[Archivio]

Gab/IV
Circ. n. 7
Prot. n. 10219/BL
Roma, 8 gennaio 1997

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per le scuole in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Alle Direzioni Provinciali del Tesoro - LORO SEDI

e, per conoscenza,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici - ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per le Relazioni Culturali - Uff. V - Rep. Scuole - ROMA
Alla Corte dei Conti<- Ufficio Coordinamento ROMA
Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la Scuola Materna - SEDE
Alla Ragioneria Centrale SEDE
Al Sovrintendente Scolastico per la Valle D'Aosta AOSTA
Agli Intendenti Scolastici
Alle Delegazioni Regionali della Corte dei Conti LORO SEDI
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato LORO SEDI
All'Assessore alla P.I. della Regione siciliana PALERMO

Oggetto: Personale direttivo, docente, educativo ed ATA della scuola. Attività di formazione ed aggiornamento ai fini della progressione economica.

Com'è noto, l'art. 27 del CCNL-scuola firmato il 4 agosto 1995 prevede, tra l'altro che il passaggio da una posizione stipendiale all'altra possa essere acquisito al termine dei periodi di permanenza in ciascuna posizione stipendiale, a condizione, che il dipendente interessato abbia soddisfatto l'obbligo di formazione per il numero di ore individuato dall'articolo stesso e che il passaggio alla posizione stipendiale superiore può essere ritardato:

- di due anni, nei casi di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese, per i capi d'istituto ed il personale docente ed educativo e di sospensione oltre i cinque giorni, per il personale ATA;

- di un anno, nei casi di sospensione dal servizio per una durata fino ad un mese, per i capi d'istituto ed il personale docente ed educativo e di sospensione fino a cinque giorni, per il personale ATA;

- nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di ore di formazione previsto per la posizione stipendiale di appartenenza, il passaggio alla ulteriore posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nella tabella B allegata al CCNL.

Va inoltre tenuto presente che non possono essere considerati valutabili ai fini della progressione economica i periodi trascorsi in posizione di stato che abbia comportato la sospensione della retribuzione, quali ad esempio quelli di assenza per malattia di cui al comma 2 dell'art. 23 del CCNL e quelli di aspettativa per motivi di famiglia. .

Questo Ministero ha già fornito al riguardo alcune indicazioni operative con la C.M. n.376 (prot. n. 15218/LM) del 23 dicembre 1995, con la quale è stato diramato il protocollo d'intesa sulle iniziative di formazione e aggiornamento relative all'anno 1996 e con la C.M. n.595 (Prot. n.5446/BL) del 20 settembre 1996 (pagine 4, 5 e 6), concernente l'inquadramento, il trattamento e la progressione economica del personale della scuola con riferimento alle disposizioni introdotte dal CCNL suindicato.

E' parimenti noto che le Direzioni Provinciali del Tesoro provvedono al pagamento degli stipendi di tutto il personale della scuola cui si applica la progressione economica prevista dal CCNL e cioè: personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e personale insegnante di religione cui ai sensi della normativa vigente è attribuita la progressione economica.

In ordine alle modalità da seguire per la comunicazione alle citate DPT della sussistenza o meno delle suindicate condizioni che consentono ovvero ritardano la maturazione della successiva classe stipendiale, si sta predisponendo una ulteriore circolare applicativa, da concordare con il Ministero del Tesoro, che per la complessità delle situazioni da regolamentare non è stata ancora approntata. Gli uffici scolastici provinciali e le istituzioni scolastiche non saranno pertanto in grado di richiedere alle anzidette DPT, ciascuno per la parte di competenza, l'attribuzione dell'ulteriore classe di stipendio maturata a decorrere dal 1° gennaio 1997 dal personale interessato.

Ciò premesso, al fine di non arrecare danno economico agli interessati, in attesa dell'emanazione dell'anzidetta circolare e dell'approntamento da parte del Servizio Trasmissione dati di questo Ministero di una procedura che consenta di inoltrare le predette richieste tramite supporto magnetico, le DPT attribuiranno intanto al personale interessato i maggiori assegni correlati alla nuova posizione stipendiale maturata alla data del 1° gennaio 1997, con indicazione sulla busta paga della riserva di successivo recupero, a norma dell'art.172 della legge 11 luglio 1980 n. 312, qualora i requisiti previsti per la maturazione della nuova classe stipendiale non dovessero risultare soddisfatti.

A tal fine, esclusivamente per il personale che maturi il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella d'appartenenza a decorrere dal dal 1° gennaio 1997, i provveditori agli studi delle province di titolarità, per il personale direttivo, compreso quello incaricato, i capi d'istituto delle scuole di titolarità, per il personale docente educativo ed ATA, compreso quello delle accademie e dei conservatori e l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica di questo Ministero, per il personale direttivo dei conservatori e delle accademie, faranno pervenire alle anzidette direzioni provinciali del Tesoro, entro il mese di gennaio 1997, apposita comunicazione, conforme a quella allegata alla presente circolare, indicante i motivi che eventualmente ostino alla maturazione della nuova posizione stipendiale.

Si ricorda, con l'occasione, che, con CM n. 301 (prot. n. 1741/BL) del 27 giugno 1996, è stato tra l'altro chiarito - pag. 6 - che, il servizio prestato dal personale impiegato in compiti diversi da quelli d'istituto, per i quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedano la valutazione come servizio effettivo, è considerato utile di per sè ai fini della progressione professionale e che pertanto gli interessati non sono tenuti a partecipare all'attività di formazione.

I provveditori agli studi sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative site sui rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie.


Il MINISTRO

f.to Berlinguer






INTESTAZIONE DEL PROVVEDITORATO O DELLA SCUOLA

Prot. Data,

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di

....................................................

Alla Direzione Provinciale del Tesoro di

....................................................

OGGETTO: Personale del comparto scuola - Insussistenza dei requisiti necessari per il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di appartenenza.

Al fine di quanto previsto dagli artt. 27 e 66 del C.C.N.L. scuola sottoscritto il 4.8.1995, si comunica che il seguente personale non ha maturato alla data del ...................... il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di appartenenza, per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo:

generalità n. spesa fissa motivo ostativo al passaggio

________________________ ___________ ______________________

________________________ ___________ ______________________

________________________ ___________ ______________________

________________________ ___________ ______________________

(*) rilevabile dal cedolino dello stipendio degli interessati

Data ___

Il Provveditore agli Studi / Il Preside / Il Direttore Didattico