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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Istruzione domiciliare

 

Il 24 Ottobre 2003 è stata firmata un’Intesa fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute concernente gli orientamenti che l’amministrazione scolastica e quella sanitaria debbono seguire per assicurare l’istruzione a domicilio di alunni che, per cause di carenze immunitarie o altre, dichiarate dalle strutture ospedaliere, non siano in grado di frequentare la scuola.
L’Amministrazione scolastica (e quindi gli Uffici scolastici regionali o, su loro delega, i CSA, ex Provveditorati agli studi) si impegna ad assicurare l’invio a domicilio di insegnanti e a consentire la connessione dell’alunno con la scuola con mezzi telematici ad es. per poter seguire, tramite telecamere, le lezioni in classe, per l’invio di compiti che verranno restituiti corretti.
L’amministrazione sanitaria (e quindi le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali) si impegnano a garantire l’assistenza sanitaria a domicilio e ad integrare i propri interventi in modo da rendere possibili quelli scolastici coi quali vanno integrati, ove necessario, anche con quelli sociali.


L'’ntesa rende generale una procedura che ormai da anni si svolgeva caso per caso, su richiesta degli interessati; e perciò quindi si saluta con favore. È bene tener presente che tale modalità di integrazione scolastica sarà limitata a casi molto gravi, dichiarati dalle strutture sanitarie.


Certamente le due Amministrazioni firmatarie dell’intesa emaneranno delle circolari alle proprie strutture periferiche e ciò sarà un’ulteriore garanzia per gli interessati.

Non è da pensare che trattasi di un espediente per escludere dalla frequenza scolastica alunni con handicap in situazione di particolare gravità. Infatti, come si accennava sopra, trattasi di casi numericamente limitati conseguenti all’impossibilità di seguire direttamente le lezioni.
Inoltre tutta la normativa è nel senso che anche gli alunni con handicap in situazione di gravità abbiano diritto, ove non impediti da cause particolari di salute, a frequentare regolarmente le lezioni. Si confronti in tal senso l’art 12, comma 3, Legge n. 104/92, secondo cui nessuna minorazione, disabilità o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Si confronti pure l’art 35, comma 7, della Legge n. 289/02, secondo il quale il Direttore scolastico regionale deve concedere deroghe per le nomine di docenti per le attività di sostegno all’integrazione scolastica nei casi di handicap particolare gravità certificata.

 

Quanti quindi temessero che questa Intesa possa costituire un arretramento nella prassi dell’integrazione scolastica dovranno non temere, giacché le esigenze cui la stessa dà risposte è particolarissima e meritava un riconoscimento, mentre sull’integrazione scolastica “non si torna indietro” come ha, di recente, più volte dichiarato pubblicamente, l’on Valentina Aprea, Sottosegretario con delega per l’integrazione scolastica.



Roma 9 dicembre 2003

Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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