GLH

 

Cos’è il GLH? E’ obbligatorio?

 

L’art. 15 della L 104/92 prevede che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLH di istituto, che affianca i gruppi GLH Operativi sui singoli allievi diversamente abili. I GLH di Istituto hanno compiti di organizzazione e di indirizzo, e sono “gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti gli alunni e di quelli con disabilità) e studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. Possono essere chiamati a partecipare anche membri di Associazioni.  È importante quindi che anche questo organismo, nella composizione e funzionamento, per quanto non espressamente disposto dalla legge, sia disciplinato dal regolamento di istituto. Il GLH di Istituto nell’esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al Collegio Docenti, per l’elaborazione del POF e programmare le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla diversa abilità. Il GLH Operativo è invece composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il percorso educativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno oltre che eventualmente  un esperto richiesto da questi ultimi. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.

 

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