GLH
Cos’è il GLH? E’ obbligatorio?
L’art. 15 della L 104/92 prevede che presso ogni scuola di ordine e
grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLH di istituto, che affianca i
gruppi GLH Operativi sui singoli allievi diversamente abili. I GLH di Istituto hanno compiti di organizzazione e di indirizzo,
e sono “gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali
e delle ASL), familiari (di tutti gli
alunni e di quelli con disabilità) e studenti (nella scuola secondaria di
secondo grado) con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo”. Possono essere chiamati a partecipare anche membri di Associazioni. È
importante quindi che anche questo organismo, nella
composizione e funzionamento, per quanto non espressamente disposto dalla
legge, sia disciplinato dal regolamento di istituto. Il GLH di
Istituto nell’esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al
Collegio Docenti, per l’elaborazione del POF e programmare le risorse, creare
rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le
problematiche relative alla diversa abilità. Il GLH Operativo è invece composto
dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di
sostegno), operatori ASL che seguono il percorso educativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno oltre che eventualmente un esperto richiesto
da questi ultimi. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e
il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia
nell'intervento scolastico.