DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

PROGETTO PER LA GESTIONE, LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DELL’AREA AGRICOLA

Circolare INPS 11 aprile 2001, n. 87

Oggetto: Articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53: permessi per l’assistenza a portatori di handicap. Trattamenti pensionistici

Criteri di carattere generale.

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

L’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede, tra l’altro, che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui al comma 3 (v. circolare n. 80 del 24.3.1995).

L’articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città stabilisce che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione figurativa. La menzionata legge è entrata in vigore il 28.3.2000 e, pertanto, i periodi decorrenti da tale data sono coperti dalla contribuzione in parola.

Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato.

Il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell’articolo 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 (v. circolare n. 15, p. 7, del 23.1.2001).

I periodi in questione, da accreditare su domanda degli interessati, devono essere considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici.

L’importo delle pensioni in corso di liquidazione e di quelle di futura trattazione deve essere determinato tenendo conto dei contributi figurativi ricompresi nel periodo utile ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Per quanto concerne le pensioni già liquidate, le Sedi provvederanno a domanda degli interessati alla riliquidazione delle stesse dalla decorrenza originaria, in ogni caso non anteriore al 1° aprile 2000, con il computo dei contributi in questione corrispondendo le maggiori somme eventualmente spettanti entro i limiti della prescrizione decennale.

Lavoratori agricoli.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 80 del 24.3.1995 secondo cui i predetti possono fruire dei riposi di tre giorni.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 133 del 17.7. 2000, punto 3.3 secondo cui "il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni".

Il requisito che le giornate di riposo retribuite non risultino coperte da contributi obbligatori è riscontrabile quando dette giornate non siano comprese in quelle certificate, per gli operai agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato, dai modelli DMAG (circolare n. 64 del 17.3.1998).

Considerato che dette giornate non risultano allo stato cristallizzate negli elenchi, per le finalità di riconsiderazione delle giornate di riposo ex articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992 ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità, le Sedi potranno utilizzare le risultanze delle registrazioni operate dall’azienda sul registro delle imprese.

Poiché i contributi per gli operai agricoli sono giornalieri, i contributi figurativi per le giornate di riposo fruite da detta categoria di lavoratori valgono anche come copertura contributiva (mentre ciò non vale per i lavoratori dipendenti non agricoli, vista la non incidenza delle singole giornate di riposo sul numero dei contributi settimanali spettanti all’interessato).

Situazioni particolari (coesistenza di contribuzione agricola e non agricola; contribuzione agricola da lavoro sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato, etc.) trovano soluzione nelle istruzioni di cui al punto 3.1.6 della circolare n. 19002 R.C.V. – n. 53594 A.G.O. n. 11405 O. del 9.7.1983, relativo alla contribuzione figurativa da accreditare a giornate.

Nei confronti degli operai a tempo determinato per dette giornate la retribuzione di riferimento per determinare il valore retributivo deve essere o quella media provinciale stabilita con decreto ministeriale 1.7.1996, nel caso di o.t.d. le cui retribuzioni contrattuali non avessero ancora superato detta retribuzione media provinciale , oppure la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, nel caso di o.t.d. le cui retribuzioni contrattuali avessero già superato la sopra indicata retribuzione media provinciale.

Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, con riferimento alla media giornaliera delle retribuzioni che il lavoratore ha percepito in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi accreditati, con esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta per determinati eventi (malattia, infortuni, integrazione salariale agricola), qualora le giornate di riposo fossero state fruite dagli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione, non va fatto riferimento alla retribuzione media giornaliera dell’anno, bensì alla media delle retribuzioni del periodo che va dal gennaio sino a tutto il mese precedente la decorrenza della pensione, escludendo sempre le retribuzioni ridotte di cui sopra è cenno risultanti nello stesso periodo (in pratica il valore retributivo giornaliero si determina dividendo l’ammontare complessivo delle retribuzioni dell’anno per il numero complessivo di giornate dell’anno stesso. Per i periodi che si collocano nell’anno di decorrenza della pensione il valore retributivo giornaliero si determina dividendo l’ammontare delle retribuzioni della frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione per il numero delle giornate comprese nello stesso arco temporale).