Il Dirigente vuole recuperare due giorni in cui la scuola
è stata chiusa con ordinanza del sindaco a causa della neve. È corretto?
Posto che l'art. 139 del Dlgs
112/98 ha attribuito a province e comuni i compiti e le funzioni
concernenti: "e) la sospensione delle lezioni in casi gravi
e urgenti" in considerazione del carattere di eccezionalità ed
imprevedibilità che rende impossibile la prestazione (artt. 1218, 1256 c.c.)
non v'è obbligo di recupero (la forza maggiore in diritto penale esclude
persino il nesso di causalità e pertanto la punibilità ai sensi dell'art. 45 c.p.). Sul tema vi è
un'interessante nota dell'USR
dell'Abruzzo che, distinguendo le ipotesi in cui l'ordinanza indichi la
sola chiusura delle scuole e sia quindi intesa come mera sospensione
dell'attività didattica ovvero sia estesa a tutti gli uffici pubblici del
territorio, rimette nel primo caso la possibilità (non l'obbligo) ai
Consigli di Istituto di deliberare in merito.