a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 27
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno scuola media superiore, gradirei avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di essere distratta, per "emergenze" dal mio posto di lavoro quando vi è il portatore di handicap, da parte del dirigente scolastico o da parte del vicario, in particolare:
a) quando e se mi è consentito allontanarmi dal mio posto per andare a fare supplenze in altre classi
b) se dovesse accadere un incidente al portatore di handicap mentre sono distratta dal mio posto di lavoro di chi è la responsabilità?
c) se è mio diritto avere un ordine di servizio scritto in cui il dirigente scolastico o il vicario dichiarino l'esigenza a causa di emergenza di distrarmi dal mio posto di lavoro o se è sufficiente la firma per p.v. sul registro delle supplenze
d) se ho il diritto di rifiutarmi o se devo comunque accettare la supplenza
e) quando si può definire una situazione "emergenza"

La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con hand. è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
La FISH denuncerà questo frequentissimo abuso alla prossima riunione dell'osservatorio del 11/03/03 chiedendo un intervento ministeriale chiarificatore.

Sono un'insegnate di sostegno, a mio parere nel mio Circolo si commettono molte illeicità, che passano per il tono arrogante della Dirigente aiutata da personaggi a lei simili quali vicario e rappresentanti di plesso incutendo senso di soggezione nei docenti. Lei dirà : è mai possibile? Una sola cosa le voglio dire, devo continuamente combattere battaglie quando vogliono "smistarmi a fare supplenze" avendo il mio alunno presente. Però loro ci provano sempre ma desistono quando pretendo l'ordine di servizio. Non esiste più una supplente, tutte noi veniamo mobilitate in caso di bisogno. Alla faccia della qualità dell'insegnamento! Siccome negli altri posti in cui ho insegnato non mi sono imbattuta in situazioni anologhe, tante cose le ho rimosse ora le chiedo: quante ore di compresenza e contemporaneatà massimo le colleghe devono destinare alle supplenze? Inoltre, il comune ha dato il giorno 4 marzo, carnevale,come festivo, la dirigente ha preteso che spostassimo la programmazione settimanale al 5 marzo. Poteva farlo? Ma non esiste nessun ordine di controllo per i Dirigente che non sia solo quello di chi risparmia più soldi? Arrivano in continuazione bambini extracomunitari, che non si riesce assolutamente a seguire in modo adeguato, perchè le docenti sono sempre a fare supplenze. Inoltre la RSU, è anche responsabile di plesso, (oltre ad avere progetti e referenze varie), ma non esiste conflitto di interesse? A me sembra essere nella scuola della repubblica di Masaniello.

L'assegnazione di supplenze a docenti per il sostegno, distogliendoli dallo svolgimento della loro attività nella classe ove è presente l'alunno con handicap, concreta il reato di abuso di potere, oltre che illecito contabile, giacchè , soprattutto con l'art 35 comma 7 della Legge finanziaria n. 289/02, l'insegnante per il sostegno può essere assegnato e viene pagato esclusivamente per l'integrazione degli alunni con handicap e non per fare supplenze in altre classi.
Sarà necessario che di queste irregolarità ne discuta l'Osservatorio del ministero dell'Istruzione nella sua prossima riunione dell'11/3/03.
E' necessario che quanti sono a conoscenza di questi illeciti, oltre che denunciarli alla Procura della repubblica, informino l'Osservatorio ministeriale telefonando allo 06/58492414 e la Segreteria dell'on Aprea, Sottosegrretario con delega per l'integrazione scolastica tel 06/58492430.

Chiedo se nella scuola parificata, il diritto ad avere l'insegnante di sostegno è identico a quello della scuola pubblica,
poiché il dirigente della scuola ha detto che la scuola non ha i fondi per pagare l'insegnante di sostegno, quindi dovrebbe provvedere il familiare dello studente. Sono veramente sconcertata da queste dichiarazioni.

L'integrazione scolastica nelle scuole paritarie è un diritto, nel senso che, ai sensi della L.n. 62/00 non può essere rifiutata l'iscrizione di un alunno con disabilità, pena la perdità della parità. Quanto però alla sua fruibilità piena essa è condizionata dalla disponibilità di fondi stanziati con la stessa legge per un contributo alla scuola per le spese dell'insegnante per il sostegno, che si limita a circa 2000 Euro.
Ciò significa che la scuola paritaria con tale somma può assicurare solo poche ore l'anno di sostegno.
Per il resto ci sono altri finanziamenti sia per le scuole elementari, cosiddette convenzionate, sia per le scuole secondarie per progetti, fra i quali anche quelli per l'integrazione. Se la famiglia vuole ulteriori vantaggi e strumenti necessari all'integrazione deve pagarseli. Se non può pagare, allora iscriva il figlio alla scuola pubblica.
Su tutto ciò confrontare l'apposita scheda n. 136 nel sito www.aipd.it, cliccando sul link "sportello informativo" e su Edscuola: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/finanziamenti_paritarie.htm

La prego di aiutarmi a risolvere una questione che riguarda una supplenza sul sostegno. Ieri sono stata convocata per un incarico breve per una ragazza con rapporto 1:1. Io avevo diritto al completamento e lo stesso una collega che mi precedeva. La madre della ragazza però non ha voluto che prendessimo servizio in quanto, giustamente, chiedeva che ci fosse un solo insegnante. Io stessa ho detto al Preside che la madre faceva valere il diritto della figlia ad essere seguita da un solo docente. Il diritto al completamento, inoltre, non può scindere gli insegnamenti; quindi sino a questo punto mi sono trovata a dare ragione alla signora
In seguito, però, le cose hanno preso una piega che non mi sembra nè legittima, nè utile alla ragazza. Le graduatoria, infatti, sono esaurite e quindi per trovare un docente libero, il Preside, supportato dalla madre, ha affidato l'incarico ad un solo collega, ma non specializzato. E' legittima tale prassi?
E' determinante, in questo caso, la volontà di un genitore, oppure noi possiamo agire affinchè ci venga conferita la supplenza? E' vero che in questo modo verrebbe a rompersi il rapporto 1:1, ma noi siamo specializzati e quindi sicuramente più competenti per il ruolo da svolgere.

Ai sensi dell'art 14 ultimo comma della L.n. 104/92 gli insegnanti specializzati hanno diritto di precedenza nelle nomine rispetto a chi è privo di tale specializzazione. Una volta garantita tale precedenza, poi l'assegnazione del docente ad una o ad altra classe, rientra nelle necessità organizzative della scuola.

Sono insegnante di sostegno, in ruolo da due anni ( e quindi alle prime esperienze). Vorrei sapere se i genitori di un alunno diversamente abile frequentante la v elementare ,possono fare richiesta al Dirigente Scolastico di non voler più usufruire dell'insegnante specializzato, senza nessuna motivazione.
Inoltre volevo anche sapere se un alunno frequentante la III media che ha già fatto l'iscrizione per il prossimo anno scolastico ad un Istituto Superiore, può essere riconfermato alla stessa classe attualmente frequentata.

In base alla sentenza del consiglio di Stato n. 245/01 un insegnante di sostegno può essere ricusato dalla famiglia se non è in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi dell'alunno per la piena realizzazione del suo diritto allo studio. Occorre però in tal caso dare la prova di tale inidoneità in concreto.
Non comprendo invece il secondo quesito. Infatti solo se l'alunno fosse bocciato egli ripeterebbe la stessa classe e sembrerebbe normale che egli ripeta, come tutti, la stessa classe nella stessa sezione.

Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare, vorrei sapere se mi compete sostituire le colleghe assenti e se a tal proposito c'è una legge che mi tuteli. Io sono contitolare di due moduli ,per cui passa le mie ore a sostituire le sei colleghe che di volta in volta si assentano. i due bambini hanno bisogno di una rapporto a due per lo svolgimento delle attività pertanto resto sempre indietro con il loro programma; in quanto devo sempre cambiare l'orario per venire in contro al disagio, in attesa che arrivi un'immaginaria insegnante supplente. Inoltre vorrei sapere se,quando un mio alunno è assente in una giornata ipotetica, posso dare le ore altro bambino oppure devo rimanere in classe del bambino assente per aiutare la collega? esiste una legge al riguardo?

Come è a tutti noto l'insegnante di sostegno è pagato dallo Stato per favorire l'integrazione dell'alunno con handicap con la classe. Pertanto il Dirigente scolastico che, durante la presenza dell'alunno, destina tale insegnante a fare supplenze in altre classi, compie un abuso di potere, che è esplicitamente ora sanzionato anche finanziariamente dall'art.35 comma 7 L.n. 289/02, che vieta di assegnare insegnanti di sostegno a chi non sia certificato come handicappato e la supplenza in altre classi, trascurando l'alunno con handicap rientra certamente in tale fattispecie.
Quando invece l'alunno con handicap è assente, essendo l'insegnante per il sostegno una risorsa della comunità scolastica, può essere utilizzato secondo le necessità di tale comunità.
Nota per chi insegna a Roma:
Provveditorato agli Studi di Roma, Gabinetto prot. n. 316, Roma, 10.02.1997, Circol. n. 34, Oggetto Conferimento supplenze temporanee, Firmato A. Giacchino
Al punto 3: "I docenti di sostegno che, a norma dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap e' assente giustificato. (...)"

Sono una docente di sostegno seguo per 6 ore un alunno (ritardo lieve) in ingresso in un istituto professionale.
Nella riunione presente la psicologa dell’ASL, esaminati i seguenti documenti:
Diagnosi funzionale aggiornata al Marzo 2001, Profilo dinamico funzionale Marzo 2001, Relazione Finale dell’insegnante di sostegno scuola media (giugno 2002)
e valutate le competenze acquisite, il Cdc ha ritenuto possibile per l’alunno seguire la programmazione di classe e in attesa di acquisire ulteriori elementi di giudizio, è stato redatto un PEI provvisorio.
Nella seduta successiva, convocata su richiesta dei genitori per modificare l’area di sostegno, assente la psicologa, il DS contesta la validità del PEI, accusa di inadempienza il consiglio e la sottoscritta e sollecita un PEI definitivo.
E’ possibile redigere il PEI in mancanza di un PDF aggiornato? In questo caso che tipo di programmazione bisogna approntare?

La Diagnosi funzionale, al contrario del profilo dinamico funzionale, precede l'inizio della frequenza scolastica del bambino disabile, segue il suo curriculum e non necessita di essere aggiornata.
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare al Piano educativo individualizzatoe, come come si afferma nell'art.4 del D.P.R. 24.2.94: <<indica... il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi 86mesi) e nei tempi medi (due anni)>>;
<<viene redatto dall'unità multidisciplinare ...., dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ...., con la collaborazione dei familiari degli alunni>>;
<<sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale....descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili...>>;
...comprende necessariamente ...la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività >>;...l'analisi dello sviluppo a breve termine...>> desunto dai seguenti parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia, apprendimento. Il P.D.F. è uno strumento di raccordo tra le conoscenze dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica.
E' un atto collegiale, da compilare per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza dell'alunno dissabile, da verificare periodicamente (indicativamente ogni biennio) e da aggiornare a <<..conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore>> (D.P.R. 22.2.94, art. 4, comma 4).

Volevo sapere se avete in vostro possesso sentenze relative alle barriere architettoniche relative a strade comunali. Sto seguendo il caso di un ragazzo fortemente disabile che abita in mulattiera e il comune locale nicchia, per non creare un precedente a costruire una strada asfaltata che permetterebbe al padre di poterlo spostare agevolmente.

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr384_78.html Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (in GU 22 luglio 1978, n. 204) Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

Si è tenuto un incontro a scuola con la partecipazione dei docenti, della neurologa della ASL e di noi genitori, per definire l'orario di intervento dell'educatrice professionale assegnata alla scuola.
Dopo aver esaminato il percorso formativo elaborato per la minore disabile si è ritenuto opportuno chiedere tale intervento per 1h al giorno per favorire lo sviluppo della autonomia attraverso attività psico-motorie.
La delibera del gruppo H fu notificata alla Ripartizione Politiche Educative perchè si provvedesse in merito.
L'assegnazione dell'educatrice non avviene sulla mia bambina, ma alla scuola per tutte le esigenze di tutti i disabili presenti.
Inoltre la funzione dell'educatrice non è di assistenza, ma di osservazione del disabile in situazione di apprendimento e di proposta di interventi educativi correttivi e migliorativi dell'azione didattica degli insegnanti.
Si chiede: qual è la figura che deve assolvere al compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi all'interno della scuola nei casi di particolari deficit; come realizzare la proposta di intervento deliberata nel PEI.
Cosa possiamo fare per tutelare i nostri diritti? A chi dobbiamo rivolgerci?

Non condivido la Sua qualificazione dell'azione dell'assistente educativa, giacchè un "assistente per l'autonomia e la comunicazione", come definito dall'art 13 comma 3 della L.n. 104/92 non può svolgere un'attività di osservazione e di correzione degli interventi educativi proposti dal Consiglio di classe, ma deve collaborare con lo stesso e seguire le sue indicazioni, anche se prospettando ulteriori proposte, giacchè per legge è il Consiglio di classe il responsabile del progetto didattico dell'integrazione dell'alunno (cfr dm 331/98, art 41 e d m n. 141/99).
In caso di conflitto fra l'assistente educativo ed il consiglio di classe è il primo che deve adeguarsi alle scelte didattiche del secondo. Se l'assistente non è all'altezza del suo compito, si reclama all'ente che lo ha fornito (ad es. il Comune) preferibilmente tramite il Dirigente scolastico, chiedendone, ad es. la sua sostituzione con altro più idoneo per il tipo di lavoro da svolgere. Se l'assistente fosse nominato in tempo utile all'inizio dell'anno scolastico, sarebbe importante che egli concordi col Consiglio di classe i suoi interventi.

Sono un'assistente alla comunicazione. Da molti anni mi occupo di handicap e seguo ragazzi affetti da sordità più o meno grave, usando, a seconda dei casi, le modalità comunicative più congeniali e in accordo con le famiglie e gli altri operatori socio sanitari.
Negli ultimi tre anni mi trovo a svolgere anche sostegno domiciliare per una ragazza affetta da sordità profonda il cui canale comunicativo preferenziale è quello gestuale.
Ha frequentato per una decina d'anni un centro ortofonico conseguendo scarsi risultati.
In accordo con la neuropsichiatra e la famiglia si è optato per l'uso a scuola e in casa della suddetta modalità comunicativa.
Purtroppo questo è risultata essere per la ragazza una grave discriminante nella sua valutazione scolastica e in particolare da quando la ragazza frequenta le classi superiori
Questo perchè i tempi di realizzazione dei suoi elaborati risultano essere più lunghi e per il fatto che in classe è presente una assistente alla comunicazione.
Tale presenza è vissuta da alcune insegnanti e triste a dirsi anche dalle insegnanti di sostegno non come un ausilio alla
comunicazione e quindi un ponte per allacciare una relazione con la ragazza, ma come un elemento disturbatore che impedisce
tale relazione in modo diretto.
Ultimamente sono rimasta sconcertata dalle affermazioni di una insegnante che ha detto di non sentirsi in grado di valutare la ragazza perchè l'uso della lingua dei segni le impedisce tale valutazione.
Credevo che la legge 104 avesse finalmente aperto le porte all'integrazione e avesse alleggerito certi pesi dalle spalle di chi è portatore di handicap...... scusate il mio libero sfogo...

Come hanno riscontrato molti docenti delegati dai Rettori nelle Università, la Lingua Italiana dei Segni non riesce pienamente, data la sua struttura, ad aiutare i sordi nell'apprendimento di concetti astratti. Ciò probabilmente si verifica anche nelle scuole superiori. Ciò però non deve impedire l'integrazione di questi alunni, altrimenti risulterebbe rafforzata la richiesta dell'Ente Sordomuti di mandare tutti gli alunni sordi non oralisti nelle scuole speciali.
Pertanto il diritto allo studio nella scuola comune è espressamente affermato anche per gli alunni sordi dall'art 10 della L.n. 104/92. Tutti i docenti, ivi compreso quello per il sostegno debbono accettare l'interprete gestuale come indispensabile mediatore alla comunicazione, come debbono accettare la presenza e l'uso di una protesi. L'interpretazione resa dall'assistente alla comunicazione deve essere accettata come rispondente al pensiero dell'alunno sordo da tutti i docenti, così come il giudice è tenuto ad accettare l'interpretazione resa dall'interprete gestuale durante i processi.
Laddove vi sia un contrasto fra l'insegnante per il sostegno e l'assistente educativo alla comunicazione, e ciò danneggi, invece di giovare all'integrazione, si deve scegliere quale delle due figure professionali sia più utile ad un alunno sordo segnante e qualora l'alunno scelga l'assistente, si potrebbe anche pervenire alla rinuncia all'insegnante per il sostegno.

La legge 517/77 stabilisce che l'insegnante di sostegno deve essere coinvolto nella programmazione educativa e che può partecipare a pari titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Tutto ciò significa che deve concordare le attività didattiche e, quindi, le verifiche scritte e orali con i docenti curricolari?

L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare e scuola media, in piena contitolarità e corresponsabilità, alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, quindi l'insegnante di sostegno è "uno" degli insegnanti di quella sezione e classe. La contitolarità degli insegnanti di sostegno sta anche a significare che essi possono svolgere i loro interventi come le insegnanti curricolari, diversamente, non avrebbe ragione di essere la loro partecipazione alla programmazione educativa e didattica ed alla verifica delle attività relative a tutta la scolaresca.

L'insegnante curriculare può essere obbligato dal Dirigente scolastico della scuola elementare di prendersi cura dell'alunno portatore di handcap se l'isegnante di sosteno, a ciò preposto, si assenta dalle lezioni per alcuni giorni?

La compresenza e l'intercambialità dei docenti.
Quando con la circolare n. 517/77 si affermò definitivamente il principio dell'integrazione, le circolari esplicative insistevano molto sulla compresenza dell'insegnate specializzato con l'insegnante curricolare che faceva lezione. Inizialmente la compresenza fu, a volte, un fatto automatico e quindi scarsamente innovativo; laddove invece essa fu frutto di programmazione coordinata permise sia la formazione di piccoli gruppi di alunni che si scomponevano e componevano di continuo, sia l'intercambiabilità dei ruoli fra i docenti. Non è da dimenticare che l'art. 13, ultimo comma, della legge 104/92 l'insegnante specializzato <<assume contitolarità della classe>> e partecipa a tutti gli atti, innanzitutto quelli di programmazione educativa e didattica. La compresenza e l'intercambibilità, saggiamente realizzate , costituiscono un forte fattore innovativo e d'integrazione.
Legga comunque altre faq in merito a quanto detto.

Sono la Responsabile di un Sevizio di Assistenza Sociale presso un Centro di Riabilitazione. Siccome presso il mio Sportello si rivolgono tanti genitori con difficoltà a rapportarsi con la Scuola in relazione alla presenza ed ai doveri degli Assistenti Materiali ai Portatori di handicap, le chiedo di indicarmi la normativa che regola tale rapporto.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
E' utile leggere anche:
Assistenza di Base e Personale Collaboratore Scolastico

In riferimento alla L.104 circa la stesura della D.F. gli psicologi includono nella voce "operatori sociali" solo l' assistente sociale escludendo la figura del pedagogista ; così come per la definizione di H. ritengono inutile una valutazione pedagogica al fine di un' analisi piu' completa per giungere ad una eventuale certificazione che come cita la L. 104 e' a firma dello psicologo o neuropsichiatra infantile . Si chiede pertanto cortesemente chiarimenti in merito in quanto la propria figura e' danneggiata sia come carico di lavoro sia professionalmente .

Quando la legge-quadro usa il termine "operatori sociali" è da ritenere che non si limiti al solo "assistente sociale" ma a tutte quelle figure professionali che operano o possono operare presso la ASL, compresa quindi anche la figura del pedagogista e dello psicopedagogista; diversamente avrebbe usato espressamente il termine "assistente sociale", figura già nota alla normativa al tempo di approvazione della L.n. 104/92

Agli esami di stato per i candidati in situazioni di handicap che hanno svolto un piano di studio con obiettivi educativi e formativi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali devono essere predisposte prove equipollenti?

La valutazione ordinaria dei consigli di classe

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.

La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.

La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).

Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di  <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.

Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori. E' infine necessario far presente che gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c della legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri dell'unità multimidisciplinare dell'ASL.
Per un quadro generale degli aspetti trattati in questo capitolo, cfr. M.Pavone, Valutare gli alunni in situazione di handicap, Trento, Erickson, 1977.
L'esame di stato per allievi in situazione di handicap

https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hesami.html

Nella mia scuola c'è una ragazza del 1° anno che ha presentato evidenti segni di difficoltà di apprendimento, sin dai primi giorni di scuola. Solo ora, a febbraio inoltrato la madre ha 'confessato' che la ragazza è sempre stata seguita da un insegnante specializzato, e che quest'anno lei aveva voluto provare a farne a meno.
Visti i risultati si è decisa ed ha presentato una Diagnosi funzionale datata 2000. Cosa possiamo fare per aiutare questa ragazza? Possiamo iniziare a farla seguire da un insegnante di sostegno presente nella scuola, riunire subito un GLH, fare subito un PEI, e cominciare bene il prossimo anno?

Stando all'art 12 comma 8 della L.n. 104/92, il profilo dinamico funzionale, redatto sulla base della diagnosi funzionale dovrebbe essere aggiornato ad ogni nuovo grado di scuola. Ciò fatto va immediatamente redatto un progetto didattico ai sensi dell'art 41 del d m n. 331/98 e quindi il Dirigente scolastico può direttamente nominare un docente per il sostegno con un apposito contratto ai sensi dell'art 40 commi 1 e 3 della L.n. 449/97 e della c m n. 16/02 e successive conferme, tra cui la c m n. 77/02.

Un docente curricolare può pretendere l'allontanamento dalla classe del collega di sostegno durante lo svolgimento di una verifica scritta, per evitare che quest'ultimo possa aiutare l'alunno disabile ad eseguire il compito?
Nella fattispecie, l'alunno segue una programmazione curricolare e la sua disabilità consiste anche in forti inibizioni che si possono attenuare con il supporto di una persona accanto. Chiedo cortesemente una risposta dettagliata possibilmente con riferimenti normativi.

Se esiste una tale sfiducia fra docenti curriculari e per il sostegno, l'integrazione sarà assai difficile. Il docente per il sostegno deve astenersi dal fornire suggerimenti nello svolgimento degli elaborati. Se avesse dato adito a sospetti, deve assolutamente evitarlo. Il docente curriculare vuole essere certo del valore legale dell'esito della prova. Il docente per il sostegno deve limitarsi ad assistere l'alunno durante le prove. Il docente curriculare però dovrebbe concordare con lui le modalità di assistenza ed essere fiducioso nella sua correttezza.
Non esistono norme specifiche su questo punto, ma solo norme di deontologia professionale e di correttezza e fiducia reciproca.

Nostro figlio è un ragazzo down che frequenta la 3' Media e, per il prossimo anno, l'abbiamo iscritto ad un Istituto Agrario. Da tempo sono stati presi contatti con questa scuola da parte dell'Azienda Sanitaria nella persona della psicologa che ha in carico il ragazzo; l'attuale insegnante di sostegno è andata presso la sede della scuola per gettare le basi di un possibile percorso per l'integrazione in quel tipo di scuola. Da parte nostra abbiamo visitato la scuola assieme al ragazzo che subito si è mostrato entusiasta dell'ambiente, abbiamo contattato l'insegnante di sostegno referente della stessa scuola, parlando a lungo dell'importanza per nostro figlio dell'opportunità di questa scelta, non avendo sul territorio altre strutture a lui idonee.
L'iscrizione è stata corredata da tutta la documentazione necessaria e sembrava che non ci fossero problemi per la frequentazione ma, come un fulmine a ciel sereno, ci è pervenuta la lettera dove ci comunicano che la nostra iscrizione non può essere accolta per eccesso di richieste rispetto ai parametri fissati dal d.m. n.141 del 3/6/99 ed in ottemperanza ai criteri fissati dal Consiglio d'Istituto (viciniorità del comune di residenza - trattandosi di fascia dell'obbligo - prescindendo dall'entità dell'handicap). Ho già letto nelle sue FAQ che abbiamo diritto a iscrivere nostro figlio nella scuola che gli è più congeniale, senza tener conto del territorio di residenza. Tenga presente che la scuola in questione si trova nella nostra provincia ed è facilmente raggiungibile dalla nostra abitazione poichè dista una decina di chilometri. Noi siamo dell'idea che questa scuola non voglia prendere in carico ulteriori alunni divers amente abili per non aumentare il numero di classi, però, come famiglia non possiamo intervenire verso la scuola perchè si fa carico l'Azienda Sanitaria di intercedere presso il Provveditorato. A noi genitori rimane il disappunto nel vedere disilluse le nostre speranze e ci chiediamo che fine ha fatto la Legge 104 ed il diritto allo studio. In base a quale disposizione di legge possiamo opporci a questa decisione, visto che è stata presa dal Consiglio d'Istituto? Quali saranno le ripercussioni se fossero obbligati ad accettare l'iscrizione?

Se l'istituto ha fissato il criterio di viciniorità per l'iscrizione di alunni con disabilità, temo che ci sia poco da fare. Occorrerebbe sapere quanti alunni con disabilità hanno chiesto l'iscrizione e quanti sono gli alunni non handicappati, in modo da capire quante classi intendono attivare e con quanti alunni per classe. Dopo avere queste informazioni possiamo vedere il da farsi.

Sono insegnante di sostegno di un istituto professionale. A settembre mi sono stati affidate due ragazze: F. (già seguita l'anno scorso) frequentante la 2^, per 9 ore, con obiettivi minimi e L. , frequentante la 4^, per 9 ore con piano differenziato. L. da dicembre non sta più frequentando perchè, per problemi psichici gravi, è stata ricoverata. Nella classe di F. il 27 gennaio è arrivata una ragazza che aveva il sostegno nella scuola di provenienza ( con obiettivi minimi). Non è ancora arrivata la documentazione, ma tramite contatto telefonico con la sua insegnante, quest'ultima aveva 21 ore che divideva con tre casi, tutti con ob. minimi. Per il momento sto facendo 18 ore nella stessa classe, ma se dovesse tornare L., cosa succederebbe? La ragazza arrivata, non ha il diritto di ricevere le ore di sostegno che le spettano? Devo occuparmene io?

Se dovesse tornare la ragazza, il Dirigente scolastico, in base alla normativa vigente, da ultimo la C M n. 77/02, provvederà a nominare un docente per il numero di ore necessarie alla nuova arrivata.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media in un istituto comprensivo. Il mio alunno si è trasferito e il dirigente mi ha comunicato che sarei dovuta andare automaticamente a disposizione del distretto oppure avrei potuto "sostenere" un alunno delle scuole elementari con problemi, ma non dichiarato. Quanto mi ha proposto il dirigente è legale? O devo rimanere a disposizione della scuola media?

Lei deve essere utilizzata per favorire l'integrazione scolastica di alunni con handicap. Pertanto può essere sia utilizzata nell'ambito del distretto con altri alunni con handicap oppure restare a disposizione in attesa che possa essere utilizzata sempre ed esclusivamente con alunni con handicap.

C'è una legge specifica in base alla quale l'insegnante di sostegno a disposizione debba essere utilizzata nell'ambito del distretto? Quale?

Mi dica Lei la legge che non le consente di essere a disposizione del Distretto oppure di non sostenere un alunno delle scuole elementari con problemi e non dichiarato.

1)GLI ENTI LOCALI, ED IN PARTICOLARE IL COMUNE DEVONO PARTECIPARE AL GRUPPO OPERATIVO (QUELLO ORGANIZZATO PER IL SINGOLO ALUNNO) O POSSONO PARTECIPARE SOLO A QUELLO D'ISTITUTO?

Legge 104/92 Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica - Comma 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

QUALE CONTRIBUTO POSSONO DARE IN MANCANZA DELLA STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMI E DI INTESE?

E' descritto chiaramente nella legge 104/92.
Vedi pure:
Scuola:
Materna
Elementare
Media Inferiore
Media Superiore

2)PUO' IL COMUNE RICHIEDERE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA L'ORARIO DI CIASCUN INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER POTER SUCCESSIVAMENTE STABILIRE QUANTI ASSISTENTI SPECIALIZZATI ASSEGNARE ALLA SCUOLA ED IN QUALI ORE AL FINE DI "EVITARE LA COMPRESENZA DELL'ASSISTENTE SPECIALIZZATO E DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO”?

NO!!

MA NON HANNO QUESTE DUE FIGURE PROFESSIONALI RUOLI DIVERSI? C’E’ ANCORA SPAZIO PER TALE CONFUSIONE?

Certamente

3)PUO’ IL COMUNE RICHIEDERE COPIA DEI VERBALI DEI GRUPPI H AI QUALI NON HA PARTECIPATO?COME DEVONO ESSERE CONSIDERATI QUESTI VERBALI? E QUAL E’ IL MODO MIGLIORE PER COMPILARLI?

Vedi Verbale GLH Operativo

4)GLI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE SONO ATTRIBUIBILI SONO AD ALUNNI CHE HANNO HANDICAP FISICI E SENSORIALI? POTREBBE ESPLICITARMI MEGLIO COSA SI INTENDE CON “ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE”( C’E’ ANCORA TANTA CONFUSIONE)?

G.L.H. c/o le Istituzioni Scolastiche - Normativa: compiti e funzioni
C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
Allegato I
L'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e del servizio sanitario nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli portatori di handicaps, l'attuazione dei precoci interventi atti a prevenirne il disadattamento e l'emarginazione; e la piena realizzazione dei diritto allo studio.
Allegato II – Proposta di Piano Educativo Individualizzato
1^ parte – ( …)Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore Didattico o dal Preside, dall’insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell’équipe specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.
Calendario degli incontri
Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.
3.6 Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento
I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.
C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).
Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d’istituto, nell’ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle Associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. 258/83.
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)
Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8 – Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’Istituto.
I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti.
Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)
Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

Sono insegnante di sostegno, in ruolo da due anni (e quindi alle "prime esperienze") e quest'anno, per la prima volta, mi è stata assegnata una bambina down in classe prima.
Sto cercando di documentarmi relativamente ai metodi più appropriati per aiutarla ad apprendere a leggere e scrivere.
La bambina ha raggiunto buoni risultati (così mi dicono tutti): riconosce le lettere, riesce a scriverle sotto dettatura, ma ha difficoltà a fonderle in sillabe. Sto lavorando con i cartoncini di sillabe per formare parole, ma è molto difficile... visto la tendenza egocentrica e cocciuta che spesso manifesta...
Non nego che a volte ho momenti di sconforto...
E' per questo motivo che cerco ovunque spunti, cerco suggerimenti...
So anch'io che hanno tempi lunghi, ma non vorrei "perdere tempo", vorrei poter sfruttare al meglio quanto è possibile sfruttare, per aiutare la bambina ad intraprendere la strada verso l'autonomia, che passa anche attraverso leggere le insegne dei negozi, le confezioni degli alimenti...
Mi scuso per questa lunga premessa, ma vorrei, visto che mi offrite sempre spunti di riflessione per tutto ciò che riguarda la scuola e la didattica, chiedervi se è possibile recuperare un articolo di Biancardi Andrea "Competenze lessicali ed abilità di lettoscrittura nei bambini down" A.P.I. n. 5/6 p. 589/597.
Se avete degli spunti ulteriori ve ne sarei grata.

Iscriviti alla Lista Sociale&Edscuola, è una mailing list dove puoi chiedere consiglio e suggerimenti ad altre tue colleghe. Ci sono iscritte le maggiori associazioni e persone esperte sulla normativa https://www.edscuola.it/archivio/handicap/

DOVE POSSO LEGGERE CHE AD UN SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALLA LEGGE IN OGGETTO HA DIRITTO AI FAMOSI 3 GIORNI AL MESE PER LE VARIE CURE O ALTRO?
UNA PERSONA DICHIARATA INVALIDA ALL'80% ED SUSSISTENDO PER LA STESSA LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104/92 HA DIRITTO A QUEI FAMOSI TRE GIORNI?

Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono ( o li richiede per se stesso) deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

La mia alunna frequenta l'ultimo anno e segue una programmazione differenziata mi preme sapere quanto segue:
in qualità d'insegnante di sostegno devo essere nella commissione d'esame e partecipare alla preparazione delle prove differenziate? Devo essere presente nel corso degli esami? Devo prendere parte alla correzione degli elaborati e al colloquio d'esami?

SI!

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media in un istituto comprensivo. Il mio alunno si è trasferito e il dirigente mi ha comunicato che sarei dovuta andare automaticamente a disposizione del distretto oppure avrei potuto "sostenere" un alunno delle scuole elementari con problemi, ma non dichiarato. Quanto mi ha proposto il dirigente è legale? O devo rimanere a disposizione della scuola media?

Lei deve essere utilizzata per favorire l'integrazione scolastica di alunni con handicap. Pertanto può essere sia utilizzata nell'ambito del distretto con altri alunni con handicap oppure restare a disposizione in attesa che possa essere utilizzata sempre ed esclusivamente con alunni con handicap.

In seguito alla recente legge che ha dato possibilità ai centri accreditati di prendere in carico i bambini per seguirli nella scuola, si verifica che questi centri si rifiutano di andare a fare i glh nelle scuole, dicendo che non possono visto che hanno un numero enorme di bambini da seguire. Fra l'altro affermano che la legge non prevede che il glh debba essere fatto a scuola. Cosa rispondiamo? Dimenticavo, i centri sono comunque disposti a fare il glh nella loro sede.

E' tutta questione di accordi preliminari fra scuola e centri. In caso di impossibilità di accordo, occorre contattare l'ASL che ha dato l'accreditamento, facendo presente che l'ente accreditato non adempie ad un suo dovere che è previsto dall'art 1 del dpr del 24/2/94.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, al momento non in servizio a causa di un infortunio sul lavoro. Desidero sapere se il dirigente scolastico può o meno mandare la visita fiscale pur essendo stata dichiarata inabile fino al 4/03/2003 dall'INAIL della mia città.

Sotto un profilo formale, ritengo di si, perchè egli ha la responsabilità di verificare se le assenze per malattie sono giustificate, come avviene per qualunque caso in cui si presenti un certificato medico , che è rilasciato da l'esercente di una professione nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

 


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