Cosa prevedono le norme
relative al noleggio dei testi ed al comodato d’uso?
E quali sono le opportunità per le
associazioni?
La recente CM 9/08 ha ricordato l’innovazione
introdotta dalla legge n.
296/2006 riguardo al noleggio di libri
scolastici agli studenti da parte di istituzioni
scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori. In tal caso, come già
precisato con nota circolare prot. n. 7919 del 24 luglio
2007, deve essere salvaguardato il diritto
d’autore, mediante apposita autorizzazione da parte dell’avente diritto per i
testi noleggiati". Dunque è prevista un'ipotesi contrattuale che però preveda anche la necessaria autorizzazione che
tuteli il diritto d'autore. La nota del 24 luglio
2007 definisce i contenuti del contratto
di noleggio e comodato d’uso e gli obblighi per i Dirigenti Scolastici. E rispetto alle autorizzazioni precisa:
“(…) Pertanto, non possono avere validità
eventuali generiche autorizzazioni da parte di
organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori,
in quanto il rapporto autorizzativo, concernente il
diritto d’autore, deve necessariamente intervenire tra il titolare del diritto
stesso (autore o editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni
scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori). Ciò premesso, i
dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio di testi scolastici,
avranno cura di acquisire la relativa autorizzazione, ovvero di accertarsi, nel caso in cui l’attività di noleggio
venga svolta da associazioni di genitori, che sia stata concessa dai titolari
del diritto d’autore la prescritta autorizzazione. Quanto precede, al fine di
evitare possibili azioni giudiziarie risarcitorie nei
confronti dei dirigenti scolastici che avessero consentito il noleggio, in
assenza della autorizzazione/ concessione.
(...)"
Può applicarsi la figura
del “comodato modale” per superare i limiti previsti per il
noleggio?
Per l’art. 1803 c.c. il
comodato è “essenzialmente gratuito”. La causa tipica del contratto di comodato
è lo spirito di liberalità (prestito - gratuito) ed in ciò si distingue dalla
locazione. La figura del “comodato
modale” è una creazione giurisprudenziale per disciplinare
alcune situazioni giuridiche in ambito immobiliare. Secondo la
giurisprudenza, cioè, la previsione di alcune
prestazioni (che non rappresentano però un vantaggio di carattere economico per
la controparte) con l’inserimento di una “clausola modale”, come il pagamento ad
es. di luce e gas di un immobile nel corso del comodato non fanno venire meno il
carattere di gratuità. La situazione mi appare evidentemente diversa, in quanto
nel caso specifico si parla di libri di testo e le questioni sancite nella nota ministeriale del luglio 2007 attengono
alla tutela del diritto d'autore.
Le associazioni dei
genitori possono essere autorizzate al comodato d’uso? Per esercitare il
noleggio devono necessariamente il consenso
all’autore?
La legge finanziaria 2007 (L 296/06) nell'ultima parte del comma
628 afferma: "Le istituzioni scolastiche,
le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di
libri scolastici agli studenti e ai loro genitori." Dunque ha
autorizzato al solo noleggio. Il comma 629 nella sua prima parte invece dichiara
che le amministrazioni “possono, a fronte
di particolari esigenze, disporre che il beneficio” della fornitura gratuita
dei libri di testo “sia utilizzato per l'assegnazione, anche in
comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti
che adempiono l'obbligo scolastico". È evidente quindi che il beneficio
non è cumulabile alle "cedole librarie". L'art. 18 bis della L 633/41 già aveva disposto non solo in
merito al noleggio ma anche al prestito prevedendo che “L'autore ha il potere esclusivo di
autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi”. Quindi non cambia sostanzialmente il rispetto degli obblighi
in materia di diritto d'autore. La
nota del luglio 2007 risponde anche in
merito alle "generiche autorizzazioni da parte di
organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori"
prevedendo che: "Pertanto, non possono
avere validità eventuali generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni
sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori, in quanto il rapporto
autorizzativo, concernente il diritto d’autore, deve
necessariamente intervenire tra il titolare del diritto stesso (autore o
editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni scolastiche, reti di scuole
e associazioni dei genitori)". Sull'argomento è intervenuta anche un'interrogazione parlamentare che è
sicuramente interessante leggere.