Circolare Funzione Pubblica 9 marzo 2000, n. 4/2000

Oggetto: Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l’anno 1999. Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni. Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 ( S.O. alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998). Contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O. alla G.U. n. 292 del 15 dicembre 1998). Contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (S.O. alla G.U. n.222 del 22 settembre 1995); D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (S.O. alla G.U. n. 180 del 3 agosto 1999)

Premessa

Le Amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell’anno 1999 hanno fruito di distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell’art.16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 7, e dell’art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall’art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l’obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti. A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l’importanza, la complessità e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all’esplicazione di "funzioni di poteri di natura accertativa" ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica. Da qui l’esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l’azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l’erario" (cfr. "Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti").

Disposizioni e modalità operative per l’anno 1999

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2000 le informazioni relative al personale dipendente che nell’anno 1999: è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati. Si rammenta alle Amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l’entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, l’autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di 30 giorni, dall’amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l’accertamento dei requisiti soggettivi. E’ appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tab. 5) e dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22). Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (artt. 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998); è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa "frazionata" in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di 3 mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (artt. 7, 12 e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le forze di polizia : art. 29 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e art. 32 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254); ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali). E’ necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell’anno 1999; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell’anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab.6) e dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20); ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, viene definito e ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione (artt.8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le forze di Polizia: art. 28 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e art. 31 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254); ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente; è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell’area o della categoria di appartenenza, del numero com-plessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Modalità di rilevamento e trasmissione dei dati

Indicazioni generali

Tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magnetici utilizzando il programma di inserimento "GEDAP 2000" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990, e ad inserire generalità e recapito telefonico / fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP 2000". Le Amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali né di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire né utilizzare il programma. Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati. Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete Internet, il programma è disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all’indirizzo "http://www.funpub.it/gedap2000/". Il programma verrà comunque distribuito su dischetti di installazione ai ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l’invito a curarne essi stessi la diffusione nell’ambito delle rispettive competenze. I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati

Il programma può essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica, distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea. Le Amministrazioni articolate in unità organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unità centrale dovrà:

- installare localmente il programma, selezionare la propria Amministrazione in una apposita lista predefinita, ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici;

- duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici;

- comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma;

- importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l’apposita funzione "File/Importa" prevista dal programma.

Modalità di invio dei dati

Il programma è predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti. Le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all’indirizzo "gedap@funpub.it". Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all’indirizzo "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - GEDAP - Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma".

Indicazioni specifiche

Ministeri

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici

I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l’ACI provvederà alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil Club provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all’art.4 del CCNQ del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Regioni - Autonomie locali

Regioni

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi ai propri uffici.

Provvederà, inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti Locali

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera l, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l’assistenza tecnico - amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.

I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L’Unioncamere provederà alla distribuzione del programma alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all’art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, a cui saranno inviati i dischetti di installazione. Ciascuna amministrazione invierà i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. Le restanti istituzioni ed enti di cui all’art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 potranno richiedere i dischetti alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Scuola

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all’art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Università

Ciascuna università e istituzione universitaria di cui all’art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di Polizia ad ordinamento civile

Ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all’art.73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, ENTE EUR, UNIONCAMERE).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l’urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 2000 per l’invio delle informazioni. Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all’attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell’ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.