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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

REGIONI E BARRIERE

 

            La legislazione regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è quella che ha espresso il più alto tasso di eterogeneità e di dinamismo rispetto alle altre aree di intervento considerate.

            La produzione normativa, modesta nel corso degli anni Ottanta, si è intensificata ultimamente registrando un salto di notevole interesse. E’ in quest’ultimo periodo, infatti, che sono state promulgate normative complete e articolate, altre presentano assetti legislativi inadeguati e del tutto carenti.

            Le regioni che si sono dotate di strumenti legislativi hanno operato sostanzialmente secondo due diversi orientamenti: emanando specifiche leggi sul diritto alla mobilità o inserendo norme in materia nel contesto di altre leggi (quelle sulle problematiche dell’handicap e/o disposizioni legislative in materia urbanistica). Il primo orientamento si rileva soprattutto tra le regioni del nord, l’altro è variamente diffuso sia al centro che tra le regioni meridionali. Non mancano regioni in cui si riscontrano ambedue gli orientamenti. Tra le regioni che dispongono di normative organiche e con disposizioni chiare e precise per la loro applicazione meritano di essere evidenziate le seguenti: Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. Le normative di queste regioni cercano di superare i limiti settoriali delle leggi statali sia per quanto riguarda i campi di applicazione (sono rivolte agli edifici pubblici e a quelli privati, nonché ai mezzi di trasporto) sia per quanto riguarda la predisposizione di idonei strumenti operativi per la loro attuazione, tra i quali: incentivi, snzioni, forme di responsabilizzazione degli enti locali.

 

COME FARE

 

            In attesa della completa attuazione della legge-quadro è opportuno ricordare che:

-         tutti gli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici comunali, biblioteche, impianti sportivi, metropolitane, ecc.) progettati, costruiti o ristrutturati dopo il 28/2/1986, devono essere accessibili (legge 41/86, art.32);

-         tutti gli edifici privati, progettati, costruiti o ristrutturati dopo l’11/8/89 devono rispondere ai requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità (legge 13/89 e D.M. Lavori pubblici 236/89).

 

Se si scoprono le barriere in questi edifici è possibile fare un esposto alla magistratura. Basta scrivere una lettera indicando con precisione l’edificio, le barriere riscontrate e possibilmente le leggi non rispettate.

      L’esposto va indirizzato alla Procura della Repubblica e portato alla più vicina stazione dei carabinieri.

      Se si è a conoscenza di concessioni edilizie per progetti non conformi alla vigente normativa è possibile impugnare il provvedimento davanti al T.A.R., per illegittimità dello stesso.

 

ELIMINAZIONE BARRIERE NEGLI EDIFICI PRIVATI ESISTENTI

 

            Le famiglie con disabili che intendono eliminare ostacoli (gradini, porte strette, ecc.) nelle abitazioni già costruite o installare servoscala o ascensori possono ricevere contributi fino a 5milioni vecchie lire. Se l’ammontare della spesa è superiore a 5 milioni i contributi sono aumentati (del 25% per costi da 5 milioni vecchie lire a 25 milioni e ulteriormente del 5% per costi da 25 a 100 milioni).

            Gli interventi devono riguardare immobili (case, appartamenti o condomini) in cui la persona con handicap (o da chi ne esercita la tutela) apposita domanda in carta da bollo al sindaco del comune dove è situato l’immobile.

            Il sindaco, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite al comune, assegna i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta. In caso di somme insufficienti le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti dalla ASL quali invalidi totali con difficoltà di deambulazione e, in subordine, osservando l’ordine cronologico di presentazione. Le domande non soddisfatte nell’anno di riferimento per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi. I contributi devono essere erogati entro 15 gg. dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

 

NORMATIVA

 

Provvedimenti statali: principali riferimenti

 

Tipo

N.

Data

Contenuti

C.M.(L.P)

425

20.01.1967

Norme standard per l’edilizia residenziale

C.M. (L.P.)

4809

19.06.1968

Norme per l’utilizzazione degli edifici a carattere sociale

Legge

118

30.03.1971

Invalidi civili: assistenza, istruzione ed eliminazione barriere

C.M. (P.I.)

10

22.03.1972

Disposizioni per il rispetto delle norme dell’art.27  L.118/71

D.M. (P.I.)

 

18.12.1975

Norme tecniche relative all’edilizia scolastica

D.P.R.

384

27.04.1978

Disciplina tecnica eliminazione barriere architettoniche.

Soppresso dall’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Legge

41

28.02.1986

Legge finanziaria 1986

Legge

13

09.01.1989

Eliminazione barriere edifici privati

D.M. (L.P.)

236

14.06.1989

Prescrizioni tecniche per accessibilità, visitabilità, adattabilità

C.M. (L.P.)

1669

22.02.1989

Norme esplicative della L. 13/89

C.M. (M.M.)

259

23.011990

Norme attuative della L. 13/89

Legge

15

15.01.1991

Norme per favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Legge

104

05.02.1992

Legge quadro sull’handicap

C.M. (M.M.)

280

25.03.1992

Disposizioni applicative della L. 104/92 (art.23)

C.M. (T.)

6

23.03.1994

Visitabilità impianti balneari

D.M. (G.G.)

 

17.01.1995

Interventi negli Istituti penitenziari

D.P.R.

503

24.07.1996

Nuova disciplina eliminazione barriere architettoniche

 

Normativa regionale: principali riferimenti


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