sulla prova e sul
comportamento “scolastico” e mai sulla persona (cretino –
deficiente – irrecuperabile). |
Quale valore hanno i “meno”, i “più”, i “mezzo”? |
E’ una consuetudine di sotto-quantificazione che andrebbe
abolita. |
Che significa che il Docente deve disporre di un “congruo
numero di prove e/o interrogazioni”? |
Secondo la materia d’insegnamento il Collegio dei
Docenti, conformandosi alle leggi e alle disposizioni
ministeriali, stabilisce il numero minimo d’interrogazioni e
di compiti scritti necessari per una valutazione che
risponda al criterio di “sufficienti elementi di giudizio” |
Esiste un numero di sotto al quale non si può affermare
che ci siano sufficienti elementi di giudizio? |
La giurisprudenza e il contenzioso, oramai costante, si
pongono sul limite di tre prove scritte e tre prove orali a
periodo quadrimestrale. |
Possono essere considerate prove da valutare anche le
esercitazioni a casa? |
La norma lo stabilisce; anzi lo esige. |
Come ci si comporta in caso di prove scritte copiate da
un compagno di classe o da fonte esterna? |
La contestazione dovrà avvenire con elementi certi,
documentali e provati. Nel qual caso l’alunno è sanzionabile
non solo dal punto di vista strettamente didattico ma anche
disciplinare. |
L’alunno può richiedere copia della sua prova? |
Si, con le procedure previste dalla norma. |
Se l’alunno si assenta volutamente nel giorno delle prove
scritte o delle interrogazioni, come ci si comporta? |
Prima di tutto bisogna avere elementi per considerare
l’assenza come un trucco per non sottoporsi alla prova (cosa
molto difficile!); poi lo si sottopone a prove suppletive,
anche senza preavviso, purché la classe sia stata avvertita
– già dall’inizio dell’anno – che s’intenderà agire nel modo
sopra descritto. |
Che significa l’espressione: “Insufficienti elementi di
giudizio”? |
Le cause potrebbero essere varie:
-
Le assenze dell’alunno non hanno consentito un numero
di valutazioni rispondenti al giudizio di congruità.(La
valutazione dipenderà dalla causa delle assenze e da
come il Docente e il Consiglio le considera).
-
Sono mancate le condizioni temporali e logistiche per
poter procedere allo svolgimento delle prove. (Si dovrà
dimostrare l’impossibilità, non dovuta a volontà del
Docente).
-
Il Docente è stato assente o è stato nominato
tardivamente e non si è potuto nominare il supplente.
(Idem, come sopra).
|
Se l’alunno, chiamato a conferire, dichiara di non essere
preparato, come ci si regola? |
La valutazione della situazione è affidata alla saggezza
e alla competenza professionale del Docente. Di sicuro non
può essere messo un voto alla non interrogazione. Se
l’alunno così si pronuncia e il Docente ha elementi di
giudizio negativo sulla giustificazione, lo chiama in ogni
caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o
alle non risposte. |
E se l’alunno si rifiuta di venire a conferire? |
Il suo comportamento è sanzionabile, sia dal punto di
vista didattico (1) che dal punto di vista disciplinare. |
Le “interrogazioni scritte” possono sostituire del tutto
le verifiche orali? |
No. Il Collegio dei Docenti può deliberare, tra i
criteri, la possibilità di fare riferimento a “prove
scritte”, riepilogative di parti significative di
svolgimento del programma. |
Se un alunno consegna, nelle prove scritte, “foglio in
bianco”? |
E’ opportuno che il Docente faccia innanzi tutto apporre
la firma sotto l’elaborato non svolto e faccia dichiarare –
per iscritto – perché l’alunno consegna il foglio in bianco.
Dopo di che valuta la prova come al minimo del numero
consentito. |
Che significa “fare la media dei voti”? |
Significa chiedere al Docente l’esercizio per difficile e
delicato della valutazione: da un lato esistono condizioni
obiettive – di carattere quantitativo – per cui la somma di
voti negativi non può non concludersi che con un risultato
di voti di media dello stesso valore; dall’altro il Docente
è tenuto a tener presenti tutti gli altri elementi di
giudizio che, in una valutazione quadrimestrale o finale,
hanno una forte incidenza. |
Quali sono questi elementi di giudizio? |
Oltre che: conoscenze – competenze – abilità, fanno parte
del giudizio: Impegno, partecipazione, interesse, desiderio
di migliorare nell’apprendimento e nei risultati, presenza
assidua alle lezioni, partecipazione alle iniziative di
recupero (sia in orario di lezione che in attività
extra-curricolari), effettiva dimostrazione di studio
domestico. |
Come si concilia, allora, la “misurazione” con il
giudizio di merito? |
Già le singole “misurazioni”, nel corso dell’anno,
dovranno tenere presenti gli elementi di giudizio di merito,
ma sicuramente questi saranno considerati più incisivi nelle
valutazioni quadrimestrali e finali. |
Facciamo un esempio |
Alunno n. 1 = Elementi quantitativi di giudizio in
progressione sono 2-4-6-8, per un totale di 20 che, diviso
per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5
Alunno n. 2 = Elementi quantitativi di giudizio in
regressione sono 8-6-4-2, per un totale di 20 che, diviso
per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5.
Domanda: il Docente, in tutta coscienza, potrà davvero
concludere per un voto di 5 (mediocrità) in entrambi i casi? |
Gli alunni non sono abituati a questa distinzione e
gridano all’ingiustizia di fronte ad una media che non è
strettamente matematica |
Dipende da noi educarli sia alla valutazione corretta sia
all’autovalutazione. |
Che significa il “conteggio” degli errori? |
E’ una procedura certamente errata di valutare. Il numero
degli errori non giustifica lo stesso peso degli errori
commessi; dipende dalla “portata” e dalla tipologia di
carenza. |
Si può chiedere lo svolgimento di una prova scritta senza
prima di aver fatto verificare lo svolgimento della
precedente? |
E’ didatticamente molto scorretto. |
E’ obbligatorio far mettere la firma allo studente, sotto
il voto e il giudizio, “per presa visione”? |
Non è obbligatorio, ma è consigliabile. |
La “brutta copia” è da considerare documento di prova? |
Tutta l’elaborazione della prova è documento didattico. |
Promozione o non promozione: esistono parametri di
valutazione sotto ai quali non è consentito promuovere? |
Le leggi e le disposizioni, al riguardo, si trovano di
fronte ad un ginepraio di valutazioni, anche di contenzioso
legale. Di sicuro vale il seguente principio, accompagnato
dall’analisi attenta e scrupolosa della personalità
scolastica dell’alunno, valutata secondo rigorosi e
documentati parametri di valutazione scolastica e accertate
condizioni psico-fisiche, ambientali, sociali, famigliari.
L’alunno è dichiarato non promosso quando presenta gravi
e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e
non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da
non consentirli una proficua prosecuzione degli studi nella
classe successiva. |
Quali sono i “documenti” che accompagnano la valutazione
degli alunni? |
Il Registro di classe – Il registro personale del docente
– le prove scritte – i test – ecc. |
Qual è il valore giuridico del Registro del Docente? |
La questione è controversa perché esiste varia
giurisprudenza. Di sicuro è da considerare il diario
personale dell’attività didattico-professionale del Docente.
Sotto quest’aspetto, in caso di contenzioso, è
indispensabile che garantisca il Docente di fronte ad ogni
accusa o interpretazione del suo operato. |
Si possono fare correzioni sui registri? |
Sì, purché autenticate dal correttore e con visione
leggibile sia della prima stesura sia della seconda. |
Se fosse smarrito o sottratto dolosamente un registro? |
Si fa regolare denuncia alle competenti autorità, fatte
salve le responsabilità di chi non ha garantito la custodia
adeguata. |
Può un Docente dire all’alunno che lo “boccerà”? |
Se l’espressione ha il significato di
denuncia-incitamento per carenze gravi e per impegno non
adeguato, l’espressione – pure infelice – ha un suo
significato. In ogni caso non è mai il Docente a decidere,
da solo per la promozione o la non promozione perché il
Docente propone un giudizio ed un voto e il Consiglio di
classe delibera in merito. |
C’è una gran confusione sui “debiti”. Come ci si regola? |
Si considera “debito” una consolidata carenza nelle
conoscenze, nelle competenze e nelle abilità; carenza tale
che impedisce – di fatto – all’alunno il regolare
apprendimento degli argomenti e delle questioni successive
del programma in svolgimento. |
Quando si può affermare che il “debito” è stato saldato? |
Quando l’alunno dimostra – attraverso normali o specifici
sistemi di verifica – che ha eliminato il gap che lo separa
dalla comprensione degli argomenti prima non posseduti e
dalla prosecuzione dell’apprendimento degli argomenti
successivi. |
E se l’alunno, superata una difficoltà, ne presenta
altre? |
Acquisisce di nuovo lo status di “debitore” |
L’alunno e la famiglia possono contestare alla scuola la
non organizzazione dei “corsi di recupero” |
I corsi di recupero non sono obbligatori se i docenti non
dichiarano la loro disponibilità a farli. I docenti, però,
hanno l’obbligo di mettere in atto, anche durante l’attività
didattica curricolare, ogni sistema di recupero delle
carenze degli alunni. Rimane personale, in ogni caso,
l’obbligo dell’alunno di passare dalla negatività alla
positività dei risultati con l’intensificazione dello
studio. |
Le assenze incidono sul giudizio negativo? |
Di per sé, no. Ma se a causa delle assenze, soprattutto
se non adeguatamente motivate e documentate, l’alunno non ha
potuto fruire dell’ordinato corso degli studi, su questo
appunta le sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come
concausa delle negatività. |
La condotta incide sul giudizio negativo? |
Di per sé, no. Ma se a causa di un comportamento
scorretto, che ha inciso negativamente sull’apprendimento,
l’alunno ha riportato esiti negativi, su questo appunta le
sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come concausa
delle negatività. |
Il Consiglio di classe ha l’autorità di “cambiare” il
voto proposto dal Docente? |
Il Consiglio di classe ha l’autorità di discutere sulla
proposta del Docente e, alla luce delle disposizioni di
legge e dei criteri approvati, motivando a verbale, può
deliberare diversamente dalla proposta. Il Docente può
accettare la delibera del Consiglio o mettere a verbale il
suo voto contrario. |
Un Docente può riferire all’esterno quanto è avvenuto nel
Consiglio di classe (ad esempio il suo dissenso o le
valutazioni dei colleghi)? |
E’ un comportamento di grave difformità alle disposizioni
di legge che vincolano al segreto d’ufficio. Fa testo solo
quanto è verbalizzato che può essere accessibile a chi abbia
titolo a prenderne visione. |
Può il Dirigente cambiare i voti? |
No. Il Dirigente è presidente del Consiglio di classe, è
garante della legittimità delle procedure ed esprime il suo
voto come tutti i componenti. |
Se il Docente della classe risulta assente allo scrutinio
– per assenza legittima – e il Consiglio determina di
assegnare un voto diverso da quello proposto dal Docente,
può questi contestare la decisione del Consiglio e far
verbalizzare, a posteriori, il suo dissenso? |
No. |
Se un Docente risulta legittimamente assente, da chi sarà
sostituito? |
In primis da un docente della stessa materia, anche di
altra classe. |
Il docente, chiamato a sostituire il collega, può
rifiutarsi adducendo, come ragione, che non conosce gli
alunni e, quindi, non è in grado di valutarli? |
Assolutamente no. In ogni caso dovrà avere a disposizione
gli elementi di valutazione formalizzati dal collega
assente. |
Se un docente – che insegna in più scuole – riceve
convocazione contemporaneamente per più consigli di classe? |
Di solito le scuole concordano anticipatamente gli
impegni dei docenti “in comune”. In ogni caso il docente non
è tenuto alla “bilocazione” e in un consiglio sarà
sostituito con le procedure sopra enunciate. |
Si può deliberare senza la presenza di tutti i componenti
il Consiglio di classe? |
No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza
di tutti i componenti al momento della deliberazione. |
La determinazione di giudizio per gli alunni è
obbligatorio che sia individuale e individualmente
formalizzato? |
Sì. Non è consentita deliberazione a stock. |
In altre parole, soprattutto il giudizio di non
promozione non potrà essere “collettivo” |
Esatto. Ogni alunno è promosso o non promosso per
motivazioni sue specifiche. |
Un componente del Consiglio di classe, in sede di
scrutinio, può “astenersi”? |
L’astensione è prevista per tutte le forme di votazione
collegiale – con diverso valore, secondo la tipologia del
consesso – ma è da considerare deontologicamente non
corretto, giacché si tratta di valutazione di alunno che
tutti hanno contribuito a formare e singolarmente a
valutare. |
Sono obbligato a dare in anticipo i miei voti, prima
dello scrutinio? |
La consuetudine vuole che gli atti si predispongano, ma
non c’è alcun obbligo. Si tenga presente, però, che un
rifiuto in tal senso allunga i tempi delle procedure. E’
evidente che esiste, anche in questo caso, l’obbligo del
segreto d’ufficio. |
A chi tocca predisporre tutti gli atti di scrutinio? |
Ai singoli docenti, ciascuno per la sua materia; al
Coordinatore di classe (se così è organizzativamente
stabilito). |
Qual è il ruolo della Segreteria? |
Predisporre gli atti amministrativi, conseguenti alla
definitiva formalizzazione di tutti gli atti didattici. |
Può un Docente rifiutarsi di compiere questi atti
cartacei? |
No |
Se un Docente è individuato come Segretario
verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere il compito? |
Se non esistono criteri di scelta, no. |
Gli impegni orari per gli scrutini e per gli atti
preparatori sono da conteggiare nei limiti delle attività
aggiuntive d’insegnamento? |
No. Fanno parte degli obblighi di servizio. |
Se un docente è “in giornata libera” è obbligato a
rispondere alle esigenze organizzative e di convocazione del
Consiglio di classe? |
Certo. |
Sono in molti a chiedersi perché in Italia non ci sia un
sistema per valutare i valutatori |
Per la verità in Italia non solo non è ancora operante un
sistema di valutazione dei valutatori, ma non si è riusciti
neanche a stilare un codice deontologico della professione
docente. |
Allora siamo proprio indietro? |
Non proprio. L’Italia conta ottimi maestri del sistema
scolastico e, per lo specifico, del sistema valutativo. Solo
che i loro studi filtrano poco o niente nella pratica
didattica. |
Basta sapere le “tecniche” per essere un buon valutatore? |
No, così come non basta conoscere il codice della strada
o i meccanismi del motore per essere buoni autisti. |
Ci sono docenti “stretti” di voti e docenti “larghi” |
Sono i docenti con l’idea che i manichini possono
sostituire sempre le persone reali. |
A volte chi non andava bene a scuola è riuscito nella
vita; e viceversa. |
A volte i brutti sposano belle donne e viceversa. Ma può
anche capitare che le qualità si confermino, come i difetti.
Non siamo infallibili, ma dobbiamo essere competenti ed
onesti. |
In passato la scuola era più severa. |
La scuola ha il dovere di essere idonea al tempo che
vive; le utopie sono o passatiste o futuribili. |
In passato i docenti erano più preparati |
Non mi risulta; anzi, non è affatto vero, in assoluto. |