È prevista per i docenti la
possibilità di ferie nel corso dell’anno?
Nel CCNL
Scuola 2006-2009 all'art. 13 comma 9 si legge che le ferie del
personale docente sono godute durante i "periodi di sospensione dell'attività didattica" tuttavia è
prevista una "fruizione" durante la residua parte
dell'anno “per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative",
fruibilità però condizionata "alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in
servizio presso la stessa sede" e comunque senza oneri aggiuntivi
compresa la "corresponsione di
compensi per le ore eccedenti" (salva la possibilità di permessi
retribuiti prevista dall'art. 15 comma 2).
È stata indetta una riunione del Consiglio di Istituto a luglio quando la maggior parte della
componente docenti sarà in ferie. Chi è in ferie in quel giorno
è tenuto a partecipare alla riunione? Se sì, le ferie
sono interrotte? Se non si è tenuti a partecipare alla
riunione perché in ferie, non è questo da considerarsi un comportamento lesivo
dei propri diritti di partecipazione in seno al CdI?
Chi è in ferie come va conteggiato ai fini del numero legale?
Il primo comma dell'art. 41 del D.L.vo
297/94 prevede: "La
partecipazione agli organi collegiali previsti dal
presente titolo è gratuita". Pertanto essa non dovrebbe rientrare (se
così si può dire) tra "gli obblighi di servizio" né tra quelle
aggiuntive a carico del fondo di istituto (ex art. 88 CCNL
2006/2009 ). Però l'art. 39 del D.L.vo 297/94 precisa
anche che : " Le
adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si
svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti
o designati". Ora, una riunione del consiglio di istituto
stabilita a luglio inoltrato risulta poco compatibile anche con le scadenze
contabili previste dal DI 44/01.
Le ferie pregiudicano la presenza di tutte le componenti. La diversità del docente (come anche del
personale ATA) - e desta perplessità- riguarda il rapporto di tipo
lavorativo che si ha con la scuola, a cui ovviamente la componente genitore è
estranea. Il rapporto di lavoro costituisce un requisito di eleggibilità
(così come per i genitori l'iscrizione del figlio nell'istituto) ma la
partecipazione, a titolo gratuito (come si è detto in virtù dell'art. 41 Dlgs 297/94), dovrebbe costituire un fatto meramente
volontaristico. Trattandosi di un'attività partecipativa di natura
volontaria e gratuita non v'è alcun reale "obbligo" se non
quello relativo al rispetto del mandato assunto.
L'art. 37 del D.L.vo
297/94 comma 2 prescrive: "Per
la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del
consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte,
è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica". Giacché si è evidentemente in carica anche
quando si è in ferie, in malattia o comunque
impossibilitati a partecipare l'eventuale assenza (giustificata) influirà sul
calcolo del numero legale. Insomma permettere un'adeguata partecipazione è
anche un senso di rispetto verso l'organo collegiale,
non svuota di contenuto la sua attività e non lo rende mero organismo di
semplice ratifica. Se il legislatore non ha ipotizzato una simile eventualità è perché probabilmente avrà immaginato le
riunioni del consiglio di istituto come un momento operativo e funzionale
all'attività didattica e fintanto che essa perdura.
I giorni di ferie sono 28+4 oppure 32+4?
L'art. 13 del CCNL scuola
2006/2009 prevede al comma 2 che la durata delle
ferie è di 32 giorni lavorativi. Il successivo art. 14 (Festività) prevede
l'attribuzione di altre 4 giornate di riposo (L
937/77). La questione si è posta nelle scuole secondarie di secondo grado in relazione all’organizzazione dei corsi di recupero.
Segnalo a questo proposito due documenti, uno della Flcg
dal titolo “Debiti
scolastici. Le ferie non si toccano. Lo dice anche il ministero” che ribadisce
il concetto che le ferie sono un diritto e non certo una variabile dipendente
da esigenze interne, ed anche “Debiti
e ferie estive”.