Il limite di assenze per la validità dell’anno scolastico
opera anche per la scuola primaria?
La CM
20/11 precisa
che tale limite per la validità dell’anno scolastico ai sensi degli
Artt. 2 e
14 DPR
122/09 opera per la valutazione degli alunni nella scuola
secondaria
di primo e secondo grado
Quale norma impone l’obbligo di certificazione medica per le
assenze superiori ai 5 giorni? La disposizione vale anche per assenze
che
includono lunghi periodi di vacanza (es. assenza l'ultimo giorno prima
delle
vacanze di Natale, primo giorno del rientro dopo Natale)? E nel caso
di
partenza per ragioni familiari?
La fonte normativa resta il DPR 1518/67 che recita: «L’alunno
che
sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque
giorni, può
essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza
di questi,
dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto
di una
dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e
l’idoneità
alla frequenza». Quindi
il certificato è necessario per assenze
che superano i 5 giorni, pertanto non in caso di rientro il sesto
giorno, ove
l'alunno sia rimasto assente “per malattia” e dunque non per assenze
diversamente motivate. Nel
caso di
partenze programmate ad esempio è opportuno comunicare previamente
l'assenza
alla scuola che sarà giustificata direttamente dal genitore.
Nelle assenze (inferiori ai cinque
giorni) a ridosso di lunghi periodi di vacanza la certificazione
medica,
ove si tratti di assenza per malattia, sarà necessaria in caso
l'assenza si
protragga dopo la sospensione. Segnalo
la
pagina sull'argomento “I
certificati medici per la scuola”.
La scuola di mio figlio è stata occupata ed il dirigente
richiede di giustificare le assenze di tutti con il certificato
medico. E’
giusto?
L’occupazione, che non è certo malattia, comporta di consueto la
necessaria
sospensione di tutte le attività didattiche con impossibilità di
rilevare le
assenze (e quindi di giustificarle). La certificazione dovrebbe nel
caso
attestare l’assenza di patologia. Appare invece coerente una
dichiarazione
(anche ex DPR
403/98) che attesti che l’assenza sia dovuta ad altre cause non
cliniche
(come si legge nella pagina “I
certificati medici per la scuola”).
Piuttosto la sospensione delle attività
didattiche implicherebbe un obbligo di recupero per non incorrere nel
rischio
di superamento della soglia limite ai fini della validità dell’anno
scolastico.
Trasformandola in assenza individuale opererebbe invece la
prescrizione
dell’art. 14, comma 7 del DPR
122/2009.
La maestra di mio figlio si assenta frequentemente perché ha
un figlio piccolo e questo crea un inevitabile disagio. Cosa è
possibile fare?
La L
53/00 ha modificato la L
1204/71 prevedendo i congedi parentali nei primi otto anni di vita della prole
secondo le modalità indicate. Esponete il problema al Dirigente
Scolastico per ipotizzare le soluzioni più
idonee alla sua risoluzione.
Il dirigente non vuole concederci l’autogestione adducendo
che perdendo giorni di lezione non è raggiungeremmo il limite
necessario alla
validità dell’anno scolastico. E’ così?
L'autogestione di consueto non interrompe il regolare svolgimento delle
lezioni. Potendo quindi i docenti svolgere le proprie attività per chi
non vi
partecipa e rilevare le assenze, esse avranno valore solo sotto il
profilo
individuale con l'obbligo previsto dall’art. 14, comma 7 del
DPR
122/2009, il quale stabilisce che: “...ai fini della
validità
dell’anno scolastico,... per procedere alla valutazione finale di
ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale
personalizzato. ..."