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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI INDICATORI DI QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON HANDICAP


(Relazione di Salvatore Nocera Vicepresidente F.I.S.H)

 

La valutazione della qualità esigenza sostanziale e giuridica non più rinviabile

Dopo tanti anni di esperienze si fa sempre più urgente il bisogno di provare a misurare i livelli di qualità d’integrazione che si sono e si vanno realizzando in tutte le scuole italiane. Ce lo chiedono con sempre maggiore insistenza i membri delle delegazioni straniere con le quali si intensificano gli incontri proprio per conoscere questa nostra realtà unica al mondo, in quanto generalizzata in tutto il sistema d’istruzione.Ce lo chiedono i giovani studenti universitari che si avviano alla professione docente; ce lo chiedono quanti si sforzano di calcolare il costo finanziario di questo processo e di confrontarlo con quello dell’educazione separata nelle scuole speciali, specie negli altri Paesi.

L’esperienza ha sempre più, nel trentennio di integrazione scolastica in Italia, evidenziato, attraverso ricerche, sperimentazioni e studi, buone prassi di integrazione scolastica, che, cammin facendo, la normativa giuridica ha recepito in buona parte.

L’esperienza ha pure mostrato come vi possano essere diversi livelli di qualità dell’integrazione dovuti a diverse circostanze legate alle situazioni locali delle scuole, della formazione del personale, alla maggiore o minore presenza ed efficienza dei servizi sul territorio, nonché ai diversi flussi finanziari investiti.

Sempre più, in questi ultimi anni la riflessione pedagogica e quella giuridica concentrano i loro sforzi nel tentativo di individuare degli indicatori che consentano di valutare i livelli di qualità dell’integrazione scolastica realizzati nelle singole scuole.

La normativa è andata sempre più affinandosi in tal senso; si è passati infatti dalla generica formulazione dell’art.12 c.6 della L.104/92 "…verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico" a formulazioni più circostanziate, così il D.P.R. n.275/99, Regolamento per l’attuazione dell’autonomia scolastica, richiede una valutazione complessiva della qualità del servizio scolastico, includendo ivi, per necessità logica, anche quella dell’integrazione che di tale servizio è ormai parte trasversale ed essenziale.

Anzi alla valutazione del livello di qualità raggiunto dalle singole scuole si ricollegano anche possibili incentivi finanziari. E l’obbligo di valutazione della qualità grava anche sulle scuole parificate , giacchè espressamente previsto dalla L.n. 62/00.

E’ stato di recente ristrutturato un apposito Ente denominato INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Servizio d’Istruzione.

L’invisibilità dell’integrazione nel "progetto-qualità" della scuola italiana

Ciò che preoccupa, però, quanti operano per la generalizzazione della qualità dell’integrazione scolastica, è il fatto che le metodologie che si stanno utilizzando e gli indicatori cui si sta facendo riferimento per valutare a livello nazionale il servizio dell’istruzione, non tengono in alcun conto il fenomeno dell’integrazione scolastica.

Se non si ponesse rimedio a tale lacuna, si rischierebbe o di penalizzare le scuole che attuano l’integrazione scolastica, o di emarginare gli alunni con handicap.

Infatti l’integrazione scolastica presenta comparativamente rispetto alla comune ordinaria scolarizzazione maggiori costi finanziari, maggiori tempi e, per gli alunni con handicap intellettivo, minori risultati interni di profitto scolastico.

Per evitare i due rischi sopra prospettati, occorre individuare degli indicatori di qualità che la normativa giuridica deve inserire nel progetto nazionale di valutazione della qualità della scuola che sta portando avanti l’INVALSI per conto del Ministero dell’Istruzione.

Gli indicatori di qualità

Tali indicatori dovranno riguardare tre ordini di aspetti:

1. indicatori strutturali, cioè le pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli altri servizi territoriali che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità dell’integrazione;

2. indicatori di processo, cioè come si realizza dall’inizio alla fine di un anno scolastico lo svolgimento dell’integrazione;

3. indicatori di risultato, cioè quali sono gli effetti che il processo di integrazione produce sugli alunni con handicap.

Su questo terzo punto occorre far chiarezza.

Normalmente per risultato si intende il profitto scolastico, cioè gli apprendimenti maturati.

Se per gli alunni con handicap si dovesse tener conto solo di questa voce, per molti alunni con handicap intellettivo questo risultato sarebbe inferiore alla media, se valutato secondo i parametri legali dei programmi ministeriali o degli obiettivi fissati per ciascun ordine e grado di scuola.

Invece l’INVALSI dovrà tener conto dell’art.12 c.3 della Legge Quadro n.104/92, che fissa come segue le finalità che debbono essere realizzate dall’integrazione scolastica:

- crescita negli apprendimenti;

- crescita nelle capacità di comunicazione;

- crescita nella socializzazione;

- crescita nella realizzazione dei relazioni interpersonali.

Tutto ciò, secondo la legge determina la crescita in "autonomia" degli alunni con handicap che è poi lo scopo del sistema di educazione e di istruzione per tutti gli alunni nel loro passaggio dal periodo dell’età evolutiva all’età adulta di cittadino.

Essendo questi dei dati normativi, la valutazione dell’esito dell’integrazione scolastica, e quindi del livello di qualità realizzato dalle singole scuole, non può prescindere dalla verifica di questi indicatori.

Ma c’è di più: quanto all’indicatore degli apprendimenti, per gli alunni con handicap si deve tener conto non solo, ove possibile, della valutazione che sbocca nel rilascio di titoli aventi valore legale, ma anche di quella, basata su "Piani Educativi Differenziati" rispetto ai programmi ministeriali, che sbocca nel rilascio dell’"attestato" che riconosce i "crediti formativi maturati".

A questa conclusione, correttiva dell’attuale impostazione del Progetto Nazionale di Valutazione, conduce l’attenta lettura della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con handicap intellettivo "capacità e merito" vanno valutati non secondo parametri oggettivi, ma secondo le loro peculiarità personali.

Di tale principio costituzionale, a partire dal 1987 ha tenuto conto l’Amministrazione scolastica emanando disposizioni sulla valutazione dello svolgimento dei Piani Educativi Differenziati nella scuola superiore e sulla possibilità di passaggio, anche nella scuola dell’obbligo da una classe all’altra e da una grado all’altro di istruzione anche senza il possesso di titoli legali di studio quali "licenza elementare", "licenza media" e "diploma di qualifica" o di "maestro d’arte".

Su tutto ciò confrontare da ultimo le disposizioni contenute negli artt. 3 c.3, 11 cc. 11e 12, e 15 comma 4, rispettivamente per la scuola elementare, media e superiore.

Se questa è la normativa consolidata in materia di valutazione del profitto degli alunni con handicap, specie intellettivo, di essa si deve necessariamente tener conto nell’ambito dell’organizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione

Impiego vantaggioso di "specifici" indicatori per l’integrazione

In tal modo, tenendo conto degli specifici indicatori di qualità strutturali, di processo e di risultato dell’integrazione scolastica, le scuole che realizzano livelli qualitativi per questi aspetti peri o superiori alla media dei servizi riguardanti gli altri alunni, non si vedranno danneggiate, ma anzi potranno incrementare il punteggio loro attribuito secondo i criteri fissati dal Servizio Nazionale di Valutazione.

Viceversa scuole che, indipendentemente dall’integrazione, realizzerebbero punteggi assai elevati, potrebbero vederseli abbassare a causa di una qualità dell’integrazione inferiore alla media o addirittura scarsa.

Che tutto ciò non sovverta la logica tradizionale, ma sia invece logica conseguenza di una piena attuazione del principio recente del "Contratto formativo" che si instaura fra Istituzione scolastica e le famiglie dei "clienti" tramite l’incontro tra POF (Progetto dell’Offerta Formativa), ed iscrizione, è mostrato anche dall’orientamento sempre più esplicito della giurisprudenza, che fa propri i risultati delle scienze umane.

La Sentenza n. 245/2001 del Consiglio di Stato ha infatti fissato il principio della qualità del servizio scolastico che deve essere offerto agli alunni con handicap, proprio per un aspetto assai delicato qual è quello dell’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno.

Il Consiglio di Stato annullando la precedente Sentenza del TAR favorevole all’Amministrazione scolastica, ha dichiarato che l’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno non risponde al bisogno di qualità dell’integrazione scolastica se si limita ad una rispetto puramente formale delle graduatorie e dei titoli di specializzazione aventi valore legale, ma si attua solo se in concreto l’insegnate assegnato è professionalmente in grado di rispondere agli effettivi bisogni educativi dell’alunno con handicap, tenuto conto della specifica tipologia di minorazione e del grado della sua gravità.

Alla luce di quanto sopra sembra allora opportuno offrire a quanti opereranno per l’attuazione del Sistema di Valutazione del Servizio Nazionale di Istruzione alcune ipotesi di indicatori di qualità dell’integrazione scolastica e dei suoi diversi livelli, da quello massimo a quello praticamente inesistente, anche se fossero eventualmente presenti alcuni aspetti formali ed estrinseci.

Ed a questo proposito è necessario precisare che occorre individuare livelli minimi di qualità, intesi come "livelli essenziali" delle prestazioni dell’integrazione scolastica, tenuto conto che ve ne sono alcuni comuni a tutti i casi di integrazione ed altri aggiuntivi o specificativi dei primi che riguardano singole tipologie di minorazione.

I livelli essenziali del servizi per l’integrazione

Il concetto di "livelli essenziali" delle prestazione relative ai "servizi alla persona" è ormai entrato definitivamente nel nostro sistema giuridico anche con rango di livello costituzionale.

Infatti la L. n. 328/2000 all’art. 22 elenca una serie di livelli essenziali di prestazioni sociali.

La Legge Cost. n. 3/2001, confermata con recente referendum, nel modificare l’art. 117 della Costituzione, ha stabilito che in materia scolastica rimangono allo Stato le competenze per la fissazione dei "livelli essenziali"; nelle modifiche apportate all’art. 120 della Costituzione, inoltre, è previsto un potere sostitutivo del governo nel caso in cui le regioni o gli enti locali non rispettino la garanzia dei livelli essenziali di prestazioni ai cittadini.

Coerentemente con tali emendamenti il Disegno di legge approvato dal governo il 1° febbraio 2002 relativo alla Riforma dei Cicli Scolastici, all’art. 2 prevede espressamente la necessità dell’individuazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni scolastiche, assieme al rispetto dei principi all’integrazione scolastica.

Per "livello essenziale di prestazione di un servizio alla persona" si intende la prestazione erogata da un certo Ente tenuto per legge, definita nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, che deve essere garantita a quei livelli minimi su tutto il territorio nazionale.

E’ possibile, laddove vi siano mezzi finanziari aggiuntivi elevare la qualità dei livelli minimi che debbono comunque essere garantiti.

Trasferito nel campo dell’integrazione scolastica ciò significa che occorre individuare delle prestazioni il cui livello essenziale deve essere rivelato da certi indicatori.

Al di sotto di tale livello non si può parlare di integrazione scolastica se non in termini negativi.

Al di sopra di tale livello si può parlare di qualità buona ed addirittura ottima.

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’

Per gli alunni con handicap particolarmente gravi però non ci si può accontentare di livelli "minimi " di qualità.In questi casi occorre realizzare livelli di qualità eccellente sia per gli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi, sia per i maggiori costi e complessità organizzativa degli stessi.Solo così si potrà evitare l'emarginazione di questi alunni sia nelle scuole comuni, sia nelle scuole "particolarmente attrezzate" dove alcuni benpensanti vorrebbero confinarli.

RINVIO PER GLI ASPETTI FINANZIARI

Sostanzialmente connesso al concetto di "indicatore di qualità" è il calcolo dell’ammontare della spesa necessaria a garantire quel determinato livello.Tenendo presente che la normativa citata richiede la realizzazione di "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche",occorre necessariamente individuare l’ammontare dei flussi finanziari che si ritiene idoneo a garantire la realizzazione di quei determinati livelli minimi di qualità dell’integrazione.

Ricerche empiriche sono state svolte, nelle direzioni sopra indicate, con riguardo esclusivo agli aspetti pedagogico-didattici, ma non anche finanziari, da Giancarlo Cottoni del Centro di Documentazione per l’Handicap di Parma, dalla Fondazione Zancan di Padova, dal Provveditorato agli Studi di Vicenza e dall’Associazione Italiana Persone Down di Roma, la quale ha pubblicato il rapporto finale col titolo "L’integrazione scolastica delle persone Down, ed. Erickson 2000.

Ciò posto, tentiamo di individuare ipotesi di indicatori di qualità intesi quali "livelli essenziali" e quindi minimi comuni a tutti i casi di integrazione di alunni con handicap valevoli per tutto il territorio nazionale, omettendo di intrecciarli con gli aspetti finanziari, dato il taglio di questo intervento.

Le singole associazioni preciseranno indicatori aggiuntivi di "livelli essenziali" per singole tipologie di minorazione.

Ovviamente questi indicatori servono per la valutazione del servizio offerto da una singola scuola, che ha quindi un carattere di valore medio.

Cosa diversa è la valutazione dell’integrazione dei singoli alunni con handicap, che ha un carattere strettamente personale e può, talora assumere valori positivi, anche in assenza di talune prestazioni di livello di qualità, compensato da altre circostanze positive o da una particolare capacità dell’alunno di rispondere positivamente con un maggiore impegno.

Indicatori "specifici " della qualità dell’integrazione

Gli indicatori di qualità, dovendo quindi verificare livelli medi di qualità, sono individuati in base a buone prassi , che non sono sempre univoche.

Sarebbe opportuno pervenire ad un accordo convenzionale, recepito, eventualmente come prima ipotesi di lavoro, dall’INVALSI, fra diversi centri, universitari e non e fra le associazioni, che effettuano ricerche per la qualità dell’integrazione, in modo da concordare una lista di indicatori di livelli essenziali di qualità dell’integrazione, sia per quanto attiene a quelli comuni, che per quelli specifici di singole minorazioni. Ovviamente la rosa del numero possibile di indicatori dovrebbe essere ridotto a quello convenzionalmente ritenuto il minimo indispensabile per realizzare un questionario semplice, facilmente somministrabile.

Sulla base di questo accordo si potrebbero diffondere delle "Linee-guida", che potrebbero essere impiegate anche nell’autovalutazione delle singole scuole e nella valutazione della "customer satisfation".

Indicatori comuni di qualità di integrazione scolastica

Indicatori strutturali

1) Formazione di classi con un numero massimo di alunni ( attualmente 25, cfr d.m. n.141/99).

Questo compito è affidato al Dirigente scolastico, sentiti gli organi collegiali della scuola (L.n. 448/02 art 22 comma 2 )

Un livello di qualità migliore, anche se intermedia, è rappresentato da classi con meno di 25 alunni sino a 21.

Il livello ottimale di qualità è rappresentato da classi con 20 o meno alunni ( D I n. 141/99).

2) Assegnazione fin dall’inizio dell’anno scolastico di un insegnante specializzato per le attività di sostegno;

Questo compito è affidato al Dirigente scolastico, al termine di un procedimento che vede la formulazione di un progetto predisposto dal Consiglio di classe,valutato dal Gruppo di lavoro d’istituto, quindi trasmesso al Provveditorato agli studi, oggi CSA, valutato dal GLH provveditoriale, oggi interno al CSA,che esprime un parere al Provveditore,oggi Direttore scolastico regionale, che decide ( d.m. n. 331/98 , artt 41,44 ).

Un livello intermedio di qualità è rappresentato da un docente di ruolo.

Un livello ottimale è rappresentato da un docente che abbia svolto corsi di "alta qualificazione" o di aggiornamento sulla specifica tipologia di minorazione di cui è portatore l’alunno seguito.

3) Consiglio di Classe composto da insegnanti che abbiano frequentato almeno un corso di aggiornamento sull’integrazione scolastica;

Un livello intermedio di qualità è rappresentato dalla presenza di qualche insegnante curriculare specializzato.

Un livello ottimale di qualità è rappresentato dalla presenza di insegnanti curriculari tutti specializzati e/o aggiornati sulla specifica tipologia di minorazione seguita.

L’aggiornamento degli insegnanti curriculari non è ancora previsto come un "livello essenziale" e dovrebbe comunque figurare nel POF ed essere quindi programmato su proposta della" funzione-obiettivo" apposita;

4) presenza nella scuola di collaboratori scolastici di ambo i sessi per l’assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap;

alla realizzazione di ciò dovrebbe provvedere, su proposta del Dirigente scolastico, il Consiglio di istituto, che deve deliberare il pagamento del premio incentivante per questa funzione "aggiuntiva" ed eventualmente proporre al Dirigente scolastico la richiesta al Direttore scolastico regionale di un numero maggiore di "funzioni aggiuntive", secondo le necessità ( Nota Ministeriale del 30/11/01 prot n.3390);

Un livello intermedio di qualità è rappresentato da collaboratori scolastici che abbiano frequentato l'apposito corso di aggiornamento.

Un livello ottimale di qualità è rappresentato dalla circostanza che tali collaboratori abbiano effettuato anche un discreto periodo di esperienza.

5) costituzione in ogni scuola di un gruppo di lavoro d’Istituto (L. n. 104/92 art. 15 c. 2);

Un livello intermedio di qualità è rappresentato dalla presenza di tutte le componenti previste per legge.

Un livello ottimale è rappresentato dalla presenza anche di genitori di alunni non handicappati.

questo compito rientra nei doveri connessi alla funzione dirigenziale del Capo d’istituto;

6) esistenza di rapporti, formalizzati o meno (con intese, anche verbali, accordi di programma, convenzioni o altro), fra la singola scuola ed i servizi socio-sanitari del territorio, concernenti l’integrazione scolastica

Un livello intermedio di qualità è rappresentato da un’Intesa formalizzata;;

Un livello ottimale è rappresentato da un accordo di programma ( L.n. 104/92 art 13 comma 1 lett. "a".

questo indicatore di qualità essenziale è facilitato dalla stipulazione precedentemente effettuata di un’intesa o un accordo di programma fra il Direttore scolastico regionale o suo delegato ed i servizi di territorio; l’accordo è promosso dal Sindaco ( L n. 142/90 art 27 e L.n. 328/00 art 14 ); Può però, in assenza di ciò, provvedere lo stesso Dirigente scolastico prendendo direttamente contatti, dato il suo ruolo dirigenziale, con i responsabili dei servizi sociosanitari di territorio e con i soggetti del "privato sociale" ( volontariato, cooperative sociali,associazioni, fondazioni, etc), per la stipula di una convenzione; per l’accordo di programma occorre l’atto d’impulso del Sindaco o del Presidente della provincia.

7) stanziamento in bilancio di risorse finanziarie idonee per l’eventuale acquisto, o leasing, o godimento in uso, di sussidi ed ausili didattici( dPR n. 44/01, regolamento per la contabilità delle scuole autonome);

Un livello intermedio di qualità è rappresentato dalla presenza di ausilii tecnologicamente avanzati

Un livello ottimale è rappresentato dalla presenza anche di software aggiornati.

b.) Indicatori di processo

8) Formulazione di una diagnosi funzionale comprendente non solo le disabilità ma anche l’individuazione delle potenzialità e delle capacità da attivare a livello didattico;

questo è compito dell’Unità multidisciplinare del Distretto sanitario dell’ASL (dPR del 24/2/94); manca però un modello moderno , accettato a livello nazionale;

Un livello intermedio è rappresentato dalla previsione anche di suggerimenti sulle aree da attivare;

Un livello ottimale è rappresentato dall’individuazione delle capacità e degli interventi assieme ai docenti di classe.

9) formulazione di un Piano Educativo Personalizzato verbalizzato;

questo è compito del Consiglio di Classe ,integrato dalla famiglia e dagli operatori sociosanitari del territorio, comunemente chiamato "GLH operativo", che ha pure compiti di verifiche intermedie prima degli scrutini formali (L.n. 104/92 art 12 commi5 ed 8; dPR del 24/2/94);

Un livello intermedio di qualità è rappresentato dal PEI formulato, oltre che dall’insegnante per le attività di sostegno, anche da tutti gli insegnanti curriculari.

Un livello ottimale è rappresentato anche dalla presenza della famiglia, dai collaboratori scolastici ( ex bidelli) e dagli operatori sociosanitari di territorio.

c.) Indicatori di risultato

10. esito della valutazione con riguardo alla crescita del profitto degli apprendimenti, alla comunicazione acquisita, alla socializzazione realizzata, ai rapporti relazionali instaurati con insegnanti e compagni (art. 12 c. 3 L. n. 104/92).

Questo compito è proprio del Consiglio di classe, composto dai soli docenti, sentito il GLH operativo.

Un livello intermedio di qualità è rappresentato dalla formulazione di una valutazione orientativa verso ulteriori sviluppi dell’iter scolastico ed extrascolastico dell’alunno.

Un livello ottimale è rappresentato anche dall’autovalutazione dei docenti circa l’esito realizzato.

In attesa che sull’individuazione degli indicatori dei livelli essenziali di qualità dell’integrazione scolastica si pronunci l’INVALSI, sembra opportuno proporre che un’Intesa stipulata dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni di cui alla L. n.281/97 tracci delle "Linee-guida affinchè le Istituzioni scolastiche autonome possano avviare sperimentalmente dall’inizio del prossimo anno scolastico la programmazione di interventi di integrazione scolastica di qualità.

Si propone di seguito un’ipotesi dei possibili contenuti di una tale Intesa.

 

IPOTESI DI INTESA STATO-REGIONI PER LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

 

Lungo il corso dei trenta anni in cui è venutosi sviluppando e generalizzando il processo d’integrazione scolastica in Italia, si è ormai consolidato un sistema normativo, rafforzato anche da diverse Sentenze delle supreme Magistrature,che, ove rispettato, offre serie garanzie di qualità.

Come "indicatori strutturali di qualità " si possono evidenziare, fra gli altri, i seguenti:

-istituzione,possibilmente con legge regionale, di un Osservatorio regionale sull’integrazione scolastica, costituito da due organi collegiali, uno politico e l’altro tecnico.Quello politico dovrebbe essere composto dal presidente della Giunta regionale, dal Direttore scolastico regionale e dagli Assessori competenti ( istruzione,servizi sociali, sanità,formazione professionale etc). Quello tecnico dovrebbe essere composto da Dirigenti di queste ed altre amministrazioni, nonché da esperti delle associazioni di disabili e loro familiari maggiormente rappresentative per l’impegno svolto sul territorio.

-esistenza di centri di documentazione didattica, risorse e consulenza sull’integrazione scolastica, , realizzati da reti di scuole, anche sotto l’iniziale promozione di Uffici dei CSA. Tali centri potrebbero essere finanziati dai fondi di cui alla L.n. 69/2000.

-presenza di un buon accordo di programma fra Enti locali-scuola-ASL, con la chiara ripartizione delle competenze istituzionali rispettive, sulla base delle leggi nazionali e regionali, e la quantificazione e temporalizzazione dei rispettivi flussi finanziari, commisurati al numero di alunni con handicap da integrare in un certo territorio per un certo periodo.

-istituzione di corsi di educazione permanente per adulti, al fine di consentire agli alunni maggiorenni ( handicappati e non ) di adempiere l’obbligo scolastico in corsi diversi da quelli del mattino( Sentenza Corte costituzionale n. 226/01), assicurando la fruizione di tutti i diritti garantiti per l’integrazione scolastica ( Sentenza Corte costituzionale n. 215/87).

-previsione, bella Carta dei servizi e nel POF delle singole istituzioni scolastiche autonome, delle modalità di accoglienza degli alunni con handicap con riguardo alle problematiche conseguenti alle diverse specifiche minorazioni.

-iscrizione corredata di diagnosi funzionale con la previsione delle potenzialità da sviluppare, in continuità educativa,qualora si tratti di un ciclo scolastico successivo alla scuola materna.

-richiesta del Dirigente scolastico agli uffici scolastici periferici per la nomina di insegnanti specializzati per le attività di sostegno all’integrazione in deroga (L.n. 448/01 art 22 e D I n. 331/98 art 41 e 45), nonché richiesta di riduzione a 20 del numero di alunni per classe, corredata dal progetto dettagliato predisposto (D I n. 141/99) dal Consiglio di classe (se l’alunno è già frequentante nella scuola) o dal Gruppo di lavoro d’istituto, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari di territorio, di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92 (se trattasi di prima iscrizione).

-a partire dal 1° Agosto 2002 nomina diretta del Dirigente scolastico di insegnanti per le attività di sostegno e riduzione del numero di alunni per classe per sopravvenute esigenze (L.n. 333/01 art 3 e L.n. 448/01 art 22).

-assegnazione di un insegnante specializzato in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi di quel determinato alunno con handicap (Sentenza Consiglio di Stato n. 245/01).

-richiesta del Dirigente scolastico ai Comuni (se scuola materna, elementare, media), alle Province (se trattasi di scuole superiori) di assistenti educativi per l’autonomia e la comunicazione (L.n. 104/92,art 13 comma3 e dlgs n. 112/98, art 139).

-calendarizzazione con l’unità multidisciplinare del Distretto socio-sanitario per la tempestiva formulazione del profilo dinamico funzionale, del PEI e delle verifiche in itinere.

-individuazione da parte del Collegio dei Docenti della classe e del Consiglio di classe più adatto per quel determinato alunno con handicap.

-deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto circa l’acquisto di ausilii e sussidi, anche tecnologici,necessari per ciascun alunno con handicap.

-predisposizione del Dirigente scolastico dell’ordine di servizio ai Collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap ( Note ministeriali- dir gen per l’organizzazione dei servizi nel territorio – del 17/9/01 e del 30/11/01 ), con la calendarizzazione dei corsi di formazione, ove necessari.

-calendarizzazione di corsi di aggiornamento per i Consigli di classe che accolgono alunni con handicap, da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.

-accordi con reti di scuole per l’utilizzazione di "centri di documentazione e consulenza pedagogica", necessari per la documentazione del percorso d’integrazione o l’utilizzo della documentazione preesistente sul territorio, nonché del "comodato gratuito" di materiali, ausilii e sussidi, oltre che di reciproche consulenze, anche a favore delle famiglie.

Gli " Indicatori di qualità di Processo" possono così sintetizzarsi:

-iniziale attività mediativa degli insegnanti di classe nei confronti degli alunni perché sappiano correttamente accogliere il compagno con handicap ed instaurare un corretto rapporto relazionale cameratesco, né distaccato, né sdolcinato.

-verifiche frequenti del progetto didattico in itinere, specie se sperimentale ( D I n. 331/98 art 43 ).

-oculata predisposizione di prove "equipollenti" ( quando utili, L.n. 104/92, art 16 comma 3 ) o "differenziate" ( quando necessarie, O.M. n. 65/98 art 10 comma 11 recepiti nelle successive OO.MM., da ultimo O.M. n. 90/01).).

-svolgimento di "GLH operativi" con la partecipazione dei genitori dell’alunno ed eventualmente anche dell’esperto che segue l’alunno per incarico della famiglia, fuori della scuola.

-nei casi di alunni con handicap in situazione di particolare gravità, predisposizione e realizzazione di un percorso educativo e didattico molto articolato, anche con partecipazione a laboratori, a classi aperte ed attività parascolastiche, purchè previste dal PEI, fermo restando il rapporto stretto con la classe di appartenenza e coi compagni.

-programmazione accurata della partecipazione dell’alunno con handicap alle gite scolastiche, accompagnato non necessariamente dall’insegnante per il sostegno, ma da un qualunque membro della comunità scolastica ( C M n. 291/92 , confermata dalle successive circolari) e, nelle classi superiori, possibilmente da un compagno maggiorenne.

- realizzazione, nella scuola media, di orientamento dell’alunno con handicap, assieme ai compagni, per le scelte successive.

-nelle scuole superiori, svolgimento di percorsi "integrati" fra istruzione, formazione professionale e stages prelavorativi.

Gli indicatori di risultato di qualità si possono indicare come segue:

-valutazione ancorata al PEI ( L.n. 104/02 art 12 comma 5) ed al progetto didattico ( L.n. 104/92 art 13 comma 1 lett. "a" ), che può anche prevedere la riduzione e semplificazione di contenuti disciplinari ( L.n. 104/92 art 16 comma 1)

-rilascio dei titoli legali di studio, ove ritenuto dal Consiglio di Classe , eventualmente a maggioranza o, in caso di parità, col voto determinante del Dirigente scolastico o del suo delegato.

-valutazione non limitata agli apprendimenti disciplinari, ma anche a competenze e capacità, oltre che alle altre finalità dell’integrazione scolastica, quali "" la crescita in autonomia sotto il profilo della comunicazione, della socializzazione e dello scambio relazionale" ( L.n. 104/92 art 12 comma 3).

-rilascio di un articolato "attestato, concernente i crediti formativi maturati, quando non sia possibile il rilascio del titolo legale di studio ( C M n. 125/01)

-iscrizione alla scuola superiore, anche se sprovvisto di diploma di licenza media, al solo fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico e del successivo obbligo formativo ( O.M. n. 90/01 art 12 comma 11 ed art 14 comma 5 ).

-valutazione della qualità del servizio scolastico, che tenga conto del livello della qualità raggiunta dell’integrazione scolastica in quell’anno in quella scuola. La valutazione deve essere effettuata:

-dagli stessi operatori scolastici, in Consiglio di Classe ed in Collegio dei Docenti;

-dalle famiglie degli alunni;

-da soggetti esterni, tenendo conto di tutti gli indicatori di qualità sopra enumerati.( L. n. 104/92 art 12 comma 6 e dPR n. 275/99).

-valutazione circa l’attuazione dell’accordo di programma, effettuata dal Consiglio comunale alla fine delle lezioni ed in vista del prossimo anno scolastico, con eventuali modifiche all’accordo medesimo ( L.n. 142/90, art 27).

-valutazione dell’attuazione del "Piano di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, nel cui ambito si colloca l’accordo di programma per l’integrazione scolastica e dei "progetti individuali globali di vita" delle persone con handicap, di cui all’art 14 L.n. 328/00.

-valutazione del corretto funzionamento del servizio sanitario nazionale da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto ( decreto legislativo n. 229/99, comma 3 quater lett. "c" e comma 4 ) e da parte della Conferenza dei Sindaci della provincia ( dlgs n. 229/99 art 3 comma 2 sexies).

Per un maggior approfondimento dei temi trattati, cfr S.Nocera "La nuova cittadinanza" Ed. SEI 1995; P Gherardini e S.Nocera "L’integrazione delle persone Down" Ed. Erickson 2000; S. Nocera "Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia" Ed. Erickson 2001; S. Nocera "La legge di riforma dei servizi sociali, L.n. 328/2000" Ed. Centro Servizi "Il Melograno di Larino, FIVol,MoVI 2001.


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