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PRINCIPI GENERALI

La C.M. n.47 del 20/1/97 parla della riorganizzazione della rete scolastica al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e alle modalità d'impiego delle risore professionali, strumentali e finanziarie. Le disposizioni tengono conto sia dell'età degli alunni che delle caratteristiche economiche, socio-culturali,demografiche e geografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna, delle piccole isole, degli indici di dispersione scolastica e della presenza di alunni portatori di handicap.

PRINCIPI PROVINCIALI

Per lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche, la riorganizzazione della rete deve tendere al riequilibrio delle loro dimensioni ed alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo,tenendo conto delle esigenze dei bacini di utenza. I provveditori adottano provvedimenti di aggregazione,fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche delimitando ambiti territoriali nei quali sia assicurata la permanenza di almeno una scuola per ciascun tipo, ordine e grado.

AGGREGAZIONI E FUSIONI

Nei casi di aggregazione e fusione, i provveditori devono tenere conto: delle strutture edilizie (dimensioni, ente proprietario, igiene, prevenzione degli incendi e sicurezza, laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico, agibilità); delle iniziative di educazione permanente e formazione ricorrente in atto, con riguardo ai corsi per studenti-lavoratori; dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale.

DISPOSIZIONI

Di norma si procede alla soppressione, fusione o aggregazione dei circoli didattici con meno di 30 classi (compresa la materna non statale), delle medie con almeno 12 classi e degli istituti di secondaria superiore (compresi licei artistici e istituti d'arte) con meno di 25 classi. I provvedimenti saranno adottati dopo una valutazione delle condizioni di funzionamento delle singole scuole e delle loro esigenze didattico-organizzative, decidendo l'opportunità di conservare l'autonomia anche in casi di cifre inferiori a quelle indicate.

CHI RESTA AUTONOMO

Mantengono l'autonomia di funzionamento gli istituti unici nel loro ordine o tipo nell'ambito provinciale, purchè con almeno 12 classi. Rimangono autonomi anche gli istituti di rilevanza nazionale Per realizzare una maggiore funzionalità, singoli plessi, succursali, sezioni staccate e scuole coordinate, saranno aggregati ad altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo con una riorganizzazione complessiva degli insediamenti scolastici per assicurare a ciascuna istituzione stabilità nel tempo e aderenza al bacino d'utenza.

CASI DI AGGREGAZIONE

Nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche con particolari caratteristiche etniche e linguistiche con meno di cinquemila abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di materna, elementare e media. Questi istituti possono comprendere anche unità scolastiche di comuni diversi e possono essere costituiti aggregando plessi a scuole medie già funzionanti o medie a circoli didattici già esistenti. Le scuole superiori da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate possono essere aggregate tra loro o ad istituti di diverso ordine e tipo. Saranno aggregati in maniera prioritaria istituti, scuole coordinate o sezioni staccate dello stesso settore professionale o di tipologia affine, quindi istituti dello stesso ordine di studi e istituti di istruzione professionale e tecnica relativi a settori produttivi omogenei. Dove ciò non sia possibile si procederà all'aggregazione di unità scolastiche di ordine e finalità diverse, assumendo personalità giuridica.

(dalla pagina 698 di TELEVIDEO - 06.03.97)