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CONTRIBUTO SCOLASTICO: TRA VOLONTARIETA’, DETRAZIONE E VINCOLO Dopo le iscrizioni e l’approvazione del programma annuale torna all’attenzione della cronaca il "contributo scolastico", richiesto ordinariamente in uno alla domanda di iscrizione. Poiché il messaggio che prevalentemente passa alle famiglie è quello di un importo dovuto, la prima questione da affrontare è quella relativa alla sua volontarietà. Sul sito del Ministero alla voce Contributo scolastico è precisato in primo luogo che "I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto". (1)Secondo taluni la delibera costituirebbe una fonte di obbligo che li renderebbe per l’effetto vincolanti. Dubbio rafforzato dalla circostanza che l’articolo 143 comma 2 del D.L.vo 297/94, che stabiliva per la scuola "elementare" che "non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere", è stato esplicitamente abrogato dall’art. 17 del DPR 275/99. Tuttavia, né tra le competenze individuate dall’art. 10 del D.L.vo 297/94 né tra le attività negoziali disciplinate dal più recente art. 33 DI 44/01 è prevista per il consiglio tale facoltà impositiva.Per la verità il termine può ingenerare qualche dubbio, poiché ci ricorda prestazioni patrimoniali imposte, come ad esempio i contributi previdenziali. Interviene quindi nel merito la suddetta fonte ministeriale nella quale si legge che il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), dopo aver sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per dieci anni ha tra l’altro confermato"il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" . Pertanto se ne desume che "In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria".Sebbene quanto espresso andrebbe integrato, giacché non risolve pienamente la questione nella fase successiva all’obbligo, per la quale valgono le considerazioni sopra espresse, ne consegue che non è "illegittimo" che le scuole richiedano un contributo, ma lo è ove lo pretendano obbligatoriamente, magari persino subordinando l’iscrizione, l’esame o altra prestazione al versamento dello stesso, e che non è corretto destinarlo alle ordinarie spese di funzionamento. (2) Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di un risultato comune, che perciò stesso dovrebbe essere condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta e non al funzionamento ordinario come invece prevalentemente accade a seguito dei tagli. Con l’autonomia ed il riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, sono stati previsti altri mezzi per reperire ulteriori risorse attraverso forme di autofinanziamento come ad esempio l’alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica e contratti di sponsorizzazione (artt. 28 e 41 DI 44/01), ma sicuramente il ricorso ai genitori appare una via più facile.È un dato evidente e storico che il contributo volontario non sia stato introdotto dalla L 40/07, la quale all’art. 13 ne ha semplicemente prevista la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) alle condizioni previste. Nel primo caso si sottrae l’importo dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta dovuta. La deduzione invece è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile.Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere effettuate "tramite banca o ufficio postale" o nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini: a) innovazione tecnologica; b) edilizia scolastica; c) ampliamento dell’offerta formativa. L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento".Per la verità già l’articolo 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986, aveva previsto la detrazione dall’imposta lorda di un pari importo dell’ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali" cioè le tasse dovute dopo l’obbligo. In sintesi pertanto il contributo: - è volontario- non deve essere destinato al funzionamento ordinario ma all’arricchimento dell’offerta; - se esso è finalizzato 1. all’innovazione tecnologica; 2. all’edilizia scolastica; 3. all’ampliamento dell’offerta formativa ed il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge è altresì detraibile/deducibile. Quindi, dal momento che le richieste che la scuola rivolge alle famiglie non possono né debbono essere coercitive, occorre che le stesse siano altresì trasparenti – in ottemperanza ad un preciso obbligo normativo - e cioè che la scuola informi sulla volontarietà e sulla detraibilità/deducibilità. Inoltre l’utilizzo di tali importi deve essere condiviso nelle finalità e rendicontato, specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte. Ma in assenza di un vincolo e di una progettazione condivisa è la scuola di fatto a stabilire come spendere le risorse. I contributi volontari sono destinati quindi per lo più in primo luogo al funzionamento amministrativo e didattico, in particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria, a discapito dell’ampliamento dell’offerta formativa e del miglioramento delle prestazioni. Resta da chiarire come viene finalizzata la rimanente somma. Vi influisce anche certamente la mancanza di preparazione adeguata dei genitori eletti in consiglio di istituto che non sempre hanno competenza, ma anche l’opportunità pratica, per leggere e comprendere i documenti contabili. In particolare, come si è detto, insieme alla chiarezza nell’informazione relativa alla volontarietà ed alla possibilità di detrazione due elementi essenziali sono la finalizzazione degli introiti e la rendicontazione delle spese. (3) Chi ha approvato il programma annuale avrà notato che l’aggregato di entrata A05 relativo ai contributi di privati si divide in: Famiglie vincolati/ non vincolati. Il contributo volontario non finalizzato finisce nel capitolo "non vincolati". Vincolate sono invece chiaramente le somme specificamente versate in occasione delle visite guidate e viaggi di istruzione, per i quali i genitori effettuano un versamento finalizzato con espressa indicazione in causale del viaggio. Quindi, se ne desume, che nella delibera del consiglio, anche per facilitare la rendicontazione, occorre vincolare il contributo a precise finalità espressamente indicate in causale. Ove esse consistano nell'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa bisognerà informare le famiglie, non solo della volontarietà del versamento, ma anche della possibilità di detrazione. (4) Giacché il programma deve essere coerente al POF, a tanto dovrà accompagnarsi anche una condivisione in merito al "come" vengono spese le risorse, in particolare nella fase di elaborazione dell’offerta formativa, destinando il contributo a finalità concertate.(5)Poiché la conoscenza aiuta, a conferma e modello del valore e delle opportunità di un collegamento per lo scambio di buone pratiche e per l’acquisizione di consapevolezze, va menzionata l’esperienza del Coordinamento dei Presidenti delle Scuole della Provincia di Genova (6), che ha organizzato un incontro per i Presidenti e i Rappresentanti eletti nei Consigli di Istituto e di Circolo per approfondire l’argomento del Programma annuale e divulgato un questionario informativo per conoscere dati di comune interesse. Analogamente il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto e dei Comitati Genitori delle scuole di Modena e provincia (7) ha destinato un ciclo di 3 incontri formativi per i genitori eletti negli Organi Collegiali, dedicato peraltro al POF ed ai contributi volontari.L’auspicio è che la positività di questi esempi convinca dell’opportunità sistematica di un collegamento territoriale.(8)Cinzia Olivieri Si rinvia a:
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