REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 

CAPO I - Principi Generali

ART. 1 - Finalità ed oggetto

1. Il Comune di POMEZIA , in adesione ai principi contenuti nella legge 11 agosto 1991, n.266 e relative Note, e in attuazione dell'art.8 dello Statuto Comunale vigente, riconosce e valorizza la funzione sociale dell’Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove l’autonomo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l’emarginazione e per promuovere l’immagine della Comunità all’esterno.

2. Il presente Regolamento disciplina l’emanazione di provvedimenti concessivi di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché la concessione in uso di beni immobili di proprietà Comunale ad Associazioni o organismi privati, operanti anche nel volontariato, e stabilisce i principi e i criteri per la tenuta dell’Albo Comunale delle Associazioni.

3. I contributi ad enti, Associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

ART. 2 - Attività

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo (gratuito), secondo le modalità e negli organismi previsti dagli artt. 2, 3 della Legge 11/08/1991, n.266 e relative Note.

ART. 3 - Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato

E’ istituito l’Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato.

L’Albo è articolato nei seguenti settori :

I Settori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell’Assessore delegato alla materia, in relazione all’evolversi dell’attività delle Associazioni e della legislazione regionale e nazionale.

ART. 4 - Iscrizione all’Albo

1. Le Associazioni e gli altri organismi privati, con sede in POMEZIA, possono chiedere l’iscrizione all’Albo indicando uno o più settori, di cui all’art.3, e comunque non più di due, presentando la documentazione di cui al comma seguente. Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le Associazioni sindacali, professionali e di categoria; le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; le Associazioni aventi sede legale in altro comune. I termini entro cui procedere all’iscrizione all’albo sono fissati con provvedimento del Sindaco e portati a conoscenza della cittadinanza e degli interessati mediante avviso pubblico e nei modi ritenuti più opportuni.

2. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo da ritirare presso la Sede Comunale (Servizio Sociale), di una dichiarazione avente data certa riscontrabile dal protocollo comunale, dalla quale, in applicazione al comma precedente, risultino:

a) le finalità sociali e senza fine di lucro, con la precisazione che l’oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nei Settori di cui al precedente art.3;

b) la sede legale;

c) il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa;

d) la democraticità, ovvero l’eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo; la sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi; l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

e) dichiarazione attestante che da almeno un anno l’organizzazione svolge attività propria sul territorio.

3. la domanda deve essere indirizzata al Sindaco e ad essa vanno allegati l’Atto Costitutivo e/o lo Statuto delle organizzazioni registrati a termine di legge.

4. Possono fare richiesta di iscrizione all’Albo, nei limiti delle attività individuate nei Settori di cui sopra le Associazioni con riconoscimento di personalità giuridica presenti nel Comune anche con sezioni periferiche.

5. L’approvazione dell’Albo è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 30 gg. dalla chiusura dei termini validi per richiedere l’iscrizione. La gestione e la pubblicità dell’Albo sono a carico del Servizio Sociale che procede all’accertamento dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione; predispone l’istruttoria delle pratiche relative alle richieste da sottoporre all’esame della Giunta; cura l’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni iscritte. L’iscrizione all’Albo consente, su richiesta motivata, con la sola espressa esclusione delle utenze, di locali Comunali per riunioni e incontri occasionali.

6. Non ha diritto di iscrizione all’Albo l’Associazione od organizzazione di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra Associazione già iscritta allo stesso Albo.

ART 5 - Cancellazione dall’Albo e revisione

1. L’Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività.

2. Per i fini indicati dal comma precedente e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.8 dello Statuto Comunale , le organizzazioni iscritte all’Albo devono presentare entro la fine di Ottobre di ogni anno un programma delle iniziative che intendono realizzare nell’anno successivo. Entro tale data, le stesse trasmettono all’Ufficio Servizio Sociale:

a) Rendiconto delle somme erogate, debitamente documentate;

b) Una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;

c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta.

3. In fase di istruttoria ed esame delle richieste di contributi potrà essere richiesta copia dei bilanci consuntivi o di altra documentazione di natura contabile e fiscale prevista dalla legislazione nazionale in materia.

4. Nel caso in cui l’Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il servizio competente propone la cancellazione dall’Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento del Sindaco, valutate la contro deduzione della parte interessata.

5. E’ prevista, altresì, attraverso le modalità di cui al comma precedente, la cancellazione dall’Albo per quelle Associazioni che non abbiano presentato o non abbiano completato, entro 30 gg. dalla richiesta, la documentazione prevista dal comma 2 dell’art.4 del presente Regolamento.

6. La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell’Associazione.

CAPO II - Contributi economici

ART. 6 - Criteri per la concessione

1. In conformità a quanto stabilito dall’art.1 comma 2 e 3 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo da esplicarsi nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione, i Settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l’ammontare delle risorse ad essi destinate.

2. Per l’attribuzione delle forme di sostegno, disciplinate dal presente Regolamento, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri:

a) che l’iniziativa o l’attività rientri nei Settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale;

b) che l’iniziativa o l’attività presentata sia collegata con le strutture e i servizi pubblici e/o con altre organizzazioni in una logica di rete integrata e di coordinamento individuati nell’ambito dei programmi annuali di attività del Settore;

c) che l’attività o l’iniziativa si caratterizzi per originalità ed innovazione nell’ambito dei Settori;

d) che l’attività o l’iniziativa presentata intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale.

3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una determinata attività o iniziativa può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e verrà erogato in tempi che consentano l’adeguata realizzazione della medesima.

ART. 7 - Casi particolari

1. In applicazione dell’art.8 dello Statuto Comunale, il Comune potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di particolare interesse per il Paese o che abbiano rilievo di carattere nazionale, proposte con adeguata motivazione da Enti privati od Associazioni legalmente riconosciute, o anche da comitati e gruppi, non inclusi nel precedente art.4. I comitati e i gruppi però hanno l’obbligo di collegarsi con altre figure giuridiche, legalmente riconosciute.

2. L’attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

ART. 8 - Modalità di presentazione ed esame delle domande

1. Le Associazioni e gli altri organismi iscritti all’Albo, nell’ambito degli indirizzi di cui al precedente art.6 e in relazione al programma delle attività da presentare annualmente ai sensi dell’art.5, possono presentare progetti e proposte, con l’obbligo di esplicitare le finalità dell’intervento e i criteri di riferimento; la descrizione dell’iniziativa o delle attività; i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune; gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati e il nominativo del delegato alla riscossione, se diverso dal legale rappresentante. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.

2. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione in uso di struttura, di beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al primo comma, devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire almeno 60 gg. prima della data prevista per l’effettuazione dell’iniziativa o per l’inizio di un determinato servizio. Ad esse viene data risposta entro i successivi 60 gg. specificando l’eventuale ragione del diniego.

3. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta dalla Giunta. Le richieste per l’attribuzione di contributi di natura economica devono essere preliminarmente esaminate dall’apposita Commissione Consiliare istituita ai sensi della L.241/90 per la resa dei previsti pareri e proposte obbligatori ma non vincolanti.

4. Entro 60 gg. dalla conclusione dell’iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione riguardante l’attività svolta accompagnata dal rendiconto delle spese sostenute.

ART. 9 - Decadenza

l. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenere successivi contributi ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale un contributo era stato accordato;

b) mancata presentazione della documentazione prevista all’art. 8 comma 4;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell’iniziativa. In questo caso l’accertamento dell’esecuzione delle iniziative in forma ridotta, può comportare l’erogazione di un contributo minore rispetto a quello inizialmente concesso.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) sussiste l’obbligo di restituzione del contributo già erogato.

CAPO III - Beni immobili

ART. 10 - Concessione ed utilizzazione

1. I beni immobili destinati alle finalità di cui all’art.1 del presente Regolamento vengono individuati dalla Giunta Comunale.

2. Nella stessa direzione, l’Amministrazione Comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più Associazioni, con lo scopo di:

a)ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;

b)favorire l’aggregazione di Associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa fungere da incentivo per la collaborazione ed il coordinamento.

ART. 11 - Presentazione della domanda

1. La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo le modalità di cui al primo comma dell’art.8, va indirizzata al Sindaco e deve contenere l’indicazione di non più di 3 strutture alternative, della disponibilità a pagare il canone stabilito secondo il comma 2 dell’art. 12 e della durata d’utilizzazione richiesta.

2. È consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di 2 o più Associazioni che svolgano, in tutto o in parte, iniziative o attività comuni.

ART. 12 - Istruttoria e concessione

1. Sulla base dell’istruttoria curata dal Servizio Sociale, e il servizio tecnico, l’assegnazione è decisa entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Hanno titolo di priorità le Associazioni che caratterizzano la propria attività secondo i criteri di cui all’art. 6 citato. Nei successivi 15 giorni il provvedimento finale deve essere comunicato all’Associazione richiedente. Nel caso di diniego dovranno esserne specificate le motivazioni.

2. La concessione in uso di beni immobili alle Associazioni che perseguono finalità di carattere sociale può essere conferita dietro il corrispettivo di un canone inferiore a quello ordinario determinato dall’ U.T.C.. Detto canone, in relazione ai criteri previsti dall’art.6 del presente Regolamento, è stabilito nella misura del 40% rispetto a quello stabilito.

3. Sia l’assegnazione di beni con riduzione rispetto al valore di riferimento sia quella in comodato gratuito devono essere adeguatamente motivate.

4. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, ecc.), nonché l’ordinaria manutenzione, sono ad esclusivo carico dell’utilizzatore. Solo al fine di favorire la creazione di "case comuni", l’Amministrazione Comunale può concedere la parziale deroga al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato nelle specifiche convenzioni di cui al successivo art.14.

ART. 13 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate dall’Ente, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto o richiesta di disdetta.

2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto altro dovuto al Comune per consumi, se protratta oltre 90 gg. dalla data stabilita, dà luogo alla decadenza de iure della convenzione, ferma restando ogni tutela per il recupero degli importi maturati.

3. Costituisce altresì causa di decadenza l’utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per le quali vi è stata la concessione o da parte di soggetto diverso dal concessionario. In tal caso l’Amministrazione ha l’onere di contestare l’abuso.

4. Il concessionario presenta entro la fine di Ottobre di ogni anno al Servizio Sociale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo all’utilizzazione del bene assegnato. Il suddetto Servizio può richiedere in qualsiasi momento altri dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

5. Nel caso in cui un’Associazione concessionaria si trovasse nell’obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l’immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione, il Comune favorirà, allo scopo di garantire continuità all’attività della stessa, il reperimento di un’altra idonea sistemazione provvisoria.

ART. 14 - Consulta Comunale

1. Con deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali , è costituita la Consulta Comunale dell’associazionismo, organo consultivo e propositivo per quanto riguarda la prevenzione delle varie forme di disagio, l’accompagnamento e l’assistenza a quanti sono in situazioni problematiche.
In essa è presente un rappresentante per ogni Associazione iscritta all’Albo, designato dai legali rappresentanti (un titolare e uno supplente).

2. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Responsabile del Servizio Sociale o delegato

3. I membri della Consulta restano in carica per la durata di 3 anni.

4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta anche gli Assessori, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all’ordine del giorno di ciascuna seduta.

5. Compete alla Consulta:

a) Esprimere all’Amministrazione Comunale pareri su programmi e proposte in merito alla scelta delle Associazioni iscritte all’Albo con cui stipulare Convenzione;

b) Esprimere parere e suggerimenti in merito alla programmazione delle politiche sociali e culturali del Comune;

c) Azione di coordinamento e di collaborazione fra le diverse attività delle Associazioni operanti nel Comune

d) L’esame in sede preventiva di progetti per iniziative pervenute da Enti e Associazioni da sottoporre all’Amministrazione Comunale per la successiva approvazione e il relativo finanziamento.

Compete all’ Assessore alle Politiche Sociali, che la presiede esprimere parere in merito all’accoglimento o meno di nuove richieste di iscrizione all’Albo e alla tenuta del presente Regolamento.