a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 41
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un ragazzo che si occupa di attività sindacale di tutela dei diritti presso gli studenti.
Si è rivolta a me di recente una ragazza di 17 anni, frequentante il 4 anno di liceo, la quale è soggetta a soventi svenimenti, rispetto ai quali i medici non hanno ancora saputo dare una esauriente spiegazione.
Il preside dell’istituto le richiede un certificato medico nel quale il medico curante si assuma la responsabilità legale di quello che potrebbe accadergli in classe nel frequentare le lezioni. Tuttavia il medico si rifiuta di rilasciarlo.
E’ legittima la richiesta giunta dal dirigente scolastico?

Se il Dirigente scolastico è preoccupato per la propria responsabilità per quanto possa accadere all'alunna in caso di improvviso svenimento, per rassicurarlo è sufficiente che la famiglia ri lasci una dichiarazione secondo la quale, pur segnalando che l'alunna in questo periodo ha degli improvvisi mancamenti, chiede che l'alunna continui egualmente a frequentare.
La famiglia potrebbe,eventualmente, allegare una comunicazione del medico curante che dà indicazioni per prevenire o intervenire in occasione di questi mancamenti. La ragazza potrebbe adottare alcune misure di precauzione quali quelle di sedere su un banco che abbia altri compagni ai due lati e di muoversi nei corridoi chiedendo ad un compagno o compagna di accompagnarla, specie nella discesa o salita per le scale.


1) E' vero che se la famiglia espressamente dichiara di NON voler una programmazione differenziata, il consiglio di classe E'OBBLIGATO ad adottare una programmazione per obiettivi minimi?
Ritengo che se il Consiglio disgraziatamente continuasse ad adottare un PEI differenziato, contro il volere della famiglia, sarebbe perseguibile penalmente (forse ABUSO IN ATTI D'UFFICIO). E' così?
2) la dizione di cui al punto 6 alla CM 262/88: ".... gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe" NON INTENDE, con i due termini SEMPLIFICATI E DIVERSIFICATI, lo stesso tipo di programmazione, ma riguarda due programmazioni differenti in quanto una programmazione SEMPLIFICATA non è una
programmazione DIVERSIFICATA?

Di fronte alla espressa dizione della o m n. 90/01 che impone di rispettare la volontà dei genitori, il consiglio di classe non può adottare un PEI differenziato contro la volontà dei genitori,limitandosi a considerare in tal caso gli alunni, ai soli fini della valutazione, non in situazione di handicap e quindi a valutarli come tutti gli altri. Probabilmente l'adozione di un pei differenziato contro la volontà dei genitori potrebbe configurare il reato di abuso di potere.
Qualunque sia la dizione della c m n. 262/88, ormai abbiamo consolidato due ipotesi di pei, quello differenziato che non dà diritto al titolo legale di studio ma solo la certificazione dei crediti formativi maturati e quello semplificato per obiettivi minimi, il cui svolgimento positivo dà diritto al titolo legale di studio.


Insegno religione in una scuola media di Roma, vorrei affrontare la tematica in oggetto, cioè l'iniziazione cristiana (battesimo, eucarestia, confermazione) per le persone diversamente abili.
Mi potete aiutare, consigliandomi uffici a cui rivolgermi e/o testi?

Si rivolga all'Ufficio catechistico della Conferenza episcopale italiana che ha un apposito ufficio concernente la pastorale delle persone con disabilità. L'ufficio ha già organizzato numerosi convegni ed ha pubblicato numerosi volumi estremamente interessanti.
Magari tutti i docenti di religione fossero come Lei, avremmo un'occasione in più, almeno per gli alunni che si avvalgono dell'ora di religione, per favorire la loro integrazione ecclesiale ed un rinnovamento pastorale. Io, come dirigente del movimento Apostolico ciechi , ho scritto negli anni passati numerosi articoli su questo argomento, sia sulla rivista del Movimento, sia sulla rivista "Docete" della FIDAE, la federazione delle scuole cattoliche, sia in un corso di formazione per docenti di religione cattolica, pubblicato nel 1998 dall'Istituto teologico " S: Tommaso" di Messina , retto dai Salesiani di quella città. Il volume dal titolo " COSE ANTICHE E COSE NUOVE - La didattica dell'IRC fra tradizione e prospettive ", a cura di Giuseppe Ruta, reca il mio intervento alle pagg. 131-145 e si conclude col testo del mio intnervento al Sinodo mondiale dei vescovi cattolici sui laici sull'annuncio del valore salvifico della Croce alla luce del valore salvifico della resurrezione


Sono la mamma di una bambina con lieve difficoltà di apprendimento, volevo sapere se questi bambini diversamente abili, possono partecipare a gite scolastiche di quattro cinque giorni.

Nessun impedimento!!!

Vorrei sapere se esiste una normativa riguardante l'accompagnamento al--viaggio d'istruzione-- nella terza media (5 gg) per gli alunni diversabili, secondo le seguenti condizioni:
*l'alunno "autistico" non può essere accompagnato da un insegnante di sostegno della scuola:

E chi lo dice? La normativa la deve citare chi afferma questo

*I due docenti del Consiglio di classe (dell'alunno diversabile) che accompagneranno gli altri alunni della classe, secondo il rapporto 1:15 non si ritengono idonei ad assistere "anche" l'alunno diversabile.

Evidentemente "hanno molto a cuore l'integrazione" del ragazzo nella classe

*La madre, invitata, si rifiuta di partecipare al viaggio, perchè ritiene che il figlio si sentirebbe discriminato e la scuola, sempre secondo la madre, non potendo assicurare l'integrazione, dovrebbe annullare il viaggio per tutta la classe di cui fa parte il figlio.

Altra inesattezza!
Vi invito a leggere le faq che riguardano le visite d'Istruzione... può essere istruttivo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html

Sono una docente di sostegno specializzata, insegno in un istituto tecnico commerciale e, in qualità di referente del GLH ho programmato e realizzato nella mia scuola diversi progetti per l’integrazione, alcuni dei quali prevedevano la formazione per i docenti curricolari con lo scopo di ottenere un loro maggiore coinvolgimento nei processi d’integrazione, il superamento della delega al docente di sostegno, il riconoscimento del giusto ruolo di ciascuno.
In questi anni ho sempre lavorato cercando di far capire ai miei colleghi curricolari che il “mio alunno” è anche il loro alunno e che io sono l’insegnante di “tutti gli alunni” della classe.
Ciò sembra sia in contrasto con quanto lei afferma testualmente nelle FAQ N° 40 “E' da premettere che gli alunni svantaggiati, se non certificati in situazione di handicap, non godono di alcun diritto degli alunni con handicap e quindi dell'assistenza dell'insegnante per il sostegno che, se assegnato a loro, riduce le scarse e contese ore di sostegno agli alunni certificati.”
Devo dedurre che ho sbagliato tutto e che devo “assistere” esclusivamente il disabile e non considerarmi un’insegnante del gruppo classe?
Forse hanno ragione i colleghi curricolari che spesso tendono a considerare il docente di sostegno una sorta di “assistente al disabile” e non un docente del Consiglio di classe?
L’affermazione mi sembra in contrasto con quanto affermano le normative, che assegnano il docente “alla classe”, ma soprattutto con le moderne metodologie dell’integrazione che consigliano il ricorso a tecnologie didattiche individualizzate che integrino l’alunno nel gruppo classe.
Io credo che, se un docente di sostegno non può occuparsi anche della classe, rischia di essere isolato anche lui insieme al suo alunno. Penso inoltre che se il docente di sostegno dispensa “aiuti” anche ad altri alunni “deboli” della classe, l’alunno disabile si sentirebbe meno diverso e ciò risulterebbe positivo per la sua autostima. (Lavoro con disabili adolescenti e so quanto hanno bisogno di sviluppare una positiva immagine di sé!)
Potrebbe dare un chiarimento in merito?

Lei non può sottrarre il suo tempo dedicato all'alunno con handicap per dedicarlo ad altri nella stessa situazione ma non certificati. Le sentenze dei tribunali civili, parlano di diritto soggettivo.Le ore assegnate dal CSA per l'alunno in stato di handicap servono a questi per l'integrazione nella classe. A Lei la strategia, ma ricordi l'insegnante per il sostegno non può e non deve essere la soluzione di tutti i problemi di integrazione nè per gli alunni con disabilità, nè per quelli con svantaggio. O gli altri insegnanti, con l'aiuto degli operatori sociosanitiari di territorio," si dànno una mossa " ( come si dice a roma), oppure il Ministero deve intervenire pretendendo la formazione di tutti i docenti e mettendo in campo risorse aggiuntive per i casi di svantaggio

Ho iniziato una supplenza in una classe terza di un IPSIA, composto da un'unica sezione. In classe ci sono 23 alunni di cui ben 4 con handicap: 2 hanno il PEI e 2 seguono la programmazione della classe con obiettivi minimi.
Tale situazione rientra in quanto previsto dall'art. 10 del DM 331/98, come modificato dal DM 141/99, che prevede al massimo 20 alunni per classe e più alunni con handicap solo come ipotesi residuale?
Io credo di no, ma il preside dice che la norma può essere interpretata diversamente ( e cioè come fa comodo a lui ), salvo poi sproloquiare in ogni collegio sulla necessità di "personalizzare la didattica e individualizzare l'insegnamento" !

E' illegale! E' una classe differenziale e il Dirigente da denunciato alla magistratura e al collegio dei docenti. Per quanto riguarda la denuncia penale è opportuno che venga fatta da un familiare di un alunno o da una associazione

A mio padre, di anni 84, è stata riconosciuta la legge 104 con la dicitura di PERSONA HANDICAPPATA e non di Handicappata grave, come pure previsto.
Vorrei sapere di quali diritti , a livello scolastico,potrei godere , dato che sono io la persona preposta alla sua assistenza e cura anche ai fini di un eventuale domanda di trasferimento nel nostro comune di residenza e della graduatoria interna dell’ istituto ( fuori comune di residenza) dove attualmente sono docente di ruolo a tempo indeterminato.

Veda Legge 104/92, art 33. Agevolazioni
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html


Sono un'insegnante di sostegno della provincia di Salerno. I genitori dell'alunna di cui seguo il percorso formativo-didattico, vorrebbero che la figlia ripetesse la terza media e, a dire il vero, anch' io concordo.Se in parte gli obiettivi vengono raggiunti, come si può motivare la non ammissione?

Non si presenti agli esami. Personalmente sono contrario. Avete provato a chiedere il parere dell'alunna ?

Sono un'insegnante di scuola primaria nella cui classe, una seconda, giungerà tra qualche giorno un bambino riconosciuto portatore di handicap. Alla nostra scuola ovviamente, sono stati assegnati docenti di sostegno e assistenti materiali solo nella misura in cui risultava necessari sulla base dei bambini iscritti. Mi chiedo: come può avvenire l'inserimento di un bambino diversamente abile essendo privi di qualunque supporto? Come e a chi richiedere l'arrivo di un altro insegnante di sostegno per salvaguardare i diritti del suddetto bambino ma anche quelli di tutti gli altri alunni della classe?

In base alla circolare sugli organici di fatto , per fatti sopravvenuti dopo il 31 Luglio, termine ultimo per le nomine in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale, il dirigente scolastico deve chiedere l'autorizzazione al CSA a nominare un docente per il sostegno per il numero di ore proposto nel PEI dellì'alunno sopravvenuto.
In caso di rifiuto del dirigente soclastico o dell'Ufficio scolastico regionale, la famiglia può rivolgersi al tribunale in via d'urgenza

Vorrei chiederti un chiarimento riguardo al difficile e spinoso argomento "valutazione allievi in situazione di handicap"
La scuola in cui sto lavorando, un istituto professionale adotta per ragazzi con handicap psichico lieve e nelle classi del biennio una valutazione "mista", cioè diffrenziata per alcune materie e quindi riferita al pei e normale per altre riferita cioè ai programmi ministeriali.
Quello che vorrei sapere è: un tipo di valutazione del genere in sede di scrutinio finale come verrà gestita? A mio parere è comunque differenziata perchè per la maggior parte delle materie si fa riferimento al P.E.I.
Spero possa rispondermi prima possibile, e gradirei se possibile anche una risposta diretta al mio indirizzo e-mail

Se vai nella pagina delle Faq, trovi tutte le risposte che cerchi. In particolare nelle ultime.

Sono un docente di sostegno; lavoro nella scuola dell'infanzia e mi occupo del coordinamento handicap della scuola elementare e dell'infanzia.
Sto cercando dei moduli inerenti il profilo dinamico funzionale, il piano educativo personalizzato e il piano educativo didattico individualizzato.

Se vai nella pagina materiali (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html) trovi ciò che cerchi

Sono una studentessa di scienze infermieristiche dell' Università degli studi di Roma di Tor Vergata.
A Marzo dovrei conseguire la laurea, in occasione della quale sto preparando una tesi riguardante il ruolo dell' infermiere scolastico nell' assistenza al bambino dislessico.
Avrei bisogno, se possibile, di materiale circa le leggi che disciplinano qui in italia l' assistenza sanitaria nella scuola. Potreste, cortesemente, inviarmeli o indicarmi come poterli procurare?
Inoltre, se avete iniziative da propormi al riguardo, sarò lieta di prenderle in considerazione.

Ti invito a leggere qualche pagina dell'archivio della mailing list sociale, oltre al fatto di leggere qualche sentenza che trovi nella pagina delle Norme e in particolare negli anni 2003/04/5.
D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 - Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.
Al servizio medico scolastico competono:
la tutela sanitaria della popolazione scolastica, mediante la profilassi delle malattie infettive e gli interventi di medicina preventiva;
la vigilanza igienica sulle scuole;
l’educazione sanitaria in collaborazione con la scuola.
Il servizio medico scolastico (art. 15 del D.P.R. n. 264),dipende dall'Ufficiale Sanitario, che ne promuove e coordina l'organizzazione ed il funzionamento, previa intesa, ove occorra, con i dirigenti degli istituti scolastici. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518, l’Ufficiale Sanitario stabilisce le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici.
Ai sensi dell’art. 11 lettera c) del D.P.R. numero 264 il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell’Ufficiale Sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché ad ogni altro tipo di scuola od istituto.
Il DECRETO del 17 gennaio 1997, n.69. "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'Assistente Sanitario" (Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n.72) :L' assistente sanitario (operatore) è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione della salute.Identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione, della soluzione e degli interventi.
Progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona.
Collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria, concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria. Interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva.
Attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia.
Sorveglia le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo.
Collabora agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole.
Partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari.
Concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute.
Svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi.


Sono un'insegnante di sostegno di un Istituto Tecnico Commerciale.
Nel nostro istituto sono presenti 23 alunni con "diversa abilità";
ogni anno si pone il problema, anzi il 'tormentone', della loro partecipazione ai viaggi di istruzione (in media due all'anno).
Vorrei avere, se possibile, alcuni chiarimenti in merito:
1) Esiste un riferimento normativo preciso a riguardo, in particolare per il diritto degli alunni diversamente abili, oltre alle disposizioni generali della ben nota 104/92?
2) Nel caso in cui un allievo necessiti di assistenza di base (es. ragazzi non deambulanti) la scuola deve farsi carico del problema sostenendo le spese di un eventuale accompagnatore specializzato (ad es. A.E.C. provinciale presente a scuola)?
3) Nel caso in cui la famiglia si renda disponibile ad accompagnare il ragazzo (madre, padre o fratelli) rimane per la scuola l'obbligo di assegnare comunque un'insegnante aggiuntivo (di sostegno o curricolare) oltre al docente che accompagna la classe? Il dirigente scolastico sostiene di sì.
Ed in questo caso è prevista la copertura assicurativa del familiare come per qualsiasi altro partecipante?

Ci sono numerosissime risposte al Suo quesito, basta leggere le faq:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html


E' possibile fermare per più di un anno una bimba con disabilità grave alla scuola dell'infanzia?
esiste una normativa alla quale far riferimento?

La normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico.

Sono una insegnante di sostegno di un istituto superiore professionale per il turismo.
Quest'anno mi è stata assegnata una ragazza del 1^ anno con tetraparesi spastica e disartria, ma cognitivamente nella norma.
La programmazione decisa in consiglio di classe è, per ora, una programmazione con carattere di equipollenza con obiettivi minimi.
I problemi sorti, e per i quali le chiedo un parere ed eventuali riferimenti normativi da poter utilizzare nell'imminente scrutinio, sono i seguenti:
1) una delle colleghe (quella di italiano) vorrebe una programmazione completamente differenziata in quanto l'allieva non riesce ad essere autonoma nelle verifiche e comunque lenta nella rielaborazione delle consegne;
2) la stessa collega, durante la verifica scritta in classe, non mi consente di avvicinarmi all'allieva nè di scrivere la verifica al suo posto (come invece fanno altri colleghi della classe) pensando che io possa sostituirmi alla stessa nella elaborazione;
3) la stessa collega afferma che non possiamo far fare alla ragazza una programmazione equipollente per un senso di giustizia nei confronti degli altri ragazzi, in quanto l'allieva, con i suoi problemi, non potrà mai svolgere un lavoro professionalizzante come quello per il quale le attribuiremo, un domani, il diploma;
4) sempre la stessa non vuole effettuare prove equipollenti ma con forme differenti (scelta multipla anzichè domande aperte per esempio) in quanto afferma che non è possibile strutturare compiti in questo modod con lo steso grado di difficoltà, e l'unica differenziazione che ha applicato nell'ultima verifica è stat quella di fare una fotocopia del compito su un foglio A3 per dare lo spazio necessario all'allieva di scrivere con le sue "enormi letterine" le risposte nello spazio "adeguato alle sue manine";
5) alcuni altri colleghi affermano che i tempi devono essere più lunghi per le verifiche ma comunque non oltre una data scadenza decisa da loro e alla quale l'allieva deve adeguarsi (es. 3 ore anzichè 2 e in quel tempo deve consegnare la verifica)
le confesso che sono demoralizzata e un pò disorientata!

Se la programmazione semplificata per obiettivi minimi è stata decisa a maggioranza, la minoranza deve adeguarsi, indicando per la rispettiva disciplina gli obiettivi minimi, al di sotto dei quali dà voti da 5 sino a 0. Quanto ai tempi più lunghi dovete sempre decidere a maggioranza, eventualmente sentita l'unità multidisciplinare che segue l'alunna. Le prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come tipologia, mentre i contenuti debbono essere indicati dai docenti delle singole discipline. A me pare però che questionari a scelta multipla con domande di controllo siano accettabili, se l'alunna ha capacità intellettive nella norma.

Sono un'insegnante di CHIMICA AGRARIA di ruolo (a tempo indeterminato) da 20 anni ed insegno chimica agraria in un Istituto agrario della provincia di Gorizia , a 15 km da casa mia. Mia madre è stata riconosciuta invalida al 100%, con handicap grave dalla apposita commissione.
Ho usufruito di un giorno di congedo retribuito ai sensi della legge 104/92 e ho diritto a tre giorni al mese per l'assistenza a mia madre, dato che sono figlia unica.
Vorrei chiedervi due quesiti:
1) si possono trmutare i tre giorni al mese in permessi orari, in modo da non fare troppe assenze nei giorni in cui mi basterebbero due ore?
Se sì per quante ore al mese?
2) Si può chiedere trasferimento nel comune di residenza (15 km dalla mia scuola) per avvicinarsi al portatore di handicap, anche se nel comune di residenza non c'è una scuola uguale a quella di appartenenza e per insegnare una materia molto simile (CHIMICA) ma con un'altra classe di concorso, della quale non possiedo l'abilitazione?
Oppure è obbligatorio avere l'abilitazione?
In questo caso sono previsti corsi abilitanti per i passaggi di ruolo?

I giorni sono frazionabili in ore. Esiste una circolare della funzione pubblica (vedi sotto)
Il trasferimento in seguito ai benefici della l.n. 104/92 sono contemplati dal ccnl del gennaio 2004 sulla mobilità. Quanto alla cattedra occorre avere l'abilitazione nella disciplina che si intende insegnare o la propria abilitazione deve ufficialmente risultare equipolelente a quella non posseduta e per la cui si intende insegnare.
Circolare INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II - 10 luglio 2000, n. 35
Oggetto: Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi
[...]
c) Permessi per il lavoratore disabile.
Lo stesso lavoratore disabile ha diritto ai tre giorni di permesso per dedicarsi alla propria cura (art. 33, comma 6).
La nuova norma di integrazione della disciplina generale in materia di assistenza dei portatori di handicap (art. 19 L. 53/2000) ha previsto che la facoltà di cui ai commi 2 e 3, del più volte citato articolo 33 possa essere esercitata alternativamente: quindi il soggetto può scegliere di fruire nello stesso mese o di permessi orari o giornalieri.
Anche i permessi mensili di 3 giorni spettanti al lavoratore disabile sono retribuiti e coperti da contribuzione.
d) Cumulabilità dei permessi.
Nulla è modificato in materia di cumulo dei permessi di cui alla legge n. 104/92 con quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/71.


Sono un prof.di Scuola secondaria di 1^grado,figlio unico di portatore di grave handicap; il quale necessità di assistenza permanente e continuativa gs.riconoscimento dell'invalidità ai sensi dell'art.33 comma 5 e 7 L.104/92 da parte della competente ASL. Ai sensi dell'art.7 comma 1 punto V del contratto di mobilità sembrerebbe discendere per me un diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità per la domanda di trasferimento che avanzerò per l'anno 2005-2006.Leggendo ,poi,l'art,8 del citato contratto di mobilità il quale così recita :" il personale scolastico(parente,affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi della L.104/92.......non è più destinatario di una precedenza..........a decorrere dall'anno a.s.2000/2001....",mi sono sorti dei dubbi circa la possibilità da parte mia, quale FIGLIO UNICO di genitore portatore di handicap,di usufruire della precedenza;ciò per il fatto che, mentre il punto V dell'art.7 succitato tratta di "assistenza al coniuge ed al figlio in situazione di handicap,ovvero di assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap", l'art.8 parla di "parente,affine o affidatario" di personale docente che non ha diritto a precedenza a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.Da ciò potrebbe evincersi che per il figlio unico di portatore di handicap continui a sussistere il diritto di precedenza nei trasferimenti.Grazie anticipatamente e scuse per il disturbo.

Si attenga al testo dell'art 7 del ccnl. La situazione del figlio è diversa rispetto a quella dei parenti.

Sono un'insegnante di sostegno della scuola elementare in provincia di Roma. In occasione di un'uscita a Roma , l'autista dello scuolabus, attrezzato per gli alunni disabili, ha preteso che ad accompagnare l'alunna in situazione di handicap fossi solamente io, senza la sua assistente fisica.
L'alunna in questione non ha il controllo sfinterico; infatti necessita, per tutto il tempo scuola, della presenza dell'assistente educativa. L'autista ha insistito affinché l'alunna fosse accompagnata da una sola persona; quindi io sono andata con lei, senza assistente. Inoltre nello scuolabus c'erano altri nove (9) bambini, comunque controllati da me.
Vorrei sapere se esistono: una circolare ministeriale o una legge (a parte la legge 104/1992) che spieghino chiaramente come risolvere una situazione simile. Forse la decisione presa dall'autista rispetta la regolametazione imposta dal Comune in materia di servizio del trasporto scolastico?

Esattamente. L'autista rispetta le norme del capitolato del Comune e le disposizioni a lui impartite

Un docente che presta solo cinque ore di insegnamento (in due giorni alla settimana) in una scuola ed 11* 3 a disposizione in un'altra scuola, ha diritto a chiedere il totale esonero dalle lezioni e da tutte le attività didattiche nella scuola di completamento (quella con 5 ore) optando per la richiesta di permesso orario e non dei tre giorni mensili? Si premette che in un giorno svolge tre ore di lezione e nell'altre due; inoltre il calcolo delle ore al termine del mese sarebe di 20 e non di diciotto, senza contare gli impegni collegiali.
occorre, nel caso ripartire i permessi in proporzione tra le due scuole?
Si può parlare di esonero, oppure il permesso, nel caso deve essere rinnovato ogni mese?

La domanda non è molto chiara; mi sforzerò di capirla e rispondere. Tutti i docenti che sono nominati su più di una istituzione scolastica fanno parte a pieno titolo di ciascuna di esse e quindi ne consegue che ne assumono tutti i diritti e gli obblighi, quali quello di partecipare obbligatoriamente alle attività degli organi collegiali. I permessi ( non può parlarsi di esoneri), sia per motivi di salute che, eventualmente, quelli dell'art 33 della l n 104/92 vanno chiesti, secondo le Sue necessità a ciascuna delle scuole entro i limiti complessivi consentiti.

Vorrei un chiarimento circa l'ammissione agli esame di Stato per un alunno certificato che ha seguito una programmazione differenziata. L'alunno in questione non ha il diploma di qualifica previsto al termine del terzo anno per gli istituti professionali, ma ha una certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola stessa, viene ammesso alle due classi successive per il biennio post qualifica e continua a seguire una programmazione differenziata. Domanda: può essere ammesso agli esami di stato anche facendogli fare prove diversificate pur non avendo conseguito il diploma di qualifica? deve essere incluso nelle liste dei candidati da consegnare al presidente della commissione prima dell'esame?

L'art 6 del dpr n. 233/78 regola gli esami di Stato degli alunni con disabilità. Essi debbono essere ammessi agli esami come tutti e svolgeranno gli stessi sulla base del tipo di pei svolto, normale, semplificato oppure diversificato. Anche chi non abbia conseguito il diploma di qualifica del terzo anno ha diritto all'ammissione in forza dell'art 14 comma 5 dell'o m n. 90/01.

Vorrei conoscere i riferimenti legislativi per la formazione delle classi, nella scuola primaria, in presenza di handicap, alla luce della riforma Moratti. In particolare, nella mia scuola, si prevede per il prossimo anno, un prima classe con venticinque alunni dei quali due in situazione di handicap grave (attualmente inseriti nella scola dell'infanzia in due sezioni diverse, seguiti ognuno per 25 ore settimanali).
Mettere due bambini certificati gravi in una stessa classe e in particolare in una prima, è vietato!

Veda il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141: Formazione Classi con alunni in situazione di handicap
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html


Sono un insegnante di sostegno. Volevo chierderVi delucidazioni in merito alla possibilità di prevedere, per l'alunno a me affidato, una programmazione curricolare con obiettivi minimi.
Non riesco a trovare i riferimenti normativi in merito a questa possibilità che al momento è stata negata dai miei colleghi.

Semplificato con obiettivi minimi, ai sensi dell'art 16 comma 1 della L.n. 104/92, i cui contenuti sono fissati dai docenti delle singole discipline.

Vorrei saper se nel glh d'istituto oltre al dirigente scolastico e all'a.s.l deve essere presente un rappresentante a.t.a., tutti o un rappresentante dei genitori, tutti o un docente di sostegno.

Il G.L.H. d'Istituto viene costituito obbligatoriamente dal Dirigente Scolastico, ai sensi della Legge 104/92 art. 15 comma 2. E' importante integrare la composizione del G.L.H d'Istituto anche con rappresentanti degli EE.LL Il numero delle varie rappresentatività è bene venga individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base dell'ampiezza dell'istituzione scolastica di appartenenza nonché sulla base delle disponibilità alla partecipazione al lavoro ed alle attività del gruppo in questione.

Vorrei sapere, cortesemente, se un alunno che dalla certificazione dell'a.s.l. risulta in rapporto non in deroga possa seguire un piano educativo individualizzato non riconducibile ai programmi ministeriali(differenziato).

Certamente! Purché sia stato certificato, anche se non con la gravità.

Un'assistente comunale, che ha seguito per il quinquennio della scuola elementare un'alunna diversamente abile (oltre all'insegnante statale di sostegno che copre il resto delle ore del tempo pieno) potrebbe, anche se non ha la laurea, seguire la bambina nella futura scuola media? Per quanto tempo?

Dipende da chi gestisce i servizi per la fornitura del personale AEC alle scuole.
Dipende dalla scuola.
Dipende dalla famiglia che può richiedere all'Ente la persona che ha lavorato nella giusta maniera per la propria figlia disabile.
Dipende se questa persona che è stata al fianco di questa bambina, ha usato le giusta strategia per far avanzare le conoscenze della bambina, godendo di essere parte del suo cammino verso l’età adulta. Perché no?
Per quanto tempo? Per tutta la durata della "futura scuola media"


Sono uno studente iscritto al terzo anno di università (in corso), con un'invalidità riconosciuta pari al 75%, che purtroppo ha scoperto di poter usufruire dell'esenzione dalle tasse univesitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che, all'articolo 8, prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per "gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento) solo all'inizio di questo terzo anno; la domanda che mi sta molto a cuore porvi è la seguente: sono in diritto di chiedere e, mi è dovuta la restituzione delle tasse da me versate presso la mia università nei due anni precedenti?

D.P.C.M. 9 aprile 2001
Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:
a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
Legge 118/71 Art. 30. (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
L'art. 6 comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390"), pubblicato il 9 giugno 1997 in Gazzetta Ufficiale stabilisce che le UNIVERSITA' statali possono determinare:
I criteri per l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dai contributi universitari o altresì l'esonero per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al 66%.
Inoltre l'art. 7 comma 2 prevede la concessione delle borse di studio il cui importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio".
La recente legge n. 17 del 28 gennaio 1999, prevede che agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato e sono estese per il superamento degli esami universitari le norme previste per gli studenti della scuola secondaria superiore riguardante le valutazioni del rendimento e le prove d'esame.

Sono un docente di sostegno nelle superiori. Gradirei sapere se i ragazzi diversamente abili hanno diritto all'esenzione totale o parziale delle tasse scolastiche, magari segnalandomi anche gli estremi delle norme di riferimento.

Legge 118/71 Art. 30.(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
L'art. 6 comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390"), pubblicato il 9 giugno 1997 in Gazzetta Ufficiale stabilisce che le UNIVERSITA' statali possono determinare: I criteri per l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dai contributi universitari o altresì l'esonero per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al 66%. Inoltre l'art. 7 comma 2 prevede la concessione delle borse di studio il cui importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio".
La recente legge n. 17 del 28 gennaio 1999, prevede che agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato e sono estese per il superamento degli esami universitari le norme previste per gli studenti della scuola secondaria superiore riguardante le valutazioni del rendimento e le prove d'esame.


Sono un insegnante di sostegno della provincia di Cagliari. Desidero chiedere se esiste una legge di riferimento, a parte la 104, per la nomina degli insegnanti, nelle scuole di II grado, nelle rispettive aree. In Sardegna è sempre più diffusa l'idea che queste aree non servano assolutamente a niente se non a privilegiare alcune categorie di insegnanti nella scelta della sede e gli operatori del MIUR nell'individuazione di quattro graduatorie. Dal punto di vista didattico non ha senso, ma questo lo sappiamo. Sarà possibile eliminarle ?

La normativa legislativa è solo quella dell'art 13 comma 5 della l.n. 104/92. Per l'eliminazione abbiamo insistentemente chiesto al ministero che affronti il problema; ma senza alcuna risposta. Insisteremo.

In una scuola elementare dove sono in servizio docenti di sostegno di ruolo e supplenti incaricati fino al termine delle attività didattiche (nominati dal CSA), in caso di decesso di alunno diversamente abile (ove il CSA non dovesse ritenere di procedere alla nomina su altra sede del supplente incaricato, data la contrazione dell'organico di fatto in deroga) va collocato "a disposizione" automaticamente l'insegnante di ruolo al quale era stato affidato detto alunno, oppure resta a disposizione l'ultimo supplente nominato dal CSA? Qual è la normativa di riferimento?

Trattandosi di problematica di carattere generale è bene rivologersi ai sindacati. A lume di logica, dal momento che il supplente è nominato per garantire l'insegnamento ad un alunno in caso di assenza del titolare, venuto meno l'alunno, dovrebbe cessare l'attività del supplente e non già il posto del titolare che è pur sempre in organico ordinario.

Sono un'insegnante di sostegno in un Istituto professionale, seguo un ragazzo del primo anno affetto da sordità profonda con tratti autistici, a queste si accompagnano una serie di turbe psicologiche che rendono complessa la sua vita di relazione.
Basandosi su informazioni (forse un po’ ottimistiche) fornite ad inizio anno dall’insegnante di sostegno della scuola media, dal neuropsichiatria, dalla famiglia e sulla base di una prima osservazione del caso è stato predisposto per l’alunno un PEI “differenziato” che si propone in primis di privilegiare l'asse “affettivo-relazionale tenendo comunque in considerazione l'asse degli apprendimenti al fine di rendere significative le esperienze scolastiche del ragazzo e permettere l’auspicabile l’avvicinamento ai percorsi didattici dei compagni.
I risultati attesi sono stati però disillusi; l’alunno ha evidenziato un netto rifiuto a collaborare, in classe manifesta in modo ossessivo la volontà di tornare a casa o comunque di allontanarsi dalla struttura scolastica (a volte passando anche alle vie di fatto).
La speranza che dopo un primo periodo di adattamento nell’ambiente scolastico l’atteggiamento di chiusura del ragazzo rientrasse è stata quindi disattesa.
L’alunno si mostra oppositivo verso qualsiasi proposta didattica gli venga fatta, non presta attenzione e non vuole fare praticamente nulla né a scuola né a casa; se si insiste comincia ad urlare ed agitarsi.
Per allontanarsi dalla realtà si toglie le protesi e rifiuta ogni tipo di comunicazione possibile con insegnanti e compagni, sfugge il contatto oculare e passa il tempo a scuola rannicchiandosi per terra, andando in giro per la classe correndo o saltellando oppure abbandonandosi a momenti di sonnolenza.
In questa condizione risulta concretamente impossibile l'apprendimento e per altro difficoltoso anche il processo di integrazione. Assieme ai compagni ed agli insegnanti curriculari le abbiamo provate tutte per coinvolgerlo ma ora stiamo purtroppo arrendendoci alla situazione.
Cosa fare???
Tra poco ci saranno gli scrutini del primo quadrimestre e sto pensando di convocare il GLH per rivedere e ridurre gli obiettivi del Pei almeno per quanto concerne l’aspetto degli apprendimenti che al momento risulta impossibile realizzare e quindi valutare.
Le domande che le pongo sono le seguenti:
1) visto l’atteggiamento di chiusura dell’alunno e il suo netto rifiuto alle attività didattiche, è possibile rivedere il progetto educativo in modo da considerare un percorso volto solamente all’integrazione e socializzazione e non più agli apprendimenti?
2) se ciò fosse possibile come dovrà essere valutato l’alunno nelle singole discipline, ovvero è possibile che nella pagella la valutazione degli insegnanti delle singole materie sia riferita solamente ad aspetti educativi, motivazionali e di socializzazione e non agli apprendimenti realmente conseguiti?.

Trattandosi di un alunno sordo profondo, Vi siete chiesti se i tratti autistici non siano di carattere secondario, dovuti cioè all'impossibilità dell'alunno di sentire, malgrado le protesi? La descrizione del suo comportamento sembrerebbe condurre a questa ipotesi. Avete consultato un otorino o un ortoprotesista per verificare se le protesi, come talora accade, gli fischiano perchè male regolate? L'aspetto della comunicazione è fondamentale, perchè qualunque progetto è inutile se l'alunno non capisce. Qualora l'otorino dovesse dire che l'alunno non è in grado di sentire con le protesi, avete studiato l'ipotesi di provare con la lingua dei segni? Io sono per l'oralismo, essendo un convinto estimatore della FIADDA, l'associazione dei sordi oralisti; ma nei casi di persone protesizzate troppo tardi o male in modo irreversibile, ove non si voglia tentare l'impianto cocleare, l'unica possibilità rimane la lingua dei segni , che l'Ente sordomuti ritiene indispensabile per tutti i sordi, o comunque il linguaggio mimico gestuale. Quanto ai contenuti dei programmi ed ai modi valutativi, questi sono rimessi al consiglio di classe che deve stendere il progetto didattico personalizzato, che in un caso grave come questo può essere differenziato . Prima però di privare di apprendimenti significativi questo alunno, mi preoccuperei di contrastare le sue difficoltà comunicative.

In una classe articolata(con diversi indirizzi), come si ha frequentemente negli istituti d'arte ed in quelli professionali, qual è il consiglio di classe formalmente competente per la stesura degli atti (PEI ecc.) riguardanti gli allievi diversamente abili? Il consiglio di classe sarebbe, in teoria unico ma in realtà, nei laboratori la classe si divide in relazione all'indirizzo prescelto con la conseguenza che alcuni docenti non hanno, di fatto mai lezione con l'allievo diversamente abile. Esiste un riferimento normativo in proposito? Spero che il quesito sia abbastanza chiaro.

Come per gli altri alunni che frequentano solo alcuni e non tutti i laboratori, i docenti dell'alunno con disabilità che dovranno valutarlo ufficialmente sono solo quelli che lo seguono nell'area comune e quelli dei lavoratori da lui frequentati.

Sono amica di un ragazza di 17 anni biologici ma metalmente di meno (non so come spiegarlo). Fino a giugno continuerà le scuole medie. La mamma mi ha chiesto di trovare entro la provincia di benevento una scuola per ragazzi come lei o qualcosa che la intrattenga e la faccia socializzare. Se è possibile vorre delle informazioni.

Sarebbe necessario che la scuola prenda contatto con qualche centro di formazione professionale per l'iscrizione ad un corso di primo livello per il prossimo anno, al termine del quale, esaminate le effettive capacità residue si potrà decidere per una cooperativa sociale, per un centro occupazionale o per un centro diurno.

Premetto che sono il papà di un bimbo invalido 100% con accompagnamento (sindrome di down) . Ho chiesto al Direttore della scuola materna (paritaria)
di iscrivere mio figlio (anno di nascita 1999), cioè ripetere l'ultimo anno di asilo, ma mi è stato detto che non è possibile e di rivolgermi al Provveditorato per
informazioni se potevo o meno farlo..
Volevo sapere se devo far certificare da un medico neuropsichiatra o medico di famiglia che il bambino necessita di ripetere l'ultimo anno di scuola materna,
presentare una mia richiesta scritta alla scuola elemmentare di appartenenza al fine di evitare anche una denuncia per evasione scolastica.

La normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico.
Consiglio di prendere contatto con la scuola elementare e,ove necessario con l'aiuto del referente presso il CSA concordare da subito il progetto di integrazione scolastica a partire da Settembre con la richiesta di tutto quanto può essere ritenuto necessario da parte della scuola, dell'Ente locale e dell'ASL.Tutto ciò può avvenire con la richiesta al Dirigente della scuola elementare di una riunione con la famiglia del gruppo di lavoro d'Istituto per l'integrazione scolastica.
Resta comunque inteso che non sta genitore a decidere la permanenza del proprio figlio/a alla scuola dell'infanzia


Studio Scienze dell'Educazione. Sto preparando la tesi su DISABILITA' E CINEMA.
Conoscete riferimenti bibliografici a riguardo?

Cinema e disabilità
La rivista dedicata al cinema e alla diversità, argomento trattato da HP-Accaparlante in un modo abbastanza completo.
Puoi vedere nella pagina:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/hp2003-03/


Sono un'insegnante di sostegno a tempo determinato presso una scuola media.
Per la classe prima di uno dei ragazzi che seguo quest'anno sono state programmate delle uscite didattiche, alle quali io non ho intenzione di partecipare.
Esistono leggi o indicazioni dalle quali si evinca che l'insegnante di sostegno non è obbligata ad accompagnare l'alunno disabile in tali uscite e che l'alunno può parteciparvi comunque sotto la vigilanza dei docenti curricolari accompagnatori?
Nel caso in cui i docenti accompagnatori insistano nel richiedere la presenza di una figura che affianchi il disabile, è possibile destinare a ciò un collaboratore scolastico?
Devo precisare che il ragazzo disabile in questione, al quale è stato riconosciuto il diritto di sostegno con deroga totale (ma usufruisce in realtà solo di 10 ore settimanali!), dovrebbe a mio parere avere un assistente per l'autonomia e la comunicazione, in quanto ha bisogno di essere seguito nella cura e nell'igiene del corpo, pur avendo il controllo sfinterico va controllato nell'uso dei servizi igienici, ha un comportamento sociale inadeguato e un rapporto problematico con i coetanei, verso i quali non riesce a dosare gesti ed espressioni, assumendo spesso atteggiamenti aggressivi e violenti.
Tale esigenza non è emersa negli anni scolastici precedenti poiché il ragazzo ha frequentato una scuola elementare speciale, dove l'assistenza sia di base che specialistica era automaticamente garantita a tutti da personale specializzato che lavorava con i docenti.
Una prima richiesta di assistente al Comune è stata rifiutata, una seconda richiesta, motivata in maniera più estesa, non ha avuto ancora risposta.
Si pone, inoltre, un problema di orari! Il ragazzo esce ogni giorno da scuola alle ore 12, in quanto usufruisce del sevizio di scuolabus disponibile solo per quell'orario.
Secondo la collega che ha organizzato la prossima uscita didattica nella città stessa ove ha sede la scuola, io sarei, in quanto insegnante di sostegno, obbligata ad accompagnare il ragazzo e, dal momento che tale uscita non terminerà per le 12 (ora di passaggio dello scuolabus), io, intorno alle 11.30, dovrei staccarmi dal gruppo e riportare da sola il ragazzo a scuola!

Ci sono numerose risposte su questo argomento nelle faq:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html. Per quanto riguarda il rifiuto dell'Ente locale a fornire il personale specializzato per l'assistenza, previsto dall'art. 13, comma 3 della legge 104/92, è illegittimo. Il fatto può essere denunciato alla magistratura ordinaria

Un Assistente Tecnico pers. ATA che usufruisce delle legge 104, 2 ore al giorno, può richiedere le Funzioni Aggiuntive per tale profilo.

Da quanto mi risulta, sono state abolite le funzioni aggiuntive ATA Il vecchio sistema viene sostituito con l’attribuzione di incarichi organizzativi sulla base delle esigenze della scuola.

Sono un'insegnante di sostegno. Vorrei sapere in quali fonti della legislazione si può trovare una definizione o una qualche esemplificazione delle "prove equipollenti".

Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori.


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