Dimensionamento

 

Il nostro Circolo Didattico si è trasformato in comprensivo. La prossima settimana si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio di Istituto. Esistono regole riguardo la distribuzione dei rappresentanti tra i diversi ordini di scuola ?


L'OM 267/95 prevede all'art. 4 comma 2 e 3 2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.3. Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione”.

 

Per effetto del dimensionamento al nostro istituto comprensivo si sono aggregate altre scuole, cosa accade ai rispettivi consigli di istituto?

 

L'art. 52 dell'OM 215/91 come modificato dall'OM 277/98 dispone ai comma da 1 a 3:  “1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale. 2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio. 3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.” Dunque se l'istituto aggregante rimane immutato ma i circoli aggregati perdono la loro autonomia trasformandosi in plessi dello stesso istituto comprensivo, il consiglio di istituto di quello aggregante resta immutato e continua la sua attività fino a nuove elezioni, mentre i circoli aggregati con la perdita dell'autonomia perdono anche il proprio consiglio... ovviamente in tal caso non ci sarà alcun commissariamento.

 

Il nostro istituto per effetto del dimensionamento si è trasformato in un comprensivo aggregando altre scuole. Cosa accade al consiglio di istituto?

 

L'art. 52 dell'OM 215/91 come modificato dall'OM 277/98 dispone  4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie. 5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.”. Per le modalità di elezione si rimanda all'OM 267/95 Per quanto attiene il periodo di transizione l’OM 277/98 art. 1 comma 6 e la CM 192/00 prevedonoai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975 la nomina di un commissario straordinario,  al quale spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa (a cui si rinvia per poteri e competenze) fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto. Per gli istituti comprensivi: “La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di  grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000. Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4). Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VVnomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

 

Sul nostro territorio c’è un plesso di un circolo didattico costituito da pluriclassi per l'esiguo numero di bambini. Noi genitori ci chiediamo che senso ha tenerlo aperto?

 

I piani di dimensionamento hanno carattere provinciale secondo le indicazioni del DPR 233/98  e dell'art. 3 del DL 154/08 convertito nella L 189/08   che comunque si richiama al suindicato decreto presidenziale. Sono le conferenze provinciali, cui partecipano tra gli altri provincia, comuni e dirigenti scolastici ad elaborare i piani che prevedono anche il coinvolgimento degli organi collegiali. Ovviamente esistono dei parametri (art. 2) da tenere in conto. Nei comuni montani il numero minimo per la sopravvivenza di un plesso è 50 bambini. Il DPR 81/09 all'art. 10 ha disposto che le pluriclassi sono formate con un minimo di 8 alunni ed un massimo di 18.

 

La  nostra scuola a seguito di dimensionamento sta per trasformarsi in Istituto Comprensivo. Fino all’indizione di nuove elezioni, il vecchio Consiglio è nel pieno dei suoi poteri o no? Nel caso non lo sia, quale è l'organo deputato a prendere decisioni in questo importante periodo di transizione?

 

Per quanto attiene il periodo di transizione l’OM 277/98 art. 1 comma 6 e la CM 192/00 prevedono, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975 la nomina di un commissario straordinario,  al quale spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa (a cui si rinvia per poteri e competenze) fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto. Per gli istituti comprensivi:La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000. Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4). Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

 

Noi genitori possiamo intervenire nel procedimento di dimensionamento?

 

Il DPR 275/99 all'art. 14 comma 5 dispone: "5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233." L'art. 4 comma 2 del DPR 233/98  prevede: "Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo alle disponibilità di organico e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2."

 

 Se il consiglio di Istituto si pronuncia favorevolmente ad un progetto di dimensionamento, noi genitori possiamo comunque impugnare il provvedimento amministrativo?

 

Sì. Ogni genitore è titolare di un proprio interesse, sempre sussistendo i presupposti di legittimità necessari.

 

Il nostro istituto è il risultato dell'aggregazione di due Licei (classico e artistico). Gli studenti dei due licei hanno due liste contrapposte, una delle quali con un modesto numero di canditati. Se i voti dovessero premiare una sola lista l’altro liceo non avrà un suo rappresentante. Non c’è modo di evitarlo?

 

L'art. 2 dell’OM 277/98  ha modificato l'art. 44 dell'OM 215/91 prevedendo: “8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti. 11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione”.