Convitti
Il nostro istituto comprensivo è stato annesso ad un convitto
ed abbiamo perso i nostri organi collegiali. È così?
L'art. 17 dell'OM
215/91 disciplina l’ipotesi di “Convitti
nazionali
ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali” e prevede al comma 1 "1.
Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati
femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono
costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di
scuola." L'art. 203
del D.L.vo
297/94 afferma
poi al comma 9 “Ai convitti
nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore
svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed
istituti annessi.” Se ne desume che il rettore del convitto
dovrebbe svolgere ruolo dirigenziale ma le scuole annesse dovrebbero
mantenere i loro organi.
Da anni nel Convitto frequentato da mio figlio in luogo del
Consiglio d'Istituto è nominato un
Commissario.
È regolare?
I Convitti sono istituzioni scolastiche sottoposte a particolare
disciplina. Mentre le norme per la parità scolastica
(L
62/00) prevedono all'art. 4 l'impegno a
“l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica”, per i
Convitti opera l'art. 203 del D.L.vo
297/94 il
quale prevede ai comma 3 e 4: “3.
L'amministrazione
di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione,
composto: a) dal rettore, presidente; b)
da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti
dai consigli medesimi anche fuori del loro seno; c)
da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione,
una delle quali fra il personale direttivo e docente delle
scuole medie frequentate dai convittori; d)
da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse
intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.4. Il
consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre
anni e può essere confermato. Il consigliere che senza
giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite”.
Il successivo comma 5 prevede: “Il
consiglio
di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della
pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri
gravi motivi; in
tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso
ministro ad un commissario straordinario(…)”.