a cura di Rolando Alberto Borzetti





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FAQ 53
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un docente di sostegno di scuola primaria. Quest'anno mi è stato assegnato il caso di un bimbo con un ritardo mentale lieve.La dirigente però nell'assegnarmi il bimbo (inserito in una  seconda elementare che è una pluriclasse) si è guardata bene dall'indicare il numero delle ore e non ha nominato il gruppo per l'handicap. la la preside (sempre a corto di personale) mi ha fatto capire che essendo il bambino non grave vorrebbe utilizzarmi per parte dell'orario come supplente. Cosa devo fare se mi assegna solo per delle ore il bambino e mi mette a supplire all'interno del circolo? Faccio presente che all'interno della scuola non ci sono altri bimbi in situazione di handicap.

Le scrivo ciò che è riportato nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione : pag. 18 al punto 2.5
L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.
Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata....(Omissis)
Insomma: NO FUOI DELLA CLASSE DOVE E' L'ALUNNO IN STATO DI HANDICAP, se il dirigente insiste, se lo faccia mettere per iscritto e si attivi poi presso l'Uff. Scolastico Provinciale o Regionale. Non dimentichi che Leo è un pubblico ufficiale, ed è, per il diritto italiano, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

Volevo una informazione riguardo l'assistente educativo culturale presenti nelle scuole. Volevo sapere se per legge (e in tal caso quale è la legge)i genitori del bambino che ha bisogno di questa figura può fare espressamente richiesta di un determinato a.e.c. (cioè fare nome e cognome della persona che vogliono) e in questo caso, a chi deve essere richiesto, quale è l'iter che devono seguire.


Il Dirigente Scolastico o Preside entro marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali, contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per la richiesta del personale docente di sostegno formulata all’Amministrazione Scolastica (regionale per il tramite del CSA)Provinciale. In particolare la richiesta comprende una relazione che attesti le modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale, necessario per l’integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la scuola nell’anno scolastico successivo. Alla relazione sono allegati: le "Certificazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale" presentate anche all’Amministrazione Scolastica (regionale)Provinciale per gli atti di sua competenza.
Concorda con l’Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione. Invia copia della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali competenti in merito alla assegnazione del personale educativo assistenziale all’Ufficio Integrazione Scolastica dell’Amministrazione Scolastica Provinciale(regionale) . Assegna al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di handicap, integrati nella classe ordinaria.
l'Azienda Sanitaria Locale (servizio di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva) qualora il Piano Educativo Individualizzato di un alunno che frequenta la scuola dell’infanzia preveda un fabbisogno di assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale di competenza una quota corrispondente al costo sostenuto per tali azioni(almeno..dovrebbe).

Sono un'insegnante di sostegno in una scuola secondaria di I grado. Ho la necessità di chiedervi chiarimenti sulla formazione del GLH, che all'interno dell'istituto scolastico si occuperà di assegnare il numero di ore settimanali di sostegno a ciascun alunno. Dai miei approfondimenti in merito alla questione non avrei dubbi, ma è sempre meglio una conferma. Secondo la mia interpretazione della normativa la componente genitoriale presente dovrebbe essere quella di appartenenza all'alunno da trattare e non un rappresentante dei genitori che venga informato dei bisogni altrui.

GLH OPERATIVO - Art 15 Legge 104/92
COMPOSIZIONE
•        DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO
•        DOCENTE COORDINATORE
•        DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO
•        REFERENTE E PERSONALE ASL
•        GENITORI
Serve a curare la stesura, l’aggiornamento e la verifica del P.E.I
Verbale del GLH operativo: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/verbale_glh.pdf
Ricordo che nel 2008 c’è stato un accordo tra Stato e regioni e che all’art. 2 di questo documento, vengono descritte le finalità e modalità di effettuazione della Diagnosi Funzionale:l’abolizione del Profilo Dinamico Funzionale ed il suo assorbimento nella Diagnosi Funzionale, in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie,  anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale e( probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.
La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di scuola, “ obbligatoriamente “, come precisa l’art. 2.
L’art 3 concerne il PEI, Piano Educativo Personalizzato alla cui formulazione deve partecipare anche “l’intero Consiglio di Classe”,  E’ il caso di precisare che il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno. Il  piano degli studi personalizzato è predisposto  , sulla base delle indicazioni del  PEI,  esclusivamente da tutti i docenti del Consiglio di Classe, come espressamente previsto dall’art 41 del decreto ministeriale n. 331/98.
Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in quanto formulato   anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL  e degli enti locali e prevede anche l’indicazione di tutte le risorse necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione , di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92, nonché , se necessaria, l’assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.
Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l’anno ed “ aggiornato  all’inizio di ogni anno”. Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col Dirigente della  nuova scuola scelta dall’alunno la continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.
Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta  di un istituto di scuola superiore ed all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il possibile avvio ad attività di formazione professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei Piani di Zona.
Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo anno, dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla scuola, che spesso la rendono un parcheggio, snaturandone le finalità di integrazione scolastica
Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde consentire l’acquisizione  programmata  e preventiva delle risorse necessarie. Soccorre a tale interpretazione la nota ministeriale prot. n. 4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione  del progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, proprio per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza di PEI effettuata  in precedenza ( Maggio o Giugno )   in occasione  della richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto e delle altre risorse.
L’art 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola  e propone all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti locali presenti nel Piano di zona la richiesta delle risorse necessarie interne ed esterne alla stessa. Importante l’affermazione che tutte le richieste alle  diverse Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse vanno programmate e fornite contemporaneamente.


Può un insegnante di sostegno insegnare inglese durante le ore assegnate all'alunno? E può l'alunno essere "coperto"  in questo tempo dall'ins. di classe che non può svolgere inglese perchè non specializzata?

Ai sensi dell’art.14, c.2, della legge 104/1992 il docente di sostegno è un educatore in possesso di specifico diploma di specializzazione attinente le problematiche relative alla disabilità e all’integrazione scolastica, grazie al quale è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno.
Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza n. 245   ha stabilito dei principi sulla qualità dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve rispettare.
Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell’apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda l’ordine di graduatoria.
La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l’annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l’ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l’attività di sostegno didattico.
Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione “particolari forme di sostegno” contenuta nell’art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull’art. 13 della L. n. 104/92 che impongono all’amministrazione l’obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno in situazione di handicap:
“Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell’alunno da assistere”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria”;
“Né l’Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell’alunno da assistere”;
“…il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria”;
la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della successiva normativa sull’autonomia scolastica e sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un “servizio scolastico di qualità” contenute nell’art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99.
I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni.
L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa.
Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione dei loro figlioli.

Sono un'insegnante di sostegno delle scuole superiori. L'anno scorso si è iscritto in prima professionale un ragazzino marocchino certificato. Parlando con le sue insegnanti delle medie era subito emersa la gravità di O. che ha bisogno di molte ripetizioni per apprendere, ha problemi di attenzione e concentrazione, spesso non comprende quello che legge o che sente, memorizza con grande fatica, ha difficoltà nell'esposizione orale e scritta.
Lavorando con lui tutto questo è stato confermato, così, insieme all'altra insegnante di sostegno e coinvolgendo il consiglio di classe, che lo ha esaminato confermando la diagnosi sopra detta abbiamo proposto alla famiglia che il ragazzo seguisse una programmazione differenziata, dato che a stento riesce a perseguire gli obiettivi minimi e, quando ci riesce, deve essere sempre costantemente seguito, guidato e incoraggiato perchè non ha autonomia didattica.
La programmazione differenziata è stata motivata riferendo i problemi del ragazzo e chiarendo che delle prove diverse, più facili, lo avrebbero reso più autonomo, ma la famiglia, in particolare la madre, ha rifiutato di firmare il Pei perchè, dopo le mie spiegazioni sommarie, ha inteso in questa programmazione uno strumento discriminante per il figlio, dicendo che lui aveva bisogno di prendere la patente e di andare all'università come tutti gli altri. (Oltre al fatto che il ragazzo si è male inserito nella classe, nonostante gli interventi operati; il suo carattere schivo e remissivo lo ha reso vittima di episodi di bullismo - subito rientrati e "domati"- e, in effetti il renderlo ancora più diverso, dal punto di vista scolastico, non gli gioverebbe). Così abbiamo rimandato la decisione, nel frattempo ho fatto ricerche su internet al proposito della valenza del Pei differenziato (art.13 OM80/95), ma non sono riuscita a capire cosa si intenda per "mancanza di valore legale". Se il ragazzo dovesse passare ad un differenziato (ormai nella classe 2° perchè O. è riuscito, con grande sforzo e molto aiuto da parte del sostegno a passare, superando gli esami di riparazione in 2 materie a fine agosto), cosa gli viene precluso oltre all'iscrizione all'università? Può essere, il Pei differenziato, una discriminante per la patente, per l'assunzione o per il ragazzo stesso? (la famiglia è disoccupata, vivono di sussidi, quindi investono su questo ragazzo perchè possa aiutarli ad uscire dall'indigenza economica) Può il ragazzo seguire dei corsi professionali anche avendo il pei differenziato?
D'altra parte posso capirli, vedendolo il ragazzino appare perfettamente normale, il suo è solo un handicap psichico, ma, mi chiedo, è giusto avere pietà e mandare avanti normalmente un allievo che stenta visibilmente e che richiederebbe sempre un appoggio esterno o si rischia di rendere ancor più traumatico il suo futuro, allorchè si accorgerà di non riuscire a farcela con le sue forze?

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, la normativa stabilisce che, qualora un Consiglio di Classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.
Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
5. Piano educativo individualizzato. –
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Per quanto riguarda la Patente di guida, non mi pare ci siano particolari problemi per ottenerla, almeno da quello che mi ha esposto nella sua lettera. Sarà il medico ad attestare lo stato Psicofisico del ragazzo e comunque in caso di difficoltà per il rilascio la normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e suoi successivi aggiornamenti.

Sono la Mamma di un bimbo di 3 anni che ha lievi problemi di linguaggio. Ho appena richiesto la 104 x l’anno 2013/2014. Questa mattina la preside dell’Istituto paritario dove ha fino ad ora frequentato mio figlio, si è rifiutata di rinserire mio figlio nell’anno scolasti in corso giustificandosi che non è attrezzata per un eventuale insegnante di sostegno. Mi chiedo ma lo può fare?? puo un istituto parificato rifiutarsi di accettare un bimbo disabile?

Se trattasi di una scuola primaria parificata, oltre che paritaria, essa riceve in base alla convenzione di parifica i fondi per il sostegno didattico. Se trattasi di altre scuole, veda il decreto ministeriale n. 59/07 che chiarisce i tipi di finanziamenti per l'integrazione scolastica nelle scuole paritarie.

Sono un'insegnante di sostegno della secondaria di 1° grado; abbiamo un ragazzo a scuola affetto da autismo grave e con gravi problemi sensoriali. Non ha mai avuto contatto con la classe in quanto anche potenzialmente violento; il lavoro che ha portato avanti con la sua docente di sostegno è stato soltanto individualizzato e con il supporto dell'USL. Ora si presenta il probelma degli esami di 3a media, è stato predisposto il documento delle competenze ed uscirà con l'attestato di credito formativo; ci è stato detto che dovrà essere presente anche all'esame, almeno al 1° giorno, soltanto per una questione formale; ci confermate che ciò è obbligo? Anche se le sue condizioni potrebbero destabilizzare sia lui che le tre Terze impegnate negli esami?

E' così. perchè l'attestato può essere rilasciato solo dalla Commissione. Invece di scegliere obbligatoriamente il primo giorno, potreste individuarne uno in cui non è presente troppa gente. Potreste anche farlo intervenire il primo giorno pomeriggio dopo lo svolgimento del primo scritto, quando la commissione è ancora presente. Trovate Voi una soluzione.

F. ha 14 anni e frequenta la terza media. Soffre di crisi epilettiche e perciò la scuola le ha affiancato un'assistente, la quale dovrebbe sorvegliare mia figlia ed evitare tutte quelle situazioni che possano nuocerle... Nel mese di aprile F. ebbe una crisi in cortile, alle 2 del pomeriggio circa, mentre sotto al sole giocava a palla... Mi chiamarono imemdiatamente e mentre aspettavamo l'ambulanza raccomandai all'assistente di non portare piu la bambina fuori a giocare a quell'ora perchè poteva essere motivo scatenante di una crisi... Lei mi assicurò che non l'avrebbe piu fatto! Il 31 maggio invece succede di nuovo questa volta in modo molto piu grave!
Mi chiamano da scuola... "Corri che tua figlia ha avuto una crisi..." Mentre parlo al cellulare con loro e salgo in macchina per raggiungere la scuola sento le sirene dell'ambulanza... Capisco che è al pronto soccorso piu vicino che devo recarmi e non a scuola...
Entro al pronto soccorso, mi conoscono, mi indicano la barella... Mia figlia è in stato comatoso su una barella... Il suo volto una maschera di sangue, gonfio, tumefatto... Dalla bocca esce sangue a rivoli, le gengive rotte la mano completamente insanguinata, scorticata... I suoi denti (gli incisivi) in un vasetto affianco a lei... La sua "assistente" l'ha portata in cortile a giocare a pallone alle 13,30,con 36 gradi all'ombra!!!!
Oltretutto non era vicino a lei, quindi F. ha avuto tutto il tempo di stramazzare al suolo a faccia in avanti!!!
Ora stiamo lottando, F. ha subito un intervento a bocca e gengive di tre ore senza anestesia e senza fare un lamento... L'hanno anestetizzata localmente solo al momento di metterle i punti... E' stata una combattente vera, come sempre, e continuerà a combattere con al fianco la sua mamma, e ora arriveranno le cure al viso, ritroverà il suo bellissimo visino? E' viva e questo ci basta ma è giusto che ci basti? O come mi ha detto lei ieri sera "mamma se devo vivere una vita così, non voglio, non voglio piu vivere!"
F., 14 anni... E' pazzesco pensare che tutto ciò sia stato causato dalla leggerezza di chi era preposto alla sua assistenza! Affido mia figlia a scuola e per poco non me la restituiscono a pezzi!
Potrò fare un'azione legale contro questi disgraziati che portano una bimba epilettica a correre sotto il sole delle 13,30 (36 gradi all'ombra) e nemmeno le stanno vicino?
Spero di si, che almeno serva di monito e che quello che sta soffrendo mia figlia e la sua famiglia non succeda mai piu a nessun altro bimbo... Queste creature hanno già la loro bella croce da portare!

Dalla descrizione della vicenda, sono certo che vi siano gli estremi per una causa civile per risarcimento dei danni anche non patrimoniali non solo nei confronti dell'Assistente (che probabilmente non è ricca) ma anche nei confronti della scuola e del Ministero dell'Istruzione, i quali sono responsabili di quanto avviene nei locali scolastici durante il normale tempo-scuola, di quanto possa occorrere agli alunni, specie se certificati con didsabilità.
Le auguro che la figliola possa riacquistare la piena funzionalità dei denti e la completa estetica alla bocca ed al viso. Comunque anche il danno per le sofferenze patite deve essere risarcito.

Sono un'insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado della provincia di Vicenza. Seguo un ragazzo nato il 23 dicembre 1996 che atttualmente frequenta la classe terza per la seconda volta. La famiglia e l'equipe medica dell'ulss di riferimento mi hanno comunicato in questi giorni che, dal prossimo settembre 2012, il ragazzo verrà inserito in un CEOD. Il Pei redatto nel corso dei 4 anni è sempre stato improntato alla massima individualizzazione e prevede il mantenimento e lo sviluppo delle abilità e delle autonomie di base. Il piano di lavoro non fa pertanto riferimento alle discipline ma alle aree identificate nella diagnosi funzionale. La mia domanda è: il ragazzo può ottenere il certificato di credito formativo, alla fine del corrente A.S. 2011-2012, senza dover sostenere gli esami finali? Che cosa dice la normativa a riguardo? Ricordo che la volontà di un inserimento in un CEOD è esclusivamente partita dall'ulss con il consenso della famiglia. La famiglia inoltre esclude che il ragazzo possa sostenere gli esami finali.

Se si vuole dare l'attestato, l'alunno deve fare gli esami, seppur in modo differenziato, anche in unico giorno, esclusivamente sulla base del pei svolto.
Ciò perchè l'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 stabilisce che agli alunni AMMESSI AGLI ESAMI che non conseguono il diploma è rilasciato l'attestato; quindi esso è rilasciato dalla commissione, potendo la scuola rilasciare solo il certificato di frequenza.

Sono mamma di una ragazza di 16 anni che frequenta il primo anno del liceo scientifico tecnologico. Mia figlia è certificata e ha due insegnanti di sostegno uno per le materie umanistiche e uno per le materie scientifiche. Ha superato l'esame di terza media con la media dell'otto utilizzando la comunicazione facilitata con facilitazione alla mano perchè non ha controllo della motricità fine. Non comunica verbalmente perchè affetta da un presunto danno cerebrale alla nascita. Quest'anno per lei è stato molto stressante perchè a causa del suo modo di muoversi e di relazionarsi è stata creduta incapace anche dal punto di vista intellettivo. L'insegnante di sostegno delle materie umanistiche non ha posto limiti è ha ottenuto discreti risultati nelle sue materie utilizzando tutto quanto conosceva della tecnica e l'appoggio anche dell'assistente ulss molto disponibile cercando anche di creare rapporti con gli altri alunni. L'insegnante di sostegno delle materie scientifiche ha tentato di mascherare il suo scetticismo in modo grossolano e ha continuato a commettere errori su errori con la ragazza creandole una reazione di rifiuto. Vedendo la situazione la nostra famiglia ha pensato, con notevole sforzo economico, di affiancare un operatore C.F. In un primo momento la ragazza visti i buoni risultati ha ripreso fiducia ed è riuscita a bypassare il problema professore di sostegno delle materie scientifiche. Costui vedendosi isolato (la ragazza ha migliorato anche nelle materie umanistiche con verifiche effettuate con il prof di sostegno) mi ha riferito di fronte alla ragazza che gli esami di stato non sono eseguibili con la comunicazione facilitata. Poi ha cominciato a influenzare anche altri professori di cui uno ha detto di fronte alla ragazza che alcune delle risposte che ha dato nella verifica della sua materia erano suggerite. Inoltre durante tutto l'anno non ha fatto nulla per integrare la ragazza con i suoi compagni. Io posso tollerare lo scetticismo se mi è riferito di persona ma non se viene palesemente dimostrato di fronte alla ragazza che in questo momento, sia per la sua età ma anche per la sua particolare situazione dal punto di vista psicologico è molto fragile. Ora la ragazza ha ripreso a rifiutarsi di andare a scuola. Dopo questo estenuante anno in famiglia ci siamo chiesti se non sia il caso di fare studiare la ragazza a casa e poi portarla a fare gli esami di stato da privatista. Non so però se sia possibile e quale iter debba essere fatto.

La istruzione parentale è prevista dal nostra ordinamento; la famiglia deve comunicare all'ufficio scolastico regionale ed al Dirigente scolastico che, trattandosi ancora di scuola dell'obbligo, intende svolgere l'istruzione parentale chiedendo all'Ufficio scolastico quali adempimenti deve svolgere. Quanto agli esami da privatista si può chiedere l'applicazione abalogica delle norme per gli esami di licenza media degli alunni privatisti con disabilità di cui al decreto ministeriale del 10 dicembre 1984.
Quanto alla comunicazione facilitata, purtroppo non essendo scientificamente validata, essa è considerata dalle recenti Linee-guida dell'Istituto superiore di sanità sull'autismo, prassi non vincolante e quindi, a mio avviso, può essere utilizzata solo da quei docenti che l'accettano.

Sono una docente di lettere di una scuola secondaria di 1° grado. In una delle classi nelle quali insegno, 1 media, è inserita un'allieva con evidenti problematiche del linguaggio (mutismo totale nei confronti dei docenti) che non usufruisce dell'insegnante di sostegno. Essendo coordinatrice di classe, inizialmente ho convocato i genitori per comprendere le cause di tali difficoltà evidenziate dall'allieva. La madre, inizialmente contraria alla richiesta di un docente di sostegno, ha successivamente acconsentito ad avviare la documentazione per il successivo anno scolastico perchè timorosa di una eventuale non ammissione. Infatti sin dalla prima valutazione quadrimestrale, l'allieva ha riportato, tranne che nella mia materia, tutte insufficienze (4). La linea del consiglio di classe è quella di non ammettere l'allieva alla classe successiva. Io, sono l'unica contraria alla non ammissione perchè temo che ciò possa influire negativamente sull'aspetto psicologico. Devo sottolineare che l'allieva, in questi ultimi mesi, ha iniziato a "pronunciare" qualche parolina con qualche compagno, pertanto "sradicarla" dal contesto classe mi sembra deleterio. Intanto la madre, convocata più volte per la comunicazione delle insufficienze non colmate, ha minacciato i docenti e la vicepreside di fare ricorso qualora la figlia non venga ammessa alla classe successiva. Esiste una normativa che regolamenti il comportamento valutativo da adottare in presenza di un allievo in situazione di disabilità che non usufruisce però dell'insegnante di sostegno? (l'anno prossimo lo avrebbe!). Personalmente vivo con tanta tristezza questa situazione, vorrei poter fare qualcosa per aiutare l'alunna ma mi sento impotente difronte al muro eretto dai colleghi.

La normativa si fonda su un concetto di valutazione formativa più che selettiva e comunque di una valutazione che deve tener conto dell'intero ciclo di studi che l'alunno con disabilità deve attraversare. In presenza di un caso di mutismo elettivo, personalmente convincerei a portare la figliola da uno psicologo dell'età evolutiva per aiutare l'alunna a sbloccarsi. Una bocciatura, basata solo su una valutazione selettiva certamente non giova allo sblocco dell'adolescente. Invece di valutare l'esito, certamente negativo, provate a valutare il processo che l'alunna con le sue problematiche ha affrontato, dando spazio agli spunti di apertura che si stanno manifestando; a bocciare c'è sempre tempo l'anno prossimo o addirittura in terza media non ammettendo l'alunna agli esami. Però se l'alunna è sostenuta da un bravo psicologo, certamente si sbloccherà e darà risultati impensabili, non essendo con disabilità congenita ma acquisita chissà per quale motivo.
Questa è stata la logica del legislatore della riforma Moratti che ha vietato di bocciare in scuola primaria se non all'unanimità e con valida motivazione.
E' vero che i docenti sono gli unici arbitri della valutazione; ma in età evolutiva non trattino gli alunni come corpi da pesare, ma anime spesso agitate che chiedono soccorso o si chiudono per insufficiente comprensione.

Sono la mamma di un bambino disabile di 9 anni che frequenta la classe terza di un istituto elementare dell’alto vicentino.
Mio figlio presenta un’importante lesione cerebrale in un quadro di tetraparesi spastica e linguaggio assente. Nonostante ciò mio figlio ha sempre dimostrato un’ottima comprensione di tutto ciò che avviene attorno a lui e, con chi lo conosce, riesce a farsi capire molto bene.
Da sempre noi genitori ci siamo adoperati per favorire al meglio il suo sviluppo, e fisico e intellettivo, cercando metodi adeguati alle sue esigenze.
Siamo approdati alla comunicazione facilitata ancor quando il bambino era piccolo e, ha sempre dimostrato di sapersi destreggiare in modo adeguato in questo campo che attualmente è il suo mezzo principale di comunicazione.
I primi due anni di scuola sono stati favorevoli ed importanti sia sul piano dell’autonomia che di inserimento sul piano sociale. A nostro favore una brava e preparata insegnante di sostegno che ha saputo capire le esigenze di nostro figlio ed entrare in empatia con lui per poter elaborare un buon piano educativo volto all’incremento delle capacità acquisite e allo sviluppo della comunicazione.
Attraverso la comunicazione facilitata e aumentativa siamo riusciti ad inserire nostro figlio nell’ambito del programma della classe in modo non differenziato.
Purtroppo però oggi ci troviamo di fronte ad un ostacolo: la coordinatrice del sostegno, non credendo nella comunicazione facilitata, sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote all’insegnante di sostegno con mezzi anche poco ortodossi che non ritengo questa la sede più adatta per raccontare.
L’ultima novità che ha trovato è stata quella di dire che uscirà nei prossimi giorni una circolare attraverso la quale si vieta nel modo più assoluto l’utilizzo della comunicazione facilitata nelle scuole.
La mia domanda è: tutto ciò corrisponde a verità?? Esiste veramente una circolare del ministero che sancisce questo??
C’è una cosa che non capisco: come mai la scuola accetta i bambini disabili se poi li costringe a non evolvere e a rimanere nella loro condizione di disabilità? Cosa spinge un’insegnante a negare ad un bambino l’unico modo di comunicare che conosce? Ciò che mi stupisce è soprattutto il fatto che tutta questa faccenda della comunicazione facilitata sulla scuola ha un impatto economico pari a zero in quanto tutti ma dico tutti i costi sono a carico della famiglia. Lo stipendio dell’insegnante di sostegno rimane lo stesso sia che lei si impegni nel suo lavoro come sta facendo sia che decida di trascinare mio figlio in giro a corridoi durante tutto l’orario scolastico perciò nemmeno lei avrebbe nessun vantaggio nel mettersi contro il suo capo a favore di mio figlio anzi…

Non esiste nessuna circolare in merito e neanche se ne prevede l'uscita. Pertanto diffidi la persona in questione e l'avverta che in caso contrario, se ancora insisterà, ricorrerà al tribunale amministrativo per gli ostacoli che crea con questo atteggiamento che lede il diritto allo studio di suo figlio. Parli con il dirigente scolastico e lo faccia presente anche a lui

C'è una normativa che regola l'attribuzione di un'insegnante di sostegno ad un bambino che frequenta la seconda elementare?
Ed inoltre, un genitore può rifiutare l'assegnazione dell' insegnante di sostegno?

Leggere le linee guida del Ministero. Per quanto riguarda il rifiuto da parte della famiglia dell'insegnante di sostegno, questa può rifiutarlo.

Purtroppo relativamente a questo ambito c'è poca formazione, poco materiale a cui si può facilmente accedere e purtroppo poche persone realmente competenti.
Ho letto le linee guida del Ministero che Lei gentilmente mi ha inviato, però non sono riuscita a trovare un articolo che autorizzi i genitori a rifiutare l'insegnante di sostegno, ho letto invece che la famiglia deve assumere un ruolo centrale nella definizione del progetto educativo del figlio. Per me è veramente indispensabile, avere un riferimento normativo.

La famiglia ha la patria potestà e bisogna tenerlo presente. Comunque, ai sensi della C m n. 363/94, art. 3, il Dirigente scolastico deve inviare una raccomandata alla famiglia chiedendo di sottoporre a visita medica l'alunno, precisando che in caso di sua inerzia, provvederà la scuola. Se la famiglia si oppone per iscritto, la scuola comunica al Servizio sociale di territorio la situazione profondamente pregiudizievole per l'alunno. Il Servizio sociale tenta di convincere la famiglia e qualora questa non voglia cedere, può rivolgersi direttamente sal Tribunale dei minori, affinchè decida esso anche contro la volontà dei genitori, giacchè solo dalla certificazione di handicap scaturisce una serie di diritti all'integrazione scolastica, altrimenti inattivabili.
Comunque la disposizione della C.M. 363/94 trova il suo fondamento nel DPR del 24/1/94. Ma... può verificarsi il caso che la famiglia tolga il proprio figlio dalla scuola e lo trasferisca... Cercate di convincerla con le buone evitando prove di forza, è conveniente.

Vorrei sapere se l'insegnante di sostegno in una scuola primaria paritaria parificata e' pagato dalla scuola o se i genitori devono intervenire direttamente. C'e' una differenza tra scuola primaria parificata e paritaria?

La Legge n.62 del 10 marzo 2000 definisce le scuole paritarie istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.
Esistono scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Le scuole private paritarie sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta: da questo punto di vista mai possono rifiutare l'iscrizione. Il problema sorge però con l'insegnante di sostegno, che le scuole non sono tenute a pagare. Nella scuola primaria, infatti, se la scuola paritaria è anche parificata (cioè se ha anche stipulato una convenzione con il Ministero) è proprio il Ministero (attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale) a intervenire nel pagamento di quanto dovuto al docente di sostegno e l'unica differenza rispetto alla scuola pubblica è che quest'ultima ha l'obbligo di seguire la graduatoria dei docenti, mentre la scuola privata può nominare un insegnante prescindendo dalla essa. Se invece l'istituto di scuola primaria è paritario ma non anche parificato, e in ogni caso quando si parla di scuola dell'infanzia e di scuola secondaria di primo e secondo grado, l'insegnante di sostegno non viene pagato dallo Stato e dunque è possibile che venga chiesto ai genitori di "saldare" il conto.

Siamo genitori di un bambino epilettico che frequenta la prima media, volevamo chiedere:
- le 8 ore di sostegno assegnate a Ns. figlio (ha la 104), sono di sostegno e personalizzate per il bambino oppure sono per la classe come sostiene il dirigente scolastico?
- anche se Noi genitori non siamo molto favorevoli (in quanto il bambino ne soffre), e’ obbligatorio che lo stesso esca dalla classe nelle ore di sostegno?
- È possibile avere un percorso formativo / scolastico differenziato ? Viene concordato ? Noi genitori, possiamo esigere una copia di questo piano?
- Può l’insegnante di sostegno portare alcuni alunni in altra classe (vuota) per poi “lasciarli da soli - come suo solito” per 10/15 minuti?
- Cosa è possibile fare per un’insegnante che ha schernito davanti a tutta la classe Ns. figlio ben sapendo delle difficoltà del bambino?

1- Le ore di sostegno sono assegnate per facilitare l'integrazione di quell'alunno con disabilità coi compagni; quindi non sono assegnati genericamente alla classe, ma solo perchè c'è quell'alunno da integrare in quella classe. Tanto è vero che, quando manca ll'alunno, il docente per il sostegno rimane a disposizione non della classe ma di tutta la scuola e può essere utilizzato in supplenze ovunque.
2- Le Linee-guida sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009 vietano l'uscita dalla classe del solo alunno con disabilità, poichè è una prassi contraria all'integrazione.
3- Il Pei deve essere impostato con la presenza dei genitori come espressamente stabilito dall'art. 12 comma 5 l.n. 104/92 e quindi i genitori hanno diritto ad averne copia ai sensi dell'art. 25 della L.n. 241/90.
4- Come sopra detto è vietata l'uscita di alunni con disabilità dalla classe durante le lezioni. Pertanto un docente che li porta fuori della classe e poi li abbandona sia pur per qualche minuto è responsabile di una duplice violazione di norme: la prima è costituita dalle Linee-guida citate e la seconda è l'art. 2048 che impone una responsabilità dei docenti per i danni arrecati a terzi dagli studenti loro affidati; inoltre il docente risponde personalmente di eventuali danni che l'alunno procurasse a sè medesimo, avendo egli un obbligo di custodia.
5 - il docente che ridicolizza un alunno compie un atto indegno rispetto alla sua deontologia professionale; se l'alunno è con disabilità compie anche un'atto discriminatorio punito dalla l.n. 67/06 col risarcimento dei danni morali dovuti alla sofferenza dell'umiliazione inferta.

Scrivo nell’interesse di una ragazzina gravata da handicap psicofisico e cognitivo, che frequenta la 3^ media ed è (faticosamente ed a seguito di continui ricorsi al TAR) assistita da insegnante di sostegno con rapporto 1 ad 1.
Nell’ambito del medesimo Comune di Napoli, abbiamo la residenza in un’abitazione, posta nella competenza di un Distretto della ASL, e l’effettiva dimora, temporaneamente, in altro quartiere, ove è ubicata la scuola.
A quale Distretto Sanitario competono la diagnosi funzionale e la partecipazione al PEI, quello di residenza anagrafica o quello di effettiva dimora e di ubicazione della scuola?

Quando la scuola è sita in un distretto sanitario diverso da quello di residenza, la diagnosi funzionale viene effettuata da tale distretto che però può pretendere dall'ASL di residenza il rimborso del servizio reso, come avviene per tutte le prestazioni sanitarie fornite da Asl diverse da quella di residenza, tenuta alla spesa in base alla quota capitaria assegnatale.

Da 2 anni e mezzo devo condividere le ore dell'insegnante con altra alunna.Mi puo' dare qualche delucidazione.

Meglio di me parlano le sentenze che legge in questa pagina: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Il Diritto allo studio è un diritto soggettivo e non va diviso con nessuno ed è garantito dalla Costituzione e più volte esplicitato nelle sentenze dei tribunali ordinari civili e quelli Amministrativi.

Ho un figlio che frequenta la classe 2media ,con diagnosi certificata da psicologa accreditata ordine psicologi in lombardia,diagnosi DSA-disturbo specifico della lettura, con compromissione della scrittura, del calcolo e della comprensione linguistica: dislessia, disortografia e disculcalia evolutiva (ICD-10:F81.0-F81-1-F81.2).
Chiedo come posso tutelare i diritti di mio figlio che soprattutto in matematica ha un’insegnante che dopo ripetuti solleciti non ha ancora capito che deve fare verifiche semplificare, compiti ridotti, tempo in più ecc?

Faccia certificare lo specifico DSA dallo psicologo dell'ASL o di iun centro convenzionato o accreditato con l'ASL ; consegnando tale certificazione a scuola, scattano immediatamente tutti i benefici previsti dalla L.n. 170/10 e del regolamento applicativo del 12 Luglio 2011 che trasmette pure le Linee-guida.
Se non vogliono applicare tali norme, minacci il ricorso al TAR ed eventualmente lo promuova.

Sono genitore adottivo di una ragazzina di 13 anni che frequenta la seconda media: arrivata con noi nell'agosto del 2004, l'abbiamo iscritta all'ultimo anno della scuola materna invece di iscriverla al primo anno di elementari.
Nel corso dei primi due anni di primaria ci siamo accorti di alcune sue difficoltà (lieve ritardo mentale con difficoltà di organizzazione), e abbiamo provveduto con sedute di potenziamento cognitivo feuerstein, logopedia e, in quarta e quinta elementare, insegnante di sostegno.
Questi interventi hanno dato i loro frutti, tanto che i test wish effettuati alla fine delle primarie hanno evidenziato un netto superamento dei problemi cognitivi (wish media intorno ai 90, con ancora qualche disturbo nel linguaggio e nel processamento aritmetico) che le ha negato la possibilità di avere il sostegno nella scuola secondaria.
Abbiamo trovato una scuola dove a nostra figlia viene applicato un PEI analogo a quello di alunni con DSA (strumenti compensativi e dispensativi, programma semplificato eccetera) e le abbiamo affiancato un' aiuto per lo svolgimento dei compiti a casa.
Ora, a scuola stanno facendo sorgere il problema dell' esame di terza media (sarà il prossimo anno, ora E. è in seconda): insistono per avere un sostegno (cosa che la Neuro Psichiatra Infantile ci dice impossibile con una wish come quella conseguita da nostra figlia) o per una dichiarazione effettiva di DSA (disturbo di cui però nostra figlia pare non soffrire).
la mia domanda è: esiste una certificazione che possa dare diritto a mia figlia a sostenere un esame tenendo conto del suo PEI, anche se non DSA?
Pare che il problema più grosso sia lo scritto di inglese...

Purtroppo le prove eqipollenti per gli alunni con disabilità e quelle compensative e dispensative per gli alunni con DSA richiedono per legge una certificazione, come pure l'eventuale assistenza agli esami.
Pertanto sarebbe opportuno che la figliola venga forse seguita di più sia in classe che a casa in Inglese. Agli esami , se dovesse andare poco bene in Inglese ma bene in tutte le altre discipline, la Commissione può deliberare la promozione anche con un esito negativo in Inglese agli esami.

Sono la mamma di una bambina affetta da grave handicap che sta frequentando per il quarto anno la scuola materna.
Vista la gravità della patologia della piccola, la neuropsichiatra infantile ha emesso un certicato in cui si decide di continuare la descolarizzazione della bambina e la permanenza della bambina per un altro anno alla scuola materna che sembra essere l'ambiente ideale per il benessere psicofisico e per gli stimoli educativi di mia figlia. Ho contattato telefonicamente il facente funzione del Dirigente del circolo della scuola che frequenta mia figlia per comunicare che avevo in mano il certificato e che intendevo avere con lui un colloquio per poter reiscrivere la piccola alla scuola materna per il prossimo anno scolastico. La risposta è stata che non sa se acconsentirà un'ulteriore permanenza alla scuola dell'infanzia perchè si abusa troppo della descolarizzazione (premetto che il facente funzione non ha mai conosciuto mia figlia e mi ha detto che non gli compete !??, pertanto non conosce la gravità del quadro).
Vorrei sapere se esiste una legge che regolarizza gli anni di descolarizzazione di un paziente affetto da grave disabilità e se esiste un regolamento che stabilsce la durata di permanenza massima nello stesso istituto scolastico.

Il Dirigente avrebbe dovuto subito darLe la risposta negativa e senza esitazione. C'è l'obbligo scolastico che deve essere assolto. La mandi alla scuola elementare, vedrà che sarà soffisfatta per quello che potranno darle, come affetto, le sue compagne di classe. Sono esperienze che altre bambine hanno vissuto con successo.

Le scrivo come insegnante di sostegno e genitore di una bambina che usufruisce di questa risorsa. Premesso che competente per valutare la non ammissione alla classe successiva è l’equipe pedagogica di riferimento (frequentando ella la scuola primaria) e non è mia intenzione non rispettare tale ruolo (peraltro sia la scuola sia l’equipe che svolge i trattamenti pomeridiani alla bambina hanno espresso, in linea di massima, parere positivo), le pongo alcuni quesiti su alcune questioni che mi sono state addotte contro la bocciatura di mia figlia (non ovviamente dai due soggetti summenzionati), a mio avviso in contrasto con alcuni articoli della legge 104/92.
1. La normativa prevede l’impossibilità di bocciare un soggetto disabile in quanto fruitore di un PEI?
2. La normativa prevede un limite al numero di bocciature per classe?
3. La normativa prevede un’età precisa in cui passare da un grado di scuola ad un altro, a priori ed in modo rigido, senza tener conto delle esigenze personali (essendo notoriamente il mondo della disabilità vasto ed eterogeneo)?
4. La normativa prevede una riduzione d’orario (o dell’insegnante di sostegno o dell’orario scolastico) per alunni disabili che vengono bocciati o pluri - bocciati (tenuto conto che la bambina non completa un ciclo di studi per intraprenderne un altro, come può avvenire nella scuola secondaria di secondo grado)?
5. È sufficiente se nella Certificazione vengono segnalate tre aree di disabilità su cinque (relazione-comportamento, apprendimento intellettivo, comunicazione)e viene richiesto il sostegno scolastico con rapporto 1:1, per considerare il soggetto grave ed assegnargli il rapporto 1 a 1, nonostante non compaia la voce “Grave”, perché tale documento non lo prevede in quanto è probabilmente un modello antecedente?

1 In scuola primaria la bocciatura di qualunque alunno deve essere approvata all'unanimità dal consiglio di classe e deve essere ampiamente motivata; quindi il rifiuto di bocciare è pienamente valido.( decreto legislativo n.59/04 )
2 Sempre in scuola primaria a maggior ragione non è consentito bocciare più volte un alunno.
3 La l.n 53/03 impone a tutti gli alunni che hanno compiuto sei anni l'obbligo di frequenza della scuola primaria; anche la recente circolare n. 110/2011 sulle iscrizioni ribadisce questo obbligo senza eccezione alcuna neppure per gli alunni con disabilità.
4 Nessuna norma prevede la riduzione di orario per alunni bocciati.
5 La certificazione di disabilità deve obbligatoriamente presentare la dichiartazione grave o non grave ai sensi del dpcm n. 185/06; non si può essere disabili solo in alcune aree; si è o non si è disabili.

Punto 1-2. Mi preme di chiarire che io per prima ho riconosciuto, come premessa, la totale competenza dell’equipe pedagogica per valutare la non ammissione di un alunno alla classe successiva e di esprimere, aggiungo oggi, se non fosse stato chiaro in precedenza, qualsiasi parere motivato, coerente e che tenga conto delle esigenze del soggetto. Peraltro le considerazioni non positive vengono espresse a priori da un unico soggetto esterno alla suddetta equipe, che non conosce l’alunna in questione, mentre chi ci lavora quotidianamente ne è favorevole. Vorrà forse dire qualcosa? Come insegnante ritengo, inoltre, che la ripetenza non sia uno strumento di cui abusare, ma vada valutato di caso in caso. Tornando alla sua risposta, non riesco a trovare il dl 59/05 (l’unico che ho rintracciato riguarda “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”). Sarebbe perciò così gentile da darmi un link o inviarmelo? Tale decreto abroga quanto decretato dalla legge 104/92 che dopo aver previsto la formulazione di un PEI per l’alunno disabile, prevede anche “… nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, … su proposta del consiglio di classe o interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.” (art. 14 comma 1 lettera c)? Tale articolo, prevedendo la terza ripetenza in singola classe, implicitamente dà per scontata la possibilità di ripetere due volte la classe ed, inoltre, non fa alcuna distinzione tra diversi e specifici ordini di scuola.
Punto 5. Cosa significa “ Non si può essere disabili solo in alcune aree; si è o non si è disabili.”? Le aree non citate nella mia lettera precedente sono sensoriale e motoria. Necessariamente un disabile deve essere non vedente o sordo, con paresi celebrale, con difficoltà intellettive, di comunicazione e di relazione o può essere ad. es. non vedente, motoriamente ok e non avere problemi intellettivi, di comunicazione e di relazione o avere problemi di relazione e comunicazione, ma non essere sordo o non vedente e non avere una paresi spastica? Peraltro riguardo alla certificazione di disabilità citata nel dpcm n. 185/06, non mi è chiaro se sia intesa come certificazione per la segnalazione scolastica o il verbale di accertamento dell’handicap.

L'art 14 l. 104/92 prevede che l'obbligo scolastico si può adempiere a 18 anni anche con una terza ripetenza. La terza ripetenza riguarda la terza media, mentre l'inizio dell'obbligo scolastico scatta per tutti a sei anni.La certificazione di cui al dpcm n. 185/06 riguarda la certificazione di handicap di cui all'art 4 l.n. 104 e non la dichiarazione di invalidità civile.

Il quesito da risolvere è molto più difficile di quanto sembra. Sto cercando di porre rimedio al fallimento della mia carriera universitaria con un'alternativa di studio simile al mio corso di laurea.
Durante il mio percorso di studi ho provato più di una volta ha frequentare corsi serali per Geometra con scarsi risultati, perchè non riuscivo ha stare dietro alle lezioni; nonostante mi impegnassi molto dovevo sempre chiedere aiuto e così i professori per mia colpa erano costretti a rimanere indietro con il programma.
Ecco perchè mi sono rivolto al vostro sito internet, appunto per ottenere un diploma più qualificato al mio che mi dia più autostima e sicurezza. Ci sono altre mille ragioni perchè vorrei ottenere questo titolo di studio che adesso non stò qui ad elencarglele.
Spero di aver dato un'idea della mia situazione psicologica certificata da medici che mi hanno preso sotto cura da molto tempo.

Lei potrebbe studiare da privatista e presentarsi agli esami sempre da privatista; E' previsto dalla normativa per gli esami di licenza media dei privatisti con disabilità, applicabile per analogia agli esami di maturità, che l'alunno prenda contatto con l'istituto dove intende svolgere gli esami e gli viene assegnato un docente col quale formulare il pei che dovrà seguire per gli esami; l'alunno potrà recarsi un paio di volte durante l'anno per verificare col docente lo sviluppo del pei; agli esami avrà diritto sia alle prove equipollenti ed ai tempi più lunghi, di cui all'art 16 comma 3 l.n. 104/92, sia all'assistenza da parte di un memvro della Commissione. La norma di riferimento è il decreto ministeriale dell'11 Dicembre 1983.

Sono uno studente di Architettura disabile. Handicap dichiarato Sindrome dissociativa 70%. A causa della mia disabilità non riesco più a frequentare e sostenere esami ormai da due anni. Mi sono diplomato presso un Liceo Artistico Statale e ho sostenuto 18 esami presso la Facoltà di Architettura, frequentando anche corsi di formazione professionale che mi hanno rilasciato dopo prove finali vari Attestati. Sto decidendo di chiudere la mia carriera universitaria perchè non mi ha dato quello che mi aspettavo e mi ha veramente deluso per colpa della scarsa preparazione e formazione, e non più adeguata alla mia situazione di handicap. Faccio presente che mi piacerebbe iscrivermi ad un corso per Geometri con il metodo riservato per studenti portatori di handicap (Attestato dei Crediti Formativi). Volevo sapere se tutto questo fosse possibile, e quale procedimento burocratico, devo esplicare.

Se lo studente è, come pare, in possesso del diploma di maturità, egli ha diritto ad iscriversi ad un corso per geometri normalmente; non capisco cosa significa che vuole avvalersi del percorso per ottenere solo l'attestato dei crediti formativi, quando egli, col suo diploma precedente, può ottenere regolarmente il nuovo diploma di maturità; potrebbero invece chiedergli di iscriversi ad un corso serale data la notevole differenza di età coi compagni.

Sono un'insegnante di sostegno. Un preside è in diritto di togliere le ore di sostegno da due miei alunni per affidarmi a breve un terzo alunno i cui genitori hanno presentato la diagnosi ora?

Deve ricevere un ordine di servizio scritto che modifica quello precedente, poichè Lei ufficialmente deve stare nelle classi e negli orari indicati dall'ordine di servizio. Comunque dica ai genitori che quello che fa il Dirigente scolastico è illegittimo, poichè il nuovo arrivato ha diritto ad ottenere le sue ore secondo le sue effettive esigenze, senza toglierle agli altri che le hanno avute assegnate secondo le loro effettive esigenze che non possono essere adesso modificate per arbitrio del Dirigente scolastico. Dica che, se la cosa si verifica, facciano una diffida scritta.

Sono un'insegnante di sostegno presso un'ist. Alberghiero ci è stato chiesto di scrivere sul verbale del primo consiglio di classe i nomi dei casi H con annessa patologia nei dettagli .
E' possibile? non è violazione di privacy? non sarebbe meglio fare riferimento ad un'eventuale relazione da allegare al fascicolo personale dell'alunno? a quale normativa posso fare riferimento per un'eventuale tutela?

La soluzione da Lei proposta mi sembra legale ai sensi della normativa sulla tutela dei dati particolarmente sensibili. Forse potreste indicare dei codici concordati, da sostituire ai nomi. Comunque dovete far presente a tutti i membri del Consiglio di classe che ciascun partecipante è tenuto al segreto di ufficio, pena gravi sanzioni penali.

Sono un'insegnante di sostegno al primo incarico in una scuola elementare. Nell'istituto dove insegno pretendono che sia io ad accompagnare il bambino in bagno, che sia io ad aiutarlo in caso di necessità e che sia io addirittura a cambiarlo nel caso che, nel fare i propri bisogni, si sporchi! Inoltre pretendono, durante la mensa, che sia io ad imboccarlo! Io sotto l'aspetto personale non avrei nessun problema a fare tutto ciò, come se fosse mio figlio, ma.......professionalmente parlando, penso che il mio ruolo sia un altro!
DOMANDA: sono in errore? Potreste indicarmi i riferimenti normativi?

In merito alle funzioni e al ruolo nel processo di integrazione rappresentato dall’assistenza di base, si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001, ove si indicavano chiaramente finalità dell’assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL. Si ritiene utile ricordare che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili. Fermo restando che le mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per l’attivazione delle quali il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.
Si rammenta infine l’art. 47 del CCNL relativo al comporto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.

Scrivo per avere un chiarimento circa due problemi. Sono un insegnante di sostegno di area umanistica e lo scorso anno ho seguito un ragazzo con sindrome di Asperger, frequentante la classe II di un istituto superiore a indirizzo linguistico, quest'anno non sono stata nominata, ma seguo le vicende di questo ragazzo tramite contatti con la famiglia.
Quest'ultima mi informa che le ore di sostegno sul ragazzo sono state spostate nell'area scientifica, preciso che in matematica lo scorso anno ha avuto 8 in pagella, e che le ore sono passate da 9 a 6. Si può fare questa cosa? e questo è il primo problema.
Non basta, durante l'estate questo ragazzo è stato seguito privatamente da un educatore, che durante l'anno scolastico lavora per una cooperativa sociale come tutor nelle scuole, la famiglia ha chiesto alla coordinatrice degli insegnati di sostegno se era possibile avere questo stesso ragazzo come tutor anche a in classe, visto che aveva lavorato bene durante i mesi estivi. Gli è stato risposto che è assolutamente impossibile. Perchè? E' vero?

Il cambiamento di area deve essere deciso dal glh che predispone annualmente il PEI e cioè dai docenti della classe, dagli operatori sociosanitari che seguono il caso e dalla famiglia ( art 13 comma 5 l.n. 104/92); anche le ore di sostegno vanno determinate nel glh che predispone il pei ( art 9 comma 15 e 10 comma 5 l.n. 122/10); in caso di riduzione arbitraria è possibile ricoirrere al TAR; non so però se valga la pena per sole tre ore.
Quanto al tutor, più correttamente assistente per l'autonomia ( art 13 comma 3 l.n. 104/92) esso deve essere assegnato dalla Provincia , trattandosi di scuola superiore . Quindi è con la Provincia che dovete parlare per verificare se sia possibile l'assegnazione di questa persona.

Sono una dirigente di scuola media ed ho questo problema: posso assegnare quattro alunni diversamente abili ad un insegnante di sostegno per poter avere 12 ore su un bambino segnalato con deroga?

Se l'alunno segnalato con deroga ha diritto al massimo delle ore, Lei non può toglierle ad altri ai quali sono state assegnate un certo numero di ore. Deve rispettare le proposte contenute nel pei. Se necessario, deve pretendere un maggior numero di ore in deroga, pena il rischio di ricorso al TAR degli interessati.

Sono il papà di un bimbo di 4 anni affetto da neurofibromatosi di tipo 1 con l’aggravante del autismo. Un giorno recandomi a scuola per prendere il bimbo ed accompagnarlo al centro di terapia, ho sorpreso l’insegnante di “sostegno” da sola con mio figlio in classe, mentre tutti gli altri bimbi facevano ricreazione, che tirava per i capelli il bimbo e lo schiaffeggiava su spalle e braccia, riuscii a mantenere la calma e mi recai in ospedale con mio figlio. Dopo qualche mese ho denunciato tutto alla magistratura e sono in attesa di risposte. Ma nonostante tutto l’insegnante è ritornata al suo posto e non solo questo. Durante la recita di fine anno scolastico mio figlio non veniva coinvolto ma lasciato a se stesso senza un supporto specialistico, ma semplicemente con una bidella. A dimenticavo il PEI inesistente il PDH neanche.

La prima cosa da fare è rinunciare, per iscritto con richiesta al Dirigente scolastico, a questa sedicente insegnante per il sostegno; ciò ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01. Poi è da inviare un esposto all'Ufficio scolastico regionale ed al Ministero alla dir gen per lo studente, in cui vengono narrati i fatti senza commenti e con il quale si chiede immediatamente una visita ispettiva. Terzo, ma mi pare sia già stato fatto, denuncia alla procura della repubblica per maltrattamento di minore. Quarto, se il dirigente scolastico è insensibile alla gravità della situazione, chiedere il cambiamento di scuola.

Sono mamma di un bimbo di 4 anni con grave ritardo psicomotorio che frequenta una scuola dell'infanzia a ciclo diurno continuo. Quest'anno il centro ha fatto una richiesta al mio comune di residenza di un educatore per 10 ore settimanali, più 18 ore settimanali per il mese di luglio. Il comune ha disposto un monte ore di 300 annue così il bambino si è trovato ad avere 7ore e 1/2 settimanali di educatore e frequenterà il mese di luglio x sole 3 settimane. Per l'anno 2011/2012 sono state richieste almeno 10 ore settimanali (più le 18 settimanali x il mese di luglio) ma temo che il comune non le darà....cosa posso fare affinché vengano date a mio figlio le ore che spettano?

Deve insistere col Comune che esso è responsabile del progetto globale di vita delle persone con disabilità ai sensi dell'art 14 l.n. 328/00 e che deve concordare tale progetto con la famiglia ai sensi della L.n. 162/98. Purtroppo, se il Comune non ottempera ai suoi obblighi legislativi, Lei deve fare causa avanti al TAR.

A chi competono le spese di acquisto di ausili specifici se la famiglia di un alunno diversamente abile decide di mandare suo figlio in una scuola che si trova in un comune diverso da quello di residenza .A quale delle due amministrazioni comunali la famiglia o la scuola deve rivolgersi?

Responsabile è sempre e solo il comune di residenza; però se la scuola è fuori comune, difficilmente il comune di residenza sarà disponibile a spendere fondi per ausilii che verranno goduti gfuori comune. Potreste verificare se le due scuole fanno parte di una rete unica ed i due comuni rientrano in un piano di zona o in un unico centro territoriale per l'integrazione; in tal caso gli ausilii possono essere acquistati o presi in lisealing dal centro territoriale e messo a disposizione di anno in anno degli alunni che ne hanno bisogno nelle diverse scuole della rete.

Sono un'insegnante di sostegno di una Scuola Secondaria di Primo Grado. Seguo un alunno con disabilità gravissima, inserito in una classe terza, per il quale è stato progettato un percorso individualizzato che non ha contemplato l'insegnamento dell'inglese e del francese data la disabilità. Per l'esame finale posso non fargli fare la prova di inglese equella di francese visto che il PEI non prevedeva tali insegnamenti? Devo elaborare anche la prova INVALSI?

Se volete far conseguire all'alunno il diploma, egli deve sostenere le prove di lingue anche in modo equipollente; infatti senza una delle prove ufficiali non si puo avere il diploma. Lei con la Commissione deve pure adeguare le prove INVALSI che fanno media con le altre.

Sono una insegnante di sostegno di ruolo e vorrei sapere se esiste un modello unico di Piano Educativo Personalizzato
per la scuola primaria.Vorrei inoltre sapere se tale modello unico, ammesso che esista, è stato concordato dal ministero della pubblica istruzione con il ministero della sanità.
PS La confusione regna nelle proposte di numerosi modelli a volte assurdi e non funzionali.

Il Pei si costruisce non si copia
Il Piano educativo individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, da perseguire in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.
Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall'ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
Nella definizione del PEI, ognuno dei soggetti incaricati della reazione propone sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.
Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno riscontrate.
Consulta le pagine:
Diagnosi Funzionale PDF PEI; Traccia per l'osservazione; PEI e Valutazione; Dal PEI al Progetto di Vita adulto

L’insegnante di sostegno di mio figlio venerdì aderirà allo sciopero la scuola mi ha detto che non può essere sostituito mio figlio è TETRAPLEGICO grave con grave epilessia quindi io cosa devo fare??? DEVO TENERE A CASA DA SCUOLA MIO FIGLIO PERCHè L’INSEGNANTE FA SCIOPERO???? tutti a scuola e lui a casa??? ritengo che questa sia forte discriminazione verso un bambino disabile grave che necessita di continua assistenza, come mi devo comportare???

Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana (art. 40) e, con riferimento ai servizi di pubblica utilità (come trasporti e sanità), è regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni (legge 12 giugno 1990 n 146).

Le scrivo nella speranza che possa aiutarmi, ho trovato questo decreto legislativo che regola la bronco aspirazione, l'ho sottoposto dalla mia assistente sociale, la quale mi chiede se effettivamente il decreto è stato trasformato in legge e quindi se è attuato o attuabile.
Spiego il mio caso specifico: ho una bambina di 5 anni con tracheostomia, l'ho iscritta alla materna a vorrei che la asl si occupasse di fornire personale adeguato che all'occorrenza provveda ad effettuare la broncoaspirazione dalla tracheostomia.
La bambina da ottobre dello scorso anno frequenta l'asilo nido comunale, in questo anno scolastico io ed i miei genitori, ci siamo prestati a rimanere presso il nido per tutto il tempo in cui la bambina rimane nella struttura, in modo da provvedere in caso di necessità. La bambina è seguita da un'insegnante specializzata, noi siamo chiamati solo al bisogno.
Visto che la bambina ha dimostrato di avere una salute abbastanza stabile e di poter frequentare la scuola in modo regolare e per più ore, vorrei che da settembre in poi che altri provvedessero a questo compito al posto mio o dei miei familiari.
Dalla ASL mi è stato risposto che in base agli "accordi" possono fornirmi personale specializzato solo ad orari prefissati, e che non è possibile far restare una persona per 4 ore a scuola un bisogno che si potrebbe presentare oppure no.
Ma ovviamente non è nemmeno possibile stabilire a priori quanto e se una persona tossisce ed ha catarri, quindi serve una persona specializzata sempre presente.

Il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in GU 20 agosto 1997, n. 202 - modificato dal comunicato PCM in GU 17 settembre 1997, n. 217) recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
Per quanto riguarda l'assistenza del bambino a scuola, sono la scuola e l'ASL a doversene interessare, insieme al Comune (art 28, Legge 30 marzo 1971, n. 118; artt. 42 e 45, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n.234; art. 13, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Inoltre invii con urgenza, sia alla ASL e per conoscenza al Comune Servizi alla Persona una lettera rivendicando il diritto all'assistenza infermieristica a scuola.
Mi faccia sapere

Sto cercando la normativa riguardante i corsi di specializzazione biennali monovalenti. Si possono considerare come diplomi universitari biennali?

I corsi di specializzazione monovalenti sono validi a tutti gli effetti e ciò è stato sancito dalla L.n. 270/82 , sia dalla normativa successiva all'introduzione dei corsi polivalenti del 1986 specie in tutte le ordinanze e circolari sulle supplenze dove si prevede che tali titoli vengano inseriti in uno dei tre elenchi in cu si articolano le graduatorie per le supplenze di sostegno.

Insegno in una scuola primaria come docente di sostegno. La dirigente della scuola presso cui presto servizio, per la privacy, non permette ai docenti di sostegno di prendere visione del fascicolo personale degli alunni H al completo. Non siamo in grado di conoscere quali sono le diagnosi mediche degli alunni H che ci sono stati affidati. Personalmente ho dovuto prendere informazioni dal PEI e dal PDF fatto dal docente della scuola dell'infanzia. Ho trovato una grande difficoltà a redigere il PEI. Credo fermamente che abbia travisato la normativa.

Non solo Lei ma tutti i docenti curricolari e quanti compongono il Glho hanno il dovere di leggere tutte le carte, poiché è l'unico modo per conoscere la situazione dell'alunno. Tanto non c'è pericolo di diffondere le notizie, perché tutti quelli che lavorano con l'alunno hanno l'obbligo del segreto di ufficio, sanzionabile penalmente in caso di trasgressione. In tutte le scuole i documenti vengono riservatamente visti dai membri del Glho.

Una mia alunna, dislessica è in terza superiore quando cambia la modalità di certificazione che esclude questa patologia dalla certificazione scolastica. Come tutti coloro che si trovano in questa situazione, nell’anno della quarta superiore la “ vecchia certificazione “ le permette di avere ancora le ore di sostegno .
Alla fine della quarta superiore l’alunna diventa maggiorenne e la dottoressa afferma che non la può più tenere sotto di lei e la “dimette”. La famiglia e l’interessata sono d’accordo a proseguire l’ultimo anno senza sostegno, ma nessuno avverte la scuola, che a maggio, chiede ancora le ore di sostegno per lei. A dicembre si stila un PEI e si convoca la dottoressa che non si presenta dicendo che l’alunna non è più certificata ( la scuola viene a sapere solo in questa circostanza della decisione della famiglia e dell’ASL)
Considerando che in altre situazioni di diciottenni la neuropsichiatria pediatrica aveva sempre continuato a seguito l’iter scolastico fino al suo compimento, ora non so cosa fare: la mia alunna è certificata o no?
Se la famiglia continuasse a non volere la certificazione, chi dovrebbe scrivere la rinuncia? I genitori, la ragazza maggiorenne o è sufficiente il certificato di “dimissioni dell’ASL”?

Se l'ASL ha dimesso l'alunna solo perchè la neuropsichiatria infantile non si occupa dei maggiorenni, deve tener conto che la sua presa in carico dura sino alla fine della frequenza scolastica. . Se invece l'alunna è stata dimessa, poichè adesso, dopo la l.n. 170/10 sui dsa la dislessia non può più essere certificata come handicap, allora debbono scattare le misure compensative e dispensative previste dalla normativa.

Sono mamma di una ragazza cieca e con tetraparesi spastica che frequenta la terza classe di un liceo linguistico. Volevo sapere se è possibile che mia figlia registri le spiegazione dei professori in classe, dato che a causa delle sue patologie non ha autonomia nella lettoscrittura.

Di solito ciò avviene, purchè vi sia il consenso dei singoli docenti che debbono essere registrati. Se un docente si oppone, l'unica possibilità è che l'assistente all'autonomia o il docente per il sostegno prendano appunti che poi registrano su un registratore elettronico.

Sono una mamma di un ragazzo di 12 anni con un handicap medio. Nella sua classe oltre a mio figlio ci sono altri 2 ragazzi certificati sempre con handicap medio. Ai 3 ragazzi sono state attribuite 18 ore complessive (6 per ogni alunno il minimo!) LE 18 ore vengono svolte da 2 docenti di sostegno, le quali hanno entrambe una cattedra di 9 ora ciascuna nella classe di mio figlio. Purtroppo è successo un fatto increscioso in quanto, durante un colloquio con la prof di sostegno di mio figlio sono venuta a sapere che 5 delle 9 ore adibite alla classe venivano usate per un altro bambino in un'altra classe e che era il dirigente scolastico che la obbligava ad andare. 18 ore per 3 ragazzi già sono poche figuriamoci 13! Infatti quest'anno mio figlio non solo non ha fatto progressi ma è tornato indietro sia dal punto di vista scolastico che comportamentale. Ho fatto presente l'accaduto(e accade tuttora) alla dottoressa della asl di competenza e alla dirigente scolastica che per tutta risposta mi ha dato delle giustificazioni che non avevano ne capo ne coda negando l'evidenza. Le porgo 2 domande, la prima: può un dirigente scolastico utilizzare le ore assegnate ad una classe per un alunno di un'altra classe? La seconda. Se le ore di sostegno destinate alla classe di mio figlio non venissero ripristinate, cosa devo fare per far valere i miei diritti? nota di demerito per la preside. Gran coraggio togliere una parte di già poche ore di sostegno a discapito di tre ragazzi favorendone un altro!

Le faccia una raccomandata diffidando il Dirigente scolastico ad attenersi alle indicazioni del Pei e della Diagnosi Funzionale, in caso contrario si rivolgerà al tribunale Amministrativo (Tar di competenza) per la discriminazione che sta attuando nei confronti di suo figlio. Il diritto allo studio che viene negato è punito dal Tribunale. Le consiglio di fare in fretta. Mi tenga informato


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