Manutenzione edifici scolastici
In alcune
aule della scuola primaria ci sono delle infiltrazioni dagli infissi e si
formano, addirittura, delle pozzanghere. Il Dirigente ha promesso interventi
non ancora attuati. A chi dobbiamo rivolgerci? Anche ai Vigili del Fuoco?
Responsabile
per i luoghi di lavoro è il dirigente scolastico. Competente per la
manutenzione è il Comune (giacché trattasi di scuola
di grado inferiore), ma gli interventi vanno sollecitati dal dirigente. I
vigili del fuoco fanno un sopralluogo e verbalizzano, nel caso precludendo
l'accesso ai locali ove ne ravvisino la necessità ed intimando l’esecuzione
degli eventuali interventi diretti all'eliminazione del pericolo. Suggerimenti:
una istanza rivolta al dirigente, responsabile per la
sicurezza in base al D.L.vo 81/08 già D.L.vo
626/94, indicando un termine per l'intervento.
Chi è competente per la manutenzione degli edifici scolastici?
Riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici dispone in
particolare l'art. 3 della L 23/96 il quale prevede che in attuazione
dell'articolo 14 della L 142/90, che
ha disciplinato l'Ordinamento delle Autonomie Locali, la realizzazione, la
fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai
Comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle Province, per gli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Essi "provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti".
Inoltre: "Per l'allestimento e
l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale
competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo
sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle
attrezzature".
Infine l'ultimo comma prevede che: "Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione
ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali
assicurano le risorse
finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate".
I genitori potrebbero eseguire dei lavori di manutenzione
nella scuola?
L'art. 46 del DI 44/01
disciplina l'ipotesi di delega alle istituzioni scolastiche prevedendo al comma
2 che: "L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di
lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente
locale competente, ai fini del rimborso". In
pratica il Dirigente Scolastico "mette in mora" l'Ente Locale,
invitandolo all'immediata esecuzione dei lavori “urgenti ed indifferibili” che
altrimenti saranno eseguiti "in danno" dell'ente. Ciò anche
perché il Dirigente Scolastico, in quanto "datore di lavoro" è tenuto
a garantire la sicurezza dell'edificio scolastico in base alla L 626/94 . Per quanto nella realtà di fatto si realizzino ipotesi di collaborazione con i genitori in tal
senso le opportunità dipendono da una molteplicità di fattori, tra i quali la
tipologia di intervento e le questioni attinenti alla copertura assicurativa.