Il nostro Circolo Didattico si è trasformato in comprensivo.
La prossima settimana si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio
di
Istituto. Esistono regole riguardo la distribuzione dei rappresentanti
tra i
diversi ordini di scuola ?
L'OM
267/95
prevede all'art. 4 comma 2 e 3 “2. Le elezioni dei rappresentanti
della componente docenti, della componente genitori e della
componente del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno
al consiglio
di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati
contrapposte, senza
distinzione di ordine di scuola.3. Nel
consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio
agli
insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di
scuola compreso
nella verticalizzazione”.
Per effetto del dimensionamento al nostro istituto comprensivo
si sono aggregate altre scuole, cosa accade ai rispettivi consigli di
istituto?
L'art. 52 dell'OM
215/91 come modificato dall'OM 277/98 dispone ai comma da 1 a 3: “1.
I consigli di circolo e d’istituto
restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche
nell’ipotesi in
cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in
meno) della
relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne
venga
modificata la competenza territoriale. 2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in
più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8,
comma 1, del
decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto
rimane ugualmente
in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e
l’adeguamento
del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del
consiglio alla
normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del
rinnovo della
rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato
in
occasione del rinnovo dell’intero consiglio. 3. I predetti consigli
rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di
cui siano
stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre
istituzioni
scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli
didattici e le
scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio
d’istituto.”
Dunque se l'istituto aggregante rimane immutato ma i circoli
aggregati perdono la loro autonomia trasformandosi in plessi dello
stesso
istituto comprensivo, il consiglio di istituto di quello aggregante
resta
immutato e continua la sua attività fino a nuove elezioni, mentre i
circoli
aggregati con la perdita dell'autonomia perdono anche il proprio
consiglio...
ovviamente in tal caso non ci sarà alcun commissariamento.
Il nostro istituto per effetto del dimensionamento si è
trasformato in un comprensivo aggregando altre scuole. Cosa accade al
consiglio
di istituto?
L'art.
52 dell'OM
215/91 come
modificato
dall'OM 277/98 dispone “4.
Si procede, invece,
all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga
formalmente
creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due
o più
circoli didattici o scuole medie. 5. Nel caso vengano costituiti istituti
scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media,
vengono indette
le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni
della
presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale
n. 267 del
4/8/1995.”. Per le modalità di elezione
si
rimanda all'OM
267/95. Per quanto attiene il periodo di transizione l’OM
277/98 art.
1 comma 6 e
la CM
192/00 prevedono, ai
sensi dell'art.
9 del
decreto
interministeriale 28/5/1975 la
nomina di un
commissario straordinario, al quale
spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1,
2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al
direttore
didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto,
gli ordini
d'incasso (reversali),
di pagamento
(mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di
spesa (a
cui
si rinvia per poteri e competenze) fino
all'insediamento
del consiglio di circolo-istituto. Per
gli
istituti comprensivi: “La nomina del commissario straordinario
e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere
adottate
anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna,
elementare
e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1
settembre 2000. Si applicano in tali casi le disposizioni
contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del
4.8.1995
(art. 4). Per quanto riguarda, invece, gli
istituti comprensivi sia di
scuole
dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma
dell'art.
2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario,
mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio
d'istituto, in
attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare
non appena
acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta
ripartizione
dei seggi tra le varie componenti.
Sul nostro territorio c’è un plesso di un circolo didattico
costituito da pluriclassi per l'esiguo numero di bambini. Noi genitori
ci
chiediamo che senso ha tenerlo aperto?
I piani di dimensionamento hanno carattere provinciale secondo le
indicazioni del DPR
233/98
e dell'art. 3 del DL 154/08 convertito nella L
189/08
che comunque si richiama al suindicato decreto
presidenziale.
Sono le conferenze provinciali, cui partecipano tra gli
altri provincia,
comuni e dirigenti scolastici ad elaborare i piani che prevedono anche
il
coinvolgimento degli organi collegiali. Ovviamente esistono dei
parametri (art.
2) da tenere in conto. Nei comuni montani il numero minimo per la
sopravvivenza
di un plesso è 50 bambini. Il DPR
81/09 all'art. 10 ha disposto che le pluriclassi sono
formate con un
minimo di 8 alunni ed un massimo di 18.
La nostra scuola a
seguito di dimensionamento sta per trasformarsi in Istituto
Comprensivo. Fino
all’indizione di nuove elezioni, il vecchio Consiglio è nel pieno dei
suoi
poteri o no? Nel caso non lo sia, quale è l'organo deputato a prendere
decisioni in questo importante periodo di transizione?
Per
quanto attiene il
periodo di transizione l’OM
277/98
art. 1 comma 6 e la CM
192/00 prevedono, ai sensi
dell'art. 9 del
decreto interministeriale 28/5/1975 la nomina di un commissario straordinario,
al quale spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1,
2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al
direttore
didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto,
gli ordini
d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto
contabile
che comporti impegno di spesa (a cui si rinvia per poteri e
competenze) fino
all'insediamento
del consiglio di circolo-istituto. Per gli istituti comprensivi: “La
nomina del
commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio
d'istituto
devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati
comprensivi di
scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a
decorrere dal
1 settembre 2000.
Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella
citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4). Per
quanto riguarda,
invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di
scuole
secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del
D.P.R.
18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario,
mentre si
dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto,
in attesa
delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non
appena
acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta
ripartizione
dei seggi tra le varie componenti.
Noi genitori possiamo intervenire nel procedimento di
dimensionamento?
Il DPR
275/99 all'art.
14 comma 5 dispone: "5.
Alle
istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di
articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono
esercitate a
norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233." L'art.
4 comma 2
del DPR
233/98 prevede:
"Agli
enti
locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione,
istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle
istituzioni scolastiche
che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale
competenza è
esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le
istituzioni
scolastiche interessate con particolare riguardo alle
disponibilità di organico
e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2."
Se il consiglio di
Istituto si pronuncia favorevolmente ad un progetto di
dimensionamento, noi
genitori possiamo comunque impugnare il provvedimento amministrativo?
Sì. Ogni genitore è titolare di un proprio interesse, sempre sussistendo
i presupposti di legittimità necessari.
Il
nostro istituto è il risultato dell'aggregazione di due Licei (classico e
artistico). Gli studenti dei due licei hanno due liste contrapposte,
una delle
quali con un modesto numero di canditati. Se i voti dovessero premiare
una sola
lista l’altro liceo non avrà un suo rappresentante. Non c’è modo di evitarlo?