Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

La Finanziaria 2004 e la normativa sull’integrazione scolastica

 

I commi contenuti nella legge Finanziaria per il 2004 relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, commentati da Salvatore Nocera.

 

di Salvatore Nocera

Dopo un ampio e acceso dibattito parlamentare è stata approvata la legge n.350/03, Finanziaria per il 2004. Nel torrente di commi di cui si compongono i 4 articoli, a fatica evidenziamo quelli concernenti l’integrazione scolastica:

 

  • art. 3 comma 89

Sono previsti dei corsi “intensivi” di riqualificazione professionale per docenti che divengano soprannumerari. Ciò significa che docenti soprannumerari in qualunque disciplina potrebbero essere costretti, pena il licenziamento, a frequentare corsi “intensivi” di specializzazione per il sostegno.

Data la triste esperienza di analoghi corsi degli anni precedenti, ci si augura che corsi “intensivi” per le attività di sostegno non vengano realizzati.

 

  • art. 3 comma 90

Gli insegnanti soprannumerari in qualunque disciplina, che siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno, vengono utilizzati a domanda e, in mancanza, d’ufficio su posti di sostegno.

Questa è una norma più razionale della precedente, che comunque garantisce, data l’attuale carenza di insegnanti specializzati, delle risorse in più per la qualità dell’integrazione.

 

  • art. 3 comma 92

stanzia 90 milioni di euro per finanziare alcuni aspetti applicativi della Riforma Moratti approvata con legge n.53/03:

    1. acquisto e utilizzo di nuove tecnologie
    2. attività di orientamento per contrastare la dispersione scolastica
    3. formazione superiore e formazione degli adulti
    4. avvio del Progetto di “Valutazione della qualità del sistema nazionale di istruzione”

Ciascuno dei 4 punti può avere attinenza con l’integrazione scolastica. Certamente le nuove tecnologie; ma anche la lotta alla dispersione scolastica può evitare che classi con alunni non certificati, ma bisognosi di particolare attenzione didattica, possano divenire problematiche per la contemporanea presenza di alunni con diverse difficoltà di apprendimento. Così pure i corsi di formazione per gli adulti garantiscono la frequenza per alunni con disabilità ultradiciottenni che debbono frequentare la scuola elementare e media ai sensi della C.M. n. 455/97, fermo restando il diritto di frequenza delle scuole superiori senza limiti di età, come per tutti gli alunni.

Il finanziamento per l’avvio del Progetto di valutazione della qualità della scuola dovrà necessariamente tener conto anche della qualità dell’integrazione scolastica, che dovrà pure essere presa in considerazione dall’emanando decreto delegato su quest’argomento, che dovrebbe individuare alcuni indicatori della qualità dell’integrazione.

 

  • art. 3 comma 94

esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni frequentanti il primo anno di scuole superiori.

Questa norma, importante per tutti, dopo l’abrogazione della legge n.9/99 che aveva innalzato di un anno l’obbligo scolastico, oggi riportato a otto anni, è ancor più significativa per gli alunni con disabilità che possono continuare a frequentare il primo ano di scuola superiore, anche se sprovvisti del diploma di licenza media, secondo quanto stabilito dall’O.M. n.90/01 art. 11 comma 12. 

 

  • art. 3 comma 106

apporta un correttivo alla norma contenuta nell’art.42 comma 5 del decreto legislativo n.151/01 che concede un biennio di congedo retribuito per i genitori che assistono i figli con handicap in situazione di gravità.

Oggi, con la modifica, non è più necessario attendere 5 anni dall’accertamento della situazione di handicap, per fruire di questo beneficio.

Ciò certamente facilita una maggiore partecipazione dei genitori all’integrazione dei propri figlioli anche, ove utile, a partire dagli asili nido o dalla scuola materna.

 

  • art. 3 comma 116

stanzia 40 milioni di euro per “servizi” per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, precisando che tali interventi limitatamente alla scuola materna debbono essere adottati previo accordo tra ministero dell’Istruzione, del Welfare e le Regioni.

Sarà importante comprendere a quale tipo di servizi si faccia riferimento, se solo a quelli strettamente scolastici o anche a quelli “di supporto organizzativo” all’integrazione di cui all’art.139 del decreto legislativo n.112/98. Dal momento che questo finanziamento è frutto dell’aumento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali fortemente voluto dalle Regioni e realizzato con la legge n.326/03, si deve supporre che parte dello stesso possa essere utilizzato dagli Enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado per spese per la nomina di un maggior numero di assistenti per l’autonomia e la comunicazione e il trasporto gratuito a scuola.


La pagina
- Educazione&Scuola©