a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 29
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono Referente per l'handicap in un Ist. Professionale della provincia di Milano. Tra gli allievi del nostro Istituto ci sono disabili che non essendo in grado di spostarsi autonomamente, o non essendo in grado di badare alla propria igiene personale o all'alimentazione, vengono assistiti all'interno della scuola dal personale ausiliario e, dal punto di vista educativo, dal docente di sostegno e dal personale messo a disposizione dal comune. Fin qui tutto funziona a meraviglia, i problemi sorgono quando si tratta di programmare i viaggi d'istruzione. Chi è tenuto (scuola, ente locale, ecc.) a mettere a disposizione il personale?

E' l'Ente locale, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, c'è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.
La scuola provvede al noleggio di pullman attrezzati per il trasporto di disabili durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Sono un'insegnante specializzato e insegno in una classe terza (media inf) - sono presenti in classe tre alunni diversamente abili non in grado di seguire la programmazione della classe e con notevoli difficoltà- uno in particolare non è in grado di esprimersi a livello verbale- circa l'esame di licenza media ci sono, all'interno del consiglio di classe, colleghi in disaccordo ad ammetterli-adducendo che tali al. secondo legge non possono effettuare prove differenziate scelte per le loro capacità- ma che per essere ammessi devono aver raggiunto gli ob. minimi della classe e che le prove devono essere uguali per tutti.

Ci sono decine di pagine nelle Faq che riguardano la valutazione. Vi invito a leggerle.
Riguardo al fatto dei tre disabili in classe, vi ricordo che è proibito dalla legge. Vedi D.M. 141 del '99 e dalla legge finanziaria del 2003 e da numerosissime circolari emanate anche in quest'ultimo periodo!!

Sono il papa' di Daniela ragazza non vedente dalla nascita che frequenta la 2^ classe della scuola media statale speciale per ciechi. Gia' dall'anno scorso e inizio di quest'anno Daniela in base alla diagnosi funzionale redatta dall'asl ha avuto l'insegnate di sostegno presso il suddetto istituto, in quanto la ragazza ha altri problemi.
Dal giorno 18 c.m. , la preside ha ricevuto una telefonata dal Centro Regionale per l'istruzione per la Campania in Napoli, che sospendeva le insegnati di sostegno presso tale istituto in quanto scuola speciale.
E' possibile una cosa del genere a tre mesi dall'inizio della scuola e che comunque ci sono altri ragazzi con altre tipologia di disabilita' (sindrome di down- ritardo psico motorio)? n.b. in altre scuole medie statali speciali per ciechi (Milano - Torino- Palermo- Roma ) i ragazzi hanno le insegnanti di sostegno.

A Roma non esistono piu' le scuole speciali per i minorati della vista e comunque, quando esistevano, tutti i docenti dovevano essere specializzati e non erano previsti ovviamente i docenti per il sostegno. E' vero comunque che se l'alunno inserito NON ERA minorato sensoriale ma psicofisico veniva nominato un docente per il sostegno. Questo accadeva e forse accade ancora nelle scuole speciali per sordi (Magarotto e Silvestri), che ancora esistono a Roma.
Per Napoli forse la cosa migliore e' contattare
l'Unione Italiana Ciechi
Sezione Provinciale Napoli
Presidente D'Alessandro Giovanni
Via S.Giuseppe dei Nudi, 80
80135 Napoli
Tel. 081/5498834
Fax 081/5497953
uicna@uiciechi.it
Oppure il
Centri di Consulenza Tiflodidattica di Caserta
Via Ferrarecce, 104
81100 Caserta.
Tel.: 0823/326553;
Fax: 0823/279358;
e-mail: cdtce@bibciechi.it
Responsabile: Dott.ssa Anna Patrizia Farina

Sono la madre affidataria di una bimba con handicap gravissimo di 9 anni.
La bambina non ha la residenza preso di noi, ma si è visto che è meglio mantenerla nel comune di residenza.
La bambina ha diritto ugualmente a tutta una serie di aiuti (es.il pulmino che la venga a prendere per portarla fare fisioterapia)?L'anno scorso (alla scuola materna) aveva pochissime ore di sostegno e non si poteva richiede un educatore, perchè non residente qui, è vero questo? All'inizio dell'anno la sua classe è andata in gita; lei è rimasta in classe per disguidi. Non ho taciuto la cosa e ho scritto su tutti i giornali locali che hanno seguito e dato molto risalto a questo deplorevole episodio. In primavera ci sarà una gita lunga; ma è già emerso il problema: chi le darà da mangiare? E' stato chiesto a me di andare in gita con loro per darle da mangiare. Ritengo che non sia giusto. Come devo comportarmi? Chi deve darle da mangiare?

Purtroppo l'imboccamento è ancora un problema dibattuto. Dovrebbe essere chi presta l'assistenza igienica; ma i sindacati contestano ciò. Insista perchè sia la persona che accompagnerà in gita la figliola. Comunque è la scuola che deve trovare una soluzione senza disturbare i genitori.

Desidererei sapere se il corso di formazione per l'apprendimento della lingua dei segni è valido per insegnare nelle scuole speciali e nella scuola comune elementare come insegnante di sostegno per minorati dell'udito

No, perchè non sono previsti dalle norme per la specializzazione per il sostegno.

Per cortesia mi risolva questo dubbio: dove si deve svolgere la prova d' italiano se l'alunno con problemi motori solitamente detta all'insegnante di sostegno lo svolgimento? Cosa fare per non disturbare la classe e garantire la serenità al ragazzo?
Mi rendo conto che è un quesito prematuro ma necessario per ridimensionare l'ansia e muoversi con anticipo.

Come avviene anche in tutti i concorsi, l'alunno si sposta con chi scrive sotto dettatura in altra sala predisposta dalla commissione.

SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO(SCUOLA ELEMENTARE), NELLA MIA SCUOLA CI SONO NOVE BAMBINI H DI CUI QUATTRO A CUI E' STATO FORTEMENTE CONSIGLIATO UN RAPPORTO 1:1, MA CI SONO SOLO 5 INSEGNANTI. INOLTRE PROPRIO QUESTI GIORNI E' STATA PRESENTATA DA UN GENITORE UNA NUOVA CERTIFICAZIONE CON RICHIESTA DI SOSTEGNO FUORI DAI TERMINI PERCHE' TRATTASI DI FATTO AVVENUTO DOPO I TERMINI DI PRESENTAZIONE. ABBIAMO GIA' INVIATO DIVERSE RICHIESTE AL CSA, AL DIRIGENTE REGIONALE, MA NESSUNA RISPOSTA. POTREBBE AIUTARCI ANCHE CON UN FAC-SIMILE DI LETTERA DA POTER INVIARE A CHI CI PUO' AIUTARE?

Il rapporto di uno ad uno, anche se proposto dall'ASL, non è un diritto, ma può scaturire solo da una formulazione del PEI, in cui tutti gli insegnanti, gli operatori sociosanitari e la famiglia concordino di richiedere tale rapporto. La media nazionale è circa di uno a due.
Quanto al nuovo arrivo, in base alla C M n. 27/02 ed alla C M n. 58/03, il Dirigente scolastico deve l'autorizzazione a nominare , sulla base del PEI formulato dal Consiglio di classe, un docente a tempo determinato per un certo numero di ore. Il Dirigente deve chiedere ed il Direttore regionale deve provvedere o rispondere negativamente in modo molto motivato. In mancanza, si può minacciare la denuncia per omissione di atti d'ufficio o rivolgersi al giudice civile ai sensi dell'art 700 del Codice di procedura civile.

Un alunno maggiorenne, lavoratore, non udente, frequenta un corso serale di una scuola superiore, si avvale del docente di sostegno e dell'educatore LIS, può firmare lui stesso il PEP al posto dei genitori oppure occorre comunque anche la firma dei genitori stessi?

L'alunno essendo maggiorenne, può firmare direttamente. Se però il preside, per una vecchia impostazione burocratica, pretende che ci sia anche la firma dei genitori, non mi starei troppo a contestarlo e firmerei per quieto vivere.

Siamo sette docenti elementare che operano in un modulo formato da due classi quinte. In una di queste classi è stata inserita una bambina disabile gravissima che ha frequentato la prima e la seconda classe. Purtroppo per gravissimi motivi di salute, questa bambina non ha frequentato un solo giorno della classe terza, ma le insegnanti del modulo con l’ approvazione del Dirigente Scolastico hanno ammesso l’ alunna alla classe successiva,ovvero alla classe quarta, per permetterle nel caso di un possibile rientro a scuola, di poter stare con gli stessi compagni con i quali ha frequentato le classi prima e seconda e che sarebbero in grado di accogliere e affrontare in modo adeguato i problemi e le difficoltà connesse all’ handicap della bambina. La mamma convocata dal Dirigente Scolastico non ha ritenuto esprimere nessun commento lasciando la decisione a noi insegnanti.
Anche nel successivo anno scolastico la bambina non ha potuto frequentare neanche un giorno nella classe quarta e alla fine dell’anno scolastico si è ripresentato lo stesso problema e noi insegnanti abbiamo deciso di ammetterla alla classe successiva per le stesse motivazioni dell’ anno precedente, ma la madre ha deciso di volerla bocciare parlandone con il Dirigente.
Ad anno scolastico iniziato questa donna pretende la convocazione del Consiglio d’ interclasse per rimettere in discussione l’ammissione della figlia. Le chiediamo gentilmente di prendere in esame il nostro problema ed indicarci i riferimenti legislativi per effettuare una scelta ragionata e soprattutto che tuteli il bene e l’effettiva integrazione scolastica di un’ alunna affetta da gravissimi disturbi di apprendimento, di comunicazione e di relazione.

La decisione sulla promozione o bocciatura di un alunno è di esclusiva competenza del Consiglio di classe che, nel caso di specie, valuta tenendo conto non solo del profitto realizzato, ma soprattutto di principi dell'integrazione e della crescita dell'alunno secondo quanto stabilito dall'art 12 comma 3 L.n. 104/92.

Si chiede,se possibile,di chiarire se il neuropsichiatra infantile o lo psicologo della ASL è tenuto a rilasciare un documento nel quale attesta l'idoneità alla frequenza,da parte di un allievo diversamente abile, di un istituto tecnico.
Si chiede,in caso affermativo, il riferimento legislativo.

La OM n.363/94 prevede una modifica su questo punto alla c.m. n. 262/88. Occorre una certificazione circa l'assenza di rischi per l'incolumità dell'alunno in quell'istituto. In caso non vi fosse sicurezza, occorre rimuovere le cause; in mancanza l'alunno non può iscriversi in quell'istituto, che comunque deve essere adeguato al più presto.

Sono la dirigente di un Istituto Comprensivo Paritario. Le scrivo per un consiglio, anche se penso sia difficile - oggettivamente - risolvere la seguente situazione.
Quest'anno si è inserito da noi in 5^ elementare un bambino con tetraparesi spastico-distonica. Naturalmente abbiamo assunto per 24 ore (anzi, 26, visto il bisogno del bambino) l'insegnante di sostegno, una giovane laureata in Scienze della Formazione Primaria. Abbiamo richiesto la modifica della convenzione per ottenere il contributo. Tutto bene riguardo a questo, a parte la difficoltà (subito da me evidenziata presso il CSA) che il Ministero ha assegnato al bambino solo 12 ore, anzichè le 24 indispensabili. Oltre a questa insegnante, gli ho affiancato - per la maggior parte delle ore - un'assistente alla persona (l'alunno non è autosufficiente in nulla), pagata in piccola parte dal Comune. Dal punto di vista delle spese, per noi è un disastro, perchè non vogliamo che la Famiglia paghi nulla, ma il ragazzo deve avere ciò che è giusto e praticamente necessita il sostegno per tutto il tempo-scuola, cosa che stiamo attuando. Comunque, il problema grave non sta qui. Ci stiamo accorgendo (la mamma, la vicepreside, la psicologa della scuola ed io) che
a) la situazione del bambino - meglio, ragazzo, perchè ha 12 anni ma ne dimostra 8 - è molto particolare, in quanto è intelligente, ma si rifiuta di collaborare perchè non ha feeling con la maestra di sostegno, quindi non comunica con lei, non dice neppure sì o no, neppure con cenni convenzionali;
b) la maestra è un'ottima persona dal punto di vista umano, ma è sgomenta di fronte alla situazione del ragazzo, ne ha quasi paura, non riesce a intrecciare un rapporto con lui, prova troppa compassione e il bambino - sensibilissimo - la "sente", non è energica al punto giusto come consiglia la mamma, non riesce a fargli fare gli opportuni movimenti per favorire la scrittura secondo le indicazioni della mamma, anche perchè ha un po' la schiena rigida ed è magrolina;
c) la mamma del ragazzo è disperata per il fatto che la maestra "non funziona" e fa fatica a contenere l'ansia di fronte alla situazione;
d) a ciò si aggiunge che l'alunno si presenta come un classico caso di questa malattia, con grosse difficoltà di interpretazione dei movimenti inconsulti. I compagni e i docenti sono molto affettuosi e vicini a lui come possono (lui ha biascicato a modo suo alla mamma la frase: "In quella scuola ci si sente molto amati", riferita a me dalla mamma), ho anche fatto mettere un divanetto in classe per far sì che possa rilassarsi come a casa, ma il problema è che a scuola emette solo suoni difficilissimi da interpretare per noi che lo conosciamo da poche settimane; per la mamma non è così, lei lo capisce benissimo e in effetti l'insegnante di sostegno dell'altra scuola pure riusciva, dopo alcuni anni, a capirlo. Non sto a illustrarle i motivi per cui ha cambiato scuola: sono comunque indipendenti dalla volontà dei genitori e probabilmente anche un po' giustificati, dal momento che la sua brava insegnante di sostegno era poi diventata insegnante titolare della classe e il bambino l'aveva "persa".
Il nostro contratto prevede, per i docenti di sostegno a tempo determinato per il primo anno, un mese di prova. Lei mi dirà: dovevate accorgervene entro il mese di prova che l'insegnante non funzionava! Giusto, ma in un caso del genere mi sarebbe sembrato assurdo licenziare l'insegnante senza aver fatto gli opportuni tentativi, vista l'oggettiva difficoltà del caso. Mi chiederà anche: ma non l'avete visto prima, questo ragazzo? Per la verità, la mamma ne ha parlato a lungo con me, mostrandomi solo la Diagnosi Funzionale (nella scuola precedente - statale - non hanno fatto nè PEI nè PDF per 4 anni... ma l'ho saputo dopo, al momento della richiesta dei documenti, che non ci sono mai arrivati!) e anche con tutto il Consiglio di classe prima che iniziasse la scuola; non ci ha nascosto la gravità del ragazzo, ma dal suo racconto e dalle foto del bambino, nonchè da una visita previa alla scuola fatta dallo stesso alunno e da un incontro con l'insegnante di sostegno, non emergevano nè la effettiva difficoltà di comunicazione, nè il rifiuto del ragazzo verso l'insegnante stessa. Inoltre l'abbiamo accolto perchè, come scuola paritaria, siamo tenuti a farlo, se non erro.
Ora, ecco la domanda: a suo parere la famiglia può rinunciare ufficialmente, con una richiesta al CSA, all'insegnante di sostegno assunta da noi, per prenderne una più adatta al bambino? Ma con quale motivazione? Quali prove? E noi - secondo lei - a questo punto possiamo licenziare l'insegnante o dobbiamo tenerla ugualmente? Sarebbe un disastro economico...
Mi scusi per questa lunga lettera; se non può rispondermi, pazienza; seguo comunque tutte le vostre ottime risposte alle faq, ma un caso come il nostro mi sembra di non averlo ancora trovato...

Trattandosi di scuola paritaria, non capisco che cosa c'entri il CSA nella nomina dell'insegnante di sostegno. Siete voi liberamente a sceglierlo
Quanto al licenziamento, ritengo che si possano applicare i principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01, secondo cui l'insegnante di sostegno deve essere in grado di rispondere agli effettivi bisogni educativi dell'alunno. In caso contrario, l'amministrazione scolastica deve sceglierne un altro, anche al di fuori delle graduatorie.
Questa sentenza vale per la scuola pubblica; ma i suoi princuipi possono applicarsi anche a quella paritaria, nel senso che siete legittimati al licenziamento. Probabilmente l'insegnante si rivogerà al giudice del lavoro. Ma tenete duro per il bene del bambino.
Ci faccia sapere cosa deciderete.

Vorrei precisare che il CSA - giustamente - non c'entra con la scelta del docente di sostegno per noi paritarie; infatti abbiamo sempre scelto personalmente la maestra per i nostri bambini diversamente abili. Il fatto è che la famiglia può ricusare l'insegnante presso il CSA, con validi motivi. Ora, ci stiamo accorgendo che questa docente è una brava persona, laureata in scienze della formazione primaria, giovane, sì, ma piena di buona volontà. Pensi che ha letto tutte le vostre preziose risposte alle faq che ho puntualmente stampato da più di un anno a questa parte, relative a problemi che avrebbero potuto capitare anche a noi... D'altra parte l'ho contattata e scelta verso luglio, quando sapevo dell'arrivo di questo bambino, ma senza ancora averlo visto; dal racconto della mamma non emergeva una difficoltà così accentuata. C'era, sì, polemica verso la scuola precedente; poi ho capito che il ragazzo là aveva solo 12 ore di sostegno (come avranno fatto? impossibile gestirlo con 12 ore; oltre all'insegnante occorre una persona che gli regga la testa per consentirgli di osservare parole e immagini!) e i genitori pagavano in nero una integrazione a 25 euro l'ora... Nella nostra scuola il ragazzo ha 31 ore di sostegno (26 con la docente specialista, altre 5 con docenti di altre classi, a disposizione o pagati in più) + altre 20 ore di assistenza alla persona, tutte in regola. Solo 1 metà della spesa complessiva è pagata dal Ministero e dal Comune. Al resto pensa la scuola (sperando di resistere...).
Tra ieri e oggi abbiamo avuto un colloquio con la logopedista del bambino che lo conosce da alcuni anni e che ha molto apprezzato il lavoro che stiamo facendo, avvisandoci del fatto che la Famiglia - in particolare la mamma - ha aspettative enormi nei confronti del bambino, purtroppo esagerate rispetto alla realtà. Inoltre, la Famiglia non ha seguito utili consigliche erano stati offerti dalla stessa logopedista, la quale ha confessato di essere stata più volte sul punto di abbandonare il caso, ma che poi, pensando alla difficoltà, per il ragazzo, di ricominciare il lavoro con un'altra persona, ha preferito continuare a fare del suo meglio! La mamma afferma che il ragazzo "parla" e "legge a voce alta"; la logopedista afferma che, sì, come mamma capirà qualcosa in più di noi che lo conosciamo da poco tempo, ma in realtà il ragazzo NON parla e NON legge, emette dei suoni... Però può farsi capire con segni lentissimi. Ed è ciò che sfrutteremo al massimo per lavorare con lui. Ci ha consigliato quindi di continuare serenamente il lavoro facendo la programmazione individualizzata o per obiettivi minimi dove necessario (cosa che già avevamo impostato) senza badare al fatto che la mamma (che è insegnante di lettere), al sabato e domenica, fa studiare al ragazzo tutto quello che gli altri alunni svolgono durante la settimana, perchè ritiene che non abbia appreso abbastanza... Inoltre ci ha consigliato di non dimostrare timore e incertezza nella gestione del bambino e di impostare noi personalmente l'aspetto didattico che ci compete, senza interpellarla eccessivamente, altrimenti lei va "in panico". Sinceramente, non penso che - vista la situazione - ci siano gli elementi perchè la Famiglia ricusi l'insegnante presso il CSA. Dobbiamo avere il tempo minimo per lavorare e conoscere il ragazzo!
Le farò sapere gli sviluppi della situazione e la ringrazio moltissimo per l'aiuto attraverso il sito.

Ripeto, se la mamma volesse rifiutare l'insegnante di sostegno, non deve farlo col CSA, ma con Voi, che liberamente scegliete l'insegnante. Se il CSA Vi rimborsa parte dello stipendio dell'insegnante, siete Voi che dovete immediatamente comunicare al CSA la rinuncia dell'insegnante e sostituirlo contestualmente con altro, dandone nominativo al CSA.
 

Nella scuola media in cui insegno, quando l'insegnante della disciplina e' assente e in quell'ora c'e' la compresenza dell'insegnante di sostegno, non viene mandato nessun collega a fare supplenza (se deve essere pagato), ma l'insegnante di sostegno rimane da solo sulla classe con l'alunno disabile (indipendentemente dal fatto che l'handicap sia grave o meno). E' legittimo?

Se l'insegnate per il sostegno supplisce nella classe ove è titolare occasionali assenze dei colleghi, è legittimo. Ma se è la regola per tutte le assenze dei colleghi, è illegittimo, essendo tale docente stato nominato per realizzare, in compresenza l'integrazione dell'alunno, che viene fortemente condizionata dall'impossibilità dell'insegnate di dedicarsi espressamente all'integrazione.

Sono un'insegnante di scuola elementare; da diverso tempo, nelle nostre scuole, quasi tutte le supplenze brevi sono coperte da insegnanti di sostegno con la relativa conseguenza che i bambini in difficoltà vengono privati dei fondamentali stimoli ed accorgimenti per attuare il loro diritto allo studio. Il problema è già stato sollevato in Collegio Docenti, ma non si è trovata soluzione; ora, un piccolo gruppo di genitori vuole che i propri figli abbiano garantita la presenza dell'insegnante di sostegno all'interno della classe, evitando d'usare la stessa come jolli della scuola.Chiedo un aiuto per provare a risolvere questo problema

Questa prassi è illegittima, sia perchè distoglie l'insegnante per il sostegno dal suo compito che è quello di favorire l'integrazione dell'alunno nella classe, sia perchè è un uso improprio delle risorse finanziarie spese dallo Stato per il sostegno. Infatti l'art 35 comma 7 della finanziaria L.n. 289/02 vieta a chiunque di utilizzare insegnanti per il sostegno se non è presente l'alunno con disabilità.

Un bambino anoftalmico con deficit uditivo ha frequentato per due anni l'asilo nido assistito da un'operatrice trovata dai familiari e pagata attraverso il contributo della Provincia. Ora il bambino è stato iscritto alla scuola materna. il direttore scolastico spiega ai genitori che c'è carenza di insegnanti di sostegno e che la scuola è in serie difficoltà: dato che loro hanno questa operatrice che già conosce il bimbo, perchè non utilizzare lei al posto dell'insegnante di sostegno? la famiglia, non vedendo altre soluzioni, si trova d'accordo e ora l'operatrice svolge il suo lavoro alla materna. Ora però i genitori vogliono chiarezza e mi pongono la questione: è possibile che non ci sia l'obbligo per la scuola di incaricare un'insegnante di sostegno, soprattutto nel caso di pluriminorazione sensoriale? l'operatrice pagata dalla Provincia potrebbe svolgere un lavoro di assistenza educativa domiciliare, dato che il bambino ne ha bisogno. quali sono le "pezze d'appoggio" con cui possiamo presentarci dal direttore e sostenere le nostre ragioni?

La scuola, fermo restando l'obbligo per la provincia, ha l'obbligo di fornire insegnanti per il sostegno, in forza dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92 , l.n. 270/82 (art.12 e 14), l.n. 289/02 art 35 comma 7.

Ho bisogno di un'informazione riguardo ad un ragazzo cerebroleso non certificato che frequenta la V superiore. Finora è riuscito ad andare avanti grazie al fatto che nella sua classe c'è un altro allievo certificato che io seguo, e ciò mi dà quindi la possibilità di seguire anche lui, ma quest'anno è in V e io non so cosa fare data l'incombente maturità. Vorrei chiedere al consiglio di classe una valutazione con obiettivi minimi: è possibile visto che lui non è certificato? Io non posso aiutarlo nei compiti in classe, perchè se magari viene ammesso all'esame e qualcun altro non è ammesso temo che faccia ricorso sulla base del fatto che il compagno è stato aiutato. Cosa si può fare?

Se l'alunno non è certificato, non si può fare nulla; anzi è illegittimo l'utilizzo per lui di un insegnante per il sostegno che spetta, per legge, solo agli alunni certificati.

Vi invio un quesito per conoscere le Vostre risposte e per poter fare chiarezza per quanto riguarda l'inserimento di Marco, bambino certificato, in una scuola materna paritaria.
Mi riferisco alla Legge 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
(riporto fedelmente parte dei contenuti)
art. 3 (...) Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. (...)
art. 4 La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) b) c) d) (...) e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio
domande:
Quali sono le norme vigenti?
Che differenza c'è tra una scuola paritaria e una scuola parificata?
Marco proviene da un altro comune dove c'è una scuola materna; la scuola materna che lo ha accolto si trova invece nel comune dove lavora la mamma. Che obblighi ha la scuola materna?
E' sufficiente accogliere Marco per le 18 ore coperte dall'assistente dell'Ulss? Oppure si dovrebbe fare il possibile perchè possa partecipare alle attività didattiche seguito da un'insegnante?
Chi deve pensare al sostegno per Marco?
Questo bambino ha il diritto di essere accolto per tutte le 35 ore?
Immagino che la soluzione migliore sarebbe stata iscriverlo in una scuola materna statale, ma per la riabilitazione che sta facendo dovrebbe fare un percorso abbastanza lungo e forse la mamma non potrebbe più sostenere la sua attuale occupazione lavorativa. E' pur vero che la mamma ha accettato di inserirlo nella scuola materna paritaria vicino al suo lavoro per le ore coperte dall'assistente dell'Ulss, ma ora chiede che il figlio possa rimanere per qualche ora in più alla scuola materna.

Le scuole materne hanno l'obbligo di accettare le iscrizioni di alunni con disabilità; ma forniscono i servizi necessari o utili sulla base delle disponibilità finanziarie pubbliche e secondo la discrezionale assegnazione delle proprie. Ora, se la scuola è, oltre che paritaria, anche "parificata", cioè convenzionata col Ministero per lo svolgimento di un servizio scolastico, il Ministero, in base alla convenzione , è tenuto a fornire anche lo stipendio dell'insegnante per il sostegno come lo fornisce per gli altri docenti. Se non è parificata, allora può avvalersi solo del misero contributo previsto dalla L.n. 62/00 che non supera i mille euro. Se trattasi di scuola secondaria può presentare domanda di un progetto sperimentale di integrazione scolastica ed ottenere, in base ad una annuale circolare ministeriale, un contributo pari a quasi lo stipendio del docente per il sostegno; se non presenta tale progetto, può solo chiedere il misero contributo di cui sopra. Il comune di residenza di un alunno con disabilità ha l'obbligo di fornirgli un posto con priorità nella propria scuola materna; se però l'alunno si reca in un comune vicino , il comune di residenza non ha più tale obbligo, giacchè egli ha già approntato un servizio . Infatti per le scuole materne comunali non vale il principio di quelle statali , secondo cui, l'alunno può anche frequentare la scuola del luogo di lavoro del genitore, in quanto nelle scuole statali è sempre lo Stato che paga, qualunque sia il comune di ubicazione della scuola. Nelle scuole materne comunali, la cosa è ovviamente diversa, perchè ogni comune ha la sua scuola, a meno che non l'abbiano realizzata più comuni in consorzio o in associazione.

Le espongo un problema che gradirei risolvere con urgenza. Nella scuola ove insegno (istituto d'istruzione superiore) un ragazzo ipovedente frequenta il IV anno. L'insegnante di sostegno chiede ogni giorno al bidello di effettuare delle fotocopie ingrandite di alcune pagine dei diversi libri di testo (affiché l'allievo non affatichi troppo il residuo visivo). Il bidello si lamenta per il carico di lavoro e - in alcuni casi - per il numero elevato di pagine da "ingrandire" che, a suo dire, lo costringerebbero a significative perdite di tempo. Peraltro il dirigente scolastico si chiede se dette fotocopie debbano essere addebitate alla famiglia del ragazzo o se debbano costituire un onere per la scuola. Potrebbe cortesemente fornirmi i riferimenti normativi per chiarire questa questione? Le sarei infinitamente grata. Ossequi. Stefania Borra

Tra i fondi inviati dal Ministero alle scuole per l'integrazione scolastica è possibile reperire i fondi necessari all'ingrandimento delle pagine per l'alunno ipovedente. Se all'alunno è stato assegnato un assistente dall'ente localE per l'autonomia, è suo compito svolgere questa mansione di ingrandimento. In mancanza è la scuola che deve fornire questo servizio, nei modi che ritiene più opportuni.

Nella mia scuola, Istituto liceale, sono iscritti 7 ragazzi in situazione di handicap di cui 3 in età non più scolare.
- il primo di 28 anni, abbandona la scuola dopo il conseguimento della licenza media, e a dieci anni di distanza si iscrive alla scuola superiore.
- il secondo di 33 anni, dopo aver frequentato almeno un ciclo di scuola superiore ( non so se abbia conseguito l'attestato, perchè come Lei saprà la documentazione non è mai dettagliata ed esaustiva! ) si riscrive al I° Liceo Scientifico
- la terza anni 34 nella nostra scuola dal '94, ha frequentato il ciclo di Scuola Magistrale senza conseguire l'attestato a causa dell'eliminazione di questo corso di studi, si è reiscritta al Liceo Scientifico ed è al IV anno.
Preciso che trattasi di alunni con deficit cognitivi piuttosto gravi, con i quali è pressochè impossibile perseguire obiettivi "prettamente scolastici", per loro è stato pensato un progetto di "avviamento al lavoro in collaborazione con il Centro dell'Impiego della Provincia di ...... che le famiglie non hanno nei fatti accettato. Il progetto divide il loro "tempo scuola" in tre giorni a scuola durante i quali si lavora al conseguimento degli obiettivi scolastici ( la firma, la conoscenza dell'orologio ecc ) e in tre giorni di frequenza di un corso di formazione professionale ritenuto adeguato alle loro potenzialità dal Personale del Centro per l'Impiego che opera l'orientamento ( Psicologo e sociologo). Tutti i costi sono a carico della scuola, le famiglie tutti i giorni continuerebbero ad accompagnarli e a riprenderli da scuola alla solita ora! La mancata adesione a tale progetto comporta, con la riduzione delle ore di sostegno assegnate: 30h complessive, la presenza settimanale dell'Insegnante di sostegno in ciascuna classe di 2 /3 ore. Capirà le condizioni poco dignitose in cui si trovano tutti i ragazzi pdh e soprattutto quelli in età scolare con potenzialità cognitive ben superiori. Le mie domande sono:
- hanno tutti ugualmente diritto al sostegno ?
- posso rifiutarmi di prestare sostegno alle classi dove sono presenti tali ragazzi?
- come fare per non danneggiare chi avendo età e potenzialità adeguate, non vede la scuola come parcheggio ?

Ci siamo sempre battuti perchè l'integrazione scolastica fosse un processo di innovazione della didattica di qualità.Purtroppo ciò non sempre avviene , sia per lo scollamento fra scuola ed Enti locali, sia perchè, a causa di risposte sul territorio per gli ultradiciottenni, le famiglie considerano talora la scuola un centro diurno.
La scuola superiore , per legge non può rifutare l'iscrizione di nessun cittadino di qualunque età , purchè munito del didloma di licenza media. Solo ai minori con disabilità è consentita l'iscrizione col semplice attestato. Inoltre ogni alunno che venga bocciato può ripetere la stessa classe nello stesso istituto, solo se vi sia una delibera favorevole del Collegio dei docenti. Infine si sta sviluppando la prassi, da me ritenuta legittima, secondo la quale l'amministrazione scolastica , che non può rifiutare l'iscrizione chiunque ad un secondo corso di studi superiori, può però negare tutti i diritti degli alunni con disabilità, giacchè l'alunno se n'è avvalso durante il primo corso superiore; ciò proprio per evitare la trasformazione della scuola in un parcheggio perenne con il suo snaturamento e quello dell'integrazione.
Quanto ai progetti misti di istruzione e formazione professionale essi sono molto diffusi in Emilia Romagna ed in Veneto e sono condivisibili, a condizione che tutto il tempo sia trascorso solo nei centri di formazione; ciò però mi pare non sia il caso Vostr.Occorre quindi convincere i genitori della bontà di tale ipotesi organizzativa, pena il rischio che i figli ultradiciottenni , possa rimanere definitivamente fuori della scuola e della formazione professionale.
Quanto a Lei, se ha ricevuto l'ordine di servizio di prestare attività di sostegno con gli alunni ultradiciottenni, non può rifiutarsi di farlo. Dovete programmare coi singoli consigli di classe il piano educativo individualizzato per ciascun alunno, magari insieme col gruppo di lavoro di istituto, per i contatti con la formazione professionale, anche in vista di un possibile inserimento lavorativo in un normale posto di lavoro o in una cooperativa o, al limite, in un centro diurno.In caso di mancanza di queste due ultime strutture, dovete attivare gli Enti locali ed i soggetti del terzo settore perchè provvedano alla loro creazione.
Tutta questa eventuale attività programmatoria potrebbe essere avviata anche tramite un corso di aggiornamento della Vostra scuola, anche in rete con altre e gli enti territoriali pubblici e privati, utilizzando un corso di aggiornamento pratico sulla base della Nota ministeriale prot n. 4088/02 e della recentissima circolare n. 78/03, già reperibile su Edscuola.

Seguo, oltre ad altri due, una ragazza che frequenta la III media in una classe in cui vige il bilinguismo. E' possibile farle sostenere l'esame svolgendo la prova scritta e il colloquio orale su una sola delle due lingue straniere?

E' questa una decisione che deve adottare il Consiglio di classe. Ritengo sia più facile sostituire una delle due prove linguistiche con altra prova sempre attinente a detta lingua, ad es. un colloquio, un questionario etc., ai sensi dell'art 16 comma 1 L.n. 104/92.

Nella mia scuola ci sono 35 alunni con handicap. Di questi due sono sordi. Sono state assegnate 9 insegnanti di sostegno e una in deroga. Questo organico risulta chiaramente insufficiente a soddisfare le loro richieste . Per uno dei bimbi sordi la Regione ha assegnato un facilitatore di comunicazione per 20 ore settimanali. Può il dirigente togliere l'insegnante di sostegno per dare più ore ad altri bambini?

Se la media nazionale è circa di uno a due, su 35 alunni con disabilità dovrebbero esserci nella scuola 17 o 18 posti. Sarebbe necessario insistere con la Direzione scolastica regionale perchè spieghi per quale motivo ha concesso così poche deroghe ed insistere perchè le aumenti, giacchè diversamente verrebbe a verificarsi una palese violazione del loro diritto allo studio.

Sono un'insegnante di sostegno di un istituto professionale. Seguo due ragazzi con deficit cognitivo lieve che seguono la programmazione curricolare con obiettivi minimi. Poichè questi affronteranno quest'anno l'esame di qualifica vorrei sapere se sono previste prove scritte semplificate oppure sono tenuti comunque a svolgere le stesse prove dei compagni.

Così come i docenti delle singole discipline hanno fissato gli obiettivi minimi richiesti, allo stresso modo gli stessi docenti dovrebbero decidere il tipo e livello minimo difficoltà di prova scritta cui sottoporre gli alunni. Ovviamente il tutto dovrà risultare dal verbale del Consiglio di classe e dalla relazione del 15 Maggio.

Sono un'insegnante di sostegno incaricata dal Provveditorato. Quest'anno mi è stato affidato un alunno di un istituto professionale particolarmente grave in quanto manifesta evidenti segni di violenza nei confronti dei compagni e degli insegnanti,opera continui danni nella scuola e mostra un totale disinteresse per qualsiasi tipo di attività tutto ciò a discapito dei suoi compagni di classe che non riescono a fare serenamente lezione. In questo caso è possibile chiederne l'allontanamento dalla scuola? Inoltre vorrei sapere se in caso di mancanza dell'assistenza materiale l'insegnante di sostegno è tenuta ad assolvere ai compiti che competono  all'assistente materiale quali ad esempio l'accompagnamento fuori dalla classe per qualsiasi motivo.

I compiti dell'assistente sono ben diversi da quelli dell'insegnante per il sostegno e non sono intercambiabili. Qualora non si riesca a contenere l'alunno che rende impossibile o poco produttivo il lavoro scolastico dei compagni, occorre predisporre un PEI che permetta modalità diverse di scolarizzazione, sulla base di pareri congiunti degli operatori sociosanitari , scolastici e della famiglia ( art 12 comma 5 L.n. 104/92). Solo in casi limite , sempre su parere dei soggetti sopraindicati, si può predisporre un allontanamento momentaneo dalla classe in attuazione di un diverso PEI. Ciò ai sensi della Sentenza della Corte cost. n. 215/87.

Sono un insegnante di sostegno in un Istituto professionale. Nel corrente anno scolastico ho presentato un progetto "scuola lavoro" per un ragazzo da me seguito che prevede, nell'ambito del PEI, un inserimento lavorativo per due mattine la settimana presso una struttura pubblica. Tale progetto ha trovato la disponibilità di un ente sia per la copertura finanziaria che per l'individuazione del luogo di attuazione. Mi necessita conoscere i riferimenti normativi che regolano tali attività al fine, come mi è stato richiesto, di poterli inserire nel protocollo di intesa tra le parti.

La norma fin qui usata è l'art 68 della L.n. 144/99 che prevede percorsi integrati di istruzione e formazione professionale. Quanto ai finanziamenti si fa solitamente riferimento alla L,.n. 196/97 concernente i tirocini di lavoro e le borse lavoro. Anche la L.n. 53/03 prevede percorsi integrati; ma manca ancora il decreto applicativo.

Siamo un'azienda che si occupa della fornitura di materiale informatico anche per disabili. Venuti a conoscenza del decreto Moratti (D.M. 22 luglio 2003, n. 61 ) sul progetto di alfabetizzazione informatica per le scuole elementari e medie, ci ponevamo il seguente quesito:<<a tale scopo, le scuole a chi devono fare domanda per ottenere i finanziamenti?>>

Le scuole chiederanno i finanziamenti alla Direzione scolastica regionale che darà quanto ricevuto dal Ministero. Per ulteriori finanziamenti, le scuole dovranno attivarsi secondo le loro conoscenze e capacità di marketing; la normativa prevede anche la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione.

Sono un insegnante di sostegno alle Medie che desidererebbe chiarire se e' compito del docente di sostegno l' assistenza di base agli studenti H (accompagnamento dell'alunna in bagno) o se invece e di competenza del personale ATA. E' vero che esiste una sentenza di un giudice che ha condannato il docente di sostegno in quanto inadempiente (non portava il ragazzino H in bagno)??

Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici, abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità. Per gli alunni con handicap la Tabella A prevede definitivamente l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino; nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno; l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici; la “necessaria assistenza” durante la mensa. Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni.

Vorrei delucidazioni in merito alla formazione delle classi in presenza di due handicap

Le classi frequentate da alunni con disabilità che non possono superare i 25 alunni in presenza di un compagno con disabilità, ed i 20 in presenza di 2, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 141/99.

SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO ELEMENTARE. SEGUIRO' QUEST' ANNO UN BAMBINO CON DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA' CHE FREQUENTA LA CLASSE TERZA, IL MODULO E' VERTICALE(2/3). MI CHIEDO SONO CONTITOLARE SOLO DELLA CLASSE 3 IN CUI IL BAMBINO H E' ISCRITTO, OPPURE POSSO CONSIDERARMI CONTITOLARE ANCHE DELL'ALTRA CLASSE??? E SE PROGRAMMASSIMO DI LAVORARE A CLASSI APERTE, SULLA BASE DEL QUALE L'ALUNNO H SAREBBE INSERITO ANCHE IN UN GRUPPO DI ALUNNI PROVENIENTI DA CLASSI DIVERSE ( IN QUESTO CASO BAMBINI DELLA SECONDA) ???

L'art 13 comma 6 della L.n. 104/92 stabilisce che l'insegnante per il sostegno assume la contitolarità della classe ove opera. Ritengo quindi che sia solo quella ove è iscritto l'alunno con handicap. Laddove però l'insegnante , parte di un modulo, partecipa a tutte le operazioni del modulo anche in altre classi, specie se aperte anche all'alunno con handicsap, dovrebbe considerarsi contitolare anche in queste classi. Ciò, ripeto, solo se egli partecipa a tutte le attività , anche di valutazione delle altre classi.

Sono un padre che ha richiesto ed ottenuto per la figlia minorenne malata di ipotiroidismo congenito, l'indennità di frequenza (legge 289/90). Ora per motivi di lavoro mi trasferisco per 8/9 mesi all'estero dove mia figlia frequenterà una scuola (ha tre anni e non credo giusto tenerla a casa), ma al comune mi hanno rifiutato l'indennità perchè dicono legata alla presenza del minore sul territorio italiano, quanto nelle mie varie ricerche ho riscontrato come vincolo solo la necessità di avere la cittadinanza e la residenza italiana, cose che noi abbiamo e non cambiano solo perchè passeremo un breve periodo all'estero. Mi domando se può aiutarmi, chi ha ragione io o il comune e se sono nel giusto come posso provarlo visto che la legge è aperta a interpretazioni personali?

La frequenza di una delle strutture indicate nella legge è requisito indispensabile per la sua fruizione. Riterrei più utile pretendere l'indennità di accompagnamento o di comunicazione che sono attribuiti al solo titolo della minorazione, senza la presenza di altri requisiti, come ha stabilito la recente sentenza della Corte di cassazione, che mi hai inviato qualche mesetto fà e che spetta anche ai minori degli anni 3.
Queste le norme principali:
L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni si da fino ai diciotto anni di età,e questa prevede:
1) essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
2) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
3) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
4) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 3.846,05. Importo mensile 2003: Euro 223,90
La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido
L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
Per ottenere i benefici economici fin qui detti, i cittadini stranieri (art. 80 co. 19 legge n. 388/00), pur mantenendo il diritto all'accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni.
Questo significa, a mio parere, che è necessaria la presenza fisica sul territorio italiano per la erogazione della provvidenza. Sbaglio? Tu che ne dici?

Sono il padre di una bambina di anni 9 affetta da leucemia è dovrà frequentare la classe quarta elementare.
Siccome la bambina non può frequentare. Vorrei sapere se esiste qualche legge che permetta a mia figlia di frequentare la scuola restando a casa seguita da un'insegnante.

Il ministero dell'Istruzione con il progetto “La scuola in ospedale” per l’anno scolastico 2003/2004, individuerà in ogni regione "scuole polo" funzionanti con sezione ospedaliera, che contribuiranno anche allo sviluppo del servizio di istruzione domiciliare sul territorio.
Già nei due anni scolastici precedenti il Miur, con la collaborazione del Polo Didattico e di Ricerca di Crema, aveva avviato il progetto di ricerca, che continuerà ad avvalersi della collaborazione delle “scuole polo ospedaliere”, una per ogni regione, nei settori della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore ( in allegato invio l’elenco delle scuole elementari). Queste scuole, “necessariamente funzionanti con sezione ospedaliera, dovranno inoltre contribuire allo sviluppo della cultura del servizio di istruzione domiciliare nel territorio di pertinenza – fa sapere il Miur -, offrendo ausilio e collaborazione alle scuole di provenienza degli alunni già ospedalizzati, eventualmente impegnate nell'erogazione del servizio”.
Infine le istituzioni scolastiche, “individuate quali poli di servizio regionali, oltre ad avere maturato particolare esperienza nel settore scolastico ospedaliero, dovranno garantire puntualità e snellezza nella circolazione delle informazioni in materia, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione, nonché nella gestione delle risorse finanziarie che verranno assegnate”, conclude la nota del Miur. Entro il 20 settembre dovrebbe essere noto l’elenco delle istituzioni scolastiche ospedaliere che potranno fungere da “scuola polo” in ambito regionale, per i settori della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, “confermando la scuola polo già a suo tempo identificata o procedendo a nuova eventuale individuazione”

Siamo un gruppo di insegnanti di sostegno della provincia di Massa-Carrara avremmo bisogno di notizie, o comunque dove trovare le norme che regolano l'utilizzo degli Operatori Socio Educativi o personaggi simili all'interno delle scuole pubbliche.

Vanno impegnati in situazioni di forte disagio. Se trattasi degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione, trattasi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92, che pone la loro nomina a carico degli enti locali.

Vorrei sapere se il Diploma di specializzazione polivalente (biennale) per le attività di sostegno per l'ordine della scuola secondaria dello Stato previsto dall'art.325 del T.U. per l'esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciato a fine del corso e degli esami finali in data 04.02.1998 dall'Ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica n°1070 del 28 maggio 1968 A.I.A.S. sezione di Cagliari.

Se sul diploma è fatto riferimento al dpr n. 970/75 , il diploma ha valore a tutti gli effetti, purchè l'ente sia stato autorizzato a gestire i corsi dal Ministero per gli anni 96/98, anno di rilascio. Ciò dovrebbe risultare dal diploma medesimo.
In mancanza del riferimento all'autorizzazione ministeriale, l'ente avrebbe gestito i corsi in base ad un'autorizzazione ministeriale non ricavabile e quindi sarebbe di dubbia validità. Se la data del '68 si riferisce al riconoscimento dell'ente in quanto tale da parte delle autorità amministrative diverse dalla scuola, ma manca un provvedimento ministeriale di autorizzazione a gestire i corsi, le cose non vanno bene
.

Sono un'insegnante di una scuola materna statale. Vorrei gentilmente un chiarimento in merito ad una situazione che sì è verificata nella mia scuola, che ospita un bambino con una patologia grave e che ha avuto l'assegnazione dell'insegnante di sostegno a tempo pieno con 25 ore settimanali. Il problema che stiamo vivendo è il seguente: la nostra direzione didattica non sostituisce l'insegnante di sostegno in caso di malattia, la mamma del bimbo con h, chiede di poter mandare a scuola il figlio senza il sostegno. Tenuto conto che la mia realtà è quella di una monosezione con 24 bambini e con pochissima compresenza ( 2 ore) con la collega, chiedo se è corretto assumersi la responsabilità riguardo alla sicurezza del bimbo grave e non autonomo, oltre a quella dei restanti 23, e vorrei sapere anche quali sono i diritti della famiglia nei confronti delle maestre e della direzione didattica in merito.

La frequenza dell'alunno con handicap non è condizionata alla presenza in classe dell'insegnante specializzato per il sostegno. Se l'alunno ha problemi di autonomia deve essere richiesta la nomina di un assistente comunale a tal fine.
La famiglia ha gli stessi diritti e gli stessi doveri delle altre famiglie, cioè ha diritto di concordare il profilo dinamico funzionale , il piano educativo individualizzato e le modalità di assistenza educativa e di quella igienica.
L'insegnante di sezione è responsabile per tutti gli alunni nel custodirli; ma in caso di incidente , è esente da responsabilità se prova di aver fatto di tutto per evitare il danno arrecato da un alunno ad altri. Per danni provocatisi da alunni, la responsabilità riguarda la normale vigilanza dell'insegnante., che non comprende casi eccezionalmente difficili, per i quali occorre la presenza dell'assistente per l'autonomia.

Siamo due insegnanti di sostegno. Abbiamo un dubbio che stiamo cercando di risolvere, ma non ne veniamo a capo senza il suo aiuto. Entrambe abbiamo nella scuola casi di alunni che sono stati ammessi all’esame al solo fine della certificazione dei crediti e ci sembrerebbe giusto fare apparire il nome di questi candidati sul tabellone dei licenziati ben sapendo che il certificato dei crediti non ha valore legale. Ci hanno detto invece che il loro nome non deve apparire nel tabellone di licenziati e se ce lo vogliamo mettere lo dobbiamo accompagnare con una nota.

Il nome di alunni con handicap può comparire sui tabelloni di scrutini ed esami, anche se ricevono solo un attestato,con la dicitura "promosso". Infatti qualunque altra dicitura o l'esclusione dai tabelloni sarebbero causa di discriminazione. Comunque il fatto che risulti promosso ( se promosso ) o ripete ( se dovesse ripetere) non pregiudica il valore legale della situazione. Infatti il tabellone è solo un documento che si fonda sul verbale degli scrutini ed esami. In tale verbale risulta che l'alunno non ha conseguito il titolo legale, ma l'attestato. Quindi non c'è alcun rischio di illegalità. Il termine "promosso" risponde al vero, nel senso che l'alunno , con l'attestato può ormai legalmente iscriversi alle classi successive ed ai gradi successivi di istruzione, ovviamente, al solo fine di conseguire un attestato ulteriore col riconoscimento di altri crediti formativi maturati.

 


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