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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

UNA SENTENZA DEL TAR LIGURIA SUL DINIEGO DEL TRASPORTO GRATUITO A SCUOLA SUPERIORE CHE LASCIA PERPLESSI

 

            Il 2 Dicembre  2004 il TAR Liguria ha pronunciato la sentenza  n.133, depositata il 1 Febbraio  2005 con la quale nega l’esistenza, in capo ad un alunno con disabilità frequentante la scuola superiore, del diritto del trasporto gratuito a scuola a carico del Comune.

            L’alunno invocava  l’applicazione dell’art 28 comma 1 della L:n. 118/71 , che prevede il trasporto gratuito per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo ed, in subordinata ipotesi,  dell’art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n. 130/00, che esonera le persone con disabilità che realizzano dei percorsi sociosanitari di tipo residenziale dal calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) di tutta la famiglia, per la partecipazione al costo dei servizi pubblici a richiesta individuale, invocando il riferimento all’ISE  sua personale, che gli permetteva di non pagare nulla, avendo redditi inesistenti. Il Comune , invece, sulla base del calcolo dell’ISE familiare, lo invitava a pagare circa il 96% dell’intero  costo del servizio di trasporto.

            Il TAR ha correttamente escluso l’applicabilità  del decreto legislativo n. 130/00, non trattandosi in questo caso di percorso sociosanitario e per giunta non svolgendosi in luogo chiuso.

            Negava però altresì l’applicazione dell’art 28 della l.n. 118/71, non trattandosi qui di scuola dell’obbligo, ma superiore e non dando alcuna importanza alla sentenza n. 215/87 della corte costituzionale , invocata dall’alunno, che garantisce il diritto pieno ed incondizionato all’integrazione dei disabili nelle scuole superiori.

            E su questi ultimi aspetti che si appuntano le mie perplessità.

            Infatti La L.n. 118/71 fu  approvata, quando ancora non era chiaramente affermato il diritto  all’integrazione nella scuola superiore, che è stato affermato solo con la sentenza citata della Corte costituzionale.Tale sentenza in vero  , nell’innovare radicalmente una sua precedente costante giurisprudenza, ha fatto leva , nel punto 6 della motivazione “ in diritto”,sull’art 3 comma 2 della Costituzione, secondo il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l’eguaglianza ed il pieno sviluppo della persona. Ora, fra gli ostacoli che impediscono le pari opportunità   agli alunni con disabilità nella frequenza  delle scuole, anche superiori è la necessità di trasporto da casa a scuola. La L.n. 118/71 non ha previsto come obbligatorio tale trasporto anche per le scuole superiori, come lo ha previsto per le scuole dell’obbligo ( art 28 comma 1) e per le scuole materne (art 28 comma 4), perché al comma 3 dello stesso articolo aveva previsto  che “sarà facilitata la frequenza delle scuole superiori”, cioè che tale frequenza non era obbligatoria e quindi non era oggetto di un diritto soggettivo pieno. Ma è proprio questo comma che la sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, stabilendo che  al suo posto si deve leggere “ è assicurata la frequenza nelle scuole superiori”. Pertanto ,  il TAR, invece di dilungarsi a supporre, con argomentazioni ipotetiche,  perché la L.n. 118 non abbia previsto l’obbligatorietà del trasporto scolastico anche per le scuole superiori , avrebbe molto più semplicemente dovuto effettuare una interpretazione sistematica e storico evolutiva dell’art 28 alla luce della citata sentenza della Corte ed avrebbe potuto logicamente , ed avrebbe dovuto coerentemente concludere che anche per le scuole superiori c’è lo stesso diritto al trasporto gratuito delle scuole dell’obbligo.Inoltre , quando  fu presentato il ricorso (dicembre del 2003) era ancora in vigore la L.n. 9/00 che aveva innalzato l’obbligo scolastico di due anni e quindi anche ai primi due anni delle scuole superiori doveva applicarsi il comma 1 dell’art 28.

            Ma c’è di più. Il decreto legislativo n. 112/98 all’art 139 stabilisce che “il supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. Ora, cosa c’è di  maggior “supporto organizzativo” che garantire il trasporto a scuola, senza di che qualunque altisonante dichiarazione di diritti rimane puramente priva di senso. Fa meraviglia che né il ricorrente, né il TAR abbiano tenuto conto di tale norma, che avrebbe risolto in radice il problema alla luce della sentenza citata della Corte costituzionale,che al punto 8 della motivazione “ in diritto” usa proprio il termine “supporto” a proposito del dovere degli enti locali di prestare assistenza scolastica agli alunni con disabilità.

            Pertanto  l’azione avrebbe dovuta essere proposta , a mio avviso, non contro il Comune, ma contro la Provincia, cosa già tentata con successo avanti al  Consiglio di giustizia amministrativa  siciliana Sezione di Catania (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarct_221202.pdf).

            Comunque, dal momento che né il Comune convenuto, né il TAR Liguria hanno sollevato eccezione di  legittimazione passiva  alla lite, il ricorrente , a mio avviso potrebbe proporre  appello in Consiglio di stato, sulla base delle argomentazioni sopra esposte.

            Data l’importanza dell’affermazione del principio della gratuità del trasporto anche per le scuole superiori, sarebbe bene che qualche associazione di promozione sociale, assuma la difesa del ricorrente nel giudizio di appello o nel promuovendo ricorso al TAR contro il Comune, in forza del principio di volontariato di advocacy stabilito dall’art 26 della L.n. 383/00.

            In mancanza di ciò, si rischia di vedere un’alluvione di delibere comunali o provinciali di imposizione dell’ISE per prestazioni assistenziali che vanno dal trasporto, alla nomina di assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, dall’eliminazione di barriere architettoniche per singoli alunni all’acquisto di specifici ausili e sussidi personalizzati, cioè effettuati a seguito di richiesta individuale.

         Ci si rende conto che i Comuni e le Province sono sempre più in difficoltà finanziarie a causa dei paurosi tagli alla spesa pubblica ciecamente operati dal Governo. Ma non si può riversare sui soggetti  economicamente più deboli, anche    se costituzionalmente tutelati le sbagliate scelte  di politica finanziaria governativa.

 

Roma 15/5/2005

Salvatore Nocera


Trasporto disabili scuola non dell’obbligo

Gratuità – non dovuta

N.462/03 RGR

N. 133 Reg. Sent.

Decisione in data 2 dicembre 2004

Depositato in Segreteria il 1 febbraio 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

 

nelle persone dei Signori:

Mario              AROSIO         Presidente

Roberto           PUPILELLA   Consigliere

Luca                MORBELLI    Referendario, relatore.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.462/03 proposto da XXXX e signora XXXXX rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Bava ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Genova, via alla Porta degli Archi n. 10/27;

 

contro

il Comune di Campomorone in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luisa Sarni ed elettivamente domiciliato presso  studio della stessa in Genova, P.zza della Vittoria n.4/11;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, “della nota 28.01.2003 prot. 1152 del Comune di Campomorone, nonché per quanto possa occorrere della nota 12.02.2003, e della nota 28.02.2003 prot. 2262 della stessa Amministrazione, previo annullamento del regolamento approvato con la deliberazione del consiglio comunale di Campomorone del 27.06.2002 e portata al n. 19 Reg. Ver., avente ad oggetto ‘esame ed approvazione del regolamento per l’erogazione di interventi, servizi ed emolumenti economici del Sistema integrato di servizi sociali e di assistenza scolastica’ il tutto nella parte in cui viene assoggettato a parametri di indicatore della situazione economica  - ISEE la copertura del servizio di trasporto da e per la scuola del giovane XXXXX, invalido grave; - della nota 23 /07/2003 prot. 8370 con cui il Comune di Campomorone comunicava alla Sig. ra XXXXX che, in base all’attuale regolamento comunale 19/02 (che sottopone a valutazione economica l’intero nucleo familiare) e all’attestazione ISEE presentata, la signora medesima, per potere usufruire delle prestazioni sociali agevolate, avrebbe dovuto partecipare alla spesa nella misura del 96,32% del costo del servizio”  

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza cautelare n. 218/03 del 23 aprile 2003;

Visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;

Vista l’ordinanza cautelare n. 597/03 del 1 ottobre 2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, relatore il Referendario Luca Morbelli, l'avv. A. Bava per i ricorrenti e l'avv. M. Florino in sostituzione dell’avv. M. L. Sarni per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato il 29 marzo 2003 al Comune di Campomorone e depositato il successivo 8 aprile presso la Segreteria del TAR Liguria i ricorrenti, genitori dell’invalido XXXXX, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, gli atti in epigrafe con cui il Comune di Campomorone, previa adozione del regolamento comunale per l’erogazione dei servizi ricompresi nel Sistema integrato di servizi sociali e di assistenza scolastica, ha assoggettato l’erogazione del servizio di trasporto scolastico del disabile XXXXX alla verifica di ricorrenza dell’indice ISEE.

 

Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1) violazione e errata interpretazione di legge (artt. 3, comma 2, ter d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come aggiunto dall’art. 3 d. lgs. 3 maggio 2000, n. 130) carenza dei presupposti, eccesso di potere per carenza della potestà normativa in capo al comune, incompetenza, in quanto il regolamento che ha assoggettato a parametri di reddito il servizio in questione è stato emanato senza che fosse intervenuto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri deputato alla fissazione di criteri e limiti alla attività normativa di rango secondario;

2) violazione di legge art. 12 l. 5 febbraio 1992 n. 104 e dell’art. 38 Costituzione in quanto il trasporto alunni non costituisce prestazione sociale agevolata ma costituisce provvidenza per la frequenza scolastica soggetta ad una disciplina speciale stabilita dalla l. 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 12 l. 104/92 che garantiscono il diritto all’educazione delle persone handicappate;

3) violazione e/o errata interpretazione di legge (art. 3, comma 2 – ter, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come aggiunto dall’art. 3 d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130) in quanto erroneamente il Comune avrebbe preso in considerazione non già il solo reddito del sig. XXXXX ma bensì quello dell’intero nucleo familiare.

 

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Campomorone contestando la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 218/03 in data 23 aprile 2003 il Tribunale amministrativo regionale respingeva l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Con atto notificato in data 16 settembre 2003 e depositato il successivo 18 settembre 2003 presso la segreteria del TAR Liguria, i ricorrenti impugnavano, con motivi aggiunti, anche la nota 23 luglio 2003 prot. 8370 con cui il Comune di Campomorone comunicava alla sig.ra XXXXX che per potere usufruire delle prestazioni sociali agevolate avrebbe dovuto partecipare alla spesa nella misura del 96,32% del costo del servizio.

Avverso la nota da ultimo impugnata i ricorrenti oltre riproporre i motivi già dedotti avverso i precedenti atti deducevano, quale ulteriore motivo: eccesso di potere per illogicità, violazione dell’art. 97 Cost. sotto il profilo della trasparenza del buon andamento  e della imparzialità, violazione dell’art. 38 Cost., carenza e/o totale assenza di motivazione, carenza di potere, in quanto una compartecipazione così esigua da parte del Comune alle spese del servizio determinerebbe il venir meno dello stesso concetto di prestazione sociale agevolata con conseguente vulnus dei principi costituzionali di tutela della salute delle persone disabili, con conseguente violazione dei livelli essenziali di assistenza pure previsti dalla l. 328/2000. Sotto altro profilo il Comune, attesa l’esiguità della partecipazione alla spesa, non avrebbe posto in essere nella determinazione del costo del servizio tutti quegli accorgimenti concorrenziali tali da contenere il costo del servizio stesso.

Con ordinanza cautelare n. 597/03 del 1 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo regionale respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

 

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2004 il ricorso è passato in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso in esame è rivolto avverso gli atti con cui il Comune di Campomorone, previa adozione del regolamento comunale per l’erogazione dei servizi ricompresi nel Sistema integrato di servizi sociali e di assistenza scolastica, ha assoggettato l’erogazione del servizio di trasporto scolastico del disabile XXXXX alla verifica di ricorrenza dell’indice ISEE.

 

Deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo con cui i ricorrenti contestano la ricorrenza nella specie di una prestazione sociale agevolata. Il trasporto scolastico dell’alunno disabile, infatti, essendo previsto da specifiche disposizioni di legge in termini di gratuità non soggiacerebbe alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 108/99 e successive modificazioni.

 

L’assunto è infondato.

 

Per prestazione sociale agevolata si intende ai sensi dell’art. 1, comma 1,  d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, la prestazione o il servizio sociale o assistenziale non destinato alla generalità dei soggetti o comunque collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. “Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4”.

 

L’art. 1 del successivo D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 stabilisce inoltre che alle prestazioni sociali agevolate si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Deve, a questo punto, rilevarsi come il servizio di trasporto scolastico dell’alunno disabile rientri pienamente nel concetto di prestazione sociale agevolata, atteso che si tratta, generalmente, di prestazione sociale individuale.

 

Né costituisce ostacolo all’assoggettamento all’ISEE della prestazione sociale erogata al sig. XXXXX, che frequenta la scuola secondaria superiore, la previsione di cui all’art. 28 l. 118/1971, che prevede il diritto al trasporto gratuito dell’alunno disabile, limitatamente alla scuola dell’obbligo.

Invero la espressa previsione legislativa, di cui all’art. 28 l. 118/1971, della gratuità del servizio di trasporto del disabile prevale in forza della sua specialità sulla disciplina generale ma solo nei limiti di applicazione della norma speciale e cioè limitatamente alla frequenza della scuola dell’obbligo.

 

Deve, quindi, escludersi una espressa previsione di gratuità del trasporto scolastica del soggetto disabile per la frequenza della scuola secondaria superiore ovvero dell’Università.

Invero, per quanto attiene alla scuola secondaria superiore e all’università la norma di cui all’art. 12 l. 104/1992 si limita a stabilire che: “E’garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” .

Con ciò viene preminentemente sancito il divieto di ogni discriminazione del soggetto disabile nell’ambito scolastico.

 

La norma in esame, tuttavia, non prevede espressamente il servizio di trasporto e la correlativa gratuità dello stesso.

Ciò non esclude la possibilità di un prestazione sociale di trasporto dell’alunno ma semplicemente esclude che tale prestazione rientri nella previsione legislativa di assoluta gratuità di cui al primo comma dell’art. 28 L..118/1971.

 

La relativa prestazione sociale rientrerà nel novero generale delle prestazioni sociali e come tale andrà assoggettata, in forza della disciplina sopravvenuta, all’ISEE.

Tale conclusione che distingue il diritto all’educazione con le provvidenze, quali il servizio di trasporto, ad esso strumentali e serventi si impone inevitabilmente alla luce della successione temporale delle norme di legge sul punto.

 

Deve, infatti, rilevarsi come l’art 43 l. 104/92, pur abrogando il secondo e terzo comma dell’art. 28 della l. 118/971 non abbia abrogato il primo comma del citato art. 28 l. 118/1971, che prevedeva tra l’altro il trasporto gratuito degli alunni disabili limitatamente alla scuola dell’obbligo.

Deve, pertanto, ritenersi che il trasporto scolastico gratuito non possa essere incluso nella generale previsione di cui all’art. 12 l. 104/92 in quanto, se tale fosse stata l’intenzione del legislatore questi avrebbe abrogato anche il primo comma dell’art. 28, non limitandosi ad abrogare soltanto il secondo ed il terzo comma. 

 

La mancata abrogazione del primo comma dell’art. 28 l. 118/1971 non può ritenersi casuale ma deve ritenersi frutto di una precisa scelta del legislatore il quale ha inteso distinguere due situazioni differenti: il diritto allo studio, all’educazione ed alla integrazione del disabile, da un lato, e le provvidenze strumentali a questo diritto, dall’altro, provvidenze in relazione alle quali il legislatore non ha inteso imporre una previsione generale ed astratta di gratuità al di fuori dei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 28 l. 118/1971.

Dalla perdurante vigenza del citato art. 28, comma 1, l. 118/1971 deve ritenersi che la previsione, legislativamente imposta, della gratuità del trasporto scolastico dei disabili sia limitata ai casi contemplati dallo stesso art. 28 primo comma. 

 

D’altro canto anche la pronuncia della C. Cost. n. 215/1987 invocata dalla ricorrente non attiene al problema specifico del trasporto scolastico ma al diverso problema dell’inserimento del disabile nell’ambio delle classi ordinarie degli istituti di istruzione.

 

In definitiva, ad avviso del Collegio, altro è il diritto all’educazione altra è la provvidenza del trasporto gratuito, che la legge limita alla sola frequenza della scuola dell’obbligo, attesa appunto l’obbligatorietà della frequenza di quest’ultima. Per i gradi successivi degli studi non si esclude ed anzi si incentiva la predisposizione di apposite provvidenze ma non viene prevista legislativamente la gratuità degli stessi.

 

Deve, pertanto, ritenersi che il trasporto scolastico dell’alunno invalido grave rientri, in quanto prestazione sociale agevolata, nel sistema dell’ISEE.

 

Il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.

 

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che l’adozione del regolamento comunale sia intervenuta anteriormente all’adozione del decreto del Presidenza del consiglio dei ministri finalizzato a stabilirne i limiti.

A tal riguardo l’art 3, comma 2 - ter, del d.lgs. 109/98 stabilisce: “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.

 

Appare di tutta evidenza come il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri riguardi esclusivamente le:”prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo”.

 

Inoltre le prestazioni devono essere finalizzate alla permanenza dell’assistito nel nucleo familiare.

Deve, pertanto, ritenersi escluso dal novero delle stesse il trasporto scolastico dell’alunno disabile non ricorrendo le condizioni stabilite dalla norma.

Legittimamente, il Comune ha provveduto ad adottare il regolamento senza attendere l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che nell’individuazione del reddito il Comune abbia tenuto conto del reddito del nucleo familiare in luogo del reddito del solo soggetto disabile assistito.

Il motivo è infondato.

L’art. 2 d.lgs. 109/98 stabilisce infatti:

“La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di

con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di

appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

 

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”

A sua volta l’art. 1 – bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 aggiunto dall’art. 1 d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 stabilisce le norme per la composizione del nucleo familiare. “ Composizione del nucleo familiare.

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'àmbito dei soggetti indicati nel presente articolo”.

 

Legittimamente, pertanto, il Comune ha tenuto conto nel valutare la situazione economica del richiedente del reddito del nucleo familiare di cui  lo stesso è componente.

 

Con il  quarto motivo aggiunto, dedotto avverso la nota prot. 8370 del 23 luglio 2003 con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato che la sig.ra XXXXX avrebbe dovuto concorrere alla spesa nella misura del 96,32%, i ricorrenti deducono eccesso di potere per illogicità, violazione dell’art. 97 Cost. sotto il profilo della trasparenza del buon andamento e della imparzialità, violazione dell’art. 38 Cost., carenza e/o totale assenza di motivazione, carenza di potere, in quanto una compartecipazione così esigua da parte del Comune al costo del servizio determinerebbe il venir meno dello stesso concetto di prestazione sociale agevolata con conseguente vulnus dei principi costituzionali di tutela della salute delle persone disabili, con conseguente violazione dei livelli essenziali di assistenza pure previsti dalla l. 328/2000. Sotto altro profilo il Comune, attesa l’esiguità della partecipazione alla spesa non avrebbe posto in essere nella determinazione del costo del servizio tutti quegli accorgimenti concorrenziali tali da contenere il costo del servizio stesso.      

 

La censura è infondata.

 

Invero, l’esiguità della contribuzione comunale deriva dall’applicazione dell’indice ISEE. Deve escludersi che la prestazione sociale agevolata possa perdere il suo carattere solo perché il beneficiario, per effetto dell’applicazione dell’indice ISEE,  si trova a concorrere al relativo costo in misura prevalente.

Ove infatti l’applicazione dell’indice ISEE avesse determinato un diverso risultato il beneficiario avrebbe concorso alla spesa in misura minore.

D’altro canto la filosofia dell’ISEE deve essere individuata nell’esigenza di ripartire il costo delle prestazioni sociali agevolate in relazione al reddito del nucleo familiare in cui è inserito il soggetto che le richiede.

Neppure compete al regolamento in questione la determinazione del modo di determinazione del costo del servizio.

Invero, tale determinazione deriverà di necessità dall’applicazione della normativa all’acquisizione di servizi.

Deve in ogni caso rilevarsi come la nota prot. 8370 del 23 luglio 2003, impugnata con motivi aggiunti, attenga al diverso profilo dalla ripartizione percentuale dei costi del servizio tra richiedente e amministrazione comunale.

Invero altro è la determinazione del costo del servizio, altro è la determinazione della quota percentuale dello stesso, che viene posta a carico del richiedente.

 

In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.

 

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova il 2 dicembre 2004, in Camera di Consiglio.

Mario              AROSIO         Presidente

Luca                MORBELLI    Referendario, estensore.

 

 

 

 

                        Depositato in Segreteria il 1 FEB. 2005

                                               Il Direttore di Segreteria

                                                  (Dott.ssa C. Savino)

 


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