DROGHE -
Sanzioni oltre una ''massima
quantità'' e due sole tabelle di sostanze.
Fini anticipa il ddl
del governo
VERRA’
reintrodotta la “dose media giornaliera” già abolita dal referendum
del 1993? Anche se la definizione usata non
è questa, il concetto sembra essere molto simile se ci si basa sulle
anticipazioni di un nuovo ddl governativo
anticipato oggi a Vienna dal vicepremier
Gianfranco Fini.
Intervenuto all’assemblea annuale dell’Undcp
per il secondo anno consecutivo, Fini ha parlato di un disegno di
legge che prevedrà la sanzione dell'uso personale di sostanze
stupefacenti. Le sanzioni penali scatterebbero al
di sopra di una certa soglia, quelle amministrative (ritiro del
passaporto, della patente, del permesso di soggiorno turistico) al di
sotto della massima quantità stabilita dalla legge per ogni diversa
droga. Le sanzioni, però, ha spiegato Fini,
potranno essere sospese dall'avvio di un percorso di recupero, cioè se
il soggetto accetterà di sottoporsi a un programma di
disintossicazione presso un centro pubblico o privato. Sempre sul
fronte penale, potrà esservi anche la sospensione per condanne fino a
6 anni (oggi il limite è di 4 anni) in modo da consentire ai detenuti
tossicodipendenti di passare dal carcere alla comunità.
Altra importante novità contenuta nella proposta illustrata da Fini è
la riduzione da 6 a 2 delle tabelle delle sostanze stupefacenti: la
distinzione sarebbe semplicemente tra sostanze naturali e sostanze
sintetiche, mentre oggi avviene in base alle diverse caratteristiche e
agli effetti. In questo modo, dice Fini "di fatto
sarà eliminata la distinzione tra droghe pesanti e leggere".
"Gli operatori, le famiglie - ha dichiarato Fini all’agenzia Ansa - ci
chiedono di non essere tolleranti con gli spacciatori. Tolleranza non
è una parola da usare quando si parla della droga e di chi la
spaccia". Invece, ha proseguito il vicepremier
italiano, “sarà il recupero dei tossicodipendenti il cuore della
riforma che il governo offre al confronto politico e nella società”.
Tornando alla questione della “dose” non vi sono per ora molti
dettagli. Fini ha specificato che “non si
parla più di concetto di dose personale o di dose minima giornaliera,
ma di qualcosa di più adeguato e approfondito”. Il sottosegretario
Mantovano ha poi parlato “di un quantitativo
che può essere assunto anche da un tossicodipendente assuefatto a
determinate sostanze”. La quantità sarebbe determinata a livello
scientifico per ciascuna sostanza.
''Dose
media giornaliera'' prima e dopo il
referendum del ’93. Storia di un limite controverso, che forse
tornerà
LA PROPOSTA di
riforma della legge sulla droga, anticipata oggi a
nome del governo da Gianfranco Fini, prefigura il sostanziale
ripristino di una delle norme più rilevanti abrogate dal referendum
del 1993: il concetto di “dose media giornaliera” di una sostanza
stupefacente: al di sotto di essa il consumatore veniva sottoposto a
sanzioni solo amministrative; oltre quella soglia la detenzione di
sostanze diventava automaticamente di natura penale. La legge 162 del
90, inglobata nel testo unico (dpr 309)
dello stesso anno, prevedeva infatti la
punibilità del consumo personale di sostanze stupefacenti, e fu
proprio su questa norma che si incentrò il referendum promosso dai
radicali e sostenuto al momento del voto da vari gruppi del privato
sociale.
Cancellato il divieto di consumo personale indicato all’art. 72 comma
1, cadde inevitabilmente la “dose media” prevista dall’art. 75 comma
1. Tuttavia il referendum, pur eliminando la dose
media giornaliera, non ha evitato che la detenzione di qualsiasi
quantità di sostanza continui a costituire un illecito amministrativo,
punito ai sensi dell’art. 75 (colloquio con il prefetto, segnalazione
ai servizi pubblici, sospensione della patente, ecc.).
L’abrogazione dell’art. 72 comma 1 (consumo personale), insomma, non
ha inciso direttamente sul sistema, perché la repressione del fenomeno
consumo resta affidata all’art. 75, divenuto ormai cardine del
trattamento sanzionatorio del consumatore.
In sintesi, il sistema derivato dagli effetti abrogativi del
referendum è stato:
- divieto
penalmente sanzionato di ogni attività
concernente gli stupefacenti non volta all’uso personale, bensì alla
destinazione delle sostanze a terzi (spaccio);
- il venir meno
del divieto dell’uso personale non terapeutico contenuto nell’art.72,
comma 1, ma nello stesso tempo uso degli stupefacenti non
liberalizzato e anzi sanzionato
amministrativamente;
- scomparsa del
discrimine tra condotte di rilievo penale
e di rilievo amministrativo rappresentato dal concetto di dose media
giornaliera: pertanto la finalità dell’uso personale, quando
comprovata, esclude l’applicabilità di sanzioni penali e determina l’assoggettabilità
delle condotte alle sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto.
Va anche sottolineato che la scomparsa
della dose media giornaliera ha creato quello che molti esperti
giuridici hanno definito un “vuoto legislativo”: senza l’aggancio a
quella quantità – la cui determinazione è effettuata dal ministero
della sanità – forze dell’ordine e magistrati non hanno più un
criterio unico, per quanto controverso, con cui determinare se le
sostanze sequestrate sono da considerare per uso personale o per
spaccio. Un vuoto che non è stato ancora colmato e che ha sicuramente
influito nella stesura della proposta che il governo si appresta ad
approvare e sottoporre al Parlamento
Droghe: le
tabelle con le sostanze soggette a controllo
L''art. 13 della
legge sugli stupefacenti (n.309/90)
individua le sei tabelle delle sostanze soggette a controllo, sostanze
elencate per ordine di importanza e di
pericolosità.
In definitiva, le sostanze stupefacenti o psicotrope
vengono raggruppate secondo determinati
criteri (sanciti dall’art.14). Tali
tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e vengono
aggiornate sulla base di quanto previsto dalle convenzioni o in
seguito a nuove acquisizioni scientifiche.
In particolare, nella Tabella I è inserito l’oppio e le sostanze da
cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero. Nella prima sono inserite
anche le sostanze ottenute per trasformazione chimica e le sostanze
ottenute per sintesi, riconducibili per struttura chimica ed effetti
agli oppiacei. L’ecstasy è presente proprio in questa tabella, insieme
alle foglie di coca e gli alcaloidi ad azione
eccitante del sistema nervoso centrale da questa estraibili,
nonché le sostanze di tipo anfetaminico. La
cannabis e l’hascish sono inserite
nella Tabella II, mentre nella Tabella III sono indicate le sostanze
di tipo barbiturico con notevoli capacità di indurre dipendenza fisica
e psichica, nonché sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo. Nella Tabella IV sono
indicate le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica, tuttavia di intensità
minore rispetto alle sostanze precedenti.
Infine, nella Tabella V sono indicate le preparazioni contenenti
alcune sostanze elencate nelle tabelle precedenti (oppio,
cannabis, barbiturici, ecc...) quando
queste, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le
modalità d’uso, non presentino rischi di
abuso. Nella VI, poi, ecco i prodotti ansiolitici, antidepressivi o
psicostimolanti, che alla lunga possono
però dare pericolo di abuso o di
farmacodipendenza.