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Riferimenti normativi per l’assistenza agli alunni con disabilità DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica -Capo VI artt. 42 e 45. Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/1990..."; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati". Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:. ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".. Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili". D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale". Legge 8/11/2000, n. 238 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III - art. 14. CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Settembre 2000 - art. 2, punto B: "L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia ali’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica". CCNI 1998-2001 - art. 46 - "Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (Lit. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 (tra cui l’attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale) in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7". Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001 Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche ali’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici. compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". Intesa tra MIUR e le 00.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2000 - Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall’art.4 dell’ipotesi di accordo ARAN - OO.SS del 28/9/2001". CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002/2003:
ART. 47 - Compiti del personale ATA
TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
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