Spostamento classi

 

La nostra scuola deve aprire una nuova  succursale in quanto nella centrale non v’è capienza sufficiente. Di chi è la competenza della decisione su quali classi spostare? E chi dovrà occuparsi dei lavori e dell’allestimento dei locali?

 

La questione vede coinvolte tutte le componenti della scuola. La "formazione classi" e nello specifico, l'assegnazione ai plessi, riguarda non solo gli alunni (e per essi i genitori) ma anche i docenti ed il personale ATA. Ne sono conseguentemente interessati e coinvolti sia il Consiglio di Istituto, che il collegio dei docenti, che le RSU e la contrattazione di istituto. Il D.L.vo 58/98 riconosce al Dirigente responsabilità e quindi poteri organizzativi e di gestione, che, per espressa previsione dello stesso D.L.vo come del DPR 275/99, vanno esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L'art. 10 del D.L.vo 297/94 stabilisce che il CdI definisce i criteri per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti e sulla base di questi il collegio dei docenti (art.7) formula proposte al Dirigente. Tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto dal CCNL 2006/2009. Infatti l'art.6 stabilisce che i criteri riguardanti l'assegnazione del personale ai plessi è materia riservata alla contrattazione integrativa di istituto. Un semplice sorteggio potrebbe soddisfare dei criteri equitativi e di imparzialità riguardanti gli alunni ma non le esigenze dei docenti. Circa la manutenzione, e l’allestimento degli edifici scolastici dispone in particolare l'art. 3 della L 23/96  il quale prevede che in attuazione dell'articolo 14 della L 142/90, spetti ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. L'art. 46 del DI 44/01 prevede che solo in casi di lavori urgenti e indifferibili le istituzioni scolastiche possano “anticipare i fondi necessari (…) dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso".

 

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