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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/89
Domande e Risposte su Mobilità e Trasferimenti

Gentile prof. Santoro, sono un'insegnante di lingua inglese della scuola elementare. Nel mio circolo c'è un perdente posto e così il Dirigente Scolastico ha fatto compilare a tutti i docenti (escluso quelli di lingua stranieria e di sostegno) una dichiarazione (con tutti i dati relativi alla propria anzianità di servizio) al fine di effettuare un graduatoria di Circolo per individuare il perdente posto. A me hanno detto che essendo su posto di lingua la questione del perdente posto non mi riguarda; a me va anche bene così ma volevo avere maggiori chiarimenti a riguardo. Grazie per l'attenzione!!!

Le consiglio la lettura dell'art. 27 del CCDN sulla mobilità che può scaricare anche dal ns. sito.

Gentilissimo dottor Santoro, la ringrazio per la cortese risposta al mio precedente quesito ma devo purtroppo aggiungere che il contratto nazionale di mobilità da lei citato non aiuterebbe, temo, nella situazione attualmente attraversata da me e dai colleghi della scuola ove presto servizio a risolvere il problema cui dobbiamo far fronte. L' istituto dove lavoro come assistente tecnico di area elettrica, è un tecnico commerciale che gode tutto sommato di buona salute con una popolazione scolastica di circa 800 studenti (e un passato e una storia che gli danno una posizione consolidata rispetto al proprio bacino d' utenza, quest' anno nuovamente in crescita - è stato in passato la scuola più grande d' Italia) che gli consentirebbe, dunque, di continuare ad operare nel rispetto della normativa sulla autonomia scolastica nonchè nelle condizioni ideali dal punto di vista didattico. Il problema nasce dal fatto che questo istituto è stato designato ad essere, a partire dal prossimo 1° settembre, sede accorpante di un altro tecnico commerciale nello stesso comune il quale viene invece soppresso a causa dell' esiguità del numero di studenti che lo frequentano. Ora, in quest' ultimo istituto, prestano servizio, nella stessa area elettrica cui io ed i miei colleghi dello steso profilo apparteniamo, ben 7 tecnici, i 5 dei quali in servizio a tempo indeterminato, cioè di ruolo, sono confluiti nella graduatoria unificata che il mio istituto ha preparato per l' organico di diritto determinando una situazione a rischio di sovrannumerarietà per me e quasi tutti i miei colleghi dello stesso profilo nella scuola accorpante ove prestiamo servizio, a causa del maggior punteggio d'anzianità di servizio posseduto dagli assistenti tecnici dell'istituto accorpato, ma soprattutto a causa del fatto che l'incremento della popolazione studentesca derivante dall' accorpamento non è sufficiente a mantenere tutto l'organico di assistenti tecnici derivante dalla semplice somma degli organici dei due istituti coinvolti nel procedimento di dimensionamento così com' è. Rispetto a quanto in totale buona fede decretato dal contratto di mobilità infatti si pone una difficoltà che sta evidentemente a monte del provvedimento di dimensionamento che interessa i due istituti, e cioè dal fatto che all'istituto in via di soppressione è stato di fatto concesso, come è dato constatare, di ripartire nel precedente anno scolastico la propria popolazione studentesca nella ventina di classi, ciascuna delle quali con un ristretto numero di studenti, che esso attualmente possiede e che, in ogni caso, riportato alle proporzioni adottate dalla scuola accorpante per il dimensionamento delle classi, si ridurrbbe a quasi la metà, considerato che l'incremento in classi nella scuola risultante dal dimensionamento è di sole 13 classi, includendo in queste anche le iscrizioni alle prime classi pervenute direttamente al nostro istituto. Il problema a livello di rispetto delle regole democratiche che mi pare si ponga in questo modo nascerebbe dunque dal fatto che la suddetta concessione di fatto (qualunque sia la forma che essa abbia preso, tacitamente o meno), a monte di questo procedimento di dimensionamento, avrebbe evidentemente risparmiato in passato, nella scuola ora in via di soppressione, il relativo organico di assistenti tecnici di area elettrica dalle situazioni di sovrannumerarietà conseguenti di necessità dalla diminuzione del loro numero di studenti al di sotto della soglia minima indicata per mantenere quantomeno i requisiti minimi per l'autonomia istituzionale e certamente insufficiente a giustificare le dimensioni di un organico di assistenti tecnici che nell'istituto in via di soppressione sono state invece mantenute, a tutto discapito degli assitenti tecnici di area elettrica della attuale scuola accorpante che si trovano così destinati ad essere posti in mobilità nell'istituto risultante dall'accorpamento. Anche ammettendo che nella scuola soppressa esistano dieci laboratori a ciascuno dei quali fosse assegnato un assistente tecnico, nonchè che in essa ci siano gli spazi fisici dai quali trarre vantaggio per una migliore qualità del lavoro scolastico, anche ammettendo che si possa ottenere una deroga al mantenimento di queste dimensioni di organico per una scuola che scende al di sotto della soglia minima utile per l'autonomia istituzionale e gradualmente si estingue, è possibile che, una volta soppressa, sia proprio la maggior parte del personale della scuola accorpante appartenente allo stesso profilo che rischiano di essere messi in mobilità?

Sì.

La normativa al riguardo recita che il personale sovrannumerario della scuola soppressa NON acquista automaticamente la titolarità nella scuola risultante dal dimensionamento. Accertata, se non altro attraverso i suoi effetti evidenti, l'avvenuta concessione di tale deroga a monte dei provvedimenti di dimensionamento, in un caso come questo non dovrebbe esserci una fase intermedia alla pura unificazione degli organici di fatto

No.

Ringrazio e mi scuso per le dimensioni del messaggio.

Avrete altre qualità, non lo nego, ma sicuramente non quella della sintesi.

Buongiorno, vi ringrazio in anticipo per le risposte che vorrete dare alle mie domande:
1. il diploma di specializzazione polivalente è valutabile ai fini della domanda di trasferimento o per l'individuazione dei perdenti posto? se sì, quanti punti?

No.

2. cosa si intende per "corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso ne piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici... quanti corsi di questo tipo possono essere valutati? Possono itendersi i corsi di formazione-aggiornamento quali "Progetto Lingue 2000" ecc.?

No. Si tratta di corsi per formare gli insegnanti specialisti della scuola elementare.

Caro Piano, ho fatto domanda di trasferimento dalla provincia di Treviso a Venezia. So che a Venezia un collega fa fatto domanda di passaggio di ruolo.
1. Le chiedo se ha la precedenza il collega che si trova già in provincia di Venezia e chiede il passaggio di ruolo o il sottoscritto che chiede il trasferimento da una provincia diversa da quella di Venezia??

La invito a consultare la tabella allegata al CCDN sulla mobilità che trova anche sul ns. sito.

2. Ho sentito dire che i passaggi di ruolo sono dati al 50% sui posti disponibili, mentre l’altro 50% per i trasferimenti. Mi consta che in provincia di Venezia ci sia un solo posto di diritto disponibile. Secondo Lei il posto va dato prima al collega che ha chiesto passaggio di ruolo o al sottoscritto che ha chiesto trasferimento dalla provincia di TV a VE???

Veda il CCDN. E' scritto tutto lì.

Egregio Dottor Santoro, sono ancora una volta costretto a chiederle numi. O.M. n. 5 del 16/1/03, allegato D nota 1: "Per gli anni di insegnamento prestato nei posti di sostegno il punteggio è raddoppiato". Quesito: questa norma vale anche per le graduatorie interne per l'individuazione dei soprannumerari?

Per i titolari su posto di sostegno sì.

Egregio professore, a causa di una contrazione nelle classi mi ritroverò il prossimo anno con una cattedra di 17 ore, mentre la mia collega ,che è stata trasferita nella sede 2 anni fa grazie al beneficio della 104 occuperà la cattedra di 18 ore. Spinta anche dalle voci così diverse sulle modifiche della 104, ieri ho deciso di leggermi il contratto decentrato 2003/04 e all'art. 9 ho letto che si parla di unicità. La mia collega non sposata, vive con i genitori anziani e beneficia della 104 per assistenza alla madre. La suddetta ha anche un fratello sposato che abita nello stesso paese. Il diritto di unicità sussiste in questo caso?

Se dimostra che lei è l'unica ad occuparsi della madre senz'altro il giudice del lavoro le darebbe ragione.

Gli esempi relativi all'oggettività della non assistenza sono abbastanza estremi e mai si parla di precedenza per chi convivente con l'assistito. L'art.10 esplicita che i docenti che assistono il familiare ai sensi dell'art. 33 L. 104 non sono più destinatari di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità. Ritiene che ci siamo gli estremi per chiedere che la collega non abbia diritto a precedenza e di conseguenza non debba essere esclusa dalla graduatoria?

Guardi, ho vinto una causa prendendo le difese di chi assisteva il familiare handicappato, pur non trovandosi nella situazione di unicità prevista dal contratto.

Ringrazio per la risposta che vorrà darmi che sarà tanto più importante quanto più veloce. (Lunedi scadranno i termini per il ricorso).

Lunedì di quale settimana?

Chiedo gentilmente di sapere se è valutato, nella individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio relativo al possesso di abilitazione conseguita con concorso ordinario, essendo passato dalla Scuola media inferiore alla superiore per l'insegnamento delle lingue straniere (inglese) a seguito della O.M. relativa agli ambiti disciplinari.

Io dico di sì, anche se l'amministrazione non la pensa come me. Però io aprirei il contenzioso, con buone probabilità di spuntarla.

Chi usufruisce della legge 104 art. 21 può essere inserito nella graduatoria interna di circolo per i perdenti posto?

No.

Caro Pino, cercherò di farla breve, ho bisogno di chiarirmi un po' le idee riguardo al servizio di sostegno. Premessa: sono in ruolo dal 2000 nelle secondarie come D.O.S. (..su sostegno appunto) e il mio contratto è formalizzato come AD02/ su classe di concorso 036 (scienze dell'educazione, filosofia, psicologia).
Domanda n. 1: attualmente vige l'obbligo di un quinquennio...Gli anni di pre-ruolo non fanno testo?

No.

La legge prevede delle eccezioni all"assolvimento di questo obbligo (esempio motivi di salute)?

No.

Domanda n. 2: un'eventuale aspettativa interromperebbe lo scorrere dei cinque anni?

Sì.

Domanda n. 3: al termine dei cinque anni, qualora non ci fosse una cattedra di Psicologia, o comunque volessi passare su Filosofia e Storia (A037..su cui sono abilitata) potrei fare questo passaggio senza perdere il mio punteggio, avendo prestato servizio sulla AD02?

Sì.

Domanda n. 3: in questi giorni ho compilato il modello J11 per i trasferimenti. Il servizio in ruolo di sostegno su cattedra DOS vale 12 punti (il doppio), ma il servizio pre-ruolo? Quanti punti sono 3 (come tutti!) o il doppio?

Il doppio.

Domanda n. 4: i corsi di ALTA Qualificazione per il Sostegno - organizzati a livello provinciale dagli exprovveditorati - danno punteggio ai fini di un trasferimento?...Uhm..credo di no!

No.

Domanda n. 5: quando fra due anni riuscirò a chiedere il trasferimento su cattedra normale..sarà esclusivamente questione di punteggio?

E di disponibilità di posti.

Avrò la precedenza sulle maestre elementari abilitate sulla mia classe di concorso?

Sì.

Cosa farà la differenza? Ti prego...ti prego..rispondi alle mie domande...tutte, tutte...sono in crisi nera e ho bisogno di qualche buona notizia...Dopo nove anni su sostegno sono "burn out"!!! La mia soglia di tolleranza alle frustazioni è, oramai, bassissima...E, perciò, non vedo l'ora di tornare sulla classe a parlare di bighe alate e cieli stellati!!!

Bighe?! E' pericoloso.

Se mi risponderai pazientemente prometto che non ti romperò le pelotas per altri due anni almeno. Giurin, giuretto!

Non ci credo.

Ti seguo sempre con affetto..ma toglimi una curiosità..dove vivi?

A cavallo della biga...

...Quante ore, in media, della tua vita dedichi a questa sorta di martirio virtuale?

Troppe.

Spero che qualcuno ti compensi lautamente...perché ho paura che i posti in piedi in paradiso siano esauriti da un pezzo...E c'è poco da sperare...Tanto più che nemmeno il papa parla più di purgatorio!!!!!

Questo è davvero un problema.

Ti saluto affettuosamente dal ramo del lago di Como.

Ciao.

Gentile redazione, scrivo dall'Africa per un'informazione. Sono un docente di ruolo. Mia moglie, docente di ruolo all'estero, tornera' ai ruoli metropolitani a partire dal settembre prossimo. Per il rientro ha scelto una nuova provincia rispetto a quella dove siamo residenti. Lei sicuramente, visto che ha la precedenza, riuscira' ad avere la sede richiesta in quella provincia scelta. Con le nuove domande di mobilita' anch'io ho naturalmente scelto la stessa provincia scelta da mia moglie: se non riuscissi a trasferirmi li' quali possibilita' ho? Posso fare assegnazione provvisoria per ricongiungimento, anche se mia moglie non risultera' residente li' in quanto per motivi di servizio sara' all'estero fino al 31 agosto 2003? Mi pare che l'ordinanza preveda un caso di assegnazione a prescindere dall'iscrizione anagrafica, per motivi di servizio.

Sì. Potrai chiedere l'assegnazione provvisoria.

Siccome non sono in esubero, non potro' contare su una eventuale utilizzazione?

Esatto.

L'assegnazione provvisoria puo' essere disposta anche su piu' classi di concorso (intendo piu' spezzoni di classi diverse che formano cattedra?).

Non dovrebbe essere possibile...

Arrivata solo lo scorso anno nella scuola di attuale titolarità ho avuto la malaugurata idea di rendermi disponibile insieme ad alcuni colleghi per stilare le graduatorie interne. Si sono sollevati dei vespai incredibili legati evidentemente ad una tradizione di scarsa trasparenza. Tra gli altri un problema che tuttora mi lascia perplessa. Un collega di ruolo su una specifica classe di concorso ha chiesto che gli venisse riconosciuto il servzio preruolo prestato come insegnante di religione. Insieme ai colleghi della commissione abbiamo setacciato sia l'O.M., sia il contratto, ma da nessuna parte si chiarisce se il servizio prestato in qualità di docente di religione (in periodo non recente: si parla degli anni Ottanta) sia da considerarsi del tutto equivalente a quello prestato come supplente su una specifica classe di concorso (ovviamente anche diversa da quella di attuale titolarità). Inoltre l'Ufficio del Provveditorato è stato perentorio: non è da valutare. Il collega interessato è di opinione opposta e fa riferimento a un parere del Consiglio di Stato di cui non conosce gli estremi. Come dobbiamo regolarci? Fortunatamente la scuola nostra è in espansione, ma fino a quando?

Il servizio non è da valutare. Senza se e senza ma.

Gentilissimo Dott. Santoro, insegno in una scuola media e quest'anno sono perdente posto. Sono titolare presso questa scuola dall'anno scolastico 2001/2002, ma già nel precedente anno scolastico (2000/2001) vi insegnavo come docente in assegnazione provvisoria. Vorrei sapere se l'anno scolastico 2000/2001 possa essere valutato come titolo di preferenza nei confronti dei colleghi che hanno ottenuto la titolarità come me nell'anno scolastico 2001/2002.

No.

Io, insieme a mio marito che essendo militare è soggetto a trasferimento, sono l'unica parente di mia suocera affetta da morbo di Parkinson per il quale è in corso la certificazione d'invalidità ai sensi della legge 104/92. Vorrei sapere se, ottenuta la certificazione (tra circa due mesi) potrò usufruire dei vantaggi previsti per i parenti affini.

Sì, ma solo per le operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

Gent.mo Prof. Santoro la ringrazio per la risposta al mio quesito. Le vorrei porre un'altra domanda: nel calcolo del punteggio pre-ruolo, nella graduatoria di istituto, vengono conteggiati solo gli anni riconosciuti come interi (come per le domande di trasferimento) oppure anche frazioni di anno?

La prima che hai detto.

Mi sembra, leggendo l'ordinanza, che siano validi solo gli anni interi, di parere diverso è la segreteria della mia scuola che valuta anche le frazioni. Secondo me valutando solo gli anni interi il punteggio pre-ruolo può assumere soltanto un valore pari. Sbaglio?

Un anno pre-ruolo vale solo tre punti, che mi hanno insegnato nella scuola elementare essere numero dispari.

Caro Pino, cercherò di essere il + sintetico possibile con l’intento di riuscire di essere chiaro. Problema: individuazione dei docenti perdenti posto. Istituto Professionale con specializzazioni nel settore Elettrico, Elettronico, Telecomunicazioni. Il biennio, detto anche Operatore elettrico elettronico, secondo il progetto '92, ex Brocca, prevede x le discipline Tecniche Professionali e x le attività di Laboratorio gli stessi programmi di insegnamento. Per le materie tecnico professionali possono insegnare i docenti appartenenti alle classi di concorso 34/A (elettronica) e 35/A (elettrotecnica) e le cl. di conc. 26/C (Lab elettronica) e la 27/C (????). Dal 3° anno le qualifiche si separano (operatore elettrico, operatore elettronico, operatore in telecomunicazioni) e ognuna attinge alla relativa classe di concorso 34/A e 26/C per elettronica e telecomunicazioni, 35/A e 27/C per elettrotecnica. Nel 1995 alcuni docenti, per avere chiarezza in merito, posero un quesito al Preside sul criterio per l’individuazione dei perdenti posto sulle prime classi in quanto:
1. non era scritto da nessuna parte che le graduatorie interne si dovevano unificare;
2. i docenti non avevano conseguito il titolo abilitante per insegnare gliargomenti delle altre materie delle altre specializzazioni (inclusi nei nuovi programmi ministeriali).
Inoltre chiesero di tenere conto, nell’assegnare le cattedre e nell’individuare i perdenti posto, delle scelte fatte dagli studenti iscritti al 1° anno in quanto molto più numerose nel corso di Elettronica e Telecomunicazioni. Il Preside girò il quesito alla Direzione Generale dell’Istruzione Professionale e successivamente al Provveditorato. La risposta di allora da parte delle due istituzioni fu la stessa e la seguente: "visto che la scelta degli studenti fra i corsi di qualifica per elettrotecnica ed elettronica avviene al secondo anno di corso, ed il primo anno è da considerarsi comune alle due qualifiche, l’assegnazione delle ore di insegnamento relative alle materie professionali deve tener conto del punteggio dei docenti rispettivamente appartenenti alle classi di concorso 34/A e 35/A e alle classi di concorso 26/C e 27/C in quanto sia la 34/A e 35/A possono insegnare Tecnica professionale nel 1° anno, e lo stesso discorso per la 26/C e la 27/C relativamente alle esercitazioni pratiche. Dal secondo anno le classi si canalizzano adottando programmi differenziati e classi di concorso specifiche per l’indirizzo." Il risultato fu che fino ad oggi si è adottato questo principio anche se abbiamo sempre espresso forti critiche. I punti cruciali su cui oggi invece si vuole avere un riscontro normativo sono:
1. Le graduatorie sono realmente da unificare per individuare i perdenti posto?

No.

2. Le graduatorie si devono unificare solo per le prime classi o per tutto il biennio?

No.

3. Le classi di concorso 34/A (elettronica) e 35/A (elettrotecnica) e le cl. di conc. 26/C (Lab elettronica) e la 27/C possono accedere indistintamente all’insegnamento nelle classi del biennio senza possedere la seconda abilitazione?

Solo nelle classi prime entrambe le classi di concorso possono insegnare Tecnica professionale.

4. Se le graduatorie devono essere unificate, come vengono assegnate le cattedre per l’individuazione dei perdenti posto?

Non è possibile unificare le graduatorie.

Questa ultima domanda sembra sciocca ma non lo è perché è soggetto a libera interpretazione (da parte di molti!). Si può applicare infatti il criterio di unificare immediatamente le graduatorie e procedere all’assegnazione delle cattedre delle prime classi (o del biennio) ai primi in graduatoria, poi, si assegnano le cattedre del 3°, 4° e 5° anno sulle rispettive graduatorie separate, individuando i perdenti posto sulle singole graduatorie. Si può anche applicare però il criterio di assegnare le cattedre del 3°, 4° e 5° anno su graduatorie separate e poi successivamente su graduatorie unificate si assegnano le cattedre della prima classe (o del biennio) individuando i perdenti posto sulle graduatorie uniche. Qual è il criterio da seguire? C’è un riscontro normativo e/o delle sentenze in merito? La cosa non è da poco perché perdono posto o quattro docenti di elettronica o di elettrotecnica. Altro fattore non trascurabile è che si viene a creare una situazione in cui i colleghi in assoluto con più anni di servizio non potranno mai aspirare alle classi prime perché costretti alle classi 3, 4 e 5 dall’applicazione del secondo criterio. Scusami se mi ripeto; ci sono riferimenti normativi, sentenze o altro (nero su bianco come si suol dire)?

Perde il posto chi ha meno punti tra le due graduatorie. Mi sembra il criterio più equo.

P.S. Una sola parola veramente sentita che esprime tutta la mia riconoscenza per quello che fai: GRAZIE!

Prego.

Egr. Dr. SANTORO, da circa 2 mesi mi trovo imbarcato su una nave che sosta a La Spezia, adesso vorrei fare domanda di avvicinamento ed essere trasferito ad Augusta, saprebbe dirmi quali sono i pro e i contro, come farla, e se mi conviene?

Non so nulla di navi. Non capisco chi le abbia suggerito di chiedere a me.

Caro Pino, ho disperato bisogno dei tuoi lumi! Nell'a.s. 1997-98 sono risultata soprannumeraria nel mio istituto (secondaria superiore) e ho insegnato, per l' a.s. successivo in una piccola isola. Sono, quindi, tornata alla sede di provenienza dalla quale sono stata ulteriormente trasferita, sempre per soprannumero, su altro istituto dello stesso comune di provenienza nel quale mi trovo ad insegnare tuttora. Ho sempre richiesto, nelle domande di mobilità, la prima scuola. Domande:
1) L'insegnamento nella piccola isola interrompe la continuità di insegnamento nel comune?
2) ho diritto,in altre parole, oltre al punteggio per l' insegnamento nella piccola isola (lett. A1) anche ai punti previsti per "...aver prestato servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità." (lett.C)? Ti sono sconfinatamente grata. 
P.S: (Post Scriptum, ma anche Pino Santoro gentilissimo!) Puoi rispondermi con urgenza?

Allora: se la piccola isola è comunque situata nel comune di titolarità, io dico di sì.

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità, in base alla nota n. 5 bis (meno restrittiva rispetto alla n. 5) del CCDN del 15/01/2003, viene valutata
1. per l’anno di servizio nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità con sola decorrenza giuridica senza alcuna titolarità?
2. per l’anno di servizio nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità con assegnazione in via provvisoria, con titolarità sulla provincia e nella classe di concorso?

Non ho capito le domande.

Il C.S.A. non mi ha attribuito il punteggio per il bonus di 10 punti perchè non ho inserito nella mia dichiarazione personale la relativa autocertificazione per non aver prodotto nei triennio precedente domanda di trasferimento. Preciso che ho segnato regolarmente la casella relativa sulla domanda presentata. Dalla lettura del O.M. 5 sui trasferimento non sono riuscito a trovare niente che mi obbligasse in proposito. Vi sarei grato se mi deste notizie in merito dato che dovrò produrre al più presto il ricorso.

Non doveva produrre nessun dichiarazione in tal senso, per cui ricorra.

Caro Santoro, sono di ruolo nella cl. di conc. A051 (conc. riserv.), mi sono abilitata nel 1989 con con. ordinario nella cl. di conc. A043, posso far valere 12 punti questa abilitazione per il trasferimento??

L'amministrazione dice di no, anche se io nutro dubbi.

Sono una docente di scuola superiore che ha fatto domanda di trasferimento. Fidandomi del sindacato, nella domanda ho solo barrato la voce relativa alla precedenza in quanto beneficiaria dell'articolo 21 legge 104 non allegando la certificazione dell'ASL. A questo punto mi chiedo se posso fare ricorso ed impugnare le vie legali contro il sindacato.

Se ha le prove...

Un ulteriore dubbio mi viene, ma la domanda non ha valore di autocertificazione?

No.

La scuola, inoltre non era tenuta a comunicare che la documentazione era incompleta?

Su questo penso che possa forse spuntarla, in sede contenziosa.

Gent.ssmo Dott. Santoro, sono un'insegnante elementare entrata in ruolo nel 2002 (giuridicamente dal 2001) come specialista di lingua inglese in un istituto comprensivo di Desio (MI). Oggi mi è stato comunicato che sono perdente posto e che devo chiedere un trasferimento, ma nessuno è stato in grado di dirmi di preciso che cosa succederà. Avrei alcune domande:
1) Posso chiedere il trasferimento in un'altra provincia? (risiedo a Lecco, ma quando entrai in ruolo non c'erano cattedre disponibili nella mia provincia)

No.

2) Sono obbligata a restare specialista d'inglese o posso chiedere anche un posto comune?

Può chiedere anche il posto comune.

3) Nel caso in cui le scuole da me scelte non abbiano cattedre scoperte mi verrà assegnata una sede d'ufficio o resterò senza lavoro?

La prima che hai detto.

4) Entro quando va fatta la domanda di trasferimento?

Entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale della tua posizione di soprannumerarietà.

5) E' vero che come perdente posto dovrei avere la precedenza nell'assegnazione della nuova sede?

Sì, nella fase intercomunale vieni sistemata per prima.

Mi scuso se la sommergo così di domande, ma immagini come mi sento dopo questo fulmine a ciel sereno!

Capisco.

Caro Pino, dovendo inserire la domada di trasferimento, ho incontrato dei problemi "tecnici". Mi è quindi sorto il dubbio di non poter presentare la domanda. Ti chiedo, quindi, autorevole aiuto e ti specifico, di seguito, la mia situazione: decorrenza giuridica nomina in ruolo: 01/09/2000; decorrenza economica nomina in ruolo: 01/09/2001; a.s. 2000/01: richiesta di assegnazione della sede definitiva con le operazioni di mobilità per l'a.s. 2001/02; titolarità: dall'a.s. 2001/02 c/o S.M.S. di Latisana.

Puoi presentare domanda di mobilità interprovinciale, come per altro specificato nell'art. 2 del CCDN sulla mobilità. Un caro saluto.

Egr. Sig. Santoro, avendo prestato servizio sul sostegno II grado:
- 3 anni nell'area disciplinare tecnica come Insegnate tecnico-pratico;
- 1 anno nell'area umanistica a seguito di passaggio di ruolo sulla classe di concorso A036
non mi viene riconosciuta la possibilità di presentare trasferimento sulle classi comuni in quanto il CSA ritiene che il vincolo quinquennale non si esaurisce con questo anno scolastico. Inoltre il servizio prestato come insegnate tecnico-pratico nella scuola secondaria di II grado mi viene riconosciuto come servizio in altro ruolo nonostante che la nota 1) della Tabella di valutazione sostiene un unico ruolo per la scuola secondaria di II grado. Anche i 3 anni prestati nell'area disciplinare tecnica come Insegnate tecnico-pratico sono stati riconosciuti come servizio prestato in altro ruolo. Qual è il suo punto di vista?

Che ha ragione l'amministrazione.

Egr. Pino Santoro, mi rivolgo a lei per porle il seguente quesito. Proprio oggi sono stato avvisato dalla segreteria della mia scuola che si è verificata una contrazione di organico per la mia classe di concorso la A013. Per via telefonica ho risposto ad alcune domande fatemi dalla responsabile del personale (la mia sede di inseganmento non è nella mia provincia di appartenenza, inoltre sono in aspettativa per il dottorato di ricerca) onde compilare la mia domanda. Con tutta probabilità dovrei risultare ultimo in graduatoria. Mi è stato detto che dopo la comunicazione ufficiale posso nuovamente chiedere domanda di trasferimento, avevo già presentato domanda nel febbraio scorso all'interno della mobilità per il 2004. Le chiedo di spiegarmi a che cosa vado incontro e quali sono le procedure in questo caso, mi riferisco al trasferimento d'ufficio e ad altre possibilità di cui posso usufruire. Posso richiedere copia della graduatoria d'istituto? Mi scuso per la lunghezza della lettera e per il fatto di chiederle cose che sicuramente sul suo sito sono state già trattate. La notizia mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non conoscendo i meccanismi della scuola e non avendo in pratica mai insegnato sono abbastanza preoccupato. La ringrazio in anticipo e le porgo i miei più sinceri saluti.

Può naturalmente chiedere copia della graduatoria di istituto. Nel momento in cui venisse individuata come soprannumeraria avrebbe cinque giorni di tempo per presentare, in quanto soprannumeraria, domanda di trasferimento. Non dovesse essere accontentata per le sedi indicate, verrebbe trasferita d'ufficio secondo le modalità indicate nel CCDN sulla mobilità che può scaricare anche dal ns. sito.

Sono Assistente Amministrativa in ruolo giuridico dal 01.09.2000 in una scuola media presso la quale ho ottenuto la titolarità (prima sede scelta) con le operazioni di mobilità provinciale per l'anno scolastico 2001/02. Dovendo inserire al sistema la domanda di trasferimento per altra provincia, il programma si blocca al "servizio continuativo" e mi specifica che il numero degli anni deve essere maggiore o uguale a 3 (tre). La domanda è la seguente: il vincolo dei tre anni non sussiste solo per i trasferimenti provinciali avendo ottenuto la prima sede scelta?

No. Per avere diritto al punteggio aggiuntivo di continuità devono coincidere, per gli anni considerati, che devono essere almeno tre, sia la titolarità che il servizio effettivo nella stessa sede.

Caro Pino, sono un'insegnante di scuola superiore e ho fatto domanda di trasferimento, volevo sapere se le nomine a dirigente scolastico precedono i trasferimenti. Infatti avrei qualche possibilità di ottenere il riavvicinamento al comune di residenza, solo se un collega diventasse dirigente. Altrimenti potrei ritirare la domandina e aspirare per l'anno prossimo al bonus dei 10 punti. Grazie per il tuo aiuto!

Non si operano trasferimenti sui posti resi disponibili dagli incarichi di presidenza.

Per cortesia, spiegatemi se spetta il punteggio aggiuntivo a coloro che nell’anno sc.1999/2000 (per scuola dimensionata) hanno avuto il trasferimento d'ufficio (o a domanda se alla casella 14 della sez. F hanno risposto affermativamente), a partire dall'anno sc. 2000/2001. Da tener presente che la sede assegnata era compresa tra quelle indicate nelle preferenze, negli anni successivi i colleghi non si sono limitati a chiedere il rientro solo nella sede di ex titolarità, ma hanno indicato anche altre sedi, manifestando così la volontà di trasferirsi, il triennio, senza aver prodotto domanda di trasferimento, perciò, non sussiste, inoltre, non sussiste neppure il triennio per avere diritto al punteggio di continuità nella stessa scuola (8 punti per anno) dove sono titolari dal 2000/2001. Voi che dite? Grazie e cordiali saluti.

Se hanno condizionato la domanda in occasione della loro individuazione come soprannumerari (e quindi hanno risposto NO nella casella del modulo-domanda) allora hanno diritto al punteggio. La continuità viene riconosciuta ai trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata che abbiano chiesto nel quinquennio il rientro nella sede di precedente titolarità.

Sono un insegnante di ruolo nelle scuole medie superiori. Ho presentato domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra nell'ambito della provincia, ma mi è stato comunicato dal mio Provveditorato (Chieti) che il punteggio aggiuntivo di 10 punti non mi spetta, in quanto l'anno scorso avevo già presentato domanda di trasferimento e di passaggio a livello provinciale (senza peraltro ottenere né l'uno né l'altro). Poiché tale decisione mi sembra illogica e ingiusta, gradirei chiarimenti in proposito.

Ha ragione l'amministrazione.

Qual'è il riferimento normativo che si può presentare alla Dirigenza per impedire l'unificazione delle graduatorie sul 2 anno?

Non ho capito la domanda.

Gentile prof. Santoro, desidererei avere un chiarimento circa l'attribuzione del punteggio per la graduatoria interna d'istituto: la continuità didattica viene considerata anche per gli anni trascorsi ad esplettare l'incarico di preside incaricato?

Sì.

Gentile Pino, le chiedo cortesemente di rispondere a quanto segue. Mia sorella, insegnante di scuola elementare nella provincia A, ha fatto domanda di trasferimento nella provincia di residenza B. Ci sono buone probabilità che l'ottenga, ma la sede potrebbe non essere tra le più gradite, per cui ella eventualmente presenterebbe a giugno domanda di assegnazione provvisoria per ottenere una sede migliore. Guardando il modulo per la richiesta di assegnazione provvisoria dello scorso anno, ho notato che, tra i dati richiesti, ci sono quelli relativi al comune di titolarità. A questo proposito vorrei sapere: 
1) Come comune di titolarità, va indicato quello della provincia A, cioé quello dell'anno scolastico in corso (2002-2003) oppure quello della nuova sede ottenuta con trasferimento nella provincia B per l'anno scolastico 2003-2004?

La seconda che hai detto.

2) Insomma, mia sorella, già trasferita nella provincia B, chiedendo l'assegnazione provvisoria, risulterebbe nell'elenco di quelli che la chiedono da provincia diversa oppure sarebbe posta nell'elenco (prioritario) di quelli che chiedono l'assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità?

Non si tratta di un'assegnazione provvisoria interprovinciale, secondo me.

Sono un'insegnante di scuola elementare di ruolo e abilitata per la classe di concorso A037. L'anno scorso ho chiesto il passaggio di ruolo senza ottenerlo. Quest'anno nella graduatoria di circolo mi sono vista non assegnati i 10 punti ai quali avevano diritto coloro che nel triennio dal 2000/01 non avevano chiesto trasferimenti o passaggi. Ora questi punti una tantum resteranno definitivamente nel punteggio di chi li ha maturati?

Sì.

E' stata corretta la non applicazione dei 10 punti nei miei confronti?

Sì.

Probabilmente sarò sovrannumerario e mi obbligheranno a fare domanda di trasferimento. Invece di essere trasferito preferisco cambiare cattedra. Posso fare domanda di cambio cattedra quando mi comunicherano che sono sovrannumerario?

Sì.

Salve, sono un'insegnante di scuola elementare entrata in ruolo l'anno scorso. Il mio curriculum scolastico comprende oltre al diploma di maturità magistrale, conseguito in seguito alla maturità classica, anche una laurea in lettere classiche e un diploma in paleografia greca rilasciatomi dalla Scuola di archivistica e palegrafia Vaticana. Già un anno fa mi è stato considerato nullo quest'ultimo nella domanda di trasferimento. A proposito di ciò vi scrissi e mi fu risposto che se non come specializzazione (data la durata annuale) almeno avrebbe dovuto essere considerato come corso di perfezionamento. La domanda mi fu rifiutata dall'ufficio preposto. Quest'anno ho voluto ritentare ma mi è stato risposto che il titolo non rientra nella famosa tabella dei titoli valutabili per la mobilità, in quanto sarebbe carente della dicitura: rilasciato ai sensi della L 341/90. In realtà sul diploma è scritto, oltre al voto, che è riconosciuto dallo Stato italiano a norma dell'art.10 comma2 del Concordato del 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e l'Italia. Come mi devo comportare? Nel caso abbia ragione io come dovrei motivare e a chi rivolgermi? Vi saluto nella speranza di ricevere presto una vostra risposta. Grazie.

Esperisca un tentativo di conciliazione secondo le modalità indicate nel CCDN sulla mobilità, che può scaricare anche dal ns. sito. Dubito comunque che riuscirà a spuntarla in quella sede. Starà a lei valutare se proseguire la causa di fronte al giudice del lavoro oppure accettare il non riconoscimento del titolo.

Egregio Sig. Santoro, scusandomi per l'estrema sinteticità della precedente richiesta, premetto: un primo docente viene nominato in ruolo il 30/07/2001 nella classe di concorso A047 Matematica con decorrenza giuridica 01/09/2000 ed economica 01/09/2001 presso la stessa scuola in cui ha prestato servizio nell'a.s. 2000/2001 sempre nella c.c. A047 e ivi rimane a tutt'oggi; un secondo docente viene nominato in ruolo il 20/08/2001 nella c.c. A047 con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2001 e assegnato in via provvisoria per l'a.s. 2001/2002 presso la scuola del primo docente e ivi rimane trasferito con decorrenza 01/09/2002; entrambi i docenti superano l'anno di prova 2001/2002. Gradirei sapere, ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, quanti punti spettano ai due docenti per la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità ed in base a quali riferimenti normativi?

La continuità si valuta dalla decorrenza giuridica della nomina, se nell'anno scolastico considerato hanno coinciso titolarità e servizio.

Gentile Redazione, leggendo la Legge Finanziaria 2003, all'art. 34, comma 21 si fa cenno che "sono stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni" (cito testualmente). Io sono insegnante e sono interessato all'argomento. Potete dirmi se la cosa ha avuto seguito, visto che è detto nello stesso articolo che il relativo decreto sarebbe stato emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto?

Nulla di nulla sotto il sole, che io sappia, è stato partorito.

Cosa devo fare per poterne usufruire? Potete eventualmente mandarmi dei riferimenti normativi? Grazie come sempre per la disponibilità.

Ti mando alcuni appunti sparsi.

Inviate le vostre richieste a:
mail.gif (4196 byte)Mobilita@edscuola.it
 

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