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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Ministeriale 28 luglio 1979, n. 199

Prot. n. 3860

Oggetto: Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)”

L'applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977, per quanto attiene alle forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e media dell'obbligo, ha avuto una notevole estensione in tutte le province.

Dalle segnalazioni pervenute dagli ispettori tecnici e dai gruppi di lavoro costituiti presso tutti i Provveditorati agli Studi si evidenziano tuttavia particolari difficoltà nella definizione dei compiti dei cosiddetti "insegnanti di sostegno", nonché nelle procedure della loro assegnazione alle scuole che attuano l'integrazione degli alunni handicappati.

Com'è noto, la legge n. 517, per l'attuazione di forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni handicappati, prevede all'art. 2, per la scuola elementare, "la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975, n. 970 e ai sensi dell'art. 1 della legge 24/9/1971, n. 820; e all'art. 7, per la scuola media, "l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali". Con riferimento a tale limite, è auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda ad inserire sia nella scuola elementare che nella scuola media più di un allievo handicappato per classe.In particolare per quanto riguarda la scuola elementare, a modifica di quanto precedentemente disposto dalla C.M. n. 216 del 3/8/1977, al fine di rendere più univoci i criteri di utilizzazione dell'insegnante di sostegno nell'arco della scuola dell'obbligo, si ritiene che possa essere adottato il criterio di un insegnante di sostegno per quattro alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, anziché sei.

L'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975 n. 970 (che peraltro attende ancora una sua regolamentazione) benché sia citato soltanto per la scuola elementare, si deve intendere esteso nella sua motivazione anche agli altri ordini di scuola, per quanto applicabile.L'ultimo comma dell'art. 9 recita appunto che il personale docente delle scuole aventi particolari finalità (leggasi scuole speciali) "può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento".In analogia si ritiene debbano essere utilizzati per tali attività anche gli insegnanti delle ex classi differenziali.

E' da evitare peraltro l'utilizzazione di insegnanti che non abbiano alcuna qualifica o alcuna esperienza in ordine alle condizioni di handicap per le quali sono previsti gli interventi di sostegno.

Si noti che la legge non parla di "insegnanti di sostegno", ma di "forme particolari di sostegno" di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione "insegnanti di sostegno" è ormai così invalsa nell'uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che invece bisogna evitare è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all'insegnante di classe, come purtroppo sta avvenendo in qualche caso.L'insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo all'elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.

La legge per questa funzione parla di "insegnanti specializzati" (art. 2) o "in possesso di particolari titoli di specializzazione" (art. 7) che purtroppo non esistono in numero sufficiente specialmente per la scuola media.
Ed è questa una delle principali remore all'attuazione della legge.

In attesa che il sistema dei corsi di specializzazione messo in atto dal D.P.R. 31/10/1975 n. 970 si diffonda più capillarmente e produca i suoi effetti, sono state avviate numerose iniziative di aggiornamento che sopperiscono in qualche modo alla mancanza di specialisti diplomati.

La necessità di un'organica qualificazione degli "insegnanti di sostegno", da più parti proclamata, è accompagnata dalla richiesta di una più chiara identificazione del loro ruolo.

Se a tal proposito è giusto chiedere alcuni indirizzi di carattere generale, pare eccessivo il pretendere di avere addirittura definiti i modi di intervento: orari, sequenze programmatiche, alternanze.Il processo di integrazione va rapportato alla peculiarità del singolo soggetto e non consente generalizzazioni.

Naturalmente, l'attività di sostegno non è un'azione meramente "creativa" da lasciare all'intuizione ed all'inventiva dei singoli operatori, e quindi alcuni criteri di fondo che costituiscano il presupposto di una valida metodologia di intervento possono essere proposti.

Sembra utile richiamare alcuni criteri che sono emersi dall'esperienza di diversi operatori che hanno agito e che agiscono con risultati positivi. Le esperienze positive, che fortunatamente sono più numerose di quanto non si possa pensare, si verificano soprattutto dove la responsabilità dell'integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi. Altro elemento determinante per il successo dell'integrazione, secondo esperienze ormai acquisite, è la precisa individuazione delle condizioni soggettive del bambino, degli handicap veri e propri e degli impedimenti che ne condizionano lo sviluppo e, di conseguenza, dei suoi specifici "bisogni educativi".

Terza condizione è l'esistenza di insegnanti di classe o di sostegno (o meglio: congiuntamente di classe e di sostegno e, per la scuola media, indipendentemente dalla materia che essi professano) capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno.
Anche il processo di socializzazione esige sia la conoscenza della specifica situazione del soggetto, sia quelle del gruppo e della comunità scolastica in cui esso viene inserito.

Le prescrizioni degli articoli 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977 già citati, come pure le istruzioni impartite con le circolari ministeriali sulle modalità di assegnazione degli insegnanti sulla formazione delle classi, ecc. sono indicazioni legate ad esigenze organizzative ed alle disponibilità di bilancio che bisogna rispettare, pena la vanificazione di tutto il lavoro fin qui svolto per l'integrazione degli handicappati.
Però è compito delle singole scuole e dei loro organi collegiali tradurre quelle indicazioni in progetti operativi studiati sui singoli casi.

E' chiaro, per esempio, che debbano essere diversi i tempi e i modi dell'intervento di sostegno in favore di un alunno non vedente o non udente rispetto a quelli in favore di un insufficiente mentale. Nel primo caso prevarranno i problemi dell'acquisizione degli strumenti della comunicazione, nel secondo quelli della stimolazione di certe facoltà in ritardo di evoluzione.

Per ciò che concerne la scuola media, nella quale la pluralità dei docenti è rappresentativa di vari campi disciplinari, è opportuno che l'assegnazione dell'insegnante di sostegno venga effettuata tenendo conto delle esigenze che emergono dalla natura e dall'entità degli handicap di cui sono portatori gli alunni inseriti.

Così pure tutte le indicazioni sulle "compresenze" e sui "tempi aggiuntivi" vanno rapportate alle singole situazioni e non possono essere generalizzate se non come indirizzi globali entro i quali bisogna operare.

Tali riflessioni, suggerite dalla reale complessità del problema dell'integrazione degli alunni in difficoltà, esigono che - da parte dell'Amministrazione scolastica come da parte degli enti locali, secondo le rispettive competenze - siano assicurati tutti gli interventi previsti dalla legge e resi possibili dalle disponibilità di bilancio. In particolare, per ciò che concerne la questione dei criteri di definizione dei soggetti portatori di handicap, definizione assai spesso lasciata alla discrezione degli insegnanti con il rischio che vengano classificati anche in buona fede come handicappati alunni che in realtà tali non sono, occorre dare ulteriori precisazioni, per evitare incertezze, fraintendimenti e possibili abusi.

Ad ogni segnalazione di alunno handicappato, al fine di ottenere le "particolari forme di sostegno di competenza sia dello Stato sia degli enti locali" dovrà corrispondere una specifica descrizione di situazione o di comportamento, formulata da personale competente, attestante la necessità, per quel soggetto, degli interventi ipotizzati dalla legge a favore degli alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole comuni.

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente fornite alla scuola dai servizi medici scolastici, dai servizi preventivi e/o riabilitativi territoriali, dai servizi di igiene mentale. L'essenziale è che la definizione del soggetto handicappato non venga lasciata alla sola responsabilità e discrezionalità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

La collaborazione tra scuola e servizi specialistici del territorio è condizione necessaria per il positivo esito del processo di integrazione degli handicappati.

Perché una tale collaborazione si sviluppi si richiamano i criteri fissati nella circolare n. 159 del 28/6/1979.
L'utilizzazione dei servizi di competenza sia dello Stato che degli enti locali deve essere fatta sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Data la loro recente costituzione, i consigli scolastici distrettuali non hanno potuto finora svolgere appieno la funzione programmatoria stabilita dalla legge, ma è necessario che ciò possa realizzarsi pienamente per il prossimo anno.

Sembra opportuno che, nel programma che ogni consiglio scolastico distrettuale deve, a norma di legge, elaborare per l'anno scolastico 1979/80, per la parte riguardante le forme di integrazione a favore degli alunni handicappati sia definita tenendo conto delle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro costituito presso ogni Provveditorato agli Studi.

Tra i compiti dei gruppi di lavoro per i problemi degli alunni handicappati, previsti dalla circolare ministeriale n. 216 del 3/8/1977 alla quale si fa espresso rinvio, rientrano appunto le attività di programmazione e di coordinamento che possono costituire i supporti agli adempimenti programmatori dei distretti.
In particolare, i gruppi di lavoro dovranno:

a) raccogliere dalle scuole le segnalazioni dei "casi" assicurandosi che ad esse corrispondano le descrizioni ed attestazioni di cui si è parlato. Questo lavoro dovrà essere fatto specialmente per i casi di prima segnalazione. Per i casi già inseriti bisognerà promuovere opportuni contatti fra gli insegnanti di scuola materna, elementare e media in vista del passaggio degli alunni handicappati dall'uno all'altro ordine di scuola;

b) aggiornare la ricognizione delle risorse disponibili in ogni distretto, sia di quelle di competenza dello Stato (personale insegnante normale e specializzato insegnanti di sostegno, stato degli organici, esistenza di insegnanti disposti ad accettare determinati incarichi, consistenza numerica delle classi, media degli alunni, ecc.) sia di quelle di competenza degli enti locali (servizi di medicina scolastica e specialistica, servizi di assistenza in genere, locali, attrezzature, ecc.);

c) aggiornare la ricognizione delle esperienze di integrazione già in atto meritevoli di continuare;

d) fornire ai Distretti i dati raccolti ed assicurare ogni forma di collaborazione nella formulazione dei programmi di intervento;

e) fare, sulla base dell'esame dei programmi distrettuali, proposte operative debitamente motivate al Provveditore agli Studi, anche in riferimento alla collaborazione da attuare tra scuola e servizi territoriali.

L'opera di ricognizione e di programmazione permetterà di articolare gli interventi in forme più produttive perché correlate a necessità realmente accertate, nonché di attuare se necessaria, una mobilità delle risorse nell'ambito del Distretto (un esempio di necessaria mobilità è dato dagli insegnanti specialisti per i non-vedenti e per gli ipoacustici).

Un problema è, dunque, quello di utilizzare meglio il personale attualmente disponibile, che si ritiene in misura almeno sufficiente, e di ponderare bene gli eventuali futuri sviluppi.

Gli indirizzi organizzativi qui esposti sono finalizzati a garantire una seria continuità del processo di integrazione scolastica dei bambini handicappati.

L'attività fin qui svolta dai gruppi di lavoro funzionanti presso codesti Uffici provinciali, come risulta dalle relazioni pervenute, si è rivelata positiva e si ritiene possa assicurare alle SS.LL. l'apporto tecnico indispensabile per rendere sempre più aderenti alle esigenze della scuola gli interventi da predisporre in ordine al processo di integrazione degli handicappati.

Per quanto concerne le conferme e le nuove utilizzazioni di insegnanti di sostegno nell'anno scolastico 1979/80, si dispone quanto segue:

Per la scuola elementare

a) In primo luogo, le SS.LL. confermeranno, per motivi di continuità didattica, i docenti di ruolo e incaricati che abbiano prestato nell'anno 1978/79 servizio di sostegno. Tale conferma avverrà sulla base di elenchi forniti dai direttori didattici, ai quali i docenti interessati presenteranno domanda in carta semplice.

b) Per quanto attiene alle modalità d'impegno per le nuove utilizzazioni, si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 169 del 21/7/1978 al paragrafo: "impiego del personale docente". In particolare per quanto riguarda l'applicazione del 1° comma dell'articolo 2 della legge 517/77 si ribadisce l'impossibilità di impiego di personale aggiuntivo, oltre quello comunque a disposizione del circolo didattico. E si consente inoltre, in via provvisoria e per ragioni di necessità, anche l'utilizzazione di insegnanti non forniti del titolo prescritto, che ne facciano domanda, purché abbiano frequentato corsi di aggiornamento sull'integrazione degli alunni handicappati.

Per la scuola media

a) Innanzitutto le SS.LL. confermeranno, per esigenze di continuità didattica, i docenti di ruolo ed incaricati che abbiano prestato nell'anno scolastico 1978/79 servizio di sostegno. Tale conferma avverrà sulla base di elenchi forniti dai capi d'istituto, ai quali i docenti interessati presenteranno domanda in carta semplice.
I predetti docenti, previa esplicita dichiarazione di assenso da allegare alla domanda di cui al precedente comma, possono essere utilizzati con precedenza su altri aspiranti anche in scuole diverse da quelle di attuale servizio, qualora in dette scuole non risultino più disponibili, per soppressione o per altri motivi, posti per le attività di sostegno a favore di alunni portatori di handicap.

b) Per le nuove utilizzazioni si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 178 del 31/7/1978 paragrafo secondo. L'utilizzazione dei docenti assegnati alle classi in cui siano inseriti alunni portatori di handicap deve avvenire secondo criteri e modalità fissati nell'ambito della programmazione di cui agli artt. 2 e 7 (primi commi) della legge 517, tali che favoriscano l'integrazione non solo nella classe di assegnazione ma anche attraverso contatti ed esperienze con alunni di altre classi. L'area nella quale si attua l'integrazione non è limitata alla classe ma si estende anche e soprattutto all'intero plesso scolastico.


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