a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 47
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un genitore lavoratore dipendente pubblico, con un figlio di anni 13 in situazione di gravità, riconosciuto invalido e beneficiario dell'art. 3 comma 3 lg. 104 (3 gg. permesso mensili). Mia moglie è casalinga, vorrei saper se è necessario che lei produca rinuncia motivata all'assistenza per poterne usufruire io o se è necessario che lei rinunci.

La legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) precisa in modo definitivo che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
Inoltre, l'INPS ha più e più volte ribadito che i permessi possono essere concessi - pur in modo alternativo - ad entrambi i genitori.
In particolare la Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 precisa al punto 2.2.: "Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con fruizione contemporanea, (...)."

Sono un genitore, di due minori (13-16 anni) e lavoro nel pubblico impiego. Vorrei i usufruire dei 2 anni di assenza (cong. straord. o aspettativa) retribuiti, a far data dal 2 GENNAIO 2007. Nel corso degli ultimi anni ho utilizzato regolarmente i tre giorni di permesso mensile. Posso avvalermi dal 2007 del congedo straordinario relativo ai 2 anni retribuiti? E in caso affermativo, vengo a perdere qualcosa?
Inoltre, trattandosi di comparto ministeri, gradirei conoscere la procedura per la relativa richiesta.

I permessi per i genitori, previsti dall'art. 33, legge 104/1992, con le modifiche apportate dagli artt. 19 e 20, legge 53/2000, sono differenziati in rapporto all'età del figlio portatore di handicap.
Alla disciplina dei permessi mensili, prevista dalla legge-quadro sull'handicap, si aggiungono i congedi parentali, di cui alla legge 53/2000 e d.lgs. 151/2001, ed il congedo straordinario, di cui originariamente all'art. 80, comma 2, legge 388/2000, che ha aggiunto il comma /4-bis /all'art. 4, legge 3/2000, ed ora art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001. Alcuni di questi benefici sono alternativi e altri cumulativi.
/Congedo straordinario fino a due anni per /i /genitori di figlio di età superiore a tre anni/
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti all'art. 33, commi 2 e 3, legge 104/1992, per 1'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, legge 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Il congedo può essere utilizzato da entrambi i genitori ma non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire del congedo parentale e dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33, legge 104/1992.
L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.
Il beneficio dei permessi retribuiti non è soggetto ad autorizzazione né dell’Ente previdenziale né del datore di lavoro, in quanto trattasi di diritto soggettivo del disabile o del di lui familiare.
Inoltre, dal sito di Handylex
*Le ferie *
Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31 <
http://www.handylex.org/stato/c120504shtml>, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.
*La tredicesima mensilità *
L'articolo 42 <
http://www.handylex.org/stato/d260301.shtml#a42>, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc. Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64 <http://www.handylex.org/stato/c150301.shtml>, punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2 <http://www.handylex.org/stato/c100102.shtml>). Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

Vorrei avere chiarimenti sulla procedura legislativa da seguire in una circostanza un po' particolare che si è venuta a creare in un Istituto d'arte: i genitori di un' allieva diversamente abile si rifiutano di firmare il Pei ,la ragazza frequenta la classe quinta e ha svolto in terza l'esame di maestro d'arte con prove differenziate. Il Consiglio come si deve comportare. Se i genitori volessero farle svolgere gli esami di stato seguendo il programma per obiettivi minimi potrebbe farlo visto che non ha svolto quello di maestro d'arte?

Dal momento che l'O.M. n. 90/01 all'art 15 prevede che i genitori possano opporsi al PEI differenziato, il Consiglio di classe deve presentare agli esami l'alunno col Pei semplificato, facendo però presente ai genitori, come è scritto nell'O M, che, ai soli fini della valutazione, l'alunno non sarà considerato in situazione di handicap e potrà quindi, in caso di esito negativo agli esami, essere respinto.

Sono un genitore di 2 figlie di 13 e 16 anni, entrambe riconosciute dalla commissione medico legale dell'ASL, affette da handicap in situazione di gravità e come tale usufruisco dei benefici relativi all'art. 33 della legge 104. Vorrei sapere se in alternativa ai 6 giorni mensili (3 + 3) che posso utilizzare, potrei usufruire del permesso di 2 ore durante l'orario di lavoro e se le 2 ore sono cumulabili per ogni figlia e cioè 2 + 2 , pari a quattro ore giornaliere, considerando che lavoro a tempo pieno e la mia giornata e  pari a 6 ore giornaliere.

Nel caso di un lavoratore subordinato, del settore del pubblico o privato, si trovi a prestare assistenza a più di un disabile in situazione di gravità, potrà cumulare un numero di permessi corrispondenti al numero di disabili da assistere. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con parere 14 giugno 1995, n. 784

La Commissione Viaggi - nell'elaborazione del Regolamento viaggi d'istruzione - è legittimata a prescrivere la presenza di un solo insegnante di sostegno-accompagnatore ogni due alunni disabili, a prescindere dalla gravità della disabilità o dalle peculiari difficoltà dei singoli alunni?

Questa era una vecchia circolare, ormai abrogata dalla C M n. 291/92, che affida agli organi collegiali della scuola di trovare una qualunque soluzione, purchè l'alunno con disabilità partecipi alle visite di istruzione. E' prassi nelle scuole superiori che accompagnatore sia un compagno maggiorenne che volontariamente accetti tale incarico; ciò riduce anche le spese per la scuola. Infatti, mentre l'alunno deve pagare la quota come tutti i compagni, non deve pagare per l'accompagnatore, in forza del principio di non discriminazione, sancito nella Legge 67/06.

Siamo i genitori di bambini che frequentano la 5 classe elementare, nella quale è presente un bambino diversamente abile. Desideriamo sapere se è legittimo che il docente di sostegno svolga di fatto la funzione di docente curricolare a pieno regime. Pur sapendo che , a norma delle leggi vigenti, l'insegnante di sostegno assume la contitolatità della classe pensiamo che ciò possa essere fatto sempre in compresenza con il docente curricolare, salvo casi occasionali e programmati.Questa modalità di operare priva i nostri figli della presenza e della funzione del docente curricolare. Saremmo lieti di avere riferimenti normatrivi al riguardo e di conoscere la vs. opinione.

La figura dell’/Insegnante di Sostegno /è nata giuridicamente con il *DPR n. 970/1975*, come docente “specialista”, distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla *Legge n.
517/77*, che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella Scuola pubblica. Con l’introduzione di questa figura si è tentato, infatti, di dare una prima risposta ai problemi legati all’integrazione di studenti con handicap o in condizione di svantaggio culturale. Egli viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
L’/Insegnante di Sostegno /cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli collabora attivamente, assieme all’équipe dei docenti, alla predisposizione del /Piano Educativo Individualizzato/ sancito nella /Legge quadro sull’handicap/ (*Legge n.
104/1992*), finalizzato a garantire le linee di continuità educativa.
L’*/art. 22 /Legge n. 448/01 *ha delle novità rispetto all'integrazione scolastica, senza però modificare il *DM n. 331/98* ed il *DM n. 141/99* sull’assegnazione delle ore di sostegno alle singole Scuole e sulla formazione delle classi. Infatti, il */comma 1/* prevede che gli organici dei docenti vengano determinati sulla base del numero degli alunni, tenendo conto anche della /“necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni”/. Ciò significa che viene abrogato il criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti.
Nel /comma 3/ si precisa che, una volta assegnato dal Ministero alle singole Regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole Scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle richieste che perverranno dai Dirigenti delle stesse Scuole, i quali debbono preventivamente consultare gli Organi Collegiali, cioè i Consigli di classe, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto.
Lo stesso comma prevede una precisazione secondo la quale tale assegnazione dei posti è effettuata alle singole Scuole /“assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata all’effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche”/.
Il Preside, per la richiesta, si baserà sulle /Diagnosi Funzionali/ presentate dai genitori dei singoli alunni all’atto dell’iscrizione. La richiesta del Capo d’Istituto deve essere corredata dal parere del Gruppo di lavoro e di studio, che deve essere presente in ogni Istituto ai sensi dell’*/art. 15 comma 2 /Legge n. 104/92*.
Tutte le richieste delle Scuole vengono vagliate dal /Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica/ operante presso ogni Provveditorato agli Studi, che formula un parere sui singoli casi e sul piano provinciale di assegnazione. In tale sede, possono essere confermate le richieste di deroga.
_Riferimenti Legislativi_
- *DPR 31 ottobre 1975, n. 970*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1976, n. 104
- *Legge 4 agosto 1977, n. 517*, /“Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”/, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1977, n. 224)
- *Legge 5 febbraio 1992, n. 104*, /“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”/, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 – Supplemento Ordinario
- *Legge 27 dicembre 1997, n. 449*, “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 - Supplemento Ordinario n. 255/L
- *Legge n. 448 del 28 dicembre 2001*,* *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 285
Compito principale dell'insegnante di sostegno all'interno della scuola, è quello di assistere della scuola, studenti con difficolta di apprendimento legate a problemi fisici, sensoriali, cognitivi o comportamentali. In particolare affianca gli studenti durante le attivita scolastiche e non è quello nominato per le attività di supplenza se non in casi eccezionali e in casi di assenza del ragazzo disabile. Non viene nominato per sostituire l'insegnante curricolare. E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può
essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.

Mio figlio ha frequentato per 5 anni un Istituto superiore professionale. al termine del quinquennio gli è stato rilasciato un attestato di frequenza e la pagella di quinta con tutti i voti positivi e con la specifica che la valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ai sensi dell'O.M. 90 21/5/2001 art.15. Premesso che non ha sostenuto la prove d'esame scritte con i suoi compagni ma è stato interrogato da tutto il Consiglio di classe non ha diritto ad un attestato di credito formativo con una valutazione ai sensi della circ. ministeriale n. 125/20-7-2001?
Perchè ed in base a cosa il dirigente si rifiuta di rilasciarmi un certificato di valutazione? L'attestato di frequenza in mio possesso a cosa mi serve? perchè la regione non me lo accetta per un corso di formazione professionale?

Gli alunni che svolgono, nelle scuole superiori, programmi personalizzati "differenziati" rispetto ai programmi dei compagni, hanno diritto di partecipare agli esami conclusivi degli studi sulla base del PEI differenziato svolto e di ottenere solo il rilascio comprovante i crediti formativi maturati, il cui modello è allegato alla C M n. 125/01. Tale attestato non è valido come titolo di studio (quale ad es. è il diploma di quinto anno superiore), ma serve a dimostrare cosa l'alunno ha fatto e cosa sa fare; se esistono degli accordi regionali fra Ufficio scolastico regionale ed Assessorato regionale alla formazione professionale, può essere valutato per l'ammissione a certi corsi di formazione professionale, ma non a quelli per i quali espressamente la Regione o la Provincia richiedono espressamente il possesso del diploma conclusivo degli studi. D'altra parte è da tener presente che, se non ci fosse stata la norma che consente lo svolgimento di PEI differenziati _*con conseguente rilascio dell'attestato coi crediti formativi*_, gli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità, sarebbero stati esclusi dalla frequenza della scuola superiore , in violazione della sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale. La norma dell'art 15 dell'O M n. 90/01 dà soluzione positiva a questo problema e non ci si può lamentare se la provincia non dà lo stesso valore legale all'attestato che viene dato dalla legge al titolo di studio conclusivo.

Ho letto il documento dal titolo ISEE e Handicap Mi chiedo se sia giusto che una amministrazione faccia pagare alla famiglia di un bambino portatore di handicap riconosciuto in base alla 104, l'assistenza durante la mensa scolastica sulla base dell'ISEE.

Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano il tempo pieno o le attività scolastiche programmate nei rientri pomeridiani, la refezione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola. Fa parte del diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione.
Far pagare l'assistenza ad un bambino disabile, è un atto ignobile e odioso, perchè discrimina in quanto tale un individuo con ridotte capacità, siano esse psichiche o motorie, visive o quant'altro.
Trattandosi dell'assistenza alla mensa, questo è un livello essenziale che deve essere comunque assicurato gratuitamente.
Cosa diversa è la partecipazione al costo della mensa, che è corretto nell'identica misura di quello che pagano i compagni non disabili. Ma l'assistenza alla mensa, come quella a scuola, è un diritto che garantisce le pari opportunità; infatti se l'alunno non fosse disabile non avrebbe bisogno dell'assistenza e quindi non spenderebbe nulla per questo servizio. Ma, essendo disabile, ne ha indispensabile necessità e deve quindi essere trattato come tutti quelli che non ne hanno bisogno.
Contro la delibera del Comune che impone un pagamento, secondo l'ìISE, si deve opporre la L.n. 67/06, sulle pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità.
E' imputabile inoltre nei confronti del Comune, il non rispetto della Legge 104/92, art. 13 comma 3, in cui si prevede:
/ "3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,_* l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali*_, ......"
Vorrei inoltre enunciare qualche principio Costituzionale:
/*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*/, art. 3 Cost.
L'art. 3 Costo è stato definito il "cuore" della Costituzione. L'art. 3 comma 1 Cost. afferma, innanzitutto, la pari dignità sociale di ogni individuo e l'eguaglianza, senza distinzioni di qualsivoglia natura, di ciascun cittadino davanti alla legge. Il principio di uguaglianza formale costituisce il presupposto al divieto di discriminazione nei confronti di qualsivoglia individuo. Il divieto di discriminazione nei confronti dei disabili è sancito nella parte in cui si afferma l'uguaglianza di ogni cittadino al di là delle *"... condizioni personali e sociali ... "* in cui versa. Il secondo comma dell' art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini e presuppone un intervento attivo da parte dello Stato al fine *di rimuovere gli ostacoli che impediscono il "... pieno sviluppo della persona umana ... "
*L'uguaglianza sostanziale si realizza soprattutto per mezzo dei diritti sociali ed anche, quindi, tutta la normativa volta a favorire !'inserimento sociale dei disabili. In particolare, il principio di uguaglianza sostanziale orienta l'attività di tutti i pubblici poteri nel senso che vanno applicate (perché conformi al dettato costituzionale) tutte le norme che trattano i cittadini in modo diseguale, se la razionalità delle Leggi consistono nel compensare le condizioni di inferiorità in cui alcuni di essi versano; mentre vanno interpretate secondo il dettato costituzionale quelle norme che, se diversamente applicate, potrebbero perpetuare o accentuare le differenze sociali.
La clausola generale del principio di uguaglianza sostanziale comporta la conformità costituzionale di leggi che prevedano la disuguaglianza di trattamento tra cittadini di diverse condizioni, quando tale diverso trattamento sia giustificato per favorire il cittadino più debole rispetto agli altri cittadini.

Sono un'insegnante di sostegno che lavora nella scuola media e vorrei chiedere un supporto normativo e un parere.
Nella mia scuola sono 11 gli alunni certificati. Ogni inizio anno durante il collegio docenti in cui si presenta il piano degli impegni dei docenti si discute circa l'attribuzione delle ore impiegate dai docenti curriculari per partecipare ai PEI dei loro alunni. Vanno nel computo delle 40 destinate alla programmazione dei Consigli di classe (come io riterrei ovvio) o dove?
Nella normativa non riesco a trovare questa precisazione nero su bianco, in nessun posto. Questa non specificazione crea spesso diverse interpretazioni. Da questo sorge il problema per cui i docenti con molte classi e sezioni se partecipassero sempre ai pei andrebbero in poco tempo a sforare il tetto delle 40 ore e quindi, come si fa per i CdC, spesso si vorrebbe limitare il numero di impegni obbligatori per non dover pagare loro le ore eccedenti. Eppure pe me è un atto dovuto, che rientra nei nostri obblighi.
Nelle scuole in cui sono stata ho trovato le situazioni più diverse e spesso è il DS ad avere l’ultima parola in questa decisione. C’è la scuola in cui tutti devono partecipare in barba alle 40 ore, la cui eccedenza non è pagata; in un’altra si lascia la partecipazione al buon cuore dei singoli ed al loro senso di responsabilità, chi invece cerca di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, cercando di avere una presenza minima di docenti ala riunione: docente sostegno e uno o due colleghi disciplinari.
Non è possibile aver tutte queste diverse situazioni. Potete darmi un parere e un articolo di legge di riferimento?

La normativa è quella da lei indicata; solo che alle 40 ore concernenti il funzionamento degli organi collegiali, ci sono le altre 40 ore concernenti il funzionamento della scuola, nelle quali pure si possono far rientrsare i GLHoperativi. Non esiste una norma esplicita; ma si va per interpretazione logica.

Sono la mamma di una bimba di tre anni che frequenta il primo anno di scuola dell'infanzia. La bambina è affetta da malattia genetica che comporta un ritardo motorio, invece non ha problemi per il resto. Da qualche tempo riesce a spostarsi da sola anche se lentamente o al massimo con l'aiuto della manina. La bambina ha ottenuto il riconoscimento dall'asl e la 104. Volevo chiedere: l'assistente all'autonomia dove chiederlo?

Legge 104/92 [...]
art. 13. Integrazione scolastica
[...] comma: 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, *l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,* sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.


Come comportarmi visto che la scuola che frequenta da poco mi ha comunicato che tra poco cominceranno a uscire con il pulmino, chi dovrà occuparsi della bambina?

Nel *DPR n. 616/77, /artt. 42 e 45/*, l’assistenza per l’assolvimento dell’obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici. Nella *Legge n. 104/92, /art. 13 comma 3/*, è ribadito l’obbligo /“per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”/. Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della Scuola (*Protocollo d’Intesa 13 settembre 2001*), come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’*/art. 13, comma 3/ Legge 104/92*, a carico degli stessi Enti

E' normale che i bambini della scuola dell'infanzia escano durante la giornata?

Certamente

Come comportarmi per quelle attivita che richiedono notevole attività fisica: sport, recite ecc?

Può essere esentata da queste attività

Mia figlia è stata adottata 7 anni fa, frequenta la scuola media ed usufruisce del supporto del G.L.H., non è invalida.
Ha partecipato a varie gite ed abbiamo sempre pagato la sua quota.
Quest'anno parteciperà anche ad un campo scuola.
Vorremo sapere se ha diritto ad un'esenzione della quota di partecipazione alle gite ed ai campi scuola.

No! Nessuna esenzione

Sono una insegnante di sostegno su un allievo ipovedente con lievi compromissioni delle capacità intellettive e delle capacità motorie. L'alunno viene valutato in base a un PEI DIFFERENZIATO e frequenta, in questo anno scolastico, la classe III liceo scientifico tecnologico. La mamma del ragazzo vorrebbe iscriverlo il prossimo anno scolastico in un'altra scuola, per offrire al figlio nuove opportunità di conoscenze di coetanei, di socializzazione, di integrazione e di apprendimento di materie diverse.
Domando se è possibile il passaggio dalla classe III liceo scientifico tecnologico alla classe IV indirizzo turistico (di altro istituto) senza dover necessariamente effettuare delle prove, che il ragazzo non sarebbe in grado di sostenere, ma semplicemente iscrivendolo nella nuova classe.
Se questo è possibile, a quale normativa la mamma può fare riferimento?

Se l'alunno è in possesso del diploma di licenza media, occorre chiedere al nuovo istituto, il quale chiederà eventualmente le materie da integrare. Se però l'alunno effettuerà un PEI differenziato, la cosa dovrebbe essere possibile.

NELLA MIA SCUOLA, UN DOCENTE DI SOSTEGNO, NOMINATO PER CATTEDRA ATTRIBUITA AD UN ALLIEVO CH PER 18 ORE (RAPPORTO 1:1), è IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' FINO AL 17 DICEMBRE P.V; TERMINATA L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA, NON INTENDE AVVALERSI DEL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLATIVAPER CUI RIPRENDERA' SERVIZIO CHIEDENDO LA RIDUZIONE D'ORARIO PER ALLATTAMENTO PER CUI PRESTERà SERVIZIO PER 13 ORE IN 5 GIORNI.VISTA LA SITUAZIONE, LA CATTEDRA DOVREBBE ESSERE
> SUDDiVISA TRA DUE DOCENTI: IL TITOLARE PER 13 ORE + IL SUPPLENTE (SPECIALIZZATO)PER 5. LA FAMIGLIA DELL'ALLIEVO HA PRESENTATO UN'ISTANZA NELLA QUALE CHIEDE CHE CI SIA UN UNICO INSEGNANTE DI SOSTEGNO, IN CASO CONTRARIO RITERREBBE LESI I DIRITTI DELL'ALLIEVO DIVERSAMENTE ABILE NON VEDENTE".
Quale è il vs. parere in merito alla situazione descritta? Esistono disposizioni normative in merito alla richiesta della famiglia? Quali?

Il diritto della docente è garantito costituzionalmente al pari del diritto dello studente. Non mi risulta esistano precedenti in merito.
Siccome però l'alunno dovrà avere da ora al rientro della docente titolare, un'altro docente supplente, si potrebbe evitare a lui il trauma di un altro docente, facendo in modo che il supplente venga nominato per le residue cinque ore almeno sino alla fine delle lezioni.
Tutti e due i docenti sono così noti all'alunno ed il trauma della doppia docenza contemporanea sarebbe di molto ridotto.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola superiore. Le vorrei chiedere se quanto avvenuto nella mia scuola è accettabile o meno.
E' corretto e legale che un ragazzo venga iscritto ad una prima classe di una scuola superiore senza certificazione (per il timore che l'iscrizione non venga accolta dato l'elevato numero di richieste) e, all'inizio dell'anno scolastico, psicologa e famiglia consegnino il documento e pretendano un insegnamento "differenziato" ad hoc per il ragazzo?

L'alunno deve essere certificato, senza la certificazione, non ha diritto a nessun insegnante di sostegno e deve seguire la trafila che seguono gli altri ragazzi

Ci sono tempi e modalità regolati da una normativa in merito alla comunicazione alla scuola dell'individuazione dell'alunno dello stato di handicap?

Ti consiglio di leggere le pagine:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmed.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsup.html

E' corretto che al momento dell'iscrizione nè la famiglia, nè la scuola di provenienza comunichino che il ragazzo ha il certificato di gravità (art. 3 comma 3 L. n. 104)?

NO!

Lei sa che questo comporterebbe delle scelte "numerarie" ben diverse rispetto al numero di alunni diversamente abili da accettare presso l'istituto. Mi può dare qualche riferimento normativo riferibile a questo problema?
Spesso, questi comportamenti poco trasparenti comportano la presenza di più ragazzi certificati all'interno della stessa classe. Alcuni sono gravi. Non si può certo parlare di vera integrazione!!!!!!

*Ha perfettamente ragione!*
Le* *classi che accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma 3, art.7 *L.517/1977
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l517_77.html; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1 della *Legge 104/92* https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html. Però l'art.40 della *L. 449/97 https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/scfin_98.html ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose.
In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della legge *448/98
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/cfin99.html (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per regolare la materia.
Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il *D.M. 141 **del 31 Giugno 1999*
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html, nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente
indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe.
Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il quale, sulla base dei criteri predisposti dal *GLIP
http://www.handylex.org/stato/c110494.shtml in merito alla formazione delle classi, esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell'handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…).
La presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi.
Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti.
Nel caso che in un Istituto vi siano molti alunni in situazione di handicap (iscritti in prima) in rapporto al numero delle classi prime attivate, " possono essere accolte le iscrizioni al massimo di due alunni per classe o, in casi eccezionali, di tre alunni, previa delibera del Collegio dei docenti " - C.M. n. 400/1994, art. 3, comma 3 - .
Tale indicazione viene ribadita nella C.M. n. 363/1994 punto 3.3, nella quale vengono anche date indicazioni, ai Presidi degli Istituti nei quali le domande di iscrizione siano superiori alla ricettività, per la tempestiva individuazione de criteri di priorità nell'accoglimento delle domande - *D.M. 141 del 31 Giugno 1999 
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html.*

Sono un’insegnante di Italiano e Storia nel triennio di un I.T.I.
Quest’anno mi ritrovo per la prima volta di fronte a due alunni disabili, che svolgono però la programmazione paritaria. I due casi sono
diversi: uno è ipovedente e ha una leggera difficoltà motoria; non mi sembra (non ho letto la sua diagnosi) che abbia difficoltà di apprendimento, se non quelle derivanti da un non poter applicarsi molto allo studio a causa dei problemi di vista, ha l’insegnante di sostegno per sole nove ore; l’altra ha lievi difficoltà motorie e difficoltà nell’apprendimento (dice la diagnosi in modo molto generico), anche lei con l’insegnante di sostegno per sole nove ore.
Non sapendo come rapportarmi ai due casi, ho chiesto aiuto ai due diversi insegnanti di sostegno per capire innanzitutto che cosa significhi esattamente “programmazione paritaria”: mi è stato detto che devo fare riferimento agli obiettivi disciplinari minimi fissati per la classe; ma, da un’analisi mia preliminare dei casi, mi sembra che, soprattutto per la seconda alunna, non sia assolutamente possibile raggiungere gli obiettivi minimi della classe, dal momento che la ragazza sembra – a detta degli insegnanti del biennio – non riesca ad andare oltre il semplice apprendimento mnemonico di un paragrafo, senza capacità di sfruttare la memoria a lungo termine.
Ciò significa quindi che io devo strutturare, all’interno della mia programmazione disciplinare, degli obiettivi minimi diversi per questi ragazzi, in base ai quali valutare il loro apprendimento? E in questo caso si può parlare ancora di “programmazione paritaria”?
Come vede, mi trovo persa nel mare magnum della mia ignoranza!
Inoltre, essendo io anche collaboratrice del DS, sono stata da questi delegata ad occuparmi di tutte le problematiche relative agli alunni disabili.
Ho convocato subito il Gruppo GIO (si chiama ancora così ?) e, con mio grande rammarico, mi sono ritrovata nel silenzio e nel disinteresse più totale sia dei rappresentanti dell’ASL, sia dei rappresentanti dei Servizi Sociali del Comune, sia degli stessi insegnanti di sostegno; anzi, aspettavano da me indicazioni e guida.
Per il momento, la sola iniziativa che ho preso è stata quella di organizzare le riunioni dei Consigli delle classi interessate (abbiamo in tutto 5 alunni H) allargati ai rappresentanti dell’ASL e dei Servizi Sociali, perché le mie difficoltà – che le ho illustrato sopra – sono condivise dal resto dei docenti delle classi. Gli insegnanti di sostegno si sono rifiutati però di fare queste riunioni – fissate nei prossimi giorni – adducendo che non hanno ancora pronte le loro programmazioni e chiedendomi di rinviarle di un mese (a programmazione di classe già approntata).
Come vede, ho grosse difficoltà a muovermi in questo settore.
Ho scaricato dal sito il materiale che poteva interessarmi, ma non ho trovato (o non ho saputo trovare) indicazioni sulla operatività del Gruppo GIO e sulle varie azioni da mettere in atto.
Può aiutarmi? Può fornirmi indirizzi internet o materiale operativo dal quale io possa ricavare come devo muovermi?
Ancora: credo che almeno tre degli alunni H presenti nella scuola ricaverebbero notevole giovamento dalla possibilità di utilizzare il computer in classe, dal momento che a casa lo usano, e vorrei quindi fare richiesta per l’acquisto di almeno tre computer portatili, ma a chi? I fondi della scuola non arrivano a coprire neanche l’acquisto di uno solo e i rappresentanti di ASL e Comune non hanno saputo fornirmi indicazioni precise. Quale iter devo seguire e a chi devo presentare la richiesta?

Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.*L.104/92, art.13 https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html, comma 1, lett. b e la *Direttiva 766/96 *e successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi del Ministero della P.I..Inoltre dei fondi posso essere reperiti sia alla provincia che all'Ente locale: vedere la legge regionale del diritto allo studio:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/diritto_studio.html.
Vista la legge può trovarla nella pagina :
http://camera.mac.ancitel.it/lrec/
*Gruppo di lavoro presso le istituzioni scolastiche e i C.S.A.*
I Gruppi di lavoro sono organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica. La vigente normativa, prevede che a livello territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze, diversi gruppi di lavoro:
*G.L.I.P*. e *Gruppi H*, a livello provinciale (presso i C.S.A.). A livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto
*Gruppi di Studio e di lavoro*, a livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto)
La pagina dove troverà descritte le funzione dei GLH (no GIO) :
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gruppi.html

Ho una bambina di 9 anni sorda profonda e portatrice di impianto cocleare bilaterale.
Alla bambina, che oggi frequenta la classe 3°, è stata riconosciuta , già dalla 1° elementare , un’ insegnante di sostegno con deroga per 22 ore settimanali.
Nella sua classe c’è un bambino che presenta disturbi comportamentali abbastanza evidenti ma che non è stato riconosciuto.
Qualora i genitori dovessero chiedere per il figlio un’ insegnante di sostegno potrei oppormi alla presenza dei 2 handicap nella stessa classe?

*Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141*
*Formazione Classi con alunni in situazione di handicap [...]
*/10.2 _*La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi.*_ Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi./
/10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola./
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Al bambino con disturbi comportamentali, non può essere dato il sostegno se non ha la certificazione. Stia attenta che le ore di sostegno per sua figlia, non vengano divise con l'altro. E' un fatto che accade spesso nelle scuole.

Il costo di ausili tecnici e di sussidi didattici, salvo disposizioni diverse di singole leggi regionali, è a carico dell'ASL se l'ausilio rientra nel nomenclatore tariffario, ma nei link delle norme citate non ho trovato l'esatta corrispondenza. Mi sai dire qualcosa in piu'?

*Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n.
332*/: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:
modalità di erogazione e tariffe."// (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227) /Il fornitore ( negozio o fabbrica ) può consegnare un prodotto non compreso nel Nomenclatore purché la prescrizione medica contenga chiara indicazione di riconducibilità ad un codice noto. Ricorda che solo in casi particolari la Asl può autorizzare il finanziamento di dispositivi non contenuti nel nomenclatore.


Sono un'insegnante di sostegno di scuola primaria, ho avuto nei giorni scorsi, un durissimo e acceso scontro con la dirigente in quanto mi sono categoricamente rifiutata di fare una supplenza in un'altra classe nonostante l'alunno h, che io seguo, fosse presente. Purtroppo in questo Circolo le colleghe di sostegno che mi hanno preceduta hanno sempre detto si e sbagliando andavano a fare le supplenze. Adesso la "cara" dirigente quasi con tono minaccioso mi ha accusata che da quando sono arrivata al circolo sto creando troppi problemi (gia un'altra volta ho detto no alla supplenza) e che ha sbagliato a darmi fiducia e che visto che non voglio fare le supplenze a quindi non vado incontro e non collaboro alle esigenze del circolo, da quel momento in poi saprà come comportarsi con me! (ma cosa da pazzi non crede?). Io dando le motivazioni, che non ero tenuta neanche a dare perchè in quanto dirigente dovrebbe conoscere la legge, le ho chiesto allora un ordine di servizio, lei ovviamente si è tirata indietro dicendo solo che era lei ( in quanto dirigente) che mi mandava a fare la supplenza e gridando mi ha detto:"Cosa vuole dire che sto facendo un abuso di potere"? Alchè io ho taciuto facendole così capire che di quello si trattava. Mi scusi per lo sfogo ma queste situazioni sono insostenibili visto che anche le colleghe curricolari mi dicono di non agitarmi e concederle le supplenze per non farla arrabbiare, ma dove siamo finiti? Io sono agli inizi della carriera e non voglio certo iniziare sbagliando! Visto che la dirigente in questione parla solo con la legge davanti, tranne che per questo motivo, le chiedo se può darmi precisi riferimenti normativi, riguardo tale questione delle supplenze, cosi da poter fare capire una volta per tutte come stanno le cose. Ho letto che ha dato già delle risposte in merito ma se è possibile vorrei dei riferimenti più precisi grazie.

I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02
all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto per una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap. Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.


Siamo genitori di una bimba (5 anni) che il prossimo anno inizierà la scuola elementare. La bimba è tetraplegica completa (certif. L.104, inv. civile) con respiratore meccanico polmonare 24h/24 (indispensabile per la sopravvivenza). La bimba non ha alcun deficit cognitivo, parla e comunica bene, sa già usare un PC controllato con la testa e, anche tramite questo strumento, sta imparando a leggere e scrivere.
Per la sua cura respiratoria (broncoaspirazioni, cura del respiratore, etc..) è indispensabile una persona addestrata. Tale figura è a ns. avviso l'assistente per l'autonomia (L.104/92, art.13, comma 3 + Nota > 30/11/2001), che dovrebbe essere fornito da Comune di residenza (solitamente tramite agenzie/coop. esterne che hanno in appalto il servizio). Visto che abbiamo già una persona addestrata, e visto che difficilmente una cooperativa sarà in grado di fornire una persona addestrata, vorremmo inserire la persona da noi individuata.
E' corretto normativamente (e concretamente percorribile) questo ragionamento ? E' necessario che tale persona abbia particolari titoli ?
Inoltre: è' possibile richiedere che NON ci sia alcun insegnante di sostegno, a ns. avviso non necessario visto che l'assistente da noi pensata è una educatrice anche in grado di facilitare l'accesso al PC e a tutto quanto necessita ? Immagino di sì...(visti i problemi che ci sono a volte per ottenerne uno !)

Provi a contattare i servizi sociali del suo Comune, altrimenti si rivolga alla magistratura, perché in casi come questi la competenza è della ASL. (essendo un problema più sanitario infermieristico che di assistenza materiale o per la comunicazione). Per quanto riguarda il sostegno, può rifiutarlo se la bimba non ne ha bisogno.

Sono un invalido al 100% con accompagnamento di Torino e ho 24 anni e mi sono iscritto a scuola per ricominciare a studiare dalla prima superiore e vorei sapere Se ce qualche agevolazione sull'acquisto di libri scolastici?

La gratuità dei libri esiste solo per alunni in età scolare e la scuola dell'obbligo

SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, MI RITROVO SPESSO NELLA SITUAZIONE DI DOVER RESPINGERE LA RICHIESTA DI SOSTITUIRE LA COLLEGA ASSENTE NELLA SEZIONE O ANCHE NELLE ALTRE SEZIONI, SEMPRE IN PRESENZA DELL'ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP, POSSO AVERE CON ESATTEZZA I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE TUTELANO I DIRITTI DEGLI ALUNNI ? PER LO STESSO MOTIVO E' POSSIBILE CHE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON VENGA SOSTITUITO?

I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02
all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
Per quanto riguarda le ripetute supplenze nella stessa classe a cui è stata assegnata, vorrei ricordale che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità (L.n. 104/92 art 12 comma 5", L:n. 289/02 art 35 comma 7), cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe.
Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali.*


Sono la sorella di una ragazza di 22 anni disabile al 100%. Quest’anno è scaduto il termine di validità del contrassegno arancione per il parcheggio disabili e quindi ho richiesto il rinnovo. Unitamente alla domanda mi è stato richiesto di presentare il certificato del medico curante che attesti la persistenza della disabilità.
Avendo nel 2003 ottenuto il rilascio della certificazione della commissione medica medica integrata (ex art. 33 L.n. 104/92) che attesta una grave encefalopatia epilettica tetraparesi, e ridotte o impedite capacità motorie PERMANENTI ai sensi dell’art.3 della predetta legge su cui non si richiede la revisione tra un tot di anni essendo la patologia estremamente grave, ho pensato che fosse più che sufficiente anzi di gran lunga superiore, al certificato del medico curante.
Ma non mi è stata accettata. Ora vi chiedo è legittimo questo comportamento? E queste persone e le loro famiglie non dovrebbero in queste circostanze essere aiutate anziché vedere costantemente barriere ovunque ci si volti?

Ma lei ha pensato...invece quei signori sono dei burocrati e non pensano al disagio in cui vive giorno per giorno una famiglia che ha di questi problemi.

Sono fratello di un portatore di handicap 100% con accompagnamento, affetto da sindrome di down. I genitori sono entrambi deceduti. Abito a 18 kilometri dalla abitazione di mio fratello. Sono docente di scuola media superiore con il riconoscimento dei benefici di cui alla kegge 104/92. Posso fare domanda per usufruire del congedo straordinario di anni 2?

Per la non convivenza col disabile:
Con circ. n. 133/2000 dell'INPS, è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza.
Congedo straordinario fino a due anni
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti all'art. 33, commi 2 e 3, legge 104/1992, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, legge 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all' ente previdenziale competente.
Durante il periodo di congedo è vietato fruire dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33, legge 104/1992.


Per quanto concerne l'ottenimento del congedo straordinario di anni 2, il requisito della convivenza. Per attestare la suddetta convivenza devo cambiare residenza?

NO!

Oppure vale la dimostrazione della esclusività e continuità della assistenza così come indicato per la legge 104/92

SI!

Sono docente specializzata di sostegno e seguo per 9 ore settimanali un allievo diversamente abile psico- fisico con l'insufficienza media. Lo studente, frequenta ultimo anno del percorso didattico- formativo, segue il PEI differenziato ed è affetto del disturbo borderline di personalità manifestando seri problemi relazionali accompagnati dai fischi e versi di vario genere in modo incessante per cui ha acquisito il soprannome "SEGANERVI". Il progetto d'integrazione alla classe è fallito.Le ore di sostegno a disposizione vengono effettuate,per motivi più che ragionevoli, fuori dalla classe, malgrado il testo della legge disciplini la materia al riguardo. Il problema inerente alla gestione del ragazzo nonché al processo d'insegnamento-apprendimento si aggrava ulteriormente quando io non ci sono e l'alunno deve stare in classe. Ma "deve" per forza, nonostante ciò comporti un effetto devastante sia per l'allievo H che per suoi compagni? La sua presenza finalizzata all'integrazione finisce a creare antipatia,distacco e regresso.E' possibile che CdC delibera una decisione diversa di ciò che prevede la legge per il bene sia del ragazzo che la classe?Per esempio: le ore in cui lo studente non è con il docente di sostegno potrebbe stare con l'assistente ad personam in aula H per svolgere le attività di recupero e potenziamento previste nel PEI oppure quelle previste nel progetto"Patentino europeo".

Qualunque decisione sulla didattica va presa dal GLH operativo, il quale, nell'interesse dell'alunno, può prendere anche la decisione da Lei proposta.

Può l'ASL chiedere il pagamento di un contributo ad un alunno per effettuare la certificazione di individuazione dell'handicap o al fine delle isicrizione a certi istituti scolastici superiori, per la cui ammissione è prevista una dichiarazione dell'ASl?

E' illegittimo per il servizio sanitario nazionalechiedere un pagamento ad una persona con disabilità per una certificazione, dal momento che essa è indispensabile, dato il suo stato di salute, per tutelare il suo diritto alla salute garantito dall'art 32 della Costituzione ed il diritto allo studio , garantito dall'art 34 Cost. e dalla Sentenza n.
215/87 della Corte costituzionale. Qui non si tratta del semplice diritto alla salute, per il quale la normativa prevede che le persone con disabilità al 100% siano esenti dal pagamento delle spese sanitarie e dai tickets; qui la prestazione sanitaria è un presupposto per l'esercizio del diritto allo studio e pertanto, siccome il diritto allo studio è garantito a tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal grado di disabilità, la gratuità delle prestazioni sanitarie ( certificazione, diagnosi funzionale etc) è assicurata anche alle persone con un grado di disabilità inferiore al 100%.

 


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