La nostra scuola deve
aprire una nuova succursale
in quanto nella centrale non v’è capienza sufficiente. Di chi è la competenza
della decisione su quali classi spostare? E chi dovrà
occuparsi dei lavori e dell’allestimento dei locali?
La questione vede
coinvolte tutte le componenti della scuola. La "formazione classi" e
nello specifico, l'assegnazione ai plessi, riguarda non solo gli alunni (e per essi i genitori) ma anche i docenti ed il personale ATA. Ne
sono conseguentemente interessati e coinvolti sia il Consiglio di Istituto, che il collegio dei docenti, che le RSU e la
contrattazione di istituto. Il D.L.vo 58/98 riconosce al
Dirigente responsabilità e quindi poteri organizzativi e di gestione,
che, per espressa previsione dello stesso D.L.vo come del DPR 275/99, vanno esercitati nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali. L'art. 10 del D.L.vo 297/94 stabilisce che il CdI definisce i criteri per la formazione delle classi e
l'assegnazione dei docenti e sulla base di questi il
collegio dei docenti (art.7) formula proposte al
Dirigente. Tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto dal CCNL 2006/2009. Infatti
l'art.6 stabilisce che i criteri riguardanti
l'assegnazione del personale ai plessi è materia riservata alla contrattazione
integrativa di istituto. Un semplice sorteggio potrebbe soddisfare dei criteri equitativi e di imparzialità
riguardanti gli alunni ma non le esigenze dei docenti. Circa la manutenzione, e
l’allestimento degli edifici scolastici dispone in particolare l'art. 3
della L 23/96 il quale prevede che in
attuazione dell'articolo 14 della L 142/90, spetti
ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed
alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. L'art. 46 del DI 44/01 prevede che solo in casi di lavori
urgenti e indifferibili le
istituzioni scolastiche possano “anticipare i fondi necessari
(…) dandone immediata comunicazione
all'ente locale competente, ai fini del rimborso".