Circolare INPS 31 luglio 2001, n.
153
Oggetto: Banca dati ISEE. Primi chiarimenti ed
istruzioni
Sulle Gazzette Ufficiali n.146 del 26 giugno 2001 e
n.155 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati due decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutici alla realizzazione
della banca-dati relativa al calcolo annuale dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari i cui
componenti richiedano una prestazione sociale agevolata, la cui
gestione è stata, com’è noto, affidata all’INPS dal decreto
legislativo n. 130 del 3 maggio 2000.
Con la presente circolare si intende tracciare un
quadro sintetico della normativa di riferimento e fornire le primi
istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.
ISE e ISEE
Il sistema unificato di valutazione della
situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali
legate al reddito è stato introdotto, in via sperimentale, dal decreto
legislativo n. 109 del 31 marzo 1998. Tale decreto ha previsto,
all’art.2, che la valutazione della situazione economica del
richiedente (ISE) sia determinata con riferimento al nucleo
familiare e definita dalla somma dei redditi, combinata con l’indicatore
della situazione patrimoniale. L’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) viene invece definito come
rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla scala di
equivalenza.
Tale decreto fissava, altresì, i criteri di
composizione del nucleo e definiva il concetto di reddito, patrimonio
e scala di equivalenza.
Con il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio
2000 sono state fornite alcune precisazioni circa la composizione
del nucleo familiare e sono stati modificati alcuni criteri per la
determinazione dell’ISE e dell’ISEE; con D.P.C.M. n. 242 del 4
aprile 2001 sono stati ulteriormente precisati i criteri di
composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad
esempio: soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non
legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa
residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e
quelli per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con riferimento ai
redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza.
Pertanto, allo stato attuale della normativa, il nucleo
risulta composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e
dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre
persone a suo carico ai fini IRPEF: sono però previste diverse
particolarità ed eccezioni; il reddito è definito dal reddito
complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività
finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un’abitazione
in locazione; il patrimonio è definito dal patrimonio
immobiliare e mobiliare, con l’applicazione di una franchigia,
legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in
un’abitazione di proprietà: esso va sommato al reddito per il venti
per cento del suo valore; la scala di equivalenza prevede i
parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune
maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l’assenza del
coniuge, la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo
svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori,
ecc.
Particolarità ed eccezioni sui quattro parametri
di cui al paragrafo precedente sono illustrate nelle "Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica",
reperibili sui siti Internet e Intranet dell’Istituto.
Dichiarazione sostitutiva unica
Con il citato decreto legislativo n.130/00 è stato
concesso agli Enti erogatori di differire l’attuazione della
disciplina entro 180 giorni dall’entrata in vigore di un decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisse i criteri di
individuazione del nucleo familiare. Entro la stessa data è previsto
che l’INPS renda operativo il sistema informativo per la gestione del
nuovo prodotto.
In sostanza la nuova disciplina prevede:
- la presentazione, da parte del cittadino, di
un’unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale,
contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi di
tale nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente
agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF), all’INPS;
- la possibilità di presentare, nel periodo
di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva
per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
- il rilascio al dichiarante, da parte dei
soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti
erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un’attestazione, contenente
le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi
necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale attestazione, così come la
dichiarazione sostitutiva, può essere usata, nel periodo di
validità, da ogni componente il nucleo per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti
erogatori, ai Comuni, ai CAF e alle proprie sedi territoriali, di un tracciato
standard e di una procedura informatica, concordati con l’AIPA
e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per raccogliere e
trasmettere le informazioni e per calcolare e rendere disponibile l’ISEE;
- la trasmissione, da parte dell’Ente che
riceve la dichiarazione, delle informazioni in essa contenute alla banca
dati istituita presso l’INPS;
- il calcolo dell’indicatore della
situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE),
che, come detto, scaturisce dal rapporto tra l’ISE e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza. Gli indicatori sono resi
disponibili dall’INPS ai componenti il nucleo familiare cui si
riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle
prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti
erogatori e al dichiarante - anche ai fini di una sua utilizzazione da
parte dei singoli componenti del nucleo - di una seconda attestazione,
contenente le informazioni relative a:
- nucleo familiare del dichiarante
- indicatore della situazione economica (ISE)
del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo
- valore della scala di equivalenza
applicato
- indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
- attestazione che detti elementi derivano
dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati
elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’Ente presso il
quale la dichiarazione è stata presentata
- data di trasmissione dei dati da parte
dell’Ente
- denominazione dell’Ente
- data dell’attestazione della
dichiarazione sostitutiva unica
- data di scadenza della dichiarazione
sostitutiva unica
- la richiesta all’INPS, da parte dell’Ente
erogatore, dell’ISEE, se il richiedente o un altro componente il
nucleo ha già presentato la dichiarazione, nonché di informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva per le
eventuali integrazioni e variazioni e per i controlli;
- il rilascio, da parte dell’INPS, dell’ISEE
e delle informazioni analitiche agli Enti presso i quali è stata
presentata la domanda;
- la possibilità, per gli Enti erogatori, di
fissare ulteriori criteri ed un diverso nucleo familiare ai
fini dell’erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
- i controlli formali sulla veridicità
dei dati, a cura degli Enti erogatori, anche tramite i controlli
incrociati con il Ministero delle Finanze, mentre l’INPS è tenuto
ad effettuare controlli sui propri archivi e su quelli delle
Amministrazioni collegate e a segnalare eventuali incongruenze agli
Enti erogatori. Sono previsti anche controlli da effettuare
direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari
finanziari, mentre alla Guardia di Finanza spettano i controlli di
tipo sostanziale su redditi e patrimonio.
Si evidenzia, in primo luogo, che i criteri unificati
di valutazione della situazione economica riguardano soltanto coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di
pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati a determinate situazioni economiche. Restano quindi
escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione
normativa, alcune prestazioni sociali, come l’integrazione al minimo,
la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione
sociale, la pensione e l’assegno di invalidità civile, le indennità
di accompagnamento e assimilate.
In secondo luogo si osserva che la pratica attuazione
della disciplina era subordinata all’emanazione di un Regolamento che
stabilisse i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni
particolari (ad esempio soggetti a carico di più persone a fini IRPEF o
coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la
stessa residenza) e di un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che stabilisse i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la
compilazione.
Gli attuali modelli, infatti, approvati con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, si
riferiscono alla precedente normativa dell’ISE, regolata dal decreto
legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e oggi superata dal citato decreto
legislativo n.130 del 3 maggio 2000.
L’emanazione di tali decreti era propedeutica alla
realizzazione del Data Base, del tracciato standard e della procedura
informatica, essendo indispensabile conoscere con esattezza le
informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE. Tali decreti sono
stati recentemente pubblicati:
a) con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001, è stato
emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo
familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di
più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente
separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in
affidamento temporaneo o preadottivo), e le nuove modalità per il
calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con riferimento ai rediti, al
patrimonio, alla scala di equivalenza. Tale Regolamento entra in
vigore l’11 luglio 2001: da tale data decorrono i 180 giorni
previsti dal decreto legislativo n.130/00 per la realizzazione della
banca-dati da parte dell’INPS e che scadono quindi l’8 gennaio
2002;
b) con D.P.C.M. del 18 maggio 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001, sono
stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la
compilazione.
Adempimenti delle Strutture sul Territorio
Alla luce della su esposta normativa si precisa
quanto segue:
- fermo restando che la domanda per ottenere le
prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente
erogatore e non all’Istituto, le Sedi e le Agenzie sono tenute a
ricevere la dichiarazione sostitutiva unica eventualmente presentata
dal cittadino;
- la dichiarazione deve essere redatta
esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo;
- la dichiarazione può essere presentata a
qualunque Sede o Agenzia INPS presente sul territorio:
o consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio
e sottoscrivendola in sua presenza;
o trasmettendola all’Ufficio per posta,
completa della sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del
documento di riconoscimento;
o rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto
all’Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare.
- le Sedi e le Agenzie devono assicurare l’assistenza
necessaria al dichiarante per la compilazione della dichiarazione
sostitutiva, anche attraverso i propri Uffici di Relazioni con il
pubblico o utilizzando le figure professionali già edotte in materia
fiscale;
- la dichiarazione può essere presentata in
qualunque momento dell’anno, ma deve contenere i dati sulla
situazione reddituale relativa all’anno solare precedente quello
della presentazione;
- gli operatori che ricevono la dichiarazione
debbono verificarne la completezza e correttezza formale;
- effettuata la verifica formale, l’operatore
effettua l’attestazione della presentazione della dichiarazione
stessa, riportata di seguito alla sottoscrizione;
- l’operatore trattiene una copia della
dichiarazione e restituisce l’originale, completo dell’attestazione,
all’interessato.
Organizzazione
Per quanto concerne il riflesso che l’impianto del
sistema così delineato ha sul modello organizzativo, si precisa che:
a) Gestione del Lavoro
1. Le attività inerenti l’ISEE sono da
inquadrare nell’ambito del Processo Primario "Gestione del
soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito"
2. Esse vanno espletate in tempo reale, all’interno
del punto di incontro nell’ambito del quale, per la maggior parte
dei casi, sarà possibile anche rendere il servizio di consulenza per
il rilascio della dichiarazione; sarà demandata ad un’attività di
back-office la conservazione e gestione dell’archivio delle copie
delle dichiarazioni ed anche l’attività di controllo pertinente all’INPS
sulla veridicità dei dati dichiarati.
b) Identificazione
E’ necessario identificare chiaramente presso il
punto di incontro l’attività di ricezione delle dichiarazioni e di
rilascio delle attestazioni ISEE.
Comunicazione
Verrà a breve predisposto un apposito piano di
comunicazione per diffondere la conoscenza dell’ISEE presso il
cittadino, valorizzando il ruolo di servizio svolto dall’Istituto. Si
rimanda pertanto ad una successiva circolare per ulteriori dettagli in
tal senso.
Si comunica inoltre che è in corso di completamento
il software che permetterà l'acquisizione via Internet delle
dichiarazioni sostitutive e la stampa dell'attestazione contenente il
valore ISEE standard, nonchè le informazioni analitiche utilizzate per
la sua determinazione. Si rimandano pertanto ad una successiva
comunicazione le note operative per l'utilizzo del software.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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