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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Non siamo abituati all’idea che il Comune , come ogni altra amministrazione pubblica, svolga una ulteriore importantissima funzione di servizio pubblico in uno stato democratico:

quella di soddisfare il bisogno di informazione, di trasparenza, di partecipazione, di facilità dell’accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica.

Il diritto a vedere tutelato e soddisfatto questo bisogno è sancito dalle Leggi dello Stato, una di queste Leggi e’ la legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare l’art.2 per quello che concerne la definizione di una pratica ed essere indicato e reso pubblico il termine di conclusione il quale, se non viene definito alcun termine, la norma stabilisce che deve essere conclusa entro 30 giorni.

Il cittadino deve ricevere una comunicazione scritta (lettera, fax, telegramma) che lo avvisa dell’inizio della pratica che lo riguarda. La comunicazione è particolarmente importante quando la decisione della Amministrazione che conclude la pratica, può essere sfavorevole o comunque contro un interesse del cittadino.

Gli atti devono essere motivati, cioè devono essere spiegati i fatti e le ragioni per cui l’Amministrazione prende "particolari" decisioni e occorre altresì rendere pubblici i criteri e le modalità seguiti per dare contributi, sovvenzioni, sussidi…etc., a persone ed enti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta.

Esiste poi un articolo del Codice Penale che punisce il pubblico ufficiale o il responsabile amministrativo, che non abbia risposto a seguito della diffida con una ammenda e con una condanna…..ma a questo credo che non si debba mai arrivare, perché il buon senso e il rispetto verso il cittadino-utente sia doveroso da parte del responsabile del servizio e dell’Ente Locale.

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola

di Salvatore Nocera

Un genitore ha diritto ad avere informazioni dalla  scuola circa il PEI del proprio figlio , sul perché egli non è stato convocato alla riunione di formulazione  dello stesso, cui ha diritto di partecipare ( L.n. 104/92 art 12 comma 5), circa i risultati conseguiti dal figlio?

Risponde Salvatore Nocera:

Ai sensi della L.n. 241/90, chi ha interesse ad ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averne copia. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all'integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano però inoltre avere anche una "relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l'informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai    verbali dei Consigli di Classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo L.n. 241/90. Anzi i genitori debbono essere convocati dal Dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del "Gruppo di lavoro sul caso"cosiddetto G L H operativo di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92.Trattandosi di un obbligo di legge, i Dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.

In una scuola che, con la "Carta dei servizi", il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l'obbligo del POF che deve contenere anche i principi ed i modi concreti di rapporto con i genitori utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all'informazione che l'amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell'obbligo di trasparenza amministrativa.

I genitori, in quanto utenti del servizio scolastico possono agire da soli; ma possono anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla L.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla L.n. 383/00, che riprende, generalizzandolo, un principio
già sancito dalla L.n. 104/92 nell'art 36 comma 2.

In conclusione l'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il Dirigente scolastico può fare quel che vuole, anche contro i diritti dei Genitori, ma anzi esplicita l'obbligo del Dirigente scolastico di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fà parte ineludibile anche il diritto all'informazione dei genitori sui risultati realizzati dai propri figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall'art 12 comma 6 della L.n. 104/92.

Salvatore Nocera


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