Tasse scolastiche

 

Le tasse scolastiche sono detraibili?

 

Certo. l’articolo 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986, aveva previsto la detrazione dall’imposta lorda di un pari importo dell’ammontare delle “Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali“ cioè le tasse dovute dopo l’obbligo

 

Mio figlio frequenta il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. La scuola gli ha consegnato il modulo della domanda di iscrizione alla classe successiva per il prossimo anno scolastico e chiede, oltre al versamento dei contributi vari per la scuola, anche il versamento di €15,13 su ccp intestato a Agenzia Entrate (tasse scolastiche). È  lecito quest'ultimo versamento?

 

La CM 787/97 e la CM 426/98 statuiscono i termini per il pagamento La richiesta non appare legittima. Infatti nella CM n. 10/08 (che stabilisce i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 – 2008) si legge: “Si rammenta che con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.”. L'articolo 1, comma 622, della L 296/06 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.” Laddove è da intendersi per tali tasse 6,04 euro come tassa di iscrizione all'istituto e 15,13 euro come tassa di frequenza per ciascun anno scolastico.  Sono esclusi i contributi volontari.

 

I figli maggiorenni, se ancora studenti, vanno inseriti nel nucleo familiare per determinare il limite massimo per avere diritto all'esonero della tassa scolastica?

 

Come si evince dalla CM 10/08 nel determinare i "Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche"  ha riguardo al solo numero di persone componenti il nucleo familiare e quindi al reddito complessivo indipendentemente dall'età di essi.

 

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