Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Gli allegati al Decreto Legislativo n° 59/04 applicativo della Riforma Moratti

 

Il decreto legislativo n° 59/04 (cfr. scheda n. 162) presenta in allegato, come parte integrante una serie di documenti concernenti gli obiettivi della scuola dell’infanzia, di quella primaria, di quella secondaria di primo grado ed il profilo dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione secondaria.

 

In tali allegati la presenza degli alunni con disabilità è evanescente. Infatti c’è solo un primo accenno nel paragrafo concernente gli obiettivi della scuola dell’infanzia sulla educazione alla diversità, in cui gli alunni con handicap sono visti come una opportunità per la educazione dei compagni a saper vivere con loro.

Un secondo riferimento agli stessi si trova negli obiettivi formativi della scuola primaria e secondaria, quando si precisa che tali obiettivi debbono riguardare tutti gli alunni, ivi compresi quelli in situazione di handicap.

 

Se si analizzano gli obiettivi generali e quelli formativi, nonché i criteri per la formulazione delle unità di apprendimento, e dei curricola personalizzati, si osserva che questi interventi didattici debbono essere realizzati tenendo conto delle esperienze personali degli alunni e delle loro capacità individuali.

Ciò aprirebbe notevoli spazi per l’impostazione di buoni progetti di integrazione scolastica.

Però se si analizza il profilo conclusivo degli alunni, ci si rende conto che gli apprendimenti e le abilità che dovrebbero essere possedute al termine degli studi per una valutazione positiva, ai fini del rilascio del diploma di licenza media, sono scarsamente applicabili agli alunni con handicap intellettivo. La cosa è ancora più grave dal momento che si riscontra nelle “premesse” a tale ultimo allegato l’omissione di un brano che, invece, figurava nell’analogo documento, trasmesso lo scorso anno con il decreto di sperimentazione della Riforma Moratti.

In tale brano si esplicitava il concetto che la persona degli alunni con disabilità non può essere “valutata per sottrazione”, cioè tenendo conto prevalente delle minorazioni, ma soprattutto con riguardo alle potenzialità e capacità che è compito specifico della scuola saper sviluppare e potenziare con interventi personalizzati.

L’omissione di tale brano getta una luce negativa su complesso dei documenti qui esaminati, a meno che non si voglia far leva sull’articolo della Legge di Riforma e del decreto applicativo che fanno espresso riferimento al diritto all’integrazione scolastica ed alla sua applicazione attraverso interventi specifici.

Alla luce, quindi, di tale norme esplicite, si può anche non tener conto della grave omissione testuale e si deve allora far leva sulla normativa relativa alla valutazione degli alunni con disabilità contenuta sia nell’art. 16 della Legge n° 104/92 sia nelle ordinanze sulla “Valutazione scrutini ed esami” soprattutto a partire dall’O.M. n° 90/01.

Tali norme non possono in alcun modo essere state abrogate dalla Legge n° 53/03 di riforma, né dagli atti applicativi, poiché poggiano su un passaggio della Sentenza della Corte Cost. n° 215/87, nel quale è precisato che per gli alunni con disabilità, specie intellettiva, capacità e merito non possono essere valutati secondo parametri astratti e standardizzati, ma debbono essere calibrati sulle loro peculiarità personali.

 

L’art. 16 della Legge n° 104/92 precisa, al comma 1, che la valutazione deve essere riferita al Piano Educativo Personalizzato che può prevedere anche la riduzione dei programmi dei contenuti delle singole discipline; al secondo comma, che il Piano Educativo Individualizzato deve essere formulato con riguardo alle effettive capacità e potenzialità degli alunni e che la valutazione deve riguardare i pregressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento.

L’ordinanza n° 90/01 all’art. 11 comma 10 e successivi riguarda la valutazione degli alunni con disabilità che può essere effettuata anche tramite prove differenziate rispetto a quelle ministeriali e tradizionali.

Non è più richiesto in tale norma, come era previsto in un decreto ministeriale del dicembre 1984, che per una valutazione positiva gli alunni con disabilità debbono realizzare risultati “comunque riconducibili” ai programmi della scuola media.

Ora si precisa che “nell’ambito degli obiettivi della scuola media” vengono effettuate prove per una valutazione complessiva degli alunni.

 

Tutto ciò comporta che per tali alunni che il rilascio del diploma di licenza media, si deve fondare su una valutazione del percorso personalizzato effettivamente svolto con esito positivo e che raggiunga globalmente gli obiettivi formativi della scuola media che sono più flessibili di quelli che erano una volta i rigidi programmi ministeriali.

Tale valutazione deve inoltre tener conto che, essendo stata abrogata dalla Riforma Moratti la Legge n° 9/99 sull’innalzamento dell’obbligo scolastico, viene automaticamente caducata la norma contenuta nell’art. 11 comma 12 dell’ordinanza n° 90/01 che consentiva l’iscrizione alla scuola superiore agli alunni con disabilità privi del diploma di licenza media. Pertanto ad esso l’impegno del Consiglio di Classe per il raggiungimento del diploma di scuola media diviene molto più pressante come realizzazione piena del diritto allo studio e della qualità dell’integrazione degli alunni con disabilità.

E’ importante che i familiari e le loro associazioni chiedano alle singole scuole corsi di formazione soprattutto per gli insegnanti curricolari per dare attuazione alla Riforma Moratti alla luce delle argomentazioni sopra svolte.

Roma, 2 aprile 2004

Avv. Salvatore Nocera

 


La pagina
- Educazione&Scuola©