a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 16
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un assistente amministrativa con 25 anni di servizio purtroppo dal 1988 ad oggi ho subito 10 interventi. Mi è stata riconosciuta un invalidità al 100% e usufruisco della legge 104. Ovviamente patologia grave con cure radioterapiche e di chemioterapia. Intervento piu' pesante con chemioterapia nel 1999. Ultimo intervento per sospetta recidiva febbraio 2001 e aprile 2002 (negativo).
Mi sono informata per chiedere la dispensa dal lavoro ma mi è stato detto che a tutta la certificazione medica legata
alla patologia devo presentare come supporto anche una relazione psichiatrica.
E' vero?
Quante possibilità ho di riuscire ad avere la dispensa?
Possono collocarmi in altre mansioni? Se si io posso scegliere comunque di andare in pensione con gli anni di servizio che ho?
A quanto ammonterebbe circa la pensione?

E' difficile rispondere a tutte le tue domande, che, oltretutto, investono dei campi diversi. Ti consiglio di rivolgerti ad un Ente di patronato che trovi anche all'interno dell'INPS oppure presso le organizzazioni sindacali.
Puoi leggere le pagine che riguardano l'invalidità e le sue agevolazioni secondo la gravità:
Accertamento Invalidità
Tutela
Agevolazioni sul Posto di Lavoro
Altre Agevolazioni
Aspetti Assistenziali

Riguardo alla legge n. 68 del 12/3/1999, vorrei sapere se esistono indicazioni applicative o circolari successive a quella n.248 del 7 novembre 2000.

Ti invito a leggere nella rubrica:
Norme Integrazione Lavoro
Norme sul Diritto al Lavoro dei Disabili

Sono il genitore di un bambino di due anni e mezzo, disabile al 100%, e fruisco della legge 104. Viste le sue condizioni, necessita di controllo e assistenza 24 ore su 24. Ho chiesto all'assistente sociale del mio Comune, se esiste la possibilità di avere un aiuto domiciliare. Mi ha risposto che l'assistenza domiciliare spetta dopo il compimento del sesto anno di età del bimbo disabile. è vero?

Ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 328/00, l'assistenza domiciliare è considerata un servizio rientrante nei “livelli essenziali dei servizi” che le leggi regionali devono garantire a tutti i cittadini con disabilità. In forza della nuova legge di riforma si può pretendere che tale servizio sia garantito a tutti.
Chi sostiene la non necessità di assistenza domiciliare prima di una certa età, ha una concezione assai riduttiva dei contenuti di tale servizio. Per bambini piccoli dovrebbe avere una forte connotazione educativa oltre che assistenziale. Il servizio va personalizzato caso per caso, ma non vi è alcuna norma nazionale che fissi un'età minima. La competenza è del Comune di residenza del bambino ed è quindi compito del servizio sociale comunale, d'intesa con l'unità multidisciplinare dell'Asl che ha proceduto alla diagnosi funzionale, farsi carico di predisporre un progetto. L'intervento assistenziale non deve necessariamente essere svolto da operatori dipendenti del Comune che può dare in convenzione a un soggetto privato o del privato sociale la gestione di progetti di assistenza domiciliare. Ove il Comune richieda una partecipazione alle spese, non è da dimenticare che il dlgs. 130/00 ha stabilito che per servizi ai disabili si deve tener conto solo della situazione economica del disabile. In aggiunta o in alternativa, il Comune potrebbe attivare degli asili nido, cui il bambino con disabilità ha diritto prioritario di accesso ai sensi dell'art 12 comma 1 della legge 104/92.

Gradirei sapere se al lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine, già beneficiario del diritto a 3 giorni di permesso mensile, vanno decurtati in dodicesimi, i suoi giorni di congedo annuale, o alla normale spettanza di congedi annuali si aggiungono i 3 giorni di permesso mensile. In ogni caso dove posso reperire la parte riguardante il trattamento economico.

Veda nella nostra rubrica https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
- Agevolazioni sul Posto di Lavoro 
- Altre Agevolazioni 
- Aspetti Assistenziali

Vorrei sapere se è possibile ed in base a quali leggi avere in classe una persona appartenente a qualche associazione di volontari per aiutare nel contenimento di un bambino disabile, tenuto conto dell'esiguità delle ore nelle quali sono presenti l'insegnante di sostegno e l'assistente educativa.

Nella scuola non possono prestare la loro opera associazioni per questo tipo di assistenza.
In attuazione di quanto previsto dall'art.36, c.5 del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 lo svolgimento delle seguenti mansioni, con riferimento alla presenza di bambini in situazione di handicap: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse", vanno eseguite dai collaboratori scolastici.
Leggere la nota:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/nm301101.html 
Per eventuali denuncie da parte dei genitori dell'alunno:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/index.html 

Sono un insegnante "di sostegno" della provincia di Caserta, "di ruolo" nel II° grado per l'area AD02-Umanistica.
Da pochissimi anni mi trovo ad insegnare in classi con allievi in situazione di handicap.
Per il prossimo anno scolastico 2002/2003, mi e' stato assegnato un alunno, di 14 anni, iscritto al primo anno di un ITC, affetto da tetraparesi spastica accompagnata a deficit dell'apprendimento (ha una eta' mentale di ca. 8/9 anni) e che riesce a pronunciare solo qualche sillaba.
Sa leggere e comporre semplici parole e frasi, nonche' riconoscere i numeri arabi, grazie anche all'uso del PC e del software Clicker 4.0 .
Per un perfezionamento professionale finalizzato ad un intervento didattico il piu' adeguato e calibrato possibile, sarei interessato a testi, pubblicazioni, riviste, software per "trattare" allievi con questo tipo di handicap.

Veda: Libri e Prelievo dei software gratuiti

Sono sorella di un ragazzo autistico, nato il 14.2.1961, ora ricoverato presso una cooperativa.
Il Comune, di cui io sono dipendente, ha richiesto a mia madre per il pagamento della retta, tutta la pensione e l’accompagnamento di mio fratello, più una parte della sua stessa pensione. Ora però scrive ad entrambe (sia a me sia a mia madre) comunicando l’applicazione di un nuovo regolamento relativo alla concessione di vantaggi economici per ricoveri in istituto, per cui richiede ad entrambe una serie di documentazione (CUD, 730, ROGITO, MUTUO O CONTRATTO D’AFFITTO ESTRATTO CONTO) AL FINE DI RIDETERMINARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA.
Volevo cortesemente sapere come posso controbattere a una simile richiesta. So che voi fornite il testo di una raccomandata da inoltrare a questo scopo. Gradirei gentilmente riceverla al più presto.

Può rivolgersi direttamente a Francesco Santanera, presidente del C S A, Coordinamento sanità ed assistenza, Direttore della rivista "Prospettive assistenziali" Via Artisti n. 34 Torino, tel 011 8122327. Può parlare anche alla dr.ssa Maria Grazia Breda.

Un p.h. grave (con adempimento dell'obbligo scolastico e senza possibilità di collocamento al lavoro, neanche protetto, per la grave patologia da cui è affetto ) è tenuto a rispettare l'obbligo formativo? nel caso di non adempimento dell'obbligo formativo (anche per i minori non p.h.) che cosa succede?

Risponde Salvatore Nocera:
La norma dell'art 68 della L.n. 144/99 sull'obbligo formativo riguarda tutti.L'obbligo può attuarsi non solo a scuola ma anche con la formazione professionale o con l'apprendistato o con percorsi integrati fra queste possibilità.
La cosa migliore, data la gravità della situazione, potrebbe essere un corso di formazione professionale di primo livello concernente l'acquisizione di autonomie minime.

Lavoro presso lo Sportello disabili della Regione Lombardia, le scrivo perchè sono appena stata contattata dal direttore scolastico di un istituto superiore di Enna. Lo stesso mi chiedeva a proposito di un disabile 26enne - in possesso del diploma di terza media - che chiedeva di potersi iscrivere presso il suo istituto, nonostante avesse abbandonato gli studi negli anni precedenti. E' possibile per lo stesso iscriversi? Un eventuale rifiuto è a discrezionalità del capo di istituto o del Provveditorato? Su che base possono o non possono rifiutare la domanda? Sa a chi posso rivolgermi per avere una risposta?

Risponde Salvatore Nocera:
Nessuna norma vieta l'iscrizione alle scuole superiori con riguardo all'età. Per gli alunni con handicap, anzi, la Sentenza n. 215/87 della Corte Cost. garantisce il diritto all'iscrizione, purchè l'aspirante sia in possesso del diploma di licenza media, ed il diritto alla frequenza con la conseguente logica nomina dell'insegnante per attività di sostegno. L'art. 12 comma 4 della L. 104/92 stabilisce che nessun handicap o minorazione può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica; ne discende che un rifiuto potrebbe configurare l'ipotesi della fattispecie penale dell'omissione d'atti d'ufficio. La recente Sentenza n. 226/01 della Corte Cost., secondo cui gli alunni con handicap maggiorenni non possono frequentare i normali corsi mattutini (per grande divario di età con i compagni), ma quelli serali per adulti in base alla CM n. 445/97, riguarda esclusivamente i corsi di scuola media. Nulla dice in merito a quelli di scuola superiore; taluni CSA incoraggiano i dirigenti di scuole superiori a rifiutare iscrizioni di alunni con handicap maggiorenni sulla base di questa ultima Sentenza. A mio avviso questa interpretazione è contraria sia alla legge, che alla stessa Sentenza della Corte. Cosa diversa sarebbe se un alunno con handicap, dopo aver frequentato un corso di scuola superiore con tutti i benefici che la legge gli garantisce, si iscrivesse ad altro corso, per mancanza di progettualità nella sua vita dopo il primo diploma. Ciò sarebbe una palese violazione della logica dell'integrazione che verrebbe degradata a livello di "parcheggio". In questi casi le singole scuole superiori, pur essendo tenute, a mio avviso, ad accettare l'iscrizione, debbono far presente, io ritengo, formalmente che l'alunno, però, non potrà godere dei benefici degli alunni con handicap, avendone già goduto.

La circolare del Ministero dell'Istruzione del 30.11.2001, avente ad oggetto "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap fa il punto su quelle che sono le competenze in materia di diritto allo studio da parte di alunni disabili, precisando che, l'assistenza di base spetta all'istituzione scolastica mentre ai comuni spetta l'intervento specialistico da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola.
Tra queste figure viene ricompresa quella dell'assistente educativo.
Si chiede di conoscere quali siano le competenze e le mansioni svolte da detta figura specialistica e quale sia la normativa di riferimento.

Puoi visitare questa pagina https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html

Sono un'educatrice di una comunità alloggio per minori che ospita una bambina di 11 anni con tetraparesi spastica, vorrei sapere se siete a conoscenza di una legge che dispone contributi regionali o provinciali per la messa a norma del pulmino di trasporto pubblico scolastico. Il comune in cui va a scuola la bambina è reticente a fare le necessarie modifiche per dare alla stesse la possibilità di usufruire di tale servizio adducendo mancanza di fondi.

Veda:
Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/19Trasp.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1989023.htmlVale ovviamente ancora di più per i bambini con handicap
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/02Assis.html

In possesso della certificazione MOD B/H che prevede l’assistenza della figura dell’educatore per la frequenza del ciclo scuola media superiore (Istituto Magistrale), mia figlia affetta da sindrome di down è stata affiancata per il primo anno da tale figura , mentre per l’a.s. 2002/03, l’ente locale mia ha comunicato: prima l’intenzione di sospendere il servizio, poi a seguito delle mie rimostranze il proseguimento in via del tutto eccezionale del servizio con orario dimezzato da 12 a 6 ore settimanali con una comunicazione arrogante, confusa e minacciosa.
Sono convinta che mia figlia abbia il diritto di avere tale figura, che è servita a contribuire al suo successo scolastico, e che il comune non possa arbitrariamente negarlo senza motivazioni valide (quella indicata dall’ente è che mia figlia ha assolto l’obbligo scolastico). Non ho intenzione di accettare la situazione!
Chiedo gentilmente delle indicazioni su come muovermi per far valere i diritti di mia figlia.

Risponde Salvatore Nocera:
In base all'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 , l'assistente educativo deve essere assegnato, trattandosi di scuola superiore, non più dal Comune, ma dalla Provincia. Se trattasi della provincia di roma, può, in caso di rifiuto della stessa, rivolgersi al Difensore civico, con sede presso la stessa provincia.
Pertanto il Dirigente scolastico invii subito la richiesta alla Provincia.

Ho conseguito un attestato di qualifica professionale di "Assistente e tecnico di supporto per centro disabili, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845 del 21/12/1978 e dell' art. 22 della L. R. n 18 del 19/04/1985, a conclusione di un corso di 700 ore, indetto dalla Associazione Nazionale C.P.H. Vorrei sapere se tale titolo è valido per l' inserimento professionale presso i centri privati per soggetti disabili.

Risponde Salvatore Nocera:
Giacchè la materia delle figure professionali presso i servizi sociali è di competenza delle regioni, deve verificare se, in base alle leggi della Sua regione il Suo titolo è valido per lavorare dove Le interessa. A me pare che il Suo titolo dovrebbe essere valido per tale tipo di lavoro; non lo sarebbe per svolgere attività di sostegno nelle scuole.

Seguo il sito da vari mesi ed ho avuto un valido aiuto da Lei Rolando e dall'Avv. Nocera ma ora credo di dovere andare pesante contro una scuola che oltre a molti ritardi ed omissioni addirittura si rifiuta di preparare le insegnanti curriculari ad affrontare l'handicap autistico di mio figlio e non costituisce un gruppo di lavoro H. per seguire lo stesso.
Ho scritto più volte alla Dirigente scolastica che sorridendo mi risponde di avere la mani legate dalla burocrazia!?
O mi prende in giro o è ignorante da fare paura o è semplicemente inadempiente comunque vorrei conoscere i modi ed i termini da usare per denunciarla e nel caso anche il team delle insegnanti.

Risponde Salvatore Nocera:
Ritengo  che non sia necessario, almeno per ora, giungere alle denunce penali.E' sufficiente inviare una lettera , quale "cliente del servizio scolastico", al Dirigente, che è il responsabile della sua efficienza ed efficacia.Il dirigente non ha nessuna mano legata. Infatti, nell'arco temporale compreso  fra il 1 Settembvre e l'inizio delle lezioni, i docenti curriculari sono a scuola e possono quindi organizzare un breve corso di aggiornamento.Quanto ai docenti, questi possono essere gli esperti delle associazioni presenti sul territorio e designati dalle famiglie; quanto ai finanziamenti, questi si rinvengono  nella c m n. 139/01,nella nota ministeriale prot. n. 186/02 e nella Direttiva n. 74/02.
Se poi la Sua scuola si mette in rete con altre scuole, è possibile  ridurre i costi gestionali del corso, che comunque dovrebbe avere un breve richiamo, prima degli scrutini di primo e secondo quadrimestre.
Queste sono le proposte che la FISH va facendo da tempo ed ha formalizzato al Ministro dell'Istruzione.Sono proposte minimali, a basso costo e pienamente rispettose del'autonomia scolastica e della libertà e professionalità   della funzione docente.

Siamo quattro insegnanti della scuola dell'infanzia del Comune di Urbino, in servizio a tempo pieno nello stesso comune dal 1972-73. Siamo tutte in possesso del diploma di SCUOLA SUPERIORE MAGISTRALE ORTOFRENICA non riconvertito e rilasciati dal 1968 all'agosto 1975.
Abbiamo la necessità di sapere con sicurezza e con una certa urgenza se il nostro diploma è valido ai fini del sostegno per bambini psicofisici nella scuola dell'infanzia. Ci siamo recati presso la scuola dove abbiamo conseguito il diploma, questa è la risposta: I corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art.404 del regio decreto 26 aprile 1928 n 1297 sono stati aboliti dal D.P.R. 31 ottobre 1975 n 970 art 8.
Per quanto attiene alla validità dei titoli di specializzazione precedentemente conseguiti sono stati fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ed erano altresì validi ai fini della missione al primo concorso indetto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. I possessori di titoli di specializzazione o i possessori di titoli monovalenti riconvertiti in polivalenti in base all'O.M. n. 194/86, se di ruolo, possono svolgere attività di sostegno con qualunque alunno in situazione di handicap, come previsto dal comma 2 dell'art.36 del O.M. n.127 del 16 maggio 1991.
Visto che i pareri circa l'interpretazione della legge sulla validità sono discordi ci siamo rivolte al suo sito dietro consiglio del provveditorato agli studi.

Risponde Salvatore Nocera:
Tutto quanto da Voi scritto era vero sino all'approvazione della L.n. 270/82 che all'art 61 , confermato dal decreto legislativo n. 297/94, stabilisce che sono validi tutti i titoli di specializzazione conseguiti anteriormente all'entrata in vigore del dpr n. 470/75,senza più la necessità che siano stati utilizzati al primo concorso utile o che siano stati utilizzati per svolgere attività di sostegno in un certo periodo.
Quindi i Vostri titoli sono validi, anche se io ho dissentito con articoli da questa sanatoria generalizzata

Sono la responsabile del Servizio socio-culturale del Comune di Erchie (BR), dovendo provvedere all'acquisto di arredamento scolastico per alunni disabili, chiedo se vi sono (e quali sono) aziende specializzate nella produzione e vendita di tali ausilii. 
In particolare si richiedono banchi ad altezza regolabili con piani provvisti di incavo anteriore e di bordi rialzati e poltroncine imbottite con braccioli e divaricatori

Risponde Flavio Fogarolo:
Per avere qualche indirizzo della vostra zona potreste chiedere informazioni alla vostra ASL , in particolare al servizio che si occupa di protesi e ausili. Anche se questi oggetti non sono inseriti, a quel che mi risulta, nel nomenclatore tariffario, le ditte che li producono o distribuiscono sono praticamente le stesse che trattano carrozzine, stabilizzatori o altro.. e sono quindi ben conosciute dagli uffici dell'ASL.
In alternativa a livello nazionale posso segnalare questo catalogo dove sono presenti gli arredi che cercate: http://www.colombogiuseppe.it/Promozioni/Promozioni%20Estate%202001.doc

Vorrei acquistare online, per mio figlio disabile motorio, una tastiera speciale.  Vorrei sapere come inviare i documenti per avere la riduzione dell'Iva al 4%, in base alla legge che prevede la riduzione dell'IVA al 4%. Normalmente presento la copia della richiesta del prodotto con firma e timbro del medico specialista Asl, una autocertificazione del diritto all'aliquota agevolata per appartenenza alla L.104/92 e la fotocopia di un documento.

La legge n. 30/97 prevede la riduzione dell'Iva al 4% per gli acquisti di ausilii tecnologici per migliorare l'autonomia da parte di persone disabili riconosciute handicappate ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92. Per avvalersi di tale agevolazione, però, l'interessato deve consegnare al fornitore, oltre all'autocertificazione circa la situazione di handicap e la copia di un documento di riconoscimento, anche la certificazione dell'Asl che autorizza l'acquisto, con Iva ridotta, dell'ausilio tecnologico, in quanto funzionale ad aumentare l'autonomia con riguardo alla specifica minorazione. Tutto ciò rende estremamente difficile, se non impossibile, l'acquisto di tali ausilii per via elettronica. I siti attualmente predisposti dalle ditte venditrici per l'acquisto automatico non prevedono tra le varie opzioni una su cui sia indicata l'Iva al 4%, ma compare solo la casella con l'Iva al 20%. Se l'interessato cliccasse su questa casella, automaticamente perderebbe l'agevolazione, dal momento che il Codice civile all'art. 1476 prevede che la vendita è un contratto consensuale e cioè si conclude nel momento stesso in cui il proponente (ditta) riceve dall'acquirente la sua accettazione (clic sulla casella Iva al 20%).
Sarebbe indispensabile che i siti vengano ristrutturati con due possibilità: o si inserisce una nuova casella con Iva al 4%, o si inserisce nella casella dell'Iva al 20 la possibilità di un'annotazione da parte dell'acquirente. Entrambe le ipotesi richiedono ulteriori operazioni. La ditta non può eseguire il contratto se prima non riceve l'originale della prescrizione autorizzatoria della Asl. Si potrebbe prevedere che l'Asl spedisca via e mail all'utente la prescrizione autorizzatoria e questi la ritrasmetta alla ditta fornitrice.
Occorrerebbero due interventi: uno di carattere informatico da parte dei gestori dei siti che li rendano idonei ad attivare una delle due opzioni sopra indicate; un secondo intervento dovrebbe invece essere di carattere normativo. Il ministero dell'Industria, che ha già regolato in via generale il commercio elettronico, dovrebbe con apposita circolare rendere obbligatoria una delle due opzioni, in modo da garantire l'esercizio del diritto in via elettronica all'agevolazione fiscale. La richiesta di un intervento normativo è coerente con la direttiva europea n. 2000/31/CE: «Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica».
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili

Sono la mamma di un bimbo disgrafico , che quest' anno ha frequentato la classe quinta elementare e ha concluso l' anno scolastico con gli esami di ammissione alla classe prima media , il mio bimbo e' seguito da un' equipe . Sia io che loro abbiamo sentito la necessita' di visionare i compiti del bimbo facendo richiesta di una copia dei suddetti, la scuola ci ha risposto che potevamo solo visionarli e che non potevamo averne alcuna copia. Ora io vi chiedo non esiste alcuna legge o metodo per averne una copia da visionare insieme al gruppo che segue il mio bimbo?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/trasparenza.html

Sono un funzionario del comune di Casteltermini (AG) desidero ricevere qualche bozza di progetti individualizzati per portatori di handicap ai sensi della 104/92

Risponde Salvatore Nocera:
Se Lei si riferisce ai progetti d'integrazione scolastica, questi sono personalizzati e quindi non riproducibili in serie. Posso però darle lo schema strutturale, secondo quanto stabilito sia dall'art 41 del D M n. 331/98 , sia dal D M n. 141/99:occorre indicare gli obbiettivi che si intende perseguire, le metodologie didattiche da realizzare, i mezzi di verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi.

Sono un insegnante precario in possesso dell'abilitazione per l'ambito disciplinare 4, materie letterarie nella scuola media e scuola superiore e del titolo di specializzazione biennale polivalente per il sostegno. Sull'attestato finale di specializzazione viene riportata la seguente dicitura " Diploma di Specializzazione Polivalente per l' ordine di scuola secondaria di II grado". 
E' possibile, con tali titoli, aspirare ad un incarico a tempo indeterminato nella scuola media e/o nella scuola superiore?
Esiste una normativa in riferimento?

Se, in base al posto da Lei occupato nelle graduatorie permanenti e sulla base dei posti organici di sostegno assegnati alle Sue classi di concorso,si rendesse disponibile un posto di sostegno, Lei avrebbe titolo a divenirne titolare.

Nella scuola dove insegno, un IPSIA, quest'anno per la prima volta 3 alunni con handicap lieve si sono trovati a frequentare la 4^ classe, dopo aver superato l'esame di qualifica con prove differenziate, ottenendo cioè il solo attestato di frequenza.
Poiché i 3 ragazzi erano già da due anni inseriti in un percorso misto con la F.P. per la frequenza di un corso riservato ad alunni disabili, non abbiamo ritenuto di cercare di inserirli all'interno del percorso professionalizzante, la cosiddetta 3^ area, anche perché c'erano troppi punti interrogativi.
Adesso il problema si ripropone, in vista del prossimo A.S. per un'alunna che però non frequenta alcun corso alternativo.
La domanda a questo punto è: come inserire questa ragazza all'interno della 3^ area? ovvero, possono gli enti di F.P. rifiutare il suo inserimento, pur con un programma differenziato? chi si dovrebbe occupare di lei, gli insegnanti di sostegno della scuola, o altri? nel primo caso, dovrebbe essere in aggiunta al monte ore, o all'interno dell'orario settimanale? e chi paga?

Il D.M. n. 99 del 15 aprile 1994, relativo al nuovo ordinamento del biennio post qualifica degli istituti professionali prevede per le classi quarte e quinte la frequenza della terza area che può essere realizzata in modo integrato (con i centri di formazione professionale) o in modo surrogatorio (con le agenzie esterne alla scuola).
Gli allievi iscritti in quelle classi hanno il dovere, come gli alunni di tutte le classi, di frequentare tutte le ore di lezioni compresa la terza area.
Generalmente la terza area è comprensiva di lezioni teoriche e di stage.
Il consiglio di classe deve scegliere lo stage più adatto alle competenze e alle potenzialità di ciascun alunno in modo che lo stage risulti un percorso formativo e non un addestramento.
Pertanto sia l’Istituto professionale, sia il centro di formazione professionale non possono rifiutare l’iscrizione. Per i centri di formazione professionale vale l’art. 17 della L. n. 104/92 che impone loro l’accettazione di iscrizione di alunni con handicap. Per gli istituti secondari vale la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/88.
Piuttosto per un percorso integrato diviene importante la stipula di una convenzione fra istituto di istruzione professionale ed il centro di formazione professionale, nel quale siano stabilite le rispettive competenze ed i rispettivi impegni.
In tale convenzione deve essere previsto se e per quante ore l’insegnante per il sostegno segue l’alunno durante lo svolgimento della terza area; ovviamente il centro di formazione professionale deve garantire il tutor per lo stage.
Tutto deve essere riportato nel Piano Educativo Individualizzato.
L’insegnante per il sostegno può, in base alla convenzione, seguire l’alunno anche nel centro di f.p. se ciò avviene in orario di servizio, non ci sono problemi; se avviene in orario aggiuntivo debbono essergli pagate le ore aggiuntive o dalla scuola o dal centro di f.p., secondo quanto stabilito in convenzione. In tali casi ha anche diritto ad una assicurazione aggiuntiva sempre a spese dell’uno o dall’altro ente presente in convenzione.

Sono genitore di una bambina down, che frequenta la II professionale, vorrei sapere se le tasse scolastiche sono obbligatorie anche per i portatori di handicap.

Il problema delle tasse scolastiche si è posto con l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno, da realizzarsi normalmente nella scuola superiore, avvenuto con la L.n. 9/99. Per le persone con handicap è da tener presente l'art 29 della L.n. 118/71 che stabilisce l'esenzione dalle tasse scolastiche per loro. Però l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico in materia di istruzione, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dice che sono dispensati dal pagamento dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, oltre gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica solo i ciechi civili (D.L.297/94 comma c).
Norma erronea e chiaramente anticostituzionale.
Le Università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390." (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172), art.8 comma 1.

Sono un'insegnante di sostegno di un bambino di V° elementare.Si è deciso di fermarlo con il consenso dei genitori e sentito il parere dell'equipe medica. Si profila comunque uno scontro con le insegnanti della classe IV° che il prossimo anno dovrebbero accogliere l'alunno, le quali non sono d'accordo a fermarlo . Il bimbo è affetto dal morbo di Auchan per cui vista la prospettiva di una vita breve gli si vuole evitare il trauma dell'allontanamento da un ambiente a lui congeniale e particolarmente favorevole. Chiedo se posso far valere queste ragioni per fermarlo. Se sì in base a quale legge.

Risponde Salvatore Nocera:
Avrei delle perplessità ad individuare una norma che giustifichi una ripetenza per motivi psicologici-terapeutici e non educativi. L'integrazione nella scuola è cosa diversa dall'integrazione in un gruppo di riferimento per fini di socializzazione. E poi, andare in prima media con qualche compagno di V elementare, non può essere altrettanto utile?

Attualmente nella stesura dell'orario scolastico, l'insegnante di sostegno ha delle ore in compresenza con il docente curriculare.
I colleghi di lettere, matematica e lingue chiedono la presenza dell'insegnante di sostegno a volte a discapito delle altre materie.
L'assistente ad personam assegnato dai Servizi Educativi del Comune, affianca l'alunno per un carico di ore superiore a quello dell'insegnante di sostegno. Con questa modalità, discutibile, si garantisce ai colleghi e alla famiglia una presenza accanto all'alunno disabile durante tutte le ore di lezione.
In questo modo, però, il coinvolgimento dei colleghi curriculari nei confronti del disabile viene meno in quanto le ore che gli insegnanti di sostegno non coprono, per ragioni di organico, vengono di fatto coperte dagli assistenti o dagli obiettori.
Chiediamo: considerate le difficoltà organizzative e didattiche nella stesura di un orario scolastico funzionale, dei ruoli di ciascuno, il docente di sostegno può avvalersi della compresenza dell'assistente ad personam, lasciando in classe l'alunno per le ore che rimangono scoperte, senza prevedere orari distinti per l'insegnante di sostegno e l'assistente o l'obiettore?
Se sì, a quale norma riferirsi per discuterne con il Dirigente Scolastico ?

Risponde Salvatore Nocera:
L'assistente educativo non è certo un surrogato dell'insegnante per il sostegno ed entrambi non sono certo l'alternativa agli altri insegnanti di classe nell'integrazione dell'alunno con handicap. Pertanto tutto dipende dalla programmazione che tutto il Consiglio di classe fa, ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92 e del dpr n. 416/74.Tale programmazione può anche prevedere la compresenza dell'assistente e dell'insegnante per il sostegno. Bisogna però evitare comunque che l'uno e l'altro siano dei tappabuchi per lasciare liberi gli altri insegnanti di disinteressarsi dell'integrazione dell'alunno con handicap, pensando solo agli altri alunni.

Un ragazzo distrofico di anni 22 che ha già frequentato l'istituto commerciale conseguendo il diploma l'anno scorso, può adesso (dico adesso a giugno) iscriversi ad un altro istituto o stesso commerciale con indirizzo diverso?
Cosa potrebbe obiettare il preside o la segreteria se avanzasse adesso l'iscrizione?
e cosa potrebbe rispondere la famiglia alla scuola?
Purtroppo il ragazzo, abbandonata la scuola, è caduto in uno stato depressivo ed avrebbe bisogno di riprendere la scuola visto che in paese non c'è altro.

Risponde Salvatore Nocera:
Nessuna norma vieta ad un cittadino di iscriversi ad un tipo di istituto superiore. Certo se questa diviene la modalità per occupare il tempo, la scuola diviene un parcheggio e l'integrazione diviene una burletta.Sarebbe meglio puntare su un corso professionale. Comunque nessuno può impedire l'iscrizione.

Le chiedo gentilmente di chiarirmi un dubbio:
sono una docente di sostegno suddivisa su due casi per 9 ore sull'area linguistica di ciascuno, le altre 9 ore sono svolte da una mia collega sull'area scientifica; in sede di scrutinio, la mia collega sosteneva che nel caso di votazioni per la promozione o la non ammissione di tutti gli alunni delle nostre due classi, noi avevamo diritto a mezzo voto ciascuna, perché copriamo una cattedra da 18 ore; mi sono rivolta al Preside che una prima volta mi ha detto che vaevo diritto a un voto pieno (di cui rimango convinta), poi qualche giorno dopo al secondo scrutinio non ha ribadito né si, né no, ho anche chiesto di vedere la normativa ma nessuno sa niente, potrebbe indicarmi la Legge da controllare?

Risponde Salvatore Nocera:
Non esiste una normativa precisa. Ci si basa su un criterio di buon senso. L'insegnante per il sostegno è contitolare della classe e vota per tutti gli alunni. Ora, nel caso di più insegnanti sullo stesso alunno, se si desse a ciascuno un voto, il voto di questi sarebbe superiore a quello degli altri colleghi, che hanno solo un voto per ogni disciplina. Quindi sembra più conveniente fare una media fra i voti di tutti gli insegnanti per il sostegno.

Vorrei chiedere alcuni chiarimenti:
1) nella scuola elementare che frequenta mio figlio ci sono due prime con lo stesso modulo, l'insegnante di sostegno che segue mio figlio è tenuta a firmare le pagelle relative anche all'altra prima ?
2) L'insegnante di sostegno di ruolo affidata a mio figlio ha chiesto il trasferimento, che gli è stato accordato, il Provveditorato però non ha per adesso provveduto ad assegnare un altro insegnante di ruolo, cosa dobbiamo fare? come ci dobbiamo comportare?

Risponde Salvatore Nocera:
L'insegnante per il sostegno deve firmare solo le pagelle delle classi ove sono iscritti alunni con handicap.
Se il Dirigente scolastico non fa la richiesta, entro il 10 Luglio, di un nuovo insegnante specializzato, certo il CSA non glielo dà d'ufficio.

Desidero ricevere informazioni riguardo agli alunni diversamente abili e le assegnazioni delle ore dei docenti di sostegno.Chiarimenti sui rapporti in deroga e rapporto 1a 1.Quali sono i criteri e chi lo stabilisce?

Veda: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/lintscofin2002.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/diorganici_02.html

Sono portatore di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari all'80% nonchè beneficiario lex 104/92 art:21.La mia patologia(siringomieliacon idrocefalo e sindrome di Arnold chiari) mi ha portato ad avere ben 5 interventi e comporta sindrome dolorifica e difficoltà di deambulazione che sono evidentemente da ritenere condizione di handicap grave, dal momento che la stessa medicina legale della mia ASL Salerno 2 mi ha rilasciato tesserino per il parcheggio in aree riservate. Ebbene, il mio preside (sono un insegnante) rifiuta di concedermi i 3 giorni di permesso previsti dall'art.33, in quanto, a suo dire, l'handicap grave deve necessariamente comportare un'invalidità del100%
DOMANDA: è legittimo tutto ciò? Io come posso far valere eventuali diritti?

Il riconoscimento della “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3” cioè tra il 75% e il 99% dà diritto a percepire l’assegno mensile 
Il riconoscimento della “totale inabilità lavorativa: 100%" dà diritto a percepire la pensione di inabilità 
Il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a percepire pensione di inabilità e indennità di accompagnamento 
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33,permessi sul posto di lavoro, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Sono insegnante di sostegno nella scuola media, la mia alunna ha conseguito la terza media e si è iscritta alla scuola superiore.E' possibile avere un incarico anche a tempo determinato alla scuola superiore(ho l'abilitazione)con la suddetta alunna?ho letto del dm331/98 art 43.vorrei sapere se c'è un termine per la presentazione del progetto e a chi rivolgermi per chiarimenti più dettagliati.Inoltre posso chiedere l'utilizzazione su sostegno(da s.media inf. a s.media sup.)nella scuola dove l'alunna si è iscritta?

Risponde Salvatore Nocera:
Il progetto di sperimentazione deve essere approvato dagli organi della scuola di provenienza e da quella di destinazione. Deve inoltre essere presentato al Direttore scolastico regionale dal Dirigente della nuova scuola.Deve infine essere approvato dal Direttore scolastico regionale, probabilmente come utilizzazione nella nuova scuola.

Sono insegnante di sostegno con incarico a tempo indeterminato in servizio presso la scuola media " Manzoni" di Mottola (TA).
La mia attività di sostegno è diretta a un alunno audioleso neurosensoriale grave.
Frequento presso l'ENS di Taranto il primo anno di corso sulla lingua italiana dei segni per autoaggiornamento.
Il corso di 120 ore costa € 430.
Vorrei sapere se posso fare richiesta al Dirigente scolastico di rimborso spese e se l'ENS onlus è accreditato presso il Ministero della Pubblica istruzione.

Risponde Salvatore Nocera:
Suppongo,data la notorietà del'ENS, che esso sia accreditato presso il Min dell'Istruzione. Non condivido affatto che un insegnante specializzato debba frequentare corsi di aggiornamento a proprie spese. Ci sono per questo i corsi di alta qualificazione. Inoltre l'ENS è una delle tre associazioni storiche che , per questo motivo, ricevono abbondanti finanziamenti dallo Stato e dalle Regioni. Quindi i corsi da loro svolti dovrebbero essere gratuiti o a scarsissima partecipazione dei frequentanti. Infine, se l'alunno audioleso è ben protesizzato, mi chiedo a che serve la LIS, bastando la lettura labiale,. Ma di questo è bene che l'interessato si rivolga ad enti specializzati come la FIADDA che ha la sede nazionale a Genova, presieduta da SIlvana Barone.

Il mio alunno sordo non è protesizzato èd è figlio di non udenti segnanti e pertanto la sola lettura labiale non basta perchè l'alunno spesso non comprende quello che si dice e si stanca a leggere sulle labbra; La sua lingua naturale è quella dei segni; egli è abituato a "vederle" le voci e non a sentirle. Anche la mia formazione nel 1991 era su tradizioni oraliste ma la situazione contingente di questo alunno mi ha fatto aggiornare e, grazie a Internet, avere tutte le informazioni relative a che, per questo alunno, fosse necessario avere l'assistente alla comunicazione o interprete LIS. Nei corsi di alta qualificazione si fanno appena 8 ore di LIS contro le 120 ore specifiche del primo anno del corso suddetto.
I genitori dell'alunno hanno presentato domanda di assistente alla comunicazione per ben due anni e il Dirigente scolastico l'ha inviata agli Enti locali senza risposte adeguate. Il Consiglio di classe ha subito presentato un progetto chiamato Bilinguismo Italiano/LIS rivolto a tutta la classe per dare all'alunno sordo la possibilità di partecipare per apprendere in condizioni di pari opportunità e per rompere l'isolamento dandogli la possibilità di interagire con i coetanei. Spero comunque che questo alunno sia più fortunato alla scuola superiore.
L'anno prossimo seguirò anche il fratellino di questo alunno anch'egli non udente, il quale è diventato quasi insufficiente mentale a causa dell'insegnamento che non ha tenuto conto della sua lingua naturale.
Vorrei sapere:
Avendo risposto gli Enti locali che non hanno un capitolo in bilancio e che potrebbero dare solo un contributo, la Scuola Media può in base alla Legge 69/2000 e alle C. M. 139/2001 e 235/00 assumere direttamente l'assistente alla comunicazione, il cui compenso è pari a 25,82 EURO onnicomprensivi e per minimo 15 ore settimanali attingendo anche ai fondi che dovevano essere destinati agli istituti atipici?
Nella Scuola superiore penso che questo si possa fare senza ombra di dubbio!
Nell'elenco degli Enti accreditati presso il MIUR l'ENS non è presente e quindi potrei chiedere al Presidente dell'ENS nazionale di farsi accreditare?

Risponde Salvatore Nocera:
Se le cose stanno così, allora non solo Lei può utilizzare le norme da Lei citate, ma può aggiungere anche la nota ministeriale n. 186 del 30 Aprile 2002. Inoltre la L.n. 67/93 stabilisce che la Provincia deve assicurare l'assistenza scolastica ai sordi nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le forme di assistenza si comprende anche quella di fornire interpreti gestuali nelle scuole. E' strano che l'ENS non sia ancora accreditato.può farlo subito, però deve essere la sede nazionale a chiederlo, chiedendo contemporaneamente anche l'autorizzazione a svolgere attività formnativa in via provvisoria, se già la svolgeva anteriormente.

Sono un'insegnante di sostegno e ho redatto il P.E.I. da sola ad inizio d'anno, poichè questo è l'uso nella mia scuola.Consegnai detto piano alle colleghe già nel mese di novembre.
Ora, alla fine dell'anno, le stesse colleghe vorrebbero trattenere il mio registro per sottoporlo a verifica prima di decidere se firmarlo.
Preciso che io non ho alcuna compartecipazione alle loro attività programmatiche, se non puramente formale.
E' giusto o correto un tale comportamento da parte loro?

Risponde Salvatore Nocera:
Se l'insegnante specializzato per il sostegno non firma i registri dei Colleghi curriculari, non si comprende perchè questi dovrebbero firmare il registro degli insegnanti per il sostegno.
Piuttosto sono dell'avviso che gli insegnanti per il sostegno dovrebbero rifiutarsi di predisporre il PEI ed il percorso didattico personalizzato dell'alunno coin handicap, se la programmazione dello stesso non viene redatta in un G L H operativo, con la partecipazione degli operatori sociosanitari e della famiglia. Ciò è stabilito dall'art 12 comma 5 L.n. 104/92 e fare diversamente è contro legge. Mi auguro che presto qualcuno denunci queste violazioni di legge operate, anche per omissione, dai Dirigenti scolastici che non controllano il rispetto della legge.

Ho dato una rapida occhiata al "carteggio" riferito al tema dell'impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze. Mi pare sia abbastanza ricorrente nonché molto sentito dagli scriventi. Le Sue risposte mi sono sembrate coerenti (se è presente l'allievo H allora non è possibile supplire insegnanti assenti per la scuola altrimenti è dovuto) ma qualcosa non convince. Lei si rende conto quanto deprimente sia (e i dati statistici  nazionali parlano di un abbandono-spostamento dal sostegno ben 4 volte superiore rispetto alla media degli insegnamenti globali) vivere in una dimensione professionale delicata e complessa con una sorta di spada di Damocle sulla testa: se il ragazzino è assente ti becchi 5 ore di supplenza in lungo e largo per la scuola!
In un mio articolo su "Scuola e didattica" del 15 ottobre scorso ho raccontato di una esperienza didattica in cui un curricolo speciale diventava l'asse strutturale su cui si costruiva il curricolo diversificato di logico matematica per la classe: un notevole lavoro degli insegnanti che hanno con continuità interscambiato ruoli e gestione dei curricoli in forma integrata. Credo che questo si farà sempre meno se la condizione psicologica di chi svolge un lavoro formativo così difficile sarà così mortificato, con supplenze e sostituzioni << alla bisogna>>.

Risponde Salvatore Nocera:
Mi rendo conto che l'essere impiegato in supplenze sia deprimente. Ma ciò dovrebbe succedere non troppo frequentemente; diversamente le eccessive assenze dell'alunno con handicap rendono problematica la nomina di un insegnante in più, come detto nell'attuale legge finanziaria n. 448/01 art 22. Comunque la nomina di un insegnante in più è dovuta solo alla necessità di favorire l''integrazione scolastica di un alunno con handicap.Certo si potrebbe effettuare una programmazione in cui l'insegnante per il sostegno non sia strettamente legato alla presenza dell'alunno, ma lavori con la classe integrato con gli altri colleghi, anche quando l'alunno sia assente.Ma allora l'interscambiabilità dei ruoli dovrebbe prevedere che, in caso di necessità, possa essere utilizzato in supplenze indifferentemente sia l'insegnante per il sostegno che i colleghi.

Sono un'insegnante elementare e fino a due mesi fa usufruivo dei tre giorni mensili di permesso retribuito in quanto mia madre è affetta da Altzheimer. La nuova dirigente mi sta contestando questa agevolazione affermando che mia madre è ricoverata in Istituto in modo permanente.Vorrei sapere se questo motivo giustifica la decisione del Dirigente secondo la quale io posso usufruire solo dei tre giorni di congedo per famiglia o dei sette giorni di ferie.
A parer suo se mia madre abitasse vicino a me e io dovessi in qualche modo assisterla mi verrebbero assegnati i famosi tre giorni ma siccome l'Istituto mi garantisce l'assistenza continuativa io posso farne a meno. E' poco precisa la legge o la mia dirigente da una interpretazione di comodo?

Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

UNA CARISSIMA E BRAVISSIVA COLLEGA DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA MATERNA SI E' ACCORTA SOLO ADESSO DI NON ESSERE STATA INSERITA NELLE GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO (PRIMA DOMANDA), NE' NELLE PROVVISORIE (DURANTE QUEL PERIODO ERA IN OSPEDALE A PARTORIRE) NE' IN QUELLE DEFINITIVE.
AIUTIAMOLA. 
Mi PUO' DIRE QUALE STRADA DEVE SEGUIRE(LA GRADUATORIA DI BARI DEFINITIVA E' STATA PUBBLICATA I PRIMI DI GIUGNO) E DARE LO SCHEMA DELLA DOMANDA DI RETTIFICA.
LA COLLEGA MERITA UNA MANO. STRANO MA NON E' STATA INSERITA NEANCHE NELLA GRADUATORIA DI INSEGNAMENTO COMUNE.

Risponde Salvatore Nocera:
OCCORREREBBE che subito contatti, se non le crea problemi, l'ufficio dell'ex provveditorato per capire cosa è successo. In secondo luogo, occorre sapere in base all'ordinanza che tempi ci sono per un ricorso in opposizione alla stessa Direzione regionale o al CSA Se i termini fossero scaduti, l'unica possibilità è il ricorso al TAR.
Per il ricorso per correzione di errore materiale che non richiede l'assistenza di un avvocato, è sufficiente che l'interessata intesti il ricorso all'ufficio indicato nell'ordinanza. La formula è su per giù questa:
La sottoscritta residente... tel..., in possesso dell'anilitazione o docente di ruolo in, presso la scuola, PREMESSSO, che in data ... ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie.....( occorre che abbia o la ricevuta di ritorno della raccomandata o il protocollo se l'ha spedita tramite scuola o l'ha portata a mano), che dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie non risulta il suo nominativo per errore materiale, CHIEDE, che in rettifica delle graduatorie pubblicate relative alla classe di concorso ......, venga inserito il proprio nominativo con i punti a lei spettanti in base alla documentazione ,di cui si allega copia unitamente a quella della domanda di inclusione, pari a punti...Con osservanza. Data e firma. 
Il ricorso va o inviato tramite la scuola, o portato a mano all'ufficio ricorsi del provveditorato o inviato per corrispondenza. La cosa migliore sarebbe poterlo portare a mano e farsi dare una ricevuta. E' il modo più rapido e forse potrebbe spiegare a voce alla persona incaricata del ricorso. Se però sono già uscite le graduatorie definitive, temo che ci sia solo il ricorso al TAR, chiedendo la sospensiva, cioè l'ammissione con riserva nelle graduatorie. In mancanza di questa sospensiva, il ricorso, costoso, diventa inutile, poichè la sentenza di merito si avrà solo fra un anno o due, se tutto va bene.

Ho un alunno che deve sostenere gli esami di 3^ media e vorrei ulteriori chiarimenti in merito all' "attestato che vale come credito formativo."
Presumo che vada rilasciato dal presidente della commissione , ma anche a me i modelli allegati alla C.M.125 sembrano tutti riferiti alla scuola secondaria.
In quanto al modello relativo all'adempimento o proscioglimento dell'obbligo, sarebbe riferibile anche ad un alunno che non ha compiuto i 15 anni?

Risponde Salvatore Nocera:
L'attestato viene rilasciato dal presidente della commissione.Il modello è allegato ad altra circolare, di cui non ricordo il numero che è applicativa della L.n. 9/99 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e riporta il modello di attestato di proscioglimento dall'obbligo scolastico. Da tale obbligo si è prosciolti solo se si è frequentata la scuola dell'obbligo per almeno nove anni. Non basta quindi l'età, ma occorre documentare la frequenza di nove anni.

Lei mi ha già confermato il fatto che, per l'alunna che utilizzi la Comunicazione Facilitata , l'assistente debba conoscere tale tecnica.Il Comune che dovrebbe fornire l'assistente ha ribadito che nella dicitura "Assistente per l'autonomia e la comunicazione" il termine "comunicazione" è da intendersi in senso lato e che quindi non è richiesta al personale addetto alcuna conoscenza particolare per alcun tipo di tecnica di comunicazione.
Dopo questo ennesimo rifiuto vorremmo proseguire per vie legali. Vorremmo sapere da lei cosa ci consiglia e se è a conoscenza di casi analoghi che possano costituire un precedente nella soluzione positiva di questo problema.

Risponde Salvatore Nocera:
Il termine "assistente per la comunicazione", che debbono essere forniti dagli Enti locali ai sensi dell'art 13 comma 3 della L.n. 104/92 deve essere logicamente inteso come un esperto specifico nella particolare modalità di comunicazione che egli deve seguire. Così per una persona sorda, che non sia stata protesizzata molto presto ( uno o due anni di età) l'assistente per la comunicazione non può essere uno qualunque, ma deve conoscere le tecniche comunicative di sordi non oralisti e quindi essere esperto nella Lingua Italiana dei Segni, LIS. Per lo stesso motivo per una persona autistica o cerebrolesa, stando alle esperienze già maturate, l'esperto nella "comunicazione facilitata" deve essere padrone di queste specifiche tecniche. Diversamente il Comune butterebbe dei soldi, se si limitasse a fornire una qualunque persona che non sia in grado di "assistere nella comunicazione" una persona che solo con quelle tecniche è in grado di comunicare con gli altri.
Il Comune, se vuole promuovere una valida delibera che comporta una certa spesa, deve seguire questo criterio di buona amministrazione. Diversamente la delibera si vedrebbe esposta all'annullamento del TAR essendo stati ormai aboliti i controlli del Comitato Regionale di Controllo dalla Legge costituzionale n. 2 del 2001). In caso di rifiuto a nominare una persona esperta nella specifica tecnica comunicativa, gli interessati, previa diffida ad adempiere rivolta all'Ente locale, potranno rivolgersi al TAR per ottenere l'annullamento dell'atto per eccesso di potere, concretato nella figura sintomatica, individuata da sempre dalla MAgistratura, nella "illogicità manifesta" o nella "erronea valutazione del presupposto di fatto", posto a base del suo provvedimento.In tal caso, a mio avviso, le spese anticipate per la causa dall0interessato, sarebbero poste a carico del Comune soccombente nella decisione del TAR.

Come insegnante di sostegno, avevo appoggiato e sottoscritto, insieme con una mia collega proponente, il progetto di una psicomotricista specializzata a favore degli alunni portatori di handicap.
Il progetto è stato approvato e la psicomotricista ha chiesto di operare con i soggetti più gravi da sola, poichè la presenza di un'insegnante avrebbe potuto in qualche modo condizionare la buona riuscita dell'intervento.Va da sè che il terapista in questione aveva messo a disposizione il suo programma.
Molte colleghe hanno contestato il fatto che , anche in presenza di handicappati gravissimi, il tecnico della riabilitazione non può stare da solo, sia pur nei locali della scuola, in orario scolastico e con tutte le figure educative pronte a intervenire e collaborare.
Quanto affermano le mie colleghe è vero?

Ti invito a leggere: Non Dire Mai Grave (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/higrave.html )

Un bambino di 5 anni disabile al 100%, che non parla, non vede, non cammina, è affetto da diabete ed epilessia, può essere esonerato dall'obbligo scolastico della Scuola Materna e/o Elementare dato che già frequenta dalle ore 9 alle ore 16 un Centro diurno specializzato per disabili?

Risponde Salvatore Nocera:
Nessuna norma esonera dall'obbligo scolastico i minori con handicap, anche se gravissimi.Anzi, l'esperienza mostra che se questi alunni sono oggetto di particolare attenzione pedagogica, possono realizzare sviluppi impensabili, anche se molto limitati oggettivamente.Tutto sta nell'impostare un percorso
didattico personalizzato molto specifico; si pensi ad Ellen Keller, cieca e sorda, considerata da tutti un'insufficiente mentale.
L'art 8 comma 1 lett "m", prevede la possibilità di frequenza dei centri diurni educativi-socioriabilitativi, purchè si tratta di minori che " hanno adempiuto l'obbligo scolastico, ai sensi della L.n. 104/92".


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