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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Lettera (Aperta) a un genitore rappresentante tra i corridoi della scuola e fuori dai Consigli Scolastici Territoriali.

Non sembra che nel corso di questi ultimi quarant’anni, trascorsi da quando don Milani ha scritto la sua “Lettera a una professoressa”, il genitore sia riuscito a trovare il giusto ruolo e la propria collocazione all’interno della comunità scolastica. Questa lettera è indirizzata pertanto a chiunque sarà in grado di aiutarlo nella ricerca ed a supportarlo con l’obiettivo di recuperare l’essenza di una vera e consapevole rappresentatività il cui esercizio è talvolta persino negato. Perché il riferimento di don Milani alla professoressa non è casuale ed il problema della rappresentanza non va risolto solo esaminando le problematiche relative alla mancanza di partecipazione o alla disinformazione dei genitori ma va inserito in un contesto più ampio che tenga conto dell’interazione che avviene all’interno della comunità scolastica anche tra le altre componenti, in quanto rappresentante non è solo il genitore

Di recente  nel corso di un'intervista (pubblicata su “Gente Veneta”) l’On. Letizia De Torre, sottosegretario all’istruzione con delega agli organi collegiali, ha affermato:
Purtroppo i genitori sono nella scuola, ma sono "in piedi nei corridoi": per ora il genitore non è "cocostruttore" della scuola”.(…) “Tutta la democrazia attraversa un momento di crisi. L'abbiamo interpretata solo come rappresentativa. Invece la partecipazione deve esplicarsi in maniera continuativa. Occorre avere "esperti" di partecipazione (...)".(1)

Ebbene qui si rivendica il primo diritto democratico alla partecipazione che è quello dell’accesso all’elettorato attivo e passivo. Diritto normativamente sancito e riconosciuto. Si chiede che venga concessa l’opportunità legislativamente prevista all’accesso ad un ruolo rappresentativo dei genitori all’interno di un organo collegiale ancora esistente e mai soppresso.

Perché il diritto alla partecipazione in ambito scolastico dovrebbe essere inteso in maniera diversa che altrove? Qualunque cittadino non la esplica anche nell’esercizio del suo diritto di voto? Se la rappresentatività non esaurisce il concetto di partecipazione non si può parlare di generalizzata democrazia partecipativa se neanche ai rappresentanti eletti è riconosciuto l’accesso ai ruoli che per legge sono destinati ad adempiere

O forse i principi di collegialità, rappresentatività, partecipazione che avevano ispirato la riforma del 1974 ed erano stati ribaditi nel T.U. 297/94, quello della cooperazione dei genitori espresso dalla L.30/00 e da ultimo dalla controversa L. 53/03 sono da ritenere superati? Stanno forse emergendo istanze diverse? Quei principi erano stati visti come “conquiste storiche” necessarie per salvare la scuola da un lato dall'autoreferenzialità di una istituzione burocratizzata e centralizzata e dall'altro dalla contestazione anche violenta del sistema” (audizione UCIIM 2004).(2) Quale contenuto si vuole dare al principio di autonomia organizzativa e didattica introdotto dall’art. 21 della L. 59/97 e ribadito nel DPR 275/99? Dobbiamo rassegnarci ad assistere alla trasformazione della scuola da comunità ad azienda sotto la direzione esclusiva del Dirigente Scolastico? Eppure tanto l’art. 21 citato quanto l’art. 16 del DPR 275/99 hanno chiaramente indicato che il costui esercita le sue funzioni “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

Sono però dubbi legittimi se appena a luglio, l’Associazione Treellle, nel corso di una manifestazione alla presenza del Ministro Fioroni, ha presentato un suo studio diretto alla realizzazione di una scuola “autonoma e responsabile” e dopo aver esposto i difetti degli attuali OO.CC. fa una proposta di riforma che di fatto sembra superare il vecchio principio di collegialità, attraverso una proposta di profonda trasformazione degli attuali istituti con l’azzeramento dei consigli di classe e di interclasse, per i quali non sembra esserci futuro, senza tra l’altro apparentemente definire con chiarezza la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ma verticalizzando fortemente l’organizzazione dell’istituzione stessa.(3) Gli OO.CC. rappresentavano, secondo i principi ispiratori del DPR 416/74 che il ha istituiti, il mezzo per realizzare “la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisca con la comunità sociale e civica”, la stessa “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici…” così come prevista dal DPR 249/98 detto “Statuto delle studentesse e degli studenti”. Una logica partecipativa e comunitaria sta per essere soppiantata da un’altra di tipo aziendalistico?

Nella relazione introduttiva al XXI Congresso Nazionale dell’UCIIM  del 2004 si legge che gli OO.CC. istituiti quindi come “mezzi” per realizzare la partecipazione (fine) “servono, se veramente servono, e se bene usatie che pertanto la piena realizzazione della partecipazione comunitaria “dipende anche dalle persone e dagli ambientie pertanto la comunità scolastica in alcuni casi si presenta come un “fatto”, in altri come un “valore”. (4) Può essere verosimile e ragionevole  concludere quindi che i difetti manifestati dagli OO.CC. in questi anni siano stati determinati soprattutto dalla incapacità e quindi dalla mancanza di formazione nell’utilizzare gli strumenti che la legge ci ha messo a disposizione?

Quanto alla classe poi, essa esiste, è un luogo fisico, come può scomparire? E nel senso della conservazione dei consigli di classe e d’interclasse si era espresso anche il CIDI in occasione dell’audizione parlamentare del 2 dicembre 2004 sugli OO.CC. d’istituto, nel sostenere la necessità dell’esistenza dei consigli di classe e d’interclasse avverso le proposte che sembrano assecondare “l’idea che della classe si possa anche fare a meno” così si esprime: ”Se in nome dell’autonomia si fa venir meno tale organismo, si rischia di disconoscere  l’importanza, ai fini della “formazione della persona”, del gruppo classe, stravolgendo per altro “condizioni” e  “natura” dell’apprendere, senza averne considerato gli effetti sul piano dei risultati scolastici. Altra cosa sono le  temporanee articolazioni organizzative della classe”, segnalando anche che “cancellando i  Consigli di intersezione, di interclasse e di classe (capo I), cancella anche  le funzioni di valutazione ad essi riferite. La valutazione diventa così un’azione individuale, scorporata da qualsiasi contesto collegiale e comune di riferimento (criteri e regole comprese), con buona pace di quanto finora la scuola ha detto e fatto”.(5) Mentre l’ANP, nel corso del V° Congresso Nazionale del 1999 nell’analizzare gli OO.CC. d’istituto così afferma: “I consigli di classe devono diventare, anche sulla spinta delle disposizioni normative, gruppi di lavoro centrati su compiti ed obiettivi specifici”.(6)

È legittimo quindi concludere che esistono autorevoli testimonianze che si esprimono nel senso di salvaguardare l’esistenza di questo organo collegiale.

Tuttavia il 19 settembre è approdata alla Camera una proposta di legge per la  riforma degli OO.CC. (7) ad iniziativa del deputato Colasio che non prevede i consigli di classe e d’interclasse e all’art. 6, parlando genericamente di organismi di partecipazione dei genitori, pur garantendone la costituzione, ne rimette la disciplina del funzionamento e della loro composizione ai regolamenti dell’istituzione. Avranno i genitori ovunque analoga capacità contrattuale? Saranno in grado di tutelare il loro diritto di partecipazione?

E sinceramente sembra già a questo punto un grande risultato che i genitori siano riusciti quanto meno ad entrare nella scuola ed  a rimanervi, pur se in un corridoio ove appare evidente che non si trattengono per libera scelta.

Quei genitori vengono deliberatamente lasciati fuori dalla classe e fuori dai Consigli Scolastici Territoriali.

E come si formano gli esperti se restano fuori? E non si dica che l’obiettivo minimo di formazione possa esaurirsi nella consegna di un vademecum! Nessun medico è mai entrato in sala operatoria avendo studiato come si fa solo sui libri e senza approfondire le conoscenze attraverso esperienze dirette. Neanche avvocato si diventa semplicemente per avere conseguito una laurea. Ci vuole la pratica. Perché dovrebbe bastare un vademecum ad esaurire le competenze di un genitore? Come si informa e si forma un genitore ad utilizzare la norma che conosce? Chi lo formerà?  Anche perché, come si legge nel documento dell’UCIIM all’audizione parlamentare del 2004, “Non conoscenza e disinteresse si rinforzano a vicenda”.(2)

Oggi la realtà scolastica è sempre più complessa. Non si può pensare di realizzare una  vera partecipazione democratica se non si mette i genitori in condizione di esercitarla scientemente cominciando dalla qualificazione delle rappresentanze.

“Lettera a una professoressa” di don Milani si apre con queste parole: ”Questo libro non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori. È un invito ad organizzarsi”. Perché i genitori non hanno raccolto questo invito? E chi era stato chiamato a trasmetterlo l’ha fatto? Difficile pensare ad una ipotesi organizzativa in assenza di un collegamento. Certo fra i corridoi può capitare di scambiare una chiacchiera ma non certo si possono concertare azioni comuni. E poi chissà se i genitori saranno mai in grado di organizzarsi spinti da uno stesso disinteressato e gratuito desiderio avulso da qualsiasi logica politica! D’altra parte l’assenza di collegamento e di un’adeguata informazione e formazione sono dati emersi anche nel corso di recenti indagini che hanno coinvolto genitori e rappresentanti.

Stiamo perdendo ogni luogo fisico d’incontro: classi e consigli. Nell’isolamento si da libero spazio ad iniziative personali ed alla realizzazione dell’individualismo. Voci isolate non costituiscono un coro. Le parole suonano confuse e incomprensibili. Un vociare a cui si sovrappone l’azione di chi senza timore di efficace contestazione ci priva di ruoli e prerogative.

Per favorire l’integrazione dell’alunno diversamente abile all’interno del gruppo classe la legge 104 del 5 febbraio 1992, il successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992, la C.M. 258/83 ed infine la C.M. 262 del 22 settembre 1988 hanno sancito la costituzione dei gruppi GLH. Ma in quante realtà scolastiche sono davvero operativi? Dove realizzano gli obiettivi previsti dalla legge? In quanti casi i genitori sono chiamati a collaborarvi fattivamente? E dove si è mai fatto un monitoraggio per verificarne il funzionamento?

Il Comitato Genitori costituisce all’interno della singola realtà scolastica una prima forma organizzativa, prodotto della volontà assembleare e sintesi dell’azione concorde dei rappresentanti. Ma in mancanza di  un reale coordinamento, del tutto assenti in alcune realtà, i comitati per lo più hanno finito per accontentarsi di una funzione marginale, di gestione delle emergenze o di mera opposizione. Anch’essi non sono stati in grado di collegarsi e di difendere il loro ruolo. Così in presenza di una disciplina normativa vaga e lacunosa si dimostrano purtroppo incapaci anche di tutelare se stessi e troppo spesso sono messi in discussione, senza riuscire a proporre né un’integrazione normativa che ne disciplini e riconosca adeguatamente la attività né almeno una “norma tipo” che sia recepita dai regolamenti d’istituto. Conseguentemente non riescono ad esercitare una efficace opposizione ralla perdita di potere delle rappresentanze scolastiche ed in particolare alla situazione dei Consigli Scolastici Territoriali. Nella proposta Colasio la loro costituzione è garantita ma la composizione e la disciplina del loro funzionamento è rimessa ai regolamenti dell’istituzione. Quei genitori ancora nei corridoi bisogna che si affrettino a comprendere presto le loro potenzialità all’interno dei collegiali se non vogliono vedere svuotato di significato questo organismo di partecipazione. Essi devono sapere gestire con capacità e consapevolezza il loro potere “contrattuale” all’interno del futuro potenziale “consiglio della scuola”.

La partecipazione all’interno degli OO.CC. segue per natura talune scadenze temporali. Quali occasioni hanno i genitori di partecipare in maniera continuativa alla vita della scuola? Come si creano “esperti di partecipazione”? L’unica opportunità di militanza storica a carattere continuativo è quella che si può potenzialmente esplicare all’interno delle Associazioni. Ma può parlarsi di vera rappresentatività senza alcun riferimento al concetto di delega che si realizza attraverso la designazione elettorale? Io genitore della scuola delego un altro genitore della scuola a rappresentarmi. Fuori i corridoi o dentro la classe questo principio consequenziale non può venire meno. La collegialità è intesa anche come comunanza di scopi e condivisione all’interno di una stessa realtà. Non possiamo affidarla ad esperti esterni. E quello che molti genitori si domandano è perchè mai le Associazioni che li rappresentano non si contrappongano con maggiore decisione allo smarrimento dell’identità di un ruolo ed al disinteresse verso qualunque progetto di riforma e lasciando che si consumi l’agonia dei Consigli Scolastici Territoriali? O forse i Forum hanno rappresentato la contropartita per la perdita di tali Consigli? E perché non si fanno esse portavoci dell’esigenza di formazione attraverso la proposta di progetti concreti? Non è una contestazione delle Associazioni in se stesse che invece costituiscono un’ottima esperienza di partecipazione democratica, ma il desiderio di un maggiore contatto e sostegno nei confronti di coloro dei quali ad essi è riconosciuta per volontà normativa la rappresentanza, ma che non sarà mai davvero tale se attraverso quei corridoi non passano anch’esse per accompagnare con mano i genitori dentro la classe e dentro i Consigli,  offrendo loro una sedia per accomodarsi. Attualmente esse rappresentano ancora una percentuale modestissima dei genitori della scuola ed è pertanto indispensabile recuperare questo collegamento diretto con la base.

Rappresentano forse i Forum costituiti dagli USR il futuro della rappresentatività e collegialità? Quei Forum nel quale il genitore rappresentante non aderente ad una Associazione riconosciuta non ha opportunità di partecipare. In cui la rappresentatività non si esprime attraverso il potere di delega conferito su mandato elettorale. Quei Forum previsti a livello nazionale dal D.M.14 del 18/2/2002 e dei quali solo il recente DPR 301/2005 ha previsto una diramazione regionale (e non provinciale) sancendo all’art. 3 comma 7 la possibilità per gli USR di costituire dei “Forum della rappresentanze associative” presso i detti uffici. Tra l’altro tale provvedimento ha anche definito con chiarezza i complessi meccanismi per l’accreditamento ed il riconoscimento delle Associazioni maggiormente rappresentative. I Forum costituiscono quindi in definitiva un indubbia possibilità per i genitori ma a condizione che si riesca a recuperare il significato della rappresentatività nel loro funzionamento e ad estenderne la partecipazione anche ad altri soggetti.

Né si può negoziare un organo collegiale, in particolare gli OO.CC. territoriali, con una Conferenza Territoriale, che vede esclusi i genitori al suo interno.

O forse nell’auspicio di una partecipazione da svolgersi “in maniera continuativa” è sottinteso il velato obiettivo di soppressione delle rappresentanze nei consigli di classe e di interclasse conformemente a quanto conosciamo già proposto nei progetti di riforma e come confermato dalla più recente proposta assegnata il 19 settembre 2006 alla VII Commissione Cultura della Camera?

Il dubbio è legittimamente suffragato dalla lettura di quanto è accaduto agli OO.CC. territoriali, così come di seguito si espone.

Il giorno 15 maggio 2003, la VII Commissione Cultura della Camera si pronuncia in merito alla interrogazione parlamentare n. 5-01976 presentata da: “Sasso ed altri” avente ad oggetto la “Proroga dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali e assenza degli Organi collegiali territoriali”.(8)

Per la completezza dell’excursus normativo e la chiarezza della risposta se ne riporta integralmente il testo:

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all’interrogazione: “Il decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ha ridisciplinato la struttura e il funzionamento degli organi collegiali predetti prevedendo, all’articolo 8, comma 1, che gli organi collegiali esistenti restino in carica fino all’insediamento dei nuovi.

È sopravvenuto successivamente il decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito con modificazioni dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001, il quale, modificando una previsione contenuta nel comma 2 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 233 del 1999, indicava il 31 dicembre 2002 come termine per la costituzione dei nuovi organi collegiali territoriali.

Peraltro, la successiva legge 6 luglio 2002 n. 137, recante « Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio del Ministri nonché di Enti pubblici », all’articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi del decreto legislativo n. 233 del 1999.

Avendo pertanto il legislatore, con l’ultimo provvedimento citato, abilitato il Governo ad intervenire nuovamente, in via legislativa, nella materia – e ciò lo ha fatto prima che spirasse il predetto termine del 31 dicembre 2002 – sarebbe stato paradossale che si fosse dovuto provvedere, in pendenza della nuova delega, a costituire nuovi organi collegiali in base ad una normativa – quella del decreto legislativo n. 233 del 1999 – destinata ad essere superata per effetto della nuova delega.

Per tale motivo si è ritenuto, correttamente, che gli organi collegiali così come previsti dal Testo Unico del 1994 permanessero ancora in carica, in via transitoria, fino alla costituzione degli organi riformati in base alla nuova delega. Ne deriva che, allo stato attuale, sono ancora vigenti le disposizioni del Testo Unico di cui ad decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sulle competenze e procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari al personale direttivo e docente e per il relativo contenzioso. È da aggiungere che è in fase di avanzata elaborazione il decreto legislativo correttivo e modificativo del decreto legislativo n. 233 del 1999”.

Ad integrazione si aggiunge che dagli atti della Commissione risulta che: “Marida BOLOGNESI (DS-U), replicando, prende atto dell’intenzione del Governo di fornire una risposta a breve termine alla questione sollevata con la interrogazione in titolo. Giudica comunque inaccettabile lo stato di « sospensione » nel quale è stata lasciata l’amministrazione scolastica, che non dispone attualmente di organi collegiali territoriali e di consigli scolastici distrettuali e provinciali. Esprime quindi l’auspicio che l’atto di sindacato ispettivo in esame possa stimolare il Governo ad intervenire rapidamente per consentire all’amministrazione scolastica di poter utilizzare un patrimonio importante come quello rappresentato dagli organi collegiali territoriali e dai consigli scolastici distrettuali e provinciali”.

Forse la dimensione temporale presenta qualche carattere di soggettività ma sono passati tre anni (…un “breve termine”?!)  da questa risposta senza alcun intervento.

Non solo. Anche quello che appariva chiaro e di assoluta evidenza si è rivelato non essere tale.

In effetti la risposta era pienamente conforme a quanto già precisato nella nota all’art. 6 del D.L. 411/01 convertito senza modifiche nella L. 463/01 che recita:

Note all' art. 6
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni transitorie e di attuazione). - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2.
Con effetto della costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.
3.
Entro il 31 dicembre 2002, sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione”.

 

E’ notorio, e lo si evince anche dal testo della risposta all’interrogazione parlamentare, che i nuovi OO.CC. non siano entrati in vigore entro il 31 dicembre 2002, così come si deve tristemente constatare che è ampiamente scaduto il termine dell’ultima delega conferita con la L.. 186/04.

E pensare che sarebbe bastato il richiamo all’art. 15 delle disp. sulla legge in generale al c.c. per spiegare che fino a quando una legge non viene sostituita vige sempre la precedente, invece nonostante tutto colpevolmente si sospende l’applicazione di leggi già esistenti e mai abrogate.

Se una norma vige la si applica. Se le disposizioni che disciplinano i Consigli Scolastici Distrettuali sono per espressa statuizione quelle del T.U. 297/94, allora vanno rispettate ed assicurato  il regolare funzionamento. Se essi esistono devono nominarsi i consiglieri e per far questo occorre convocare elezioni. Ma poiché ciò non avviene, capita di ascoltare qualcuno che dica che i CSD non esistono più o “sono stati sciolti”, e abbandonati nell’evanescente oblio della dimenticanza  capita che qualche Dirigente Scolastico si ritenga anche legittimato a convocarli ...

Nulla è stato fatto in questi anni per mantenerli in vita, o anche per ovviare agli incontestabili difetti, ma per assicurare il diritto ad un importante strumento di partecipazione rappresentativa.

Le ultime elezioni “suppletive” risalgono al disposto della Circolare Ministeriale n. 192 del 2000 Prot. n. 3835 che, nell’indire le elezioni degli OO.CC. per l’anno scolastico 2000/2001 per i consigli scolastici distrettuali e provinciali così dispose

“(…) Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.
Gli uffici competenti, pertanto potranno indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di circolo-istituto
. (…)”

La opportunità di accesso all’elettorato fu poi persino sospesa nell’a.s. 2001-2002, quando parendo ormai prossima l’entrata in vigore del DPR 233/99 e la costituzione dei nuovi OO.CC. la Circolare Ministeriale 24 settembre 2001, n. 141 Prot. n. 14385 così dispose:

In attesa della revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detti organismi con la piena attuazione dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche, dovranno essere indette, anche per l'anno scolastico 2001/02, le elezioni degli organi collegiali - giunti a scadenza - a livello di singola istituzione scolastica di cui al decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, Parte I, Titolo I, Capo I.

Si confermano, a tal fine, le istruzioni diramate con la circolare ministeriale n. 192 del 3.8.2000, con esclusione dei punti relativi alle elezioni suppletive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali (…)”

Successivamente la CM 192/00 è stata sempre richiamata integralmente, riconfermando quindi ogni anno la possibilità di elezioni suppletive, ma quali USR hanno fatto le opportune verifiche riguardo al funzionamento dei CSD ed all’esaurimento delle relative liste? E conseguentemente quali Uffici hanno indetto le elezioni?

Non si è tenuto neanche conto dell’eccezionalità del ricorso al meccanismo elettorale delle suppletive dal momento che l’art. 44 dell’O.M. 216/91 lo prevede, per assicurare la rappresentatività di tutte le componenti all’interno del CSD solo laddove “cessati dalla carica per qualsiasi causa” i componenti del Consiglio, nell’impossibilità di procedere a surrogazione per esaurimento delle rispettive liste, prima del compimento del triennio, esso risulti l’unico mezzo per ricoprire i posti vacanti.

Intanto invece alcune attività si sono intraprese, ma dirette solo contro la possibilità di assicurare le pur  minime condizioni di un corretto funzionamento: sono state ridotte le disponibilità finanziarie e la Legge finanziaria 289/02 ha stabilito che il personale amministrativo in servizio presso i Consigli Scolastici Distrettuali doveva rientrate alle scuole di appartenenza entro il 1° settembre 2003 mentre è rimasta praticamente inapplicata la circolare MIUR n. 15269 del 27 ottobre  2003 che sollecitava le Direzioni Regionali ed i CSA provinciali a tamponare l’emergenza con personale ATA a tempo parziale o fuori ruolo. Mentre altre norme hanno finito per attribuire alcune delle competenze dei Consigli ad altre agenzie come quelle relative  all’orientamento, all’educazione per gli adulti  o ai rapporti scuola territorio.

Con ciò non si vogliono negare i limiti che i CSD hanno rivelato nel corso degli anni come: difficoltà di gestione dovuta ad ipertrofici consigli di amministrazione, poliedriche ma non vincolanti competenze, mancanza di un organico stabile e finanziamenti certi, ma sottolineare che essi non hanno manifestato solo difetti e pertanto non è giustificabile l’averli destinati ad una situazione di forzata inattività e di depotenziamento.

In mancanza di nuove elezioni i consigli di amministrazione, non più rinnovati, si sono svuotati  conseguentemente della rappresentanza, in particolare della componente genitori e studenti, mentre gli esponenti degli enti locali si trovano talvolta a rappresentare amministrazioni diverse da quelle che li avevano nominati.

Accertato dunque cosa vige e cosa conseguentemente non viene applicato bisogna interrogarsi sul significato dell’espressione “I consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti (…) restano in carica"

Non vengono sostituiti qualunque siano le loro vicende? O restano in carica nel rispetto della legge? Cosa avviene ai membri intanto decaduti?

E a proposito di proroga l’OM 216/91 all’art. 43 dispone: Permanenza in carica e decadenza dei componenti del consiglio scolastico distrettuale - Proroga dei poteri

“1. Il consiglio scolastico distrettuale scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati.”

Questa è una forma di proroga per così dire "ordinaria". Si evince che anche nel caso di proroga i consiglieri che hanno perso i requisiti di eleggibilità sono surrogati. Ma tale previsione è seguita dal successivo art. 44 che prevede la possibilità di indizione di elezioni suppletive per integrazione delle liste esaurite. Invece si provvede normalmente a dichiarare la decadenza senza preoccuparsi poi di reintegrare l’organico attraverso le elezioni suppletive.

La circolare 141/01 ha così stabilito:

 “Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.

Gli uffici competenti, pertanto potranno indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di circolo-istituto”.

Dunque per la mancata indizione di elezioni suppletive dobbiamo riscontrare anche precise responsabilità degli Uffici Scolastici Regionali.

Il ragionevole stupore che un organismo possa continuare questa situazione di prorogatio a tempo indefinito è avvalorato dalla sentenza n. 208/9 della Corte Costituzionale per la quale “la regola della prorogatio non è contenuta nella Costituzione e, anzi, si pone in contrasto con essa, dal momento che, in ultima analisi, induce a non applicare le leggi sul rinnovo delle cariche”. Pertanto il Legislatore, in ossequio a quanto espresso dalla Corte, con il  D.L. n. 293/94 convertito nella L n. 444/94 ha previsto all’art. 3. Proroga degli organi - Regime degli atti.

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

 

Si può tranquillamente affermare che di giorni siano decorsi ben più di 45. Intanto la situazione è talmente degenerata in alcuni casi da non potersi neanche più parlare di Consigli Scolastici “funzionanti”, ed in relazione a questi bastano elezioni suppletive a reintegrare e ripristinare una realtà ormai compromessa? Quale sarà il destino di quei Distretti che da anni hanno imballato ogni arredo ed ogni documento ed i cui locali restano vuoti in attesa di un futuro che si manifesta quanto mai sempre più incerto?

In riferimento all’art. 9 del DPR 416/74 integralmente riprodotto nell’art. 16 del T.U. 297/94 intitolato “Istituzioni e fini del distretto scolastico”: ”Il Distretto Scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali  e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola (…)” abbiamo forse qualche altro organismo destinato ad attuare le stesse finalità ed in cui siano rappresentate tutte le componenti che di quel Consiglio facevano parte? Indubbiamente forse persino eccessivamente articolato ma sicuramente rappresentativo dell’intera realtà territoriale. Chiunque oggi voglia promuovere delle iniziative a livello locale in ambito scolastico è destinato ad imbattersi in difficoltà notevoli rischiando di non realizzare alcun utile obiettivo per la mancanza di un raccordo istituzionale soprattutto al livello di rapporti tra scuola ed Enti Locali.

Finora tutto ciò è stato ignorato col pretesto della imminente riforma, ormai non più tale, dal momento che essa non costituisce oggetto del programma del nuovo Governo e quindi è da ritenere che non si intenda più utilizzare lo strumento della delega.

Quale sarà la posizione delle Associazioni riconosciute rispetto alla circolare ministeriale n. 61 del 5 settembre 2006 che conferma anche per l’anno scolastico 2006/2007 in materia di elezione degli organi collegiali le istruzioni diramate con la circolare 70/2004, la quale a sua volta si richiama alla precedente 192/00 che prevede le elezioni per i consigli di circolo o d’istituto cessati e la possibilità di suppletive per i consigli scolastici distrettuali in caso di esaurimento di liste? Ma quali USR le hanno disposte in questi anni? E chi lo farà adesso? Leggendo le circolari diramate dagli USR è inequivocabile la risposta. Inoltre la previsione di semplici elezioni suppletive era subordinata alla circostanza che il Decreto legislativo 233/99 aveva disposto la prorogatio dei vecchi consigli “fino all’insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali”. Ma dal momento che il Decreto Legisl.vo 233/99 non è entrato di fatto mai in vigore ed i nuovi OO.CC. territoriali non si sono mai insediati, e considerando che sia il DL 411/01 convertito nella L. 463/01 sia la VII commissione parlamentare si erano espressi in modo chiarissimo riguardo all’attuale vigenza ed applicabilità del T.U. 297/94 che regolerebbe ancora il meccanismo elettorale ed il funzionamento dell’organo e che si è ben lungi da un intervento normativo in materia, non si contravviene al dettame normativo non indicendo regolari elezioni?

È interessante la posizione del CIDI riguardo alle prospettive degli OO.CC. territoriali: “Non si tratta, perciò, di gettar via quel patrimonio di esperienza, di competenze e di documentazione accumulate; anzi, ci sarà da vedere come salvaguardarlo: è pur sempre un pezzo di storia democratica della nostra scuola che sarà utile poter sempre rivisitare.”.

Affinché questa riflessione non si esaurisca in una sterile analisi critica, preso atto della mancanza di volontà di modificare l’assetto attuale non resta che proporre interventi che non richiedano riforme radicali ma che tuttavia forniscano efficace risposta alle denunciate esigenze:

- per quanto attiene alla situazione dei Consigli Scolastici Distrettuali sembra indispensabile indire nuove elezioni così come previsto dalla normativa attualmente in vigore;

- ovviamente bisognerà conoscere gli esiti dell’attività di vigilanza effettuata dagli organi preposti sulla reale operatività dei Consigli Scolastici Distrettuali soprattutto nei casi di prolungata inattività;

- è giusto riconoscere anche per i genitori a livello provinciale le Consulte, così come previsto per gli studenti, per realizzare una forma di collegamento territoriale tra le rappresentanze dei genitori e le istituzioni competenti in materia. Esse inoltre in quanto organismo elettivo previsto istituzionalmente sul territorio nazionale, potrebbero qualificarsi come realmente rappresentative delle istanze dei genitori;

Uguali diritti e prerogative vanno riconosciuti sia alunno (delle scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado) quanto allo studente. A causa della loro minore età e della non piena autonomia (art.2 c.c.)durante l’intera durata del corso di studi è riconosciuta la partecipazione dei genitori all’interno degli organi collegiali con funzioni di tutela. Intermini quantitativi essa si riduce man mano che cresce la capacità dello studente a diventare parte attiva e consapevole della comunità scolastica, ma di fatto fino al passaggio agli studi universitari l’assistenza genitoriale è costantemente prevista. Nel secondo ciclo la presenza di studenti e genitori è numericamente paritaria. Non si comprende pertanto perchè l’opportunità della Consulta non sia riconosciuta anche agli alunni nel primo ciclo d’istruzione e per essi ai genitori, in considerazione del fatto che è previsto costituzionalmente (art. 30 Cost.) il diritto - dovere dei genitori di provvedere all’istruzione dei propri figli, come analogamente disposto dal codice civile all’art. 147 (doveri verso i figli), che essi esercitano la potestà sui figli fino alla maggiore età o all’emancipazione (art. 316 c.c.), che hanno la rappresentanza dei propri figli e ne amministrano i beni (art. 320 c.c.), che tali disposizioni si estendono anche in virtù della L.  n.184/83 anche al genitore adottivo o all’affidatario, che l’art. 6 della L. n. 898/70 ribadisce il diritto – dovere di provvedere all’istruzione di figli e di vigilare su di essa.

- in quanto parte e non utenza della comunità scolastica bisognerebbe prevedere anche per i genitori uno “Statuto”, così come già avvenuto per gli studenti con il DPR 249/98, che ne riconosca e tuteli i diritti;

- occorre promuovere dei percorsi di formazione per i genitori utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla direttiva 487/97 sull’orientamento e l’art. 9 del DPR 275/99.

E’ appena il caso di precisare quanto alla direttiva 487 che essa all’art. 7 prevede espressamente “Le azioni a livello provinciale”: I provveditori agli studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regionale - con la consulenza dell'osservatorio per la dispersione scolastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale - e delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli studenti.

A tale scopo, essi:

attivano gli osservatori di area di cui alla circolare ministeriale n. 257 del 9.8.1994, in modo che le scuole collaborino con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei programmi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla definizione degli interventi di sostegno”.

Appare evidente che anche questa norma rischia di restare non operativa se i consigli scolastici distrettuali non saranno messi nelle condizioni di operare.

L’orientamento costituisce - nella dimensione culturale ed economica dell'Unione europea - una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto l'arco della vita” (…). La formazione all’orientamento dei genitori può quindi essere intesa in una duplice accezione sia nel loro ruolo di rappresentanti per il corretto ed efficace esercizio delle loro funzioni sia nella loro funzione educativa e di accompagnamento dei propri figli nel loro percorso di crescita non solo culturale.

L’art. 9 del DPR 275/99 al comma 5 prevede: Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Ci sono tanti genitori che sono stanchi di aspettare in piedi nei corridoi ed altri che aspettano di entrare ad esercitare le loro prerogative all’interno degli Organi Collegiali Territoriali. Si sono alternate due maggioranze di turno in questi ultimi anni ma il problema resta ancora lì irrisolto e ben lungi da un’ipotizzabile risoluzione.

È finito il tempo delle denunce senza esito, dei buoni propositi traditi, delle finte promesse. Occorre un cambiamento. Non è indispensabile necessariamente una Riforma, basterebbe che sia assicurato e garantito con ogni mezzo l’accesso e l’esercizio dei genitori al diritto di partecipazione democratica all’interno degli OO.CC. Sarebbe sufficiente il rispetto della norma.

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09 novembre 2006

Genitori in Movimento

Web: http://www.apritiscuola.it/genitori/inmovimento - E-mail: genitori_inmovimento@yahoo.it

 

(1)      Da Gente Veneta http://www.orizzontescuola.it/article11411.html Riforme: Non ci saranno nuove riforme 01 agosto 2006 - gvonline.it Intervista a Letizia De Torre.

(2)      Audizione UCIIM presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul Testo Unificato in materia di organi collegiali della scuola, predisposto dal relatore on. Giovanna Bianchi Clerici 2 dicembre 2004.

(3)      Associazione TREELLLE http://www.associazionetreelle.it/; Gruppo di discussione su tematiche relative agli istituti Comprensivi http://it.groups.yahoo.com/group/comprensivi-edscuola/message/2475

(4)      Da persone cittadini e professionisti per una scuola comunità educativa http://www.uciim.it/news/relCorra_1.html

(5)      Qualche riflessione sulla proposta di legge come emersa dalla VII Commissione Cultura della Camera con emendamenti rispetto alla proposta originale. http://www.cidi.it/documenti/organicollegiali.doc

(6)      V° CONGRESSO NAZIONALE ANP http://ospitiweb.indire.it/~anp/news/docfin.htm

(7)      XV LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori Atto parlamentare: 130 http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=130&ns=2

(8)      XIV LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2003

Atto parlamentare: 8828 www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed308/pdfbt36.pdf

(9)      Nuovi Organi Collegiali Territoriali – Ermanno Testa – Rovigo 9 novembre 2002


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