a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 9
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 11.01.02)

 

Vi scriviamo da un Informahandicap in provincia di Torino per chiedervi se a un ragazzo disabile di 18 anni che ha terminato lo scorso a.a. la scuola media puo' essere rifiutata l'iscrizione alla scuola secondaria.

Non è chiaro se  la persona con handicap maggiorenne è in possesso del diploma di licenza media, se lo è, nessuno le può negare il diritto all'iscrizione negli istituti di scuol superiore. Se invece non è in possesso di tale diploma, purtroppo non può iscriversi.
Quanto alla frequenza della scuola superiore, senza il diploma di scuola media da parte di un minore, l'O.M. n. 90/01 all'art 11 comma 12   OM 90/01 (Scrutini ed Esami 00-01)  consente tale iscrizione sino al compimento del diciottesimo anno età, al fine dell'adempimento dell'obbligo scolastico e quindi formativo.

Oltre il parere di sintesi circa la non completezza dell'iter logico-giuridico formale della sentenza, espresso dall'avv. Salvatore Camaioni, ci sono altri illustri pareri, il primo dei quali è:
Commento dell'avv. Salvatore Nocera, vice Presidente della FISH 
Commento di Salvatore Nocera alla sentenza 226/01 della Corte Costituzionale pervenuto tramite la rivista "Handicap & Scuola"
La sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo.
1) La sentenza ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 1 lettera "c", legge 104/92 nella parte in cui preclude la frequenza delle scuole dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quelle che annullano una norma di legge, non è definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono essere proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli esaminati.
2) La sentenza non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo anno di età tramite l'integrazione nei corsi di istruzione per adulti previsti dall'O.M. del 1977 la quale all'art.4, comma 6 prevede che in tali corsi l'integrazione degli alunni con handicap "viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".
3) L'argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dell'integrazione scolastica nelle "classi comuni" della scuola dell'obbligo che non risultavano con tanta chiarezza neppure nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.
4) Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni non handicappati che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con handicap che la Corte non può né vuole introdurre.
5) Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuole obbligatoria, può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nell'ambito del Distretto scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione.
In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.
6) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, legge 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge 104/92.
Spesso infine a Comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche su base delle leggi regionali sul diritto allo studio, dell'art. 13, comma 1, legge 104/92, e della legge n. 69/2000.
in breve dal Giudice CATELLO TERMINELLO:
Anzitutto concordo con chi come Salvatore Nocera afferma che questa sentenza rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo, non avendo affatto negato il diritto anzidetto ma soltanto precisato -rafforzandolo- che tale diritto sissiste oltre il compimento del 18àanno di età tramite l'integrazione nei corsi di istruzione per adulti previsti dalle viigenti disposizioni e nei quali l'integrazione viene assicurata <<nel rispetto dell'attuale quadro normativo>>.
Ed ancora:
Le ragioni di opportunità esposte nella sentenza della Consulta mi sembrano intese a rafforzare le finalità dell'integrazione scolastica dei soggetti handicappati, con notazioni di spessore socio-psicologico e solidaristico in riferimento del più valido aggiornato successivo inserimento sociale di quegli alunni handicappati nell'ambito sociale e del mondo del lavoro per favorirne nel modo piùappropriato e idoneo psicologicamente il<<completaemnto del processo di maturazione specifico di tali persone>>.
La palese violazione dl diritto allo studio degli alunni con handicap senza il periodo minimo di frequenza d'obbligo si verifica infatti, a mio sommesso parere proprio con la eventuale ( e prendo atto senz'altro di quanto mi dite in merito alla "di fatto" scarsissima diffusione dei corsi per adulti sul territorio nazionale) mancata organizzazione di tali corsi per adulti ovvero iniziative formative sostitutive o equipollenti di equivalente efficacia.
Ed allora è qui che bisogna far valere il diritto allo studio degli alunni con handicap che non hanno concluso il periodo dio obbligo scolastico: se ad un alunno con handicap che non ha ultimato il periodo minimo di esrcizio - godimento del proprio dioritto allo studio costituzionalmente garantito, non viene fornita la possibilità e l'organizzazione di "un corso di istruzione per adulti" sul territorio e con tutti i "benefici" precisati dall'avv. Salvatore Nocera nel rispetto "dell'attuale quadro normativo": è allora, a mio parere, che viene violato un suo preciso interesse legittimo ed in tal caso egli ha almeno diritto a richiedere al Giudice ordinario - come ha appunto stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.500 del 1999- il risarcimento dei danni come sopra patiti , in una somma che potrebbe essere commisurata al rimborso spese per affrontare iniziative di formazione scolastica o integrazione sociale sostitutive di quelle che il suo interesse legittimo all'organizzazione di corsi per adulti da parte dell'ìAmministrazione sciolastica giustamente e costituzionalmente esigerebbe.
Il parere del Giudice Catello Terminello è tratto dal giornale HANDICAP & SCUOLA n.100.

Se un alunno disabile con PEI differenziato viene promosso al terzo anno degli istituti professionali, può essere iscritto al quarto anno effettuando sempre un PEI differenziato? Mi potete dare la normativa di riferimento?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html 
Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap
OMISSIS
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

Sono un'insegnante di sostegno e vorrei conoscere le modalità per attuare un piano differenziato: quali componenti debbono partecipare, quali obiettivi sono previsti.

Veda Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore e Media Superiore; DPR 24.02.94 (Handicap e USL), Scheda Piano Educativo Individualizzato, Scheda Profilo Dinamico Funzionale

Ho in affidamento un nipotino disabile di nove anni che frequenta la quarta classe elementare, vorrei sapere quali sono i suoi diritti in materia scolastica, relativi al trasporto (abito in una zona extraurbana di un piccolo Comune) e all'attività motorie durante le ore scolastiche, comprese le eventuali gite:Il bambino è intellettualmente normodotato ed ha difficoltà motorie, gode di assegno di accompagnamento.
Dalla direzione didattica sono state richieste 24 ore di assistenza, ma la sua assistente esegue anche altre mansioni, per cui nei momenti di maggiore necessità (entrata ed uscita da scuola, gite scolastiche ecc) è spesso assente o distratta da altri compiti.
Posso chiedere che venga utilizzata esclusivamente per le mansioni richieste - e di cui la Regione si fa in parte carico- oppure, previo parere medico, chiedere che venga rimossa dalle sue mansioni "ufficiali" visto che il bambino non ne utilizza l'appoggio se non in rare occasioni?
Gradirei anche conoscere le ultime notizie sulle barriere architettoniche nell'ambito scolastico.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html

Sono un insegnante precario abilitato in ed. musicale e scuola materna ed elementare.
sono interessato alla frequenza di corsi di sostegno. A chi mi devo rivolgere per tali corsi,mi potreste aiutare nel darmi indirizzi utili?sono disposto anche a trasferirmi fuori regione.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/ssis.html

Sto frequentando la SSIS per la 49A , pur essendo già abilitata con il concorso riservato in tale classe di concorso. 
Grazie ai corsi riservati mi sono abilitata in tutte le classi di concorso a cui ho accesso con la mia laurea (tranne la 42A che peraltro non mi interessa conseguire, perchè non ho le competenze necessarie per farlo, non mi interessa insegnare tale materia in cui ci sono pochissime cattedre e non mi risulta che sia stata attivata dalla SSIS della mia regione e di tutta Italia ) . 
Mi sono iscritta regolarmente alla SSIS per poter accedere al corso di sostegno.
Mi vogliono estromettere dalla SSIS in quanto già abilitata e nello stesso tempo non posso accedere alla specializzazione per il sostegno in quanto non diplomata SSIS . 
Oggi ho girato la questione al ministero, mi hanno risposto con un messaggio che possono estromettermi perchè " non è prevista dal Testo Unico l'iscrizione contemporanea ad uno stesso corso di studi universitari e giacchè ho chiesto la stesa abilitazione non è previsto dalla normativa".
Premetto che mi sono iscritta, perchè mi hanno detto al FADIS che molti già abilitati come me si stavano iscrivendo e che c'è chi si iscrive anche solo per il titolo culturale e che al momento dell'iscrizione ho dichiarato di essere già abilitata e mi hanno fatto sostenere la prova e l'iscrizione al corso.
L'estromissione è avvenuta in seguito ad una mia domanda, peraltro suggerita da un docente del corso, di riconoscimento di crediti per un percorso individuale.
Mi aiuti sono disperata, ho investito tempo e fatica per accedere a questo corso, vorrei portarla a termine e specializzarmi nell'insegnamento di sostegno. 
Può darmi qualche suggerimento o riferimento normativo?

Devi inviare la protesta-appello alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio del Ministero dell'Istruzione, fax 06/5895789, chiedendo un intervento urgente. 
Salvatore Nocera, utilizzerà il testo che hai inviato per sollecitare anche lui, la Direzione.
Mi scrive inoltre: << Occorre trovare una soluzione per quanti , già abilitati, vogliono prendere la specializzazione. Mi pare che le SISS del Lazio abbiano ammesso ai corsi persone già abilitate, facendo frequentare solo le semestralità concernenti il sostegno.>><<Ti sarò più preciso>>.

Sono un insegnante precario (con incarico a tempo determinato) di Scuola Media Inferiore
Vi scrivo per esporre una situazione di disagio creatasi con l'avviamento delle SSIS (Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) e la attuale possibilita' di consegure la Specializzazione per il Sostegno esclusivamente attraverso queste.
Mi chiamo Falconi Davide sono nato nel 1970, ho conseguito il diploma di pianoforte nel 1990 e subito dopo nel 1991 l'abilitazione per la classe di Educazione Musicale nella Scuola Media col Concorso relativo al D.M. 23 marzo 1990 in provincia di Ravenna.
Nei 10 anni trascorsi pur trasferendo la domanda di supplenza in altre provincie sono stato chiamato tre volte per supplenze di durata non superiore ai 15 giorni che fra l'altro non ho potuto accettare.
Quest' anno sono stato chiamato a lavorare nella scuola media come insegnante di sostegno ed ho accettato. Quest' esperienza mi sta coinvolgendo veramente tanto (molto piu' di quanto avessi previsto) e sto verificando di giorno in giorno l'importanza che hanno gli insegnanti di sostegno nella scuola sul piano dello sviluppo umano, civile e sociale.
Vorrei quindi conseguire la specializzazione sul sostegno data anche la attuale necessita' di personale nella mia provincia. In buona fede credevo ci fossero ancora i corsi ma scopro che tutto è stato demandato alle SSIS.
Ho chiesto informazioni alla segreteria didattica della SSIS di Bologna per sapere se era possibile , avendo gia' l'abilitazione, frequentare solo la parte del corso destinata alla specializzazione sul sostegno , ma mi è stato detto che devo fare tutta la scuola da capo e acquisita l'abilitazione alla classe di ed. musicale (che io gia posseggo e che è tutt'ora legale fino a prova contraria) posso accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno.
Per quanto io ami studiare (sto portando a termine il conseguimento del terzo e quarto diploma di conservatorio) mi sembra comunque non corretto obbligare a frequentare un corso per il conseguimento di un titolo che gia posseggo.Sarebbe come obbligare un diplomato in ragioneria, che dopo 10 anni vuole iscriversi all' universita' per economia e commercio, a rifrequentare tutti i 5 anni di ragioneria perche' il suo diploma è ritenuto obsoleto.
Non vi pare che da parte del Ministero ci sia un passaggio alle nuove modalita' di preparazione del personale docente (SSIS) troppo drastico e miope? L'impressione che ho è che i diritti miei e dei tantissimi che si trovano nella mia situazione siano stati brutalmente calpestati.
Anche se credo anch'io nella SSIS come scuola che va a colmare una lacuna in materia di preparazione degli insegnanti, sono anche convinto che l'istituzione di questa vada fatta tenendo conto dei diritti di chi c'era gia ad aspettare con l'abilitazione in mano.
D'altra parte queste abilitazioni con Concorso Ordinario del 1990 o con il piu' recente del 1999 le ha sempre date il Ministero attraverso i Provveditorati ed ora è come se lo stesso pretendesse, al fine di snellire e/o velocizzare i nuovi sistemi di acquisizione delle abilitazioni e delle specializzazioni per l'insegnamento (SSIS), di dimenticarsi dei tanti abilitati che da anni aspettano, nella condizione di "precariato del precariato".
Vi sembra accettabile? Io purtroppo sono ignorante in materia burocratica e legale ma non mi sembra di dire stupidaggini.
Siccome le persone nelle mie condizioni non sono poche (tutti gli abilitati con concorso DM 23/3/90 in ed. musicale, ed. artistica ed ed. fisica sono in situazioni analoghe alla mia causa mancanza di posti e graduatorie infinite) mi chiedo se da parte del Ministero ci sia o meno l'intenzione di prendere in considerazione la nostra situazione attuando corsi specifici di specializzazione per il sostegno o se ci sia qualche sistema per sensibilizzarlo a questa discrepanza che si è venuta a creare. 
D'altra parte il SSIS è una scuola che giustamente richiede molto tempo dato l'obbligo di frequenza oltre a spese 
onerose in tasse scolastiche e materiale didattico, e per chi è nelle mie condizioni e deve anche mantenersi (cioè lavorare) diventa praticamente impossibile.
A 20 anni ero un giovane abilitato pieno di speranza, ora che ne ho 31 mi trovo chiuso in un vicolo senza possibilita' di uscita. 
Vi sarei infinitamente grato se poteste rispondermi con qualche consiglio o informazione in merito a questa situazione per me e per i numerosi che si trovano nelle mie stesse condizioni.

da SALVATORE NOCERA (Vicepresidente della F.I.S.H.): La Sua situazione è paradossale ed al Ministero se ne stanno rendendo conto. Le consiglio di inviare un fax al Min dell'Istruzione, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio fax 06/5895789, scrivendo solo che Lei deve specializzarsi ed è già abilitato e che la SIS di ferrara Le chiede di frequentare l'intero biennio per l'abilitazione già posseduta. Chieda una urgente cortese risposta. Credo che Le risponderanno, poichè stavano già studiando questo problema. Coraggio! Una soluzione sarà certo trovata. Voglia gradire questa mia informazione come un sincero augurio per il nuovo anno e per il Suo futuro.

Lavoro presso una scuola materna parificata come assistente educatore per una bambina portatrice di handicap. Possiedo un diploma magistrale ma sono priva di abilitazione in quanto l'ho conseguito da privatista nel 2000 e non ho potuto partecipare all'ultimo concorso. L'anno prossimo mi laureerò in scienze dell'educazione,sono specializzata nell'handicap, so scrivere progetti educativi individualizzati, l'equipe con cui ho seguito la bimba è molto soddisfatta del mio lavoro e quello che ho studiato mi sta dando molte soddisfazioni ma... malgrado sia quasi una dottoressa in scienze dell'educazione mi sono accorta che la mia laurea non mi permette di fare sostegno nelle elementari. Non c'è nessuna legge che consideri noi laureati in scienze dell'educazione e mi fa rabbia il fatto che però le scuole materne ed elementari statali ci accettino come tirocinanti in ruoli di sostegno all'handicap. Come mai come tirocinanti si ma poi quando si parla di lavoro niente? Io adoro lavorare con i bimbi "diversamente abili" e le chiedo se potrò almeno fare l'assistente educatore alle elementari.

da NICOLA QUIRICO: La normativa vigente, dopo la sospensione dei corsi biennali di specializzazione indetti con il DI 460/98 art.6 , prevede che il corso aggiuntivo per conseguire il titolo abilitante per diventare insegnanti di sostegno per i docenti della scuola dell'infanzia ed elementare sia previsto solo per coloro che si laurereranno in scienze della formazione primaria.
Bisognera' attendere quale sara' il nuovo iter formativo dei docenti previsto dalla riforma Moratti per capire se ci saranno o meno nuove opportunita' di specializzazione sul sostegno anche per coloro in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione.
L'accesso alle graduatorie per assistenti educatori dipendenti da comuni e/o cooperative e' diversificato da provincia a provincia e devi fare riferimento ai bandi specifici per ottenere gli incarichi.

Sono un rappresentante di classe di una quinta elementare di Fiorenzuola d'Arda (PC). Volevo chiedervi se mi potete dare qualche indicazione su dove reperire informazioni recenti relative all'inserimento nella scuola di bambini portatori di handicap ed in particolare alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili (visto l'imminente termine di iscrizione).

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/norme/dm141_99.html

Sono un disabile dell'A.I.A.S. di Pistoia, vorrei sapere se c'è un sito di indirizzi e-mail di centri europei.
Questo perchè, avendo da effettuare una ricerca per il nostro Presidente, mi occorrerebbe qualche indicazione.

Vai in questa pagina: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hlink.html

Sono una neo insegnante di sostegno, non specializzata, in un ist. tecn. in occasione di uno sciopero mi sono ritrovata in una situazione un po' assurda: la mia collega curricolare ha aderito allo sciopero e la segreteria della scuola ha mandato via tutti gli alunni nonostante io non aderissi allo stesso. Dinanzi ad una mia richiesta di chiarimenti mi e' stato risposto che essendo insegnante di sostegno non posso sostituire la mia collega in classe.

L'insegnante di sostegno è contitolare alla classe dove è assegnata. Puoi dire alla tua collega che ripassasse l'ART. 127 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'art. 443 del presente Testo Unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente Testo Unico.
3. I docenti di sostegno assumono la con titolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal ministro della Pubblica Istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Ci sono altre leggi, ma questo è l'abbecedario

Sono un'insegnante di sostegno. Sto attuando un progetto di recupero per una bambina inserita in una classe diversa da quella in cui lavora il mio scolaro e non voglio effettuare supplenze, neanche, all'interno del mio modulo. Lavoro alle elementari. Voi dite di rifiutarmi. D'accordo, ma a quale normativa mi aggrappo? Come fare capire, convincere il Preside che il mio alunno ha dei diritti che lui si rifiuta di riconoscere? Il dirigente scolastico dice:<<Andrea è uno, la classe non può restare scoperta; lei è contitolare per cui non sta supplendo il suo collega, ma semplicemente facendo lezione nella sua classe>>. Forse ha ragione, o no?

Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti:
Legge 104/92, art. 13 comma 6:
<<6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.>>
I docenti di sostegno possono essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato. Vorrei poi aggiungere...
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)
Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi...ecc.
Proprio nei confronti degli alunni in difficoltà,la scuola dell'autonomia sollecita un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali comunque presenti nel contesto. Del resto, ne troviamo indicazione anche negli artt. 12-13-14-15 della legge-quadro (104/92) sull'handicap. Fra gli strumenti collegiali previsti dalla legge stessa, vi sono i Gruppi di lavoro da attivare nell'ambito dell'istituzione scolastica; in particolare, il Gruppo di studio e di lavoro a livello di Istituto: circolo didattico, scuola media, scuola superiore.In linea di massima, il Gruppo di lavoro (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche,interviene per:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia 
degli handicap,classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; [.....]
Competenze di tipo organizzativo:
* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze 
fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
Di fatto, tutto quello che riguarda le ore di sostegno, devono essere stabilite da questo gruppo poi discusse e approvate nel GLH d'Istituto.In particolare poi per i casi gravi, l'assegnazione del Docente di sostegno in deroga alle disposizioni dell'1/138, viene data dal Provveditorato proprio per quel bambino H.
Spero di essere stato chiaro.

E' possibile trovare una schema del P.E.I. e del P.D.F.,al fine di meglio conoscerne gli elementi ?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pomezia.pdf

Cosa si può fare per evitare che l'Insegnante di sostegno venga sistematicamente utilizzato per supplire colleghi curriculari assenti, anche quando é presente il portatore di h.?

Si deve rifiutare e spiegare le ragioni del rifiuto. In presenza dell'alunno H, il docente di sostegno deve rimanere nella classe del disabile

Spesso l'alunno viene portato in altra classe dall'Insegnante di sostegno incaricato di supplenze!

Denunciate il fatto alla famiglia e al GLIP del Provveditorato di appartenenza e se non basta, la famiglia denunci il fatto alla Procura della Repubblica. Il ragazzo non è un oggetto!

Possiamo rilasciare una certificazione dei crediti ad un ragazzo con handicap anche se non completa il triennio della scuola media, ma ha ormai concluso il periodo di obbligo di istruzione? Esiste un modulo per certificare i crediti?
Potrà con questa eventuale certificazione frequentare un istituto superiore?

Il Ministero dell'Istruzione,con la Circolare n. 125/07/2001 ha reso ufficiale i modelli degli attestati dei crediti formativi da rilasciare agli alunni con handicap che non conseguono un titolo di studio avente un valore legale, poiché svolgono programmi differenziati e diversificati rispetto a quelli dei compagni delle scuole superiori. La circolare è importante perché pone termine alle incertezze di molte scuole nel formulare i contenuti di tali attestati che spesso si riducevano a un semplice attestato di frequenza. La circolare invece, impone a tutte le scuole pubbliche e private paritarie l'obbligo di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti, da valere anche per gli uffici regionali per la formazione professionale, per gli uffici provinciali di collocamento al lavoro ed in regola con le direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, con particolare riguardo ai crediti formativi maturati durante gli studi e che debbono quindi essere ufficialmente riconosciuti da chiunque.

Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano:

-          Le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi;

-         Votazione complessiva ottenuta;

-          Materie di insegnamento ricompresse nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna;

-          descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;

-          permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;

-          fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

-          essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Sono un insegnante di sostegno e nella mia scuola media frequenta per il primo anno, dopo una "lunga permanenza" alle scuole elementari, un'alunna con handicap grave di 18 anni. Il nostro preside sostiene che dal prossimo anno non ha più diritto all'insegnante di sostegno dal momento che ha concluso l'obbligo di istruzione. Avrei bisogno di tutti i riferimenti legislativi in proposito e, nell'eventualità avesse ragione, come fare a scoraggiare queste protratte permanenze alle elementari?
Possiamo rilasciare una certificazione dei crediti anche se non completa il triennio?Esiste un modulo?
Potrà con questa eventuale certificazione frequentare un istituto superiore?

Scuola dell'obbligo e alunni con handicap. Sentenza corte costituzionale 226/2001
La sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo.
a)La sentenza ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 lettera "c". Legge n. 104/92 nella parte in cui preclude la frequenza delle scuole dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quelle che annullano una norma di legge, non è definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono esser e proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli esaminati.
b)La sentenza non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo anno di età tramite l'integrazione dei corsi d'istruzione per adulti previsti dall'O.M. del 1977 la quale all'art. 4 comma 6, prevede che in tali corsi l'integrazione degli alunni con handicap "viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".
c)L'argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età tra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dell'integrazione scolastica nelle "classi comuni" della scuola dell'obbligo che non risultavano con tanta chiarezza neppure nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.
d)Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni con handicap che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con handicap che la Corte non può né vuole introdurre.
e)Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuola obbligatoria, non può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nell'ambito del Distretto Scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione.
In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.
f)Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28 comma 1 Legge n. 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 Legge n. 104/92. Spesso infine a comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio, dell'art. 13 comma 1 Legge n. 104/92, e della Legge n. 69/2000.
Salvatore Nocera

Sono un'insegnante di sostegno della scuola elementare, vorrei sapere se posso rifiutarmi di supplire un collega di modulo assente, quando Andrea, alunno handicappato, è presente.

TI DEVI RIFIUTARE! Prima vengono le esigenze degli alunni H.

Mi piacerebbe sapere se mia moglie, insegnante di scuola elementare della provincia di Salerno , in quanto moglie di figlio unico che deve assistere genitore ecc....ha diritto a precedenza al momento del trasferimento. Se ,si, mi farebbe cosa gradita se mi indicasse l'articolo della legge ecc...;
Se, no, mi potrebbe indicare una soluzione , sia pure parziale?

* Art. 9 - Precedenze: la novità più importante riguarda il ripristino dei benefici per il "figlio unico" che assiste un genitore con handicap in situazione di gravità (legge 104, art. 33).
Con il presente contratto, oltre a superare il concetto di convivenza, si recepisce l’interpretazione più estensiva già prevista nell’ultimo contratto sulle utilizzazioni, infatti tra le parti si è concordato che "l’unicità" debba derivare dalla circostanza, documentata con autodichiarazione, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede
Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è indispensabile quello di gravità.
Non è più richiesta la convivenza, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b.
Per fruire di questo diritto è necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell’amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede (questo costituisce un diritto incondizionato, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).

Sono un insegnante ITI di un istituto superiore (cattedra 18 ore), la mamma è stata riconosciuta handicappata in situazione di gravità dal 2/11/00 Legge 104/92 ed è invalida comunque dal 27/7/95 legge 118/71. Nel nucleo familiare di mia mamma c'è solo mio padre di anni 85, io risiedo a 7 km tempo di
percorrenza 10/15 minuti con il mio abituale mezzo di trasporto.
Chiedo se ho diritto ai tre giorni/mese di permesso ex L. 104/92 art.33 e successive modifiche?
Chi deve valutare la continuità e l'esclusività dell'assistenza richiesta dalla circ. INPS 133/2000? Basta una mia dichiarazione?

Congedi per eventi e cause particolari
L'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 introduce la possibilità di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non retribuito, non
computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere al riscatto) non superiore a due anni, per gravi e documentati
motivi familiari.
Il successivo Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà sociale della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278, del 21 luglio
2000 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari"), all'
art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire di detto congedo: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in
loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell"assistenza delle persone sopraindicate;
le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di
natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il titolo di sostegno è considerata un'abilitazione al pari per esempio della A043, ecc.?Mi può indicare a tale proposito la normativa afferente il sostegno?

Nella rubrica, trovi diverse pubblicazioni sul sostegno. L'ultima pubblicata: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/bibliosos.html

mi scuso se la disturbo, ma stiamo ancora brancolando nel buio. Le scrivo utilizzando la sua risposta per ricordarle il caso che ci riguarda. Dopo che il bambino infortunato è tornato a scuola, siamo andati dal Direttore didattico per prendere un appuntamento per richiedere delle spiegazioni po almeno per fare il punto della situazione: purtroppo si è rifiutato di incontrarci in gruppo perché altrimenti sarebbe sembrato un processo al bambino (sic!). Di nuovo abbiamo saputo che la classe è così numerosa in base ad una deroga prevista proprio quell'anno (1998) che permetteva di fare classi con più di venti alunni;

Ma ora siamo nel 2001, ed andava applicato il D.M. 141, già dal 1999. Il D.L. che cita la dirigente è il 331 del '98. Ma subito dopo fu emanato il D.M. 72, che non aveva copertura finanziaria e allora fu proposto il D.M. 141, che in base ad un progetto, può prevedere la classe da 20 alunni.

le ore di sostegno sono 18, a quanto dice il Direttore, ed è il massimo che ci possono concedere dal provveditorato di Prato.

Ha ragione il Direttore

Per quanto riguarda l'intervento della Psicologa dell'ASL, il Direttore ha ammesso che anche lei non sa più che pesci prendere...Non abbiamo alcuna intenzione di escludere questo bimbo, che ha una situazione familiare compromessa (é possibile che tutti parlino di botte da orbi prese in quella casa, e che nessuno abbia il coraggio di denunciare il fatto?),

I servizi sociali con il servizio di Neuropsichiatria infantile posso stabilire che il bambino abbia una assistente di base, in modo da prevenire situazioni del genere. Importante è, che non si estrometta il ragazzo dalla scuola. Insomma trovare la soluzione con gli organi preposti.

ma pensiamo di avere il diritto almeno di essere ricevuti dal Dirigente,

Questo, si.

perché ci assicuri almeno una sorveglianza continua.
Quello che dispiace è venire trattati quasi da colpevoli e intolleranti da parte sua, mentre invece la mamma del bambino infortunato non ha sporto nemmeno denuncia all'Assicurazione per non coinvolgere l'altro bambino e non pubblicizzare la cosa. E pensare che l'alunno aggressivo era già stato "scaricato" dalle maestre della prima elementare che frequentava con una liberatoria bocciatura, probabilmente per le insistenze dei genitori dell'altra classe! Concludo subito, scusandomi ancora per la prolissità. Le domande sono le seguenti:
1- Può il Direttore non riceverci?

NO! Assolutamente non si puo' rifiutare. Basta prendere un appuntamento con la segreteria. La carta dei servizi della scuola, lo dovrebbe prevedere.

2- Abbiamo la facoltà di pretendere una sorveglianza continua, anche utilizzando il personale della scuola?

Si, ma non continuativa. L'Ente può assegnare un assistente di base. Sentite anche i servizi sociali (assistente sociale)

3- Come possiamo entrare in contatto con chi segue il bambino, per verificare che le indicazioni "comportamentali" vengano effettivamente seguite?

Quest'ultimo punto, mi fa ricredere sulle vostre buone intenzioni. Non compete a voi. La scuola è l'agenzia preposta all'educazione del bambino, insieme alla famiglia.

Sono il papà di Marta una bimba di due anni e mezzo affetta da sidrome di Down e non riesco ad avere l'insegnante di sostegno per l'asilo nido per mia figlia.
in questo asilo vi è anche un'altro bimbo di un anno con insegnante di sostegno.
Al nostro disappunto il sim di Terni ci ha detto che l'insegnante ce la dovevamo dividere (come se fosse una torta)
Marta è una bambina molto in gamba ed è una buona promessa ed io non voglio che qualcuno possa fermare questo suo sviluppo per esigenze economiche-burocratiche.
Premetto che a Marta le è stata riscontrata un'invalidità del 100%
Come devo comportarmi per far valere i miei diritti?

Il diritto all'educazione del bambino con handicap fin dai primi anni di vita è garantito dalla legge 104792, art.12 comma 1, "al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido". Questo significa che il bambino handicappato ha la priorità nelle graduatorie delle domande di iscrizione al nido.
Si tratta quindi di un diritto ESIGIBILE.
Modalità di attuazione dell'inserimento:
La legge quadro 104/92 però non garantisce pienamente la qualità del servizio dato dall'asilo. Infatti al comma 2 dell'art. 13 l'erogazione del servizio è delegata agli Enti Locali, agli organismi scolastici e alle ASL, che devono stipulare accordi di programma, finalizzati alla predisposizione di progetti educativi congiunti
Per concludere dunque, accetti l'insegnante al 50%, e vedete se dall'Ente riuscite ad avere un supporto di base, anche quello ripartito al 50%.

Sono un’assistente materiale per bambini e disabili portatori di handicap e vorrei sottoporVi una situazione che si è creata nel circolo didattico in cui sono stata assunta. 
In vista di una visita guidata, a cui mi è stato impossibile prendervi parte, l’insegnante di sostegno si è rifiutata di accompagnare gli allievi, per la presenza nel gruppo di un handicappato grave, usualmente a me affidato per le cure igienico/sanitarie.
Nonostante l’intervento della Direttrice scolastica, favorevole all’escursione in mia assenza, l’insegnante di sostegno si è nuovamente rifiutata.
Vi chiedo se l’insegnante di sostegno, con il suo atteggiamento, ha fatto valere un suo diritto oppure non ha adempiuto ad un suo dovere?

L'insegnante può rifiutarsi. Non è obbligatoria la sua presenza, ma può benissimo essere sostituita dal genitore, e questo può essere previsto nella carta dei servizi.


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