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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

INDENNITA’ DI FREQUENZA

Definizione e natura giuridica

L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità, valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica del!'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione, Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3.

 

Chi ne ha diritto

a) disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età;

b) minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

 

Il beneficio si estende anche ai residenti in Italia, se essi sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea

Per apolidi o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, sussiste una situazione particolare, attualmente oggetto di esame di legittimità costituzionale, perché, per ottenere il riconoscimento e l'accertamento del requisito sanitario, è sufficiente il possesso del permesso di soggiorno, art. 39, legge 40/1998, mentre per la concessione ed erogazione della prestazione economica assistenziale occorre la carta di soggiorno, art. 80, comma 19, legge 388/2000. Sull'irrazionalità normativa della situazione in cui si trova lo straniero, cfr. quanto riportato nel paragrafo relativo agli aventi diritto all'assegno mensile.

 

Ulteriore requisito è, alternativamente*:

• la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale;

• l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990**

 

 

 

* INPS: Le due situazioni alternative, possono anche coesistere e non danno diritto ad un aumento dell'indennità, ma possono influire sulla sua durata. Un bimbo che frequenta la scuola, non percepirà !'indennità durante i mesi estivi solo nel caso in cui non effettui terapie.

 

**INPS: costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, legge 289/1990, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonché - come già affermato nella sentenza n. 215 del 1987 - per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.", Corte Cost., sento 22 novembre 2002, n. 467.

 

 

Domanda di accertamento per la concessione

La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l'ASL del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale.

 

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;

• l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

 

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

 

Divieto di cumulo ed incompatibilità

L'indennità spetta anche durante i periodi di ricovero del minore, purché si tratti di ricoveri temporanei, mentre viene sospesa l'erogazione in caso di ricoveri di lunga durata.

L'indennità di frequenza non è cumulabile, ma è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole, con:

• l'indennità di accompagnamento

• l'indennità speciale dei ciechi parziali

• l'indennità di comunicazione dei sordomuti

Limiti reddituali, importo e modalità di erogazione dell'indennità

I limiti reddituali e gli importi dell'indennità, sono, ai sensi dell'art. 1, legge 289/1990, gli stessi previsti per l'assegno mensile. Con l'unica differenza che, per quanto riguarda l'indennità di frequenza l'erogazione non prevede la tredicesima.

L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L’erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario.

L’indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono può uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca.

 

DICHIARAZIONE AI FINI DEL DIRIITO ALL’INDENNITÀ

DI FREQUENZA

 

Al Comune o INPS

Il sottoscritto nato a il ......................................nella sua qualità di rappresentante legale del minore si obbliga, sotto la propria responsabilità, a comunicare la cessazione da parte del minore della frequenza del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione professionale, in osservanza dell'art. 2, 3° comma della legge Il ottobre 1990, n. 289.

Si obbliga, altresì, alla restituzione dei ratei della indennità mensile di frequenza concessi al predetto minore che risultassero eventualmente indebitamente percepiti.

lì .

In fede

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA

 

Età

-         Minori di 18 anni;

-         Minori ipoacusici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative;

 

Grado di invalidità e requisiti sanitari

- 100% difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;

Altri presupposti

Frequenza: a) corsi di studio, in scuole pubbliche o private di qualunque ordine e grado (anche centri di formazione o addestramento professionale), ovvero b) di centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati per trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero

Condizione economica

Stato di bisogno economico = reddito personale non superiore ad € 4.089,54 per il 2006);

Condizione lavorativa

Irrilevante;

cittadinanza

-         cittadini residenti in Italia,

-         cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia;

-         cittadini extra-comunitari titolari della carta di soggiorno

Importo mensile

-         € 238,07 (per il 2006); no tredicesima, durata corrispondente alla durata del corso e/o del trattamento terapeutico

incompatibilità

-         Indennità di accompagnamento;

-         Indennità speciale dei ciechi parziali;

-         Indennità di comunicazione dei sordomuti


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