Convitti


Il nostro istituto comprensivo è stato annesso ad un convitto ed abbiamo perso i nostri organi collegiali. È così?

 

L'art. 17 dell'OM 215/91 disciplina l’ipotesi diConvitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali” e prevede al comma 1 "1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola." L'art. 203 del D.L.vo 297/94  afferma poi al comma 9 “Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.” Se ne desume che il rettore del convitto dovrebbe svolgere ruolo dirigenziale ma le scuole annesse dovrebbero mantenere i loro organi.

 

Da anni nel Convitto frequentato da mio figlio in luogo del Consiglio d'Istituto è nominato  un Commissario. È regolare?

 

I Convitti sono istituzioni scolastiche sottoposte a particolare disciplina. Mentre le norme per la parità scolastica (L 62/00) prevedono all'art. 4 l'impegno a “l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica”, per i Convitti opera l'art. 203 del D.L.vo 297/94 il quale prevede ai comma 3 e 4: “3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto: a) dal rettore, presidente; b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno; c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori; d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite”. Il successivo comma 5 prevede:Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario(…)”.