Assenze

 

Il limite di assenze per la validità dell’anno scolastico opera anche per la scuola primaria?

 

La CM 20/11 precisa che tale limite per la validità dell’anno scolastico ai sensi degli Artt. 2 e 14 DPR 122/09 opera per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di  primo e secondo grado 

 

Quale norma impone l’obbligo di certificazione medica per le assenze superiori ai 5 giorni? La disposizione vale anche per assenze che includono lunghi periodi di vacanza (es. assenza l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, primo giorno del rientro dopo Natale)? E nel caso di partenza per ragioni familiari?

 

La fonte normativa resta il DPR 1518/67 che recita: «L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza».  Quindi il certificato è necessario per assenze che superano i 5 giorni, pertanto non in caso di rientro il sesto giorno, ove l'alunno sia rimasto assente “per malattia” e dunque non per assenze diversamente motivate.  Nel caso di partenze programmate ad esempio è opportuno comunicare previamente l'assenza alla scuola che sarà giustificata direttamente dal genitore.  Nelle assenze (inferiori ai cinque giorni) a ridosso di lunghi periodi di vacanza la certificazione medica, ove si tratti di assenza per malattia, sarà necessaria in caso l'assenza si protragga dopo la sospensione.  Segnalo la pagina sull'argomento “I certificati medici per la scuola”.

 

La scuola di mio figlio è stata occupata ed il dirigente richiede di giustificare le assenze di tutti con il certificato medico. E’ giusto?

 

L’occupazione, che non è certo malattia, comporta di consueto la necessaria sospensione di tutte le attività didattiche con impossibilità di rilevare le assenze (e quindi di giustificarle). La certificazione dovrebbe nel caso attestare l’assenza di patologia. Appare invece coerente una dichiarazione (anche ex DPR 403/98) che attesti che l’assenza sia dovuta ad altre cause non cliniche (come si legge nella pagina “I certificati medici per la scuola”). Piuttosto la sospensione delle attività didattiche implicherebbe un obbligo di recupero per non incorrere nel rischio di superamento della soglia limite ai fini della validità dell’anno scolastico. Trasformandola in assenza individuale opererebbe invece la prescrizione dell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009.

 

 

La maestra di mio figlio si assenta frequentemente perché ha un figlio piccolo e questo crea un inevitabile disagio. Cosa è possibile fare?

 

La L 53/00 ha modificato la L 1204/71 prevedendo i congedi parentali nei primi otto anni di vita della prole secondo le modalità indicate. Esponete il problema al Dirigente  Scolastico per ipotizzare le soluzioni più idonee alla sua risoluzione.

 

Il dirigente non vuole concederci l’autogestione adducendo che perdendo giorni di lezione non è raggiungeremmo il limite necessario alla validità dell’anno scolastico. E’ così?

 

L'autogestione di consueto non interrompe il regolare svolgimento delle lezioni. Potendo quindi i docenti svolgere le proprie attività per chi non vi partecipa e rilevare le assenze, esse avranno valore solo sotto il profilo individuale con l'obbligo previsto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale stabilisce che: “...ai fini della validità dell’anno scolastico,... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. ..."

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