Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227
Oggetto: Interventi a favore degli alunni handicappati
Sulla scorta delle indicazioni emerse dalle analisi ed elaborazioni recentemente svolte sui vari problemi educativi e scolastici degli alunni handicappati, in uniformità ad analoghi criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili (art. 28, L.30/3/71, n.118), si è ritenuto di proporre l'adozione di misure e modalità organizzativi utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di detti alunni nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Tale obiettivo, che non è incompatibile con la necessaria continuità dell'opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti, sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento.
Non ci si nasconde la complessità e la gravità dei problemi di natura strutturale ed organizzativa da risolvere, per conseguire risultati apprezzabili, nell'azione volta all'integrazione scolastica e sociale dei suddetti allievi, ma, proprio per questo vanno studiati tempi e forme concreti di interventi significativi sui quali occorrerà richiamare l'attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche, per l'alto valore democratico che l'integrazione scolastica degli alunni handicappati riveste. Integrazione che richiede certamente un nuovo modo di essere della scuola - come sottolinea una sezione, qui allegata, del documento conclusivo di una Commissione di esperti che ha affrontato la tematica in oggetto - ma che sollecita e impone anche decisioni graduali e coerenti sul piano dell'azione amministrativa.
Anche in questa materia il Distretto scolastico, con la determinazione sul piano del territorio dei bisogni formativi, potrà costituire la condizione di più agevole superamento delle difficoltà di cui si è detto.
La dimensione territoriale dovrà, quindi, essere sin da ora considerata, per misurare la validità del programma che qui di seguito si espone.
RAGGRUPPAMENTI DI SCUOLE
In ciascuna provincia le SS.-LL. individueranno, nel l'ambito territoriale che le coinvolga per competenza, uno o due gruppi di scuole - per le province più grandi si può pensare anche a più di due gruppi - presso le quali promuovere le forme organizzatile che si indicano.
Tali gruppi, costituiti da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media, dovranno essere individuati considerando come parametri ottimali un minimo di dieci classi (con una punta possibilmente non superiore alle quindici) per la scuola elementare, un minimo di nove classi (con una punta possibilmente non superiore alle ventiquattro) per la scuola media.
Le scuole saranno prescelte tenendo conto altresì della necessità che le medesime dispongano di qualche aula in più per prevedibili espansioni e per lo svolgimento di attività speciali ed extracurriculari, di palestra o salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all'aperto. Naturalmente gli accessi agli edifici e alle aule non dovranno presentare impedimenti rilevanti per gli alunni che abbiano difficoltà motorie.
REPERIMENTO ED INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI
Presso le dette scuole dovrà essere attuato l'inserimento di allievi aventi disturbi o difetti fisici, psichici o sensoriali, compresi nella giurisdizione territoriale delle tre scuole, che non le frequentino per vari handicaps oppure che siano inseriti in scuole speciali o in classi sperimentali (ex differenziali), o siano ancora ricoverati in istituti funzionanti altrove.
L'inserimento dei soggetti reperiti, in un primo avvio sperimentale, dovrà essere graduale, realizzato anche in corso d'anno, con eventuale sdoppiamento di quelle classi o sezioni che, per effetto dell'aggregazione di nuovi iscritti, si rivelassero troppo numerose.
Si reputa pedagogicamente e didatticamente opportuno non superare di norma i venti allievi per classe o per sezione di scuola materna.
Le tre scuole dovranno poter disporre di una o più equipes (a seconda del numero delle classi o sezioni) per il reperimento degli allievi, per l'esame dei casi e per l'assistenza psico-socio-pedagogica. Il servizio dovrebbe poter essere svolto dalle stesse equipes per le tre scuole in modo da consentire i necessari collegamenti e omogeneità di interventi.
Le SS.LL. metteranno a disposizione delle scuole tali servizi stipulando le convenzioni disciplinate dalla C.M. n. 191/17 del 19/8/74, Direzione Generale istruzione secondaria di 1° grado-Servizio scuola materna e dalle istruzioni che saranno ulteriormente e prossimamente fornite nell'anno scolastico 1975/76.
Per l'inserimento degli alunni handicappati non si faranno distinzioni di minorazioni purché l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti. Non sono neppure da escludersi alcuni minorati della vista e dell'udito sempre che abbiano acquisito un grado di capacità strumentale di comunicazione attiva e passiva con gli altri, tale da consentir loro di fruire in modo pieno dell'attività educativa svolta dai docenti e dafl'ambiente scolastico nel suo complesso.
Come si detto prima, l’inserimento degli allievi in difficoltà nelle scuole comuni dovrà essere favorito dall'opera e dall'impegno dei nuovi organi collegiali di governo delle istituzioni scolastiche. I Consigli di istituto e di circolo, i consigli di classe e interclasse, svolgeranno certamente un'opera opportuna di sensibilizzazione a favore di una convinta accettazione di fanciulli svantaggiati nella scuola, per ottenere che quest'ultima attui realmente le sue finalità sociali e i principi richiamati nel documento chi si unisce.
CRITERI ORGANIZZATIVI
Questo Ministero disporrà ogni possibile intervento che sia richiesto e che venga ritenuto utile e necessario, in termini di organizzazione di tempo pieno e di disponibilità di sussidi didattici di cui potrà essere chiesta la acquisizione in relazione a particolari attività formative ed a necessità individuali di qualche soggetto.
A titolo sperimentale, per i fini che interessano, in tutte le tre scuole, fermi restando gli obblighi di orario e di servizio previsti per i docenti, potrà essere consentita una maggiore flessibilità organizzativa in termini di orario giornaliero e settimanale degli allievi e in termini di raggruppamento dei discenti in classi "aperte" o per livelli di apprendimento secondo le proposte che saranno formulate dai corpi docenti e trasmesse dalle SS.LL. a questo Ministero - Ufficio Studi e Programmazione - Ufficio speciale per il coordinamento delle attività a favore degli alunni handicappati, alle due Direzioni generali competenti e al servizio scuola materna.
Il lavoro proposto potrà essere avvalorato dalla disponibilità di dirigenti e di docenti adeguatamente preparati, professionalmente capaci di affrontare le particolari condizioni di lavoro che saranno determinate dall'inserimento di ragazzi minorati nelle scuole comuni e motivati a svolgere un lavoro di tanto impegno e delicatezza.
Sulla base delle segnalazioni che le SS.LL. riceveranno dai Presidi e dai Direttori Didattici, saranno utilizzati presso le scuole individuate, con priorità, docenti di ruolo e non di ruolo già in servizio presso le scuole nelle quali si pensa di avviare tali iniziative. Qualora non fosse possibile utilizzare questo personale, le SS.LL..d'intesa con il Direttore Didattico o con il Preside, disporranno l'utilizzazione di docenti di ruolo in servizio presso altre scuole della stessa Provincia o conferiranno incarichi a tempo indeterminato a docenti compresi nella graduatoria provinciale e che siano da nominare in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nella Provincia. Nel conferimento di detti incarichi verrà data la precedenza a coloro che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'annuale ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi, abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione, di aver frequentato corsi o seminari di aggiornamento in materia di educazione speciale organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione scolastica. A parità di titoli, sarà seguito l'ordine di graduatoria.
GRUPPO DI LAVORO PRESSO I PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Per affrontare i vari problemi connessi con l'attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. costituiranno presso l'Ufficio di Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un Ispettore tecnico periferico, un Preside, un Direttore Didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di scuola media) con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole e di seguirne l’attività.
Il Gruppo di lavoro vaglierà le proposte dei Presidi, dei Direttori e dei consigli di istituto e di circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le equipes e con le associazioni dei genitori. Esso raccoglierà tutti i dati relativi al funzionamento delle scuole, ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l'eventuale estensione dell'iniziativa in altre scuole della Provincia.
IL MINISTRO MALFATTI